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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4/2018 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
tra
e elettivamente domiciliati Parte_1 CP_1 Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Angela Tiziana Menchise in Genzano di Lucania alla Via Garibaldi
n. 88, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; ATTORI OPPONENTI
contro
(già ) in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_2 CP_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandra Giusti giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Dresda in Potenza alla Via F. Baracca n. 159; CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 23.12.2017, i sigg.ri e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_3
decreto ingiuntivo n.791/2017 (RGN 3400/2017) emesso dal Tribunale di Potenza in data
25.10.2017 e notificato il 14.11.2017, con il quale veniva loro chiesto il pagamento della somma di euro 24.239,19 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Gli opponenti a fondamento dell'opposizione, in via preliminare, contestavano l'usurarietà degli interessi pattuiti e stipulati, atteso che sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse) e, considerati gli interessi di mora, gli stessi fossero superiori al limite di legge, c.d. “tasso soglia”.
1 A sostegno di quanto assunto producevano CTP dello studio da cui si evidenziavano CP_3
interessi ultra legali, applicati ai contratti di finanziamenti personali stipulati, quali: contratto n. 12398331 per euro 31.308,00 stipulato in data 8.05.2013; contratto n. 14256973 di euro
7.105,00 stipulato il 29.10.2014 e contratto n. 14640531 di euro 26.200,00 stipulato il
19.02.2015.
Dalla consulenza di parte emergeva un credito a loro favore di euro 11..826,59.
Diffidavano la in data 17.06.2016 al pagamento dei danni e dall'adozione di CP_2
qualsiasi iniziativa nei confronti degli opponenti come la segnalazione in Centrale Rischi per un credito non certo ed illegittimo. Chiedevano, inoltre, la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interesse usurario e si attivavano per la procedura di mediazione a cui la non si presentava. CP_2
Deducevano, altresì, che, al momento della stipula dei finanziamenti di cui sopra non fossero in grado di assolvere agli stessi.
Lamentavano l'erronea ed arbitraria iscrizione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia con richiesta dei danni patrimoniali e non.
Concludevano, in via preliminare, per la rettifica delle somme da annotare alla Centrale Rischi
e per la condanna della al pagamento, in favore degli opponenti, dei danni;
per CP_2
la condanna della al pagamento di una somma pari al contributo unificato per non CP_2
aver partecipato al procedimento di mediazione;
nel merito chiedevano di accertare che la avesse applicato spese mai concordate, commissioni illegittime, tassi usurari, CP_2
contribuendo alla precarietà economica degli opponenti;
di accertare che gli opponenti avessero subito un danno irreparabile a seguito dell'illegittima condotta della società opposta quantificati nell'importo di euro 11.826,59 e per l'effetto condannare la società opposta al pagamento di detti danni, in favore degli opponenti, il tutto con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. costituito.
In via istruttoria chiedevano disporsi CTU tecnico contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.04.2018 si costituiva in giudizio la società opposta in persona dei l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che oggetto della controversia fosse unicamente il contratto di finanziamento n.
14640531 e non accettava il contraddittorio su rapporti diversi da quelli oggetto del monitorio.
Precisava che detto finanziamento fosse un Credito Personale, concesso in data 19.02.2015 con TAN del 13,15%, TAEG del 14,6% e TEG del 14,64% , che il tasso soglia relativamente al TEG, periodo 1.01.2015 – 31.03.2015 fosse del 18,98 pertanto il TEG applicato all'atto
2 della sottoscrizione era al di sotto del tasso soglia e quindi non usurario. Rappresentava che la segnalazione alla Centrale Rischi veniva effettuata solo successivamente alla decadenza dal beneficio del termine e che fosse un atto dovuto.
Evidenziava che gli opponenti volontariamente si presentavano per l'erogazione del finanziamento e sottoscrivevano liberamente il contratto, previa discussione e approvazione di ogni clausola, deducevano che gli stessi non avevano mai sollevato obiezioni o contestazioni in merito a detta stipula ed inoltre, che gli opponenti, al momento del contratto del finanziamento fossero in condizioni di assolvere per quanto stipulato.
Diversamente da quanto eccepito dagli opponenti, la società opposta evidenziava l'assoluta genericità delle contestazioni relative ai tassi d'interesse nonché il difetto di ogni riscontro probatorio. Contestava la richiesta di risarcimento danni per essere la stessa illegittima ed arbitraria.
Concludeva, in via preliminare: per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 cpc;
nel merito: per il rigetto di ogni avverso assunto e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
nonchè per il rigetto di ogni avversa istanza e per la condanna di parte opponente alla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto in favore della società convenuta, oltre interessi e fino al soddisfo. Con vittoria delle spese del giudizio.
Si opponeva alla richiesta di CTU contabile perché ritenuta del tutto esplorativa..
Alla prima udienza di trattazione del 18.04.2018 compariva solo parte opposta ed insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione, il Giudice designato si riservava e con ordinanza del 19.04.2018, alla luce di una valutazione sommaria dei motivi di opposizione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza dell'11.10.2018, compariva solo parte opposta che chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e il Giudice designato, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 23.10.2024, la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Solo la società opposta depositava comparsa conclusionale.
L'opposizione proposta da e da è del tutto Parte_1 Parte_3
infondata e va rigettata.
La controversia in esame ha per oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 791/2017 di cui al contratto di finanziamento n. 14640531 stipulato tra le parti in causa.
Ritiene questo Giudice che la pretesa monitoria risulta comprovata da sufficiente prova scritta in virtù del contratto e di tutta la documentazione prodotta.
3 Il credito oggetto di causa è ampiamente provato sia nell'an che nel quantum dalla documentazione prodotta in atti dalla società opposta. I motivi di opposizione sono, invece, palesemente generici, infondati e non provati.
E' documentalmente provato che la società opposta ha concesso ai sigg.ri Parte_1
debitore principale, e coobbligata, il finanziamento per cui è Parte_3
causa, il cui contratto è prodotto in atti.
La società opposta ha ampiamente dimostrato il proprio credito attraverso la documentazione contrattuale mentre, le eccezioni sollevate dall'opponente sono smentite dalla predetta documentazione e comunque si sono rilevate del tutto infondate e palesemente frustranee e generiche. Già con ordinanza del 19.04.2018, su una valutazione sommaria dei motivi di opposizione, il Giudice designato concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine all'usurarietà degli interessi applicati, essendo tale doglianza, non corroborata da alcuna specifica produzione documentale, è da considerarsi del tutto generica e infondata.
Risulta per tabulas che il finanziamento oggetto di causa è un Credito Personale, concesso in data 19.02.2015 con TAN del 13,15%, TAEG del 14,6% e TEG del 14,64% , che il tasso soglia relativamente al TEG, periodo 1.01.2015 – 31.03.2015 fosse del 18,98 pertanto il TEG applicato all'atto della sottoscrizione risulta al di sotto del tasso soglia e quindi non usurario.
Va altresì respinta la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, lamentati dagli opponenti, e tanto perchè nel corso del giudizio non è stato prodotto alcun supporto probatorio sia nell'an che nel quantum degli stessi, altrettanto dicasi per la richiesta di restituzione della somma di euro 11.826,59 a titolo di oneri ed interessi non dovuti.
Si ribadisce che la pretesa azionata in via monitoria risulta comprovata dalla documentazione depositata dalla società opposta, invece, i motivi di opposizione risultano essere infondati e del tutto generici ed inoltre, ogni eccezione sollevata è stata superata puntualmente dalla corposa produzione in atti.
Si aggiunga, inoltre, che parte opponente dopo la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è rimasta costantemente assente nel corso del giudizio, non è mai comparsa alle udienze e non depositava comparsa conclusionale, dimostrando disinteresse alla procedura dalla stessa azionata.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va integralmente respinta e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo. Assorbita ogni altra questione.
4 Al rigetto consegue la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi tariffari dello scaglione di valore della domanda (stante la non complessità delle questioni trattate), con esclusione della fase istruttoria, in quanto solo documentale e compiuta già dagli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.791/2017 (RGN
3400/2017) emesso dal Tribunale di Potenza in data 25.10.2017 e notificato il 14.11.2017, già dichiarato esecutivo con provvedimento del 19.04.2018;
- Condanna parte opponente e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_3
al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.700,00 oltre alle spese gen. del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore della società opposta, in persona del l.r.p.t.
Così deciso in Potenza, 07.04.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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