Sentenza 6 giugno 2024
Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2024, proposto da
MA AL, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 58;
AR LA, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA AL, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
SA PE, FR AL, IO AL, Green Market S.r.l., non costituiti in giudizio;
reclamo
avverso la relazione conclusiva del Commissario ad acta (ing. AR LA), depositata in data 12 settembre 2025;
nonché, ove occorra e per quanto di ragione,
la nota comunale prot. n. 18390 del 25 luglio 2025, in riscontro alla nota del Commissario ad acta del 23 luglio 2025;
la p.e.c del 22 agosto 2025 contente la richiesta del Commissario ad acta al Comune di documentazione e chiarimenti;
la nota comunale prot. n. 21320 del 5 settembre 2025 in riscontro alla richiesta del Commissario ad acta del 22 agosto 2025;
il provvedimento comunale prot. 21320 del 5 settembre 2025 di conferma dell’efficacia della S.C.I.A. a sanatoria ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 n. 236/2016 prot. 27832 del 10 ottobre 2016 e relativa alla sanatoria dell’unità immobiliare posta al piano interrato Fg. 4, P.lla 1733, Sub 16;
tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque ostativi all’accoglimento del ricorso;
nonché per l’accertamento
della mancata ottemperanza delle attività assegnate al Commissario ad acta e dunque dell’elusione di quanto statuito con ordinanza n. 1231/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nel presente giudizio di reclamo del Comune di Nocera Superiore, di AR LA e di CA AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1214 del 6 giugno 2024 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto da MA AL avverso il silenzio serbato dal Comune di Nocera Superiore sull’istanza dallo stesso presentata il 24 gennaio 2024, con cui si chiedeva di dare corso all’assunzione degli atti repressivi dell’abuso edilizio, nonché alla conclusione del procedimento ex art. 37 D.P.R. 380/2001, assumendo i relativi provvedimenti consequenziali in merito alla conformità urbanistica dell’immobile sito in Nocera Superiore alla via Kennedy n. 2.
In particolare, il T.A.R. accertava e statuiva quanto segue: “ Il Comune, allo stato, non si è infatti pronunciato sulla diffida del ricorrente, che sollecitava l’assunzione degli atti repressivi dell’abuso edilizio.
Per le esposte ragioni deve essere accolto il ricorso in epigrafe e va, perciò, dichiarato l’obbligo del Comune di Nocera Superiore di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza del ricorrente, e tanto nel termine perentorio di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza ”, nominando altresì, per il caso di perdurante inadempimento oltre il suddetto termine, un Commissario ad acta.
In data 21 febbraio 2025 veniva depositata dal ricorrente istanza di sostituzione del Commissario ad acta, sul presupposto che risultasse ancora inevasa la compiuta statuizione di cui alla citata sentenza.
Il Tribunale, con ordinanza n. 1231 del 27 giugno 2025, si pronunciava sulla predetta istanza nei seguenti termini: “ Rilevato che:
A fronte della deduzione del Comune per cui risulta perfezionata la sanatoria dei vizi dell’immobile l’interessato deduce che la sanatoria stessa riguarda solo parzialmente l’immobile interessato;
Il Collegio:
Dispone che il Commissario già nominato, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente ordinanza, vista la documentazione in atti, indichi se risultino porzioni dell’immobile ancora gravate da violazioni edilizie mai definite, provvedendo casomai di conseguenza ”.
In data 12 settembre 2025 il Commissario ad acta ha depositato in atti una relazione recante le seguenti conclusioni: “ All’esito dell’istruttoria di tutta la documentazione esistente agli atti di causa e degli ulteriori atti acquisiti il sottoscritto Commissario ad acta ha potuto verificare che il Comune di Nocera Superiore (SA) ha dato piena e completa ottemperanza alla sentenza n. 1214 del 29/05/2024 del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sez. II, avendo definito tutte le violazioni edilizie segnalate dal ricorrente, così come riportato nei precedenti paragrafi A), B), C), D), E) ed F), e non presentando l’immobile per cui è causa ulteriori infrazioni segnalate ma non verificate e/o definite da parte dell’Amministrazione Comunale.
Lo scrivente consegna la presente relazione, in uno agli allegati, ritenendo di aver espletato l’incarico ricevuto nella massima trasparenza, serenità ed obiettività e resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Alla luce delle attività svolte, il sottoscritto Commissario ad acta dichiara concluse le operazioni affidategli e rimette al Giudice Amministrativo ogni ulteriore valutazione in ordine alla declaratoria di avvenuta esecuzione della sentenza N. 1241/2024 nonché ad ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna ”.
Avverso la suddetta relazione viene proposto il presente reclamo.
Secondo il reclamante il Comune si sarebbe limitato a un mero controllo parziale del fabbricato e non avrebbe effettuato quanto richiesto, ovvero un controllo complessivo, ancorato ai dati tecnici di cui agli stralci di perizia resi dinanzi al Tribunale civile di Nocera Inferiore, versati tempestivamente agli atti, per una procedura esecutiva immobiliare, riguardante il medesimo opus .
In particolare, la verifica riguarderebbe unicamente piano interrato, piano terra e quarto piano, restandone esclusi il primo, il secondo e il terzo piano, nonché l’indicazione delle distanze dalla carreggiata del manufatto nella sua interezza, l’altezza del fabbricato e la regolarità dell’impatto plano-volumetrico dell’intero opus assentito rispetto ai titoli edilizi rilasciati.
Parte reclamante eccepisce poi la violazione dell’ordinanza di conferimento dell’incarico in quanto il Commissario avrebbe omesso il vaglio, nel rilasciare le parziali sanatorie, della specifica valutazione istruttoria sulla conformità della legittimità pregressa e complessiva dell’immobile, con la conseguenza che, a fronte delle difformità oggetto di contestazione tra lo stato di fatto e i progetti indicati nelle richieste di rilascio dei titoli sopravvenuti (parziali), non viene indicato (asseverato) alcun stato legittimo dell’immobile nella sua interezza.
Afferma che la mera valutazione della completezza dell’operato pregresso dell’amministrazione risulta erronea e comunque non in linea con le regole urbanistiche, oltre che dissonante dal mandato ricevuto.
Sostiene che l’opera abusiva deve essere identificata con l’intero complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi, e che in presenza di domande di sanatoria parziale accompagnata da interventi di demolizione e adeguamento l’impossibilità di regolarizzare le opere determina, quale conseguenza necessaria e vincolata, l’adozione di un provvedimento di rigetto.
Per il punto A) Unità al piano interrato – Proprietà AL IO – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 14 e 15 (Ex Sub 11), si afferma che, in forza della natura delle contestazioni mosse, era necessario il rilascio in sanatoria di permesso di costruire oppure di una S.C.I.A. in quanto le opere sono finalizzate al cambio di destinazione d’uso con evidente alterazione della fisionomia e della consistenza fisica dell’immobile che è propria della ristrutturazione edilizia, sicché non vi è stata alcuna istruttoria accertativa e dunque valutativa del Commissario, essendosi la relazione gravata limitata ad un mero richiamo de relato , rispetto a quanto dedotto dall’amministrazione.
Per il punto B) Unità al piano interrato – Proprietà AL FR – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 16, viene richiamata la S.C.I.A. in sanatoria n. 236/2016 ex art. 37 D.P.R. 380/2001 avente ad oggetto “ realizzazione di nuova unità immobiliare e mutamento di destinazione d’uso ”, ritenuta inefficace per la natura e consistenza dell’intervento da sanare, essendo indispensabile un permesso di costruire in presenza di un’incidenza significativa sugli standards urbanistici.
Per il punto C) Unità al piano interrato – Proprietà AL FR (1/3), AL IO (1/3), AL MA (1/3) – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 22 (Ex Sub 18), afferente al contestato frazionamento e cambio di destinazione d’uso del “deposito”, con cui è stato ritenuto sufficiente il ripristino dell’immobile nello stato originario, si sostiene che il ripristino nella sostanza non è intervenuto, trattandosi al più di ripristino parziale, risultando ancora in essere la localizzazione dell’impiantistica e dell’arredo che comprova la conservazione dell’arbitrario cambio di destinazione d’uso operato.
Per il punto D) Unità al piano terra – Proprietà Società Green Market S.r.l. – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 3, 4 e 5, si significa che non la nota prot. n. 21320 del 5 settembre 2025 il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia – SUAP – Patrimonio del Comune di Nocera Superiore ha fornito i seguenti chiarimenti: “ Si rappresenta che se effettivamente agli atti catastali sono ancora presenti due sub 4 e 5, ciò che conta ed è probante urbanisticamente è la DIA prot. n. 2857 del 18.02.2004 di fusione (allegata) legittima e con pagamento di sanzione. L’Ecc.mo Commissario ad acta, converrà, che, la norma non vieta e non esistono sentenze contrarie ad unire i locali ai soli fini commerciali per l’attività pur fisicamente comunicanti. L’unione di fatto è comunicata al Comune con l’intervento in manutenzione straordinaria per apertura di un varco per il collegamento funzionale tra le unità immobiliari, lasciando per ciascuna unità l’autonomia fiscale e reddituale. Al limite sarebbe stato possibile, ma non obbligatorio, precisare con pratica DOCFA “Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. xxx Sub. Xxx”. Attribuendo la rendita di competenza associata a ciascuna di dette porzioni. Mantenendo l’autonomia fiscale, invece, restano invariati i subalterni e rendita delle unità e pertanto non vi è alcuna violazione ”.
Si rileva a riguardo che nell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 sono ricompresi nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti, come nel caso in questione, la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico.
Si evidenzia, al riguardo, che in presenza di una fusione di unità immobiliari, con incidenza urbanistica rilevante, vi è la necessità di rispettare la perfetta conformità catastale con quella presupposta di tipo urbanistico.
Per il punto E) Unità abitative al piano terzo – Proprietà AL FR e AL IO – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 19 e 20 (Ex Sub 9), si sostiene che le due unità abitative in questione, poste al terzo piano ed attualmente individuate dai Sub 19 e 20, sono state ottenute dal frazionamento dell’originario Sub 9, mediante C.I.L.A. di frazionamento prot. n. 25550 del 7 ottobre 2021 e Comunicazione di Fine Lavori prot. n. 33363 del 2 dicembre 2021 ma, secondo il reclamante, il titolo rilasciato CILA non risulta sufficiente richiedendosi almeno la SCIA in sanatoria alternativo al p.d.c., trattandosi di frazionamento rilevante con opere e con incidenza sugli standards.
Per il punto F) Unità abitativa al piano quarto mansardato – Proprietà AL FR – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 21 (Ex Sub 10) afferente all’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, con il rilascio del p.d.c. in sanatoria n. 8/2025 prot. n. 10298 del 29 aprile 2025 relativo ad “ opere abusivamente realizzate in difformità dal titolo edilizio originario ”, consistenti in interventi ritenuti ascrivibili alla categoria della ristrutturazione edilizia e nello specifico in: “ rimodulazione di superfici e volumi già autorizzati, oltre che una nuova distribuzione interna e variazione prospettica ”, si contesta la genericità in merito alla natura dell’abuso, dovendosi necessariamente valutare la copertura volumetrica nei limiti dei parametri di zona che l’immobile complessivamente determina, con inevitabile incidenza sugli standards.
Infine, ribadisce il reclamante che il T.A.R. ha richiesto una verifica integrale dell’intero immobile sotto il profilo urbanistico, mentre il Commissario ad acta, sulla scorta di errati e inesistenti presupposti giuridici, avrebbe erroneamente vagliato gli atti producendo una mera relazione di verifica sulla correttezza dell’attività procedimentale svolta da parte dell’amministrazione.
Insiste, per quanto riguarda il locale interrato di cui è comproprietario, sul fatto che la S.C.I.A. in sanatoria per il frazionamento e la demolizione dei locali bagni e spogliatoi sia manchevole della sua sottoscrizione, nella qualità di comproprietario, di guisa che la stessa sarebbe inammissibile ed irricevibile.
Per quanto riguarda il sub 15 (locale garage in proprietà di AL IO) deduce che erano stata riscontrate le seguenti difformità: la mancanza di pareti divisorie tra i vari box auto e la demolizione di un locale cantina.
Rileva il reclamante che risulta presentata una S.C.I.A per la demolizione del locale cantina ma di detta S.C.I.A. ripristinatoria mancherebbe un riscontro istruttorio accertativo dell’intervenuto effettivo e integrale ripristino, anche da parte del Commissario ad acta.
Per quanto riguarda il quinto livello fuori terra, il reclamante deduce che è stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria senza verificare le misurazioni e la veridicità dei parametri indicati dal tecnico all’uopo incaricato dal committente.
Secondo il reclamante, non sarebbe stata rispettata l’altezza del fabbricato, che deve essere pari a metri 18, né sarebbe stato rispettato il complessivo impatto plano-volumetrico (cubatura) del fabbricato, risultando un aumento della cubatura pari a circa 150 metri cubi in eccedenza.
Per quanto concerne le distanze dalla carreggiata, il reclamante fa presente che il fabbricato non rispetta la distanza di metri cinque in quanto dalla strada di Via Russo la distanza sarebbe di metri 3,5.
In definitiva, per il reclamante, la decisione da ottemperare sarebbe rimasta non eseguita perché la diffida, su cui si è riconosciuto illegittimo il silenzio, non è stata compiutamente riscontrata, nemmeno ad opera del nominato Commissario ad acta, che ha operato in palese violazione delle regole urbanistiche che inibiscono sanatorie parziali attraverso una scomposizione atomistica degli abusi, in assenza di accertamento dello stato legittimo dell’integrale struttura.
In data 11 novembre 2025 il Commissario ad acta ha depositato una memoria difensiva evidenziando come l’ordinanza n. 1231/2025 avesse affidato il compito di verificare se allo stato attuale l’immobile per cui è causa presenti delle porzioni ancora gravate dagli abusi edilizi denunciati dal ricorrente e non ancora definiti dal Comune di Nocera Superiore ed eventualmente di procedere di conseguenza.
Ha sostenuto, quindi, che la richiesta attività di verifica è consistita, in perfetta osservanza dei limiti del mandato ricevuto e nel pieno rispetto del contraddittorio procedimentale attraverso la valutazione delle osservazioni prodotte dalle parti in causa, nell’esame di tutte le violazioni edilizie a suo tempo denunciate dal ricorrente, rimarcando che l’originario atto di diffida non chiedeva “ espressamente una verifica dell’intero fabbricato ”, sicché, al fine di verificare l’ottemperanza da parte del Comune, occorreva fare riferimento alle difformità riguardanti esclusivamente le unità immobiliari poste ai piani interrato, terra, terzo e quarto del fabbricato.
Nel merito, ha così argomentato:
- Per il punto A) unità al piano interrato – Proprietà AL IO – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 14 e 15 (Ex Sub 11), ha riscontrato che la C.I.L.A. n. 40/2025 presentata ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001 è stata istruita favorevolmente dal Comune e che l’utilizzo dell’originario Sub 1 non è mutato dalla costruzione del fabbricato ad oggi;
- Per il punto B) Unità al piano interrato – Proprietà AL FR – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 16, ha precisato che il Sub 16 è stato ottenuto dal frazionamento dell’originario Sub 12 e ha ribadito che l’efficacia della S.C.I.A. in sanatoria n. 236/2016 (recante anche retrocessione catastale dalla Categoria C/3 alla Categoria C/2, con ripristino della destinazione d’uso assentita con i titoli abilitativi ottenuti), già ritenuta dal Comune definita tacitamente, è stata confermata con il provvedimento espresso di convalida dell’U.T.C. prot. n. 21320 del 5 settembre 2025, in cui è esplicitamente riportato che gli interventi eseguiti ad oggi rientrano della tipologia della manutenzione straordinaria;
- Per il punto C) Unità al piano interrato – Proprietà AL FR (1/3), AL IO (1/3), AL MA (1/3) – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 22 (Ex Sub 18), ha parimenti riscontrato che la C.I.L.A. a sanatoria n. 42/2025 è stata favorevolmente definita dal Comune, e che, a seguito di sua esplicita richiesta di chiarimenti, lo stesso Comune ha concluso per la compatibilità dell’attuale stato dei luoghi, così come accertato nel sopralluogo effettuato in data 4 settembre 2025, con la destinazione a deposito, ritenendo ripristinata la destinazione sia sul piano edilizio che catastale;
- Per il punto D) Unità al piano terra – Proprietà Società Green Market S.r.l. – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 3, 4 e 5, ha rilevato che il Comune, sempre a seguito di apposita richiesta di chiarimenti, ha ritenuto non obbligatoria la regolarizzazione catastale in quanto ciò che conta ed è probante urbanisticamente è la D.I.A. per fusione prot. n. 2857 del 18 febbraio 2024, legittima e con pagamento di sanzione; ha convenuto che, anche ove la suddetta regolarizzazione catastale fosse da ritenere obbligatoria, la sua mancanza non costituirebbe comunque una violazione edilizia, ma al più una difformità di tipo catastale; ha accertato che le tre unità immobiliari distinte dai Sub 3, 4 e 5 hanno tutte una destinazione di “Negozi e botteghe” (categoria C/1), ritenuta motivatamente coerente dal Comune di Nocera Superiore con la destinazione d’uso legittima, anche perché il volume del piano ha concorso al computo degli oneri di urbanizzazione e la superficie del piano ha concorso al computo del costo di costruzione fin dal primo accatastamento;
- Per il punto E) Unità abitative al piano terzo – Proprietà AL FR e AL IO – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 19 e 20 (Ex Sub 9), ha affermato che il frazionamento di una unità abitativa in due unità mediante la realizzazione di opere edili e impiantistiche oggi è assoggettato alla procedura di C.I.L.A. ex art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001;
- Per il punto F) Unità abitativa al piano quarto mansardato – Proprietà AL FR – Fg. 4, P.lla 1733, Sub 21 (Ex Sub 10), ha osservato che il titolo in sanatoria è stato rilasciato a seguito della demolizione spontanea della parte di immobile non sanabile, sicché il volume è stato riportato nel limite di quello residuo della C.E. n. 14/1987 di 116,55 mc, così come accertato in sede di sopralluogo effettuato in data 2 settembre 2024 e risultante dalla comunicazione di assentibilità prot. n. 32868 del 2 dicembre 2024 del Responsabile dell’Area Urbanistica – S.U.A.P. del Comune di Nocera Superiore.
In merito alla dedotta violazione della norma procedimentale dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, il Commissario ne ha eccepito l’infondatezza dal momento che nessun preavviso di diniego era dovuto non essendo stato adottato alcun atto di natura provvedimentale e rilevando, in ogni caso, che le parti hanno avuto comunque la possibilità di partecipare al procedimento con la presentazione di documentazione e osservazioni, attentamente vagliate ove ritenute pertinenti all’espletamento dell’incarico ricevuto e dei poteri delegati.
Per quanto riguarda il locale interrato di comproprietà del reclamante, ha evidenziato che il Comune ha ritenuto perfezionata la predetta S.C.I.A. e che comunque il reclamante non risulta aver prodotto alcun atto di opposizione e/o di contestazione formale volto all’annullamento del predetto titolo abilitativo che, di conseguenza, deve ritenersi tuttora efficace.
Per la S.C.I.A. ripristinatoria relativa al Sub 15 (locale garage, proprietà AL IO), ha rilevato che l’incarico ricevuto non prevedeva alcuna verifica sui luoghi, per cui la verifica in data 22 agosto 2025 è stata espressamente richiesta alla competente Amministrazione Comunale, che ha effettuato un apposito sopralluogo in data 4 settembre 2025, a seguito del quale ha ritenuto eseguito il ripristino, come esplicitato nella nota comunale prot. n. 21320 del 5 settembre 2025.
Quanto all’altezza massima del fabbricato e alla cubatura complessiva dello stabile, ha nuovamente richiamato il verbale di sopralluogo effettuato in data 2 settembre 2024, la relazione istruttoria comunale prot. n. 32837 del 2 dicembre 2024 e la comunicazione di assentibilità prot. n. 32868 del 2 dicembre 2024 del Responsabile dell’Area Urbanistica – S.U.A.P. del Comune di Nocera Superiore.
Infine, quanto alla distanza di cinque metri dalla carreggiata, ha richiamato gli accertamenti comunali dai quali risultano non corrette le conclusioni di controparte.
Con memoria depositata in data 12 dicembre 2025, il Comune ha sostenuto di aver dato puntuale esecuzione a quanto disposto con la sentenza n. 1214/2024 e ha richiamato la nota prot. n. 1468 del 17 gennaio 2025, nella quale sono state riscontrate le osservazioni presentate dell’odierno reclamante.
Ha evidenziato che la relazione conclusiva del Commissario ha confermato l’avvenuta ottemperanza alla statuizione giurisdizionale e ha eccepito altresì l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui sarebbe volto, sotto l’apparente censura dell’operato del Commissario ad acta, a contestare la legittimità di sanatorie edilizie assentite e non tempestivamente impugnate.
Con memoria depositata in data 15 dicembre 2025 il controinteressato CA AL ha eccepito innanzitutto l’inammissibilità del reclamo con riferimento all’impugnativa “ del provvedimento comunale prot. 21320 del 05.09.2025 di conferma dell’efficacia della S.C.I.A. a sanatoria ex art. 37 del D.P.R. N. 380/01 e s.m.i., reg. int. N. 236/2016 prot. 27832 del 10.10.2026 e relativa alla sanatoria dell’unità immobiliare posta al piano interrato Fg. P.lla 1733, Sub 16, richiamato nel provvedimento sub a) ”, non trattandosi di un atto commissariale.
Ha aggiunto che l’attività di verifica dell’immobile nella sua interezza è stata rigorosamente compiuta dal Commissario escludendo che porzioni di esso siano “ ancora gravate da violazioni edilizie mai definite ”, mentre non era compresa nell’attività commissariale la verifica della “ legittimità dei titoli pregressi ” (i quali avrebbero dovuto semmai essere oggetto di specifiche impugnative, mai proposte).
Infine, ha contestato le censure svolte nel reclamo con riferimento a talune difformità non integranti gli estremi di abusi edilizi e ha sostenuto che, ove la gravata relazione rivestisse solo natura istruttoria e non provvedimentale, allora il reclamo dovrebbe ritenersi palesemente inammissibile.
Con memoria depositata in data 15 dicembre 2025 il reclamante ha insistito nei motivi di impugnazione e controdedotto alle difese delle controparti.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è manifestamente infondato e va respinto.
Invero, come emerge dagli atti di causa, e segnatamente dalla memoria del Commissario, la decisione di questo Tribunale n. 1214/2024 risulta completamente ottemperata e non vi sono profili tuttora inadempiuti.
Giova ribadire che, con la suddetta decisione, si è affermato esclusivamente l’obbligo del Comune di Nocera Superiore di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza dell’allora ricorrente, istanza con la quale venivano segnalate determinate difformità dell’immobile di via Kennedy.
Inoltre, a fronte della contestazione da parte del ricorrente circa la presunta incompletezza dell’attività esecutiva posta in essere dal Comune, il Tribunale ha affidato al Commissario la verifica della sussistenza di eventuali violazioni edilizie non definite.
Orbene, il Commissario ha correttamente provveduto innanzitutto a individuare gli specifici abusi segnalati e successivamente a verificare se, per ciascuno di questi, il Comune avesse o meno adottato tutti i consequenziali provvedimenti di competenza.
Più in dettaglio, nell’atto di diffida del 24 gennaio 2024 risultavano trascritte le difformità risultanti dalle perizie espletate nell’ambito della procedura esecutiva RGE n. 86/2016 e della causa civile di divisione R.G. n. 5361/2018, entrambe innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, mentre una successiva perizia è stata depositata dal ricorrente in corso di causa.
Il Commissario, pertanto, ha fatto riferimento ai suddetti elaborati peritali onde circoscrivere l’ambito di indagine delle difformità segnalate (riguardanti esclusivamente le unità immobiliari poste ai piani interrato, terra, terzo e quarto del fabbricato).
Ebbene, con riferimento ad esse, il Commissario ha accertato che esse sono state tutte verificate dal Comune di Nocera Superiore e, per ciascuna unità immobiliare interessata dalle difformità, sono stati adottati i consequenziali provvedimenti di cui al D.P.R. n. 380/2001, così come analiticamente riportato nella relazione.
A ciò aggiungasi che non era e non è compresa nell’attività commissariale la verifica della legittimità di titoli edilizi assentiti e non tempestivamente impugnati.
In definitiva, tutti i motivi di reclamo, basati sul presupposto che il controllo effettuato sia parziale e non complessivo e sulla presunta illegittimità dei titoli in sanatoria e degli accertamenti di conformità, sono infondati e vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Nocera Superiore, di AR LA (con distrazione in favore del procuratore antistatario) e di CA AL, costituiti in giudizio nella presente fase, spese liquidate nella somma di € 1.000 ciascuno, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
LA ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ZO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO