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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 101/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CARTISANO DOMENICA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CARTISANO Controparte_1
DOMENICA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio
[...] Controparte_1
in Manduria (Ta) in data 10/12/2001, che dalla loro unione erano nati tre figli a Manduria (Ta) il 15/10/1994, a Manduria (Ta) Persona_1 Persona_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
il 15/10/1994 e a Manduria (Ta) il 13/10/1998, tutti Parte_2 maggiorenni, autosufficienti ed economicamente indipendenti, che in data
10/10/2023 con Sentenza del Tribunale di Taranto n. 2349/2023 era stata dichiarata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n. 2349/2023 emesso il 10/10/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 10/12/2001 in
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Manduria (Ta) da , nata a [...] Parte_1
(TA) il 04/05/1967, e , nato a [...] il Controparte_1
22/10/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Manduria
(Ta) dell'anno 2001, parte 1, numero 16;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 101/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CARTISANO DOMENICA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CARTISANO Controparte_1
DOMENICA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio
[...] Controparte_1
in Manduria (Ta) in data 10/12/2001, che dalla loro unione erano nati tre figli a Manduria (Ta) il 15/10/1994, a Manduria (Ta) Persona_1 Persona_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
il 15/10/1994 e a Manduria (Ta) il 13/10/1998, tutti Parte_2 maggiorenni, autosufficienti ed economicamente indipendenti, che in data
10/10/2023 con Sentenza del Tribunale di Taranto n. 2349/2023 era stata dichiarata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n. 2349/2023 emesso il 10/10/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 10/12/2001 in
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Manduria (Ta) da , nata a [...] Parte_1
(TA) il 04/05/1967, e , nato a [...] il Controparte_1
22/10/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Manduria
(Ta) dell'anno 2001, parte 1, numero 16;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3