Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12715/2024 , introdotta da
TRA
OMA (RM), 11/09/1975), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PIETRINI ALESSANDRO;
E
(TIVOLI (RM), 19/10/1976), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PIETRINI ALESSANDRO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma, in data
11.6.2005, trascritto presso Registro degli Atti di Matrimonio, N. 01044, Parte 1, Serie
01, anno 2005, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, nonché presso la residenza della stessa, nell'abitazione situata oggi, in Roma, Viale Capitan Casella 86;
3) le parti si obbligano a mantenere la propria residenza ed il centro dei loro affari nel
Comune di Roma Capitale;
3) relativamente al regime delle visite, garantendo le attività scolastiche, ludiche e di socialità di , il padre starà con la bambina a fine settimana alternati, dal Persona_1 venerdì uscita di scuola con riaccompagno a scuola il lunedì mattina. Inoltre, in questa settimana, il padre avrà con sé la figlia il mercoledì pomeriggio quando la prenderà all'uscita di scuola con riaccompagno al domicilio materno alle ore 20:30, dopo cena. Nella settimana in cui non avrà il week end, terrà con sé la bambina dal mercoledì pomeriggio uscita di scuola, pernotto, fino al giovedì sera con riaccompagno al domicilio materno alle ore 20:30, dopo cena. Nei periodi di chiusura della scuola, il padre prenderà la bambina dal domicilio materno negli stessi giorni entro le ore 10:00 e la riaccompagnerà alle ore 20:30. E' fatto salvo ogni diverso accordo fra le parti, purché per iscritto. Le parti dichiarano che, quanto all'applicazione del regime e al versamento
in caso di disaccordo, la minore starà con la madre gli anni dispari. E' fatto salvo qualunque diverso accordo fra le parti da pattuire per iscritto. Nel periodo estivo (mesi di luglio- agosto), la minore trascorrerà con il padre due settimane continuative, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, facendo salvo qualunque diverso accordo fra le parti da formulare per iscritto. I genitori potranno decidere di trascorrere con la minore anche un'intera settimana a giugno e a settembre sempre previo accordo comune. 5) Il giorno del compleanno della bambina sarà festeggiato ad anni alterni con ciascun genitore. In caso di disaccordo, gli anni dispari la bambina starà con la madre. E' fatta salva la possibilità che il compleanno venga festeggiato insieme o che sia previsto altro accordo sempre per iscritto. La bambina trascorrerà con ciascun genitore il giorno della
Festa del Papà e quello della festa della mamma. 6) Entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in diverse località quando ha con sé la minore.
7) Entrambi i genitori si impegnano a favorire i rapporti della minore con i rispettivi rami parentali.
8) I genitori prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio della figlia.
9) Il Sig. si obbliga al versamento mensile della rata scolastica della Parte_1 minore nella misura del 100%;
10) Il Sig. si obbliga al versamento mensile di € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00) da corrispondere sul conto corrente bancario della madre – FINECO
BANCA - sul seguente codice IBAN [...] entro il 5 di ogni mese a titolo di assegno perequativo nell'esclusivo interesse della figlia minore Per_1
a decorrere dal mese di ottobre 2024 (data di deposito del presente ricorso nella
[...] cancelleria del Tribunale), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 11)
Le spese straordinarie della bambina saranno sostenute, come per legge, nella misura pari al 50% da ciascun genitore.
Il regime delle spese straordinarie sarà il seguente:
a) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
* - scolastiche: iscrizione e rette di scuole private (ad eccezioni di quella che sta già frequentando la figlia per la quale il padre – - si obbliga al Parte_1 pagamento intero della rata nella misura del 100%), iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola che prevedono il pernotto, pre-scuola, dopo scuola;
* - spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto), costi per spese di compleanno, comunioni, ecc…;
* - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
* - spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici non urgenti, spese odontoiatriche, ortodontiche, dentistiche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia effettuati presso istituti privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
b) spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese sanitarie urgenti, visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio
Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, libri scolastici, spese scolastiche senza pernottamento, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con il consenso di entrambi i genitori, trasporto pubblico;
c) con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 12) L'assegno unico per i figli verrà incassato dalla madre, la quale si impegna a restituirne la metà al padre anche in forma di compensazione di spese già sostenute in favore della minore.
13) I coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi economicamente e, pertanto, non fanno valere diritto all'assegno di mantenimento”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti // e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi OMA (RM), Parte_1
11/09/1975) e (RM), 19/10/1976), che hanno Parte_2 contratto matrimonio in Roma, in data 11.6.2005, trascritto presso Registro degli Atti di Matrimonio, N. 01044, Parte 1, Serie 01, anno 2005, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi