Articolo 118 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
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13 novembre 1960
Art. 118. Sospensione cautelare facoltativa

L'impiegato sottoposto a procedimento penale puo' essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro.
Il Ministro puo', altresi', per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 129, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 130, il provvedimento di sospensione.
All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 108.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960
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