Versione
13 novembre 1960
13 novembre 1960
Art. 118. Sospensione cautelare facoltativa
L'impiegato sottoposto a procedimento penale puo' essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro.
Il Ministro puo', altresi', per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 129, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 130, il provvedimento di sospensione.
All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 108.
L'impiegato sottoposto a procedimento penale puo' essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro.
Il Ministro puo', altresi', per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 129, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 130, il provvedimento di sospensione.
All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 108.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2014, n. 825Provvedimento: N. 10960/2000 REG.RIC. N. 00825/2014REG.PROV.COLL. N. 10960/2000 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10960 del 2000, proposto da BR NO, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Occhipinti e Raimondo Pusateri, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via Belsiana, n. 71; contro Regione Autonoma Trentino Alto Adige, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale regionale amministrativo del Trentino-Alto Adige, sede di …Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- inammissibilità del ricorso·
- trasferimento d'ufficio·
- sospensione cautelare dal servizio·
- incompetenza·
- art. 73, comma 3, codice del processo amministrativo·
- notifica del ricorso·
- eccesso di potere·
- violazione dei doveri d'ufficio·
- difetto di motivazione