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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/05/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9211/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,
letto il provvedimento che ha disposto la trattazione scritta,
lette le note scritte depositate dalle parti, aventi ad oggetto la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Decide la causa secondo le motivazioni in allegato.
Aversa, 12/5/2025 R.G. 9211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9211 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato dall'avv. Dorina Del
Vecchio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Maddaloni, alla via Roma Parco dei Pini n. 219;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa depositata dall'Avv. Gianluca
Cicconetti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._3
Mariano Di Monaco in Casapulla (CE) alla via Armando Siaz n. 7;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'opponente conveniva in giudizio
[...]
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 2269/2024 emesso il 20/8/2024, notificato CP_1
in data 26/9/2024, mediante il quale il Tribunale di Napoli nord le aveva intimato il pagamento, in solido con della somma di € 12.176,59, oltre interessi e spese processuali, in Parte_2 relazione ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento n. 10393039946090 originariamente stipulato in data 11/06/2018 con e successivamente oggetto di cessione. Controparte_2
Anzitutto, l'opponente si doleva che la controparte aveva agito senza essere legittimata all'esercizio del credito, per non avere dato prova della effettiva titolarità del diritto.
Rivendicando la qualità di fideiussore, anziché quella di coobbligata, contestava poi l'inesistenza del credito per la nullità del rapporto di coobbligazione, privo di adeguata causa giustificatrice, e comunque la decadenza del creditore dall'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Infine, contestava energicamente il quantum debeatur e la inattitudine probatoria dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., reputato inattendibile a quantificare il presunto credito, per non avere correttamente conteggiato capitale e interessi, né i versamento rateali intervenuti fino al mese di gennaio 2021.
In definitiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'opposizione, previo diniego della istanza di concessione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la società opposta, respingendo le avverse difese e depositando ulteriore documentazione a supporto della propria legittimazione. Ribadiva il diritto al legittimo esercizio del credito, in forza di un contratto sottoscritto dall'opponente in qualità di coobbligata e non di fideiussore, secondo le ordinarie regole stabilite dal codice civile per la solidarietà nei rapporti obbligatori ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c.
Illustrava poi in maniera analitica il contenuto della pretesa, sulla scorta dell'estratto conto elaborato dalla finanziaria, dove gli ultimi versamenti erano stati imputati agli interessi maturati anziché al capitale scaduto.
In conclusione, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività, e il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto, oltre la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
2. Alla luce dei motivi di opposizione sollevati, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
contestualmente, preso atto della conclusione del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, reputata la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3. Preliminarmente, occorre dare atto che le parti hanno ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal Giudice, sebbene con esito negativo per indisponibilità delle stesse a dar seguito a qualunque forma di accordo transattivo. L'avveramento della condizione di procedibilità risulta essere stata soddisfatta con l'incontro innanzi al mediatore del 13/03/2025, di cui è stato redatto verbale negativo depositato in giudizio da parte opposta.
4. In via pregiudiziale va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
È diffusa in giurisprudenza la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento, ponderando le risultanze del caso concreto
(Tribunale Napoli, 21/05/2021; sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. ord
Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200).
A questo orientamento ha recentemente aderito la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire che la prova dell'acquisto del credito non deve limitarsi al riscontro della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma ben può emergere da una serie di elementi indiziari univoci e concludenti, rimettendo al caso concreto la valutazione del loro spessore probatorio (cfr. Cass. Civ.,
6/2/2024, n. 3405).
Lo standard probatorio esigibile dalla cessionaria si misura anche sulle difese svolte dal debitore ceduto, potendosi distinguere il caso in cui il credito non sia stato incluso nella cessione dal caso in cui una cessione non esista affatto: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cassazione civile, 22/06/2023, n. 17944).
Nella fattispecie, l'opponente ha genericamente affermato l'inesistenza di “presunte e contestate cessioni” a fondamento del diritto della cessionaria, ma senza supportare la propria eccezione con adeguata argomentazione (cfr. atto di citazione).
Di contro, la società opposta ha documentato la cessione di crediti intervenuta tra e Controparte_2 con il relativo contratto, in calce al quale è riportato per estratto l'allegato n. 1, Parte_3 recante l'elenco dei crediti ceduti (cfr. allegato n. 5). Nell'elenco è compreso anche il nominativo della debitrice , che ha sottoscritto il finanziamento insieme alla opponente Parte_2
“coobbligata” . La sua attendibilità è ulteriormente supportata dall'elenco dei Parte_1 crediti ceduti in formato integrale, recante i codici numerici assegnati a ciascuna posizione contrattuale, tra cui il n. 10393039946090 assegnato al contratto della (allegato n. 6). Parte_1
A questi elementi si aggiunge la dichiarazione della cedente che attestava Controparte_2
l'intervenuta cessione del credito in favore di (già allegata al fascicolo monitorio al Parte_3
n. 3). Non da ultimo, offre ulteriore supporto alla riferita cessione anche l'annuncio pubblicato in
Gazzetta Ufficiale da (allegato n. 4 al fascicolo monitorio). Parte_3
Tutti questi elementi concorrono in maniera univoca e decisiva a dimostrare l'acquisto del credito in capo a e la legittimazione al suo esercizio. Parte_3
Successivamente la cessionaria ha conferito mandato in favore di Banca Finanziaria Internazionale
s.p.a. per l'incarico di gestione, incarico e incasso dei crediti acquistati, con facoltà di subdelega
(procura speciale del 6/5/2021 rep. 307574, racc. 38374, allegato n. 5 al fascicolo monitorio).
Questa a sua volta ha conferito il medesimo incarico a con nuova procura speciale Controparte_1
del 20/12/2022 (rep. 312206, racc. 42018, allegato n. 6 al fascicolo monitorio).
Non vi sono ragioni dunque per dubitare della legittimazione di e del possesso dei Parte_3
poteri di rappresentanza in capo alla mandataria Controparte_1
5. Nel merito della pretesa, si rammenta che l'opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo di un contratto di finanziamento;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere di dimostrare il proprio credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Tanto premesso, il credito ingiunto risulta provato sia dell'an che nel quantum. Sono stati depositati in atti sia il contratto di finanziamento concluso da e da Parte_2 Parte_1 con sia l'estratto conto integrale recante lo svolgimento del rapporto (cfr. allegati n. Controparte_2 1 e 2 al fascicolo monitorio). Parte opposta ha inoltre integrato, in sede di opposizione, la prova dell'erogazione del credito con una lettera che ne confermava l'accredito (allegato n. 7).
Nel contraddittorio processuale, la parte opponente non ha mosso contestazioni specifiche e circostanziate sul contenuto di questi documenti, che pertanto concorrono alla prova del credito ai sensi dell'art. 115 c.p.c., eliminando ogni dubbio sull'adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sulla mutuante.
Al contrario, l'opponente non ha offerto argomenti concreti per contestare nel merito la pretesa creditoria, limitandosi ad eccepire la liberazione del garante ai sensi dell'art. 1957 c.c. e l'insufficienza dell'estratto conto.
6. L'analisi del primo motivo di opposizione impone di scrutinare funditus la natura giuridica del rapporto. L'opponente infatti ha invocato la qualità di fideiussore, negando dignità giuridica alla veste di mero “coobbligato” attribuita dalla finanziaria.
Orbene, l'art. 1957 c.c. attribuisce l'effetto decadenziale invocato alla sola condizione il credito sia garantito da un fideiussore, sicché la qualità soggettiva di fideiussore, che è contestata tra le parti, costituisce questione decisiva per l'accoglimento dell'opposizione.
Due sono le opzioni interpretative percorribili. Da una parte, si propone di qualificare la posizione negoziale assunta dalla nelle vesti di condebitore in solido della prestazione, come vera Parte_1
e propria parte del contratto;
dall'altra parte, si propone di qualificarla come garante del condebitore principale, nelle vesti di una fideiussione.
In giurisprudenza stata discussa la possibilità di individuare nella “coobbligazione” un tertium genus, intermedio tra le due posizioni emerse.
In realtà, la figura del “coobbligato” appare giuridicamente estranea al nostro ordinamento, che non contempla una fattispecie intermedia tra quella del debitore principale e quella del fideiussore, che sia responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto senza essere né parte, né garante. La posizione del coobbligato va pertanto riqualificata secondo le categorie giuridiche tradizionali, restituendo all'operazione economica il proprio rilievo causale.
Come è stato affermato in maniera condivisibile, “in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece contemplata dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui” (Tribunale di Firenze,
23/05/2019). Diversamente opinando, non sarebbe possibile attribuire rilievo causale all'obbligazione del coobbligato, di un soggetto cioè che si obbliga senza essere parte del contratto e senza ricevere alcuna controprestazione economicamente apprezzabile.
Seguendo queste premesse, la qualificazione della fattispecie non può prescindere da una serie di supporti ermeneutici che si ricavano dalla interpretazione letterale e sistematica del testo negoziale.
Anzitutto, tutte le clausole del contratto risultano sottoscritte sia dal “cliente”, sia dal “coobbligato”,
a dimostrazione dell'assimilazione delle posizioni negoziali dei due contraenti.
Decisiva è poi la lettera dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto (cfr. allegato n. 8). In questa clausola si stabiliva che “Nel caso in cui la domanda venga sottoscritta anche da un Coobbligato, questi risponderà, in via solidale con il Cliente, ex art. 1292 del Codice Civile, di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto stipulato con . Tutte le comunicazioni previste dal CP_2 presente Contratto saranno indirizzate al solo domicilio del Cliente presso il quale l'eventuale
Coobbligato elegge domicilio”. È chiara da questa clausola l'opzione per il regime della solidarietà passiva tra i condebitori, chiamati entrambi a rispondere allo stesso titolo delle medesime obbligazioni assunte per effetto del contratto ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c.
Non è superfluo rammentare che l'obbligazione solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c. sia caratterizzata, sul piano soggettivo, da una pluralità di condebitori e, sul piano oggettivo, dalla identità della prestazione e dalla identità della causa obligandi, sicché è sufficiente l'individuazione di una pluralità di debitori per radicare il regime codicistico della solidarietà passiva.
Infine, un ultimo elemento di carattere sistematico si rinviene nella clausola di cui all'art. 5 dell'articolato negoziale, dove si stabiliva che “ove richiesto, la concessione del finanziamento può essere subordinata alla prestazione di idonea fideiussione”. A livello linguistico, la scelta lessicale dimostra che l'opzione per la fideiussione doveva essere esercitata in maniera espressa, senza impropri richiami alla “cobbligazione”; a livello sistematico poi, la clausola dimostra che la finanziaria aveva esaminato separatamente la possibilità di acquisire una fideiussione, diversa e ulteriore rispetto alla obbligazione del coobbligato in solido, ma che questa opzione non è stata esercitata.
D'altra parte, in nessun punto del contratto viene definita la posizione della come Parte_1
garante, anziché come mera coobbligata in solido. Tutti questi elementi dimostrano in maniera inequivoca che l'obbligazione sia stata assunta da entrambi i soggetti allo stesso titolo, in regime di solidarietà passiva, senza possibilità di configurare alcuna fideiussione, né di esaminare la connessa eccezione di decadenza.
7. Il restante motivo di opposizione è infondato.
L'eccezione muove dall'equivoco di fondo che l'estratto conto del rapporto possa essere assimilato, sul piano probatorio, alla certificazione contabile emessa ai sensi dell'art. 50 t.u.b. per la prova del saldo passivo di conto corrente, limitatamente alla sola fase monitoria.
In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675;
Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Tanto premesso, il debitore ha rivolto alla finanziaria delle specifiche contestazioni:
- l'addebito di € 1.377,84 per “rate insolute e relative spese” sarebbe priva di causale, nonostante i pagamenti rateali intervenuti sino al mese di gennaio 2021;
- errata decorrenza del computo degli interessi a partire dal 5/11/2020;
- errata indicazione del “capitale residuo dovuto” in € 7.427,30, stimato alla data di decadenza dal beneficio del termine del 5/11/2020, nonostante gli ulteriori versamenti per €
417,08 effettuati dalla in epoca successiva, con la conseguenza che gli interessi Parte_2
andrebbero ricalcolati sulla minor somma del capitale.
Le contestazioni tuttavia non colgono nel segno. Dall'estratto conto infatti si evince chiaramente come la decadenza dal beneficio del termine sia stata dichiarata il 5/11/2020, secondo un fatto acquisito, che non è stato specificamente contestato dalla controparte. Correttamente dunque la finanziaria ha stimato a quella data l'importo del capitale, sulla quale ha applicato gli interessi di mora. In seguito sono stati fedelmente registrati i due bonifici che la debitrice assume di avere effettuato nel novembre 2020 e nel gennaio 2021, che sono stati portati a decurtazione del credito finale, ma imputandoli agli interessi anziché al capitale, secondo il criterio di imputazione generale che segue la regola dell'art. 1194 c.c. Correttamente dunque l'ammontare del capitale non è stato decurtato di conseguenza.
Infine, non ha pregio la contestazione dell'opponente, nella parte in cui lamenta che la richiesta di €
€ 1.377,84 sarebbe priva di causale e comunque non sarebbe stata illustrata nell'estratto conto. Nel ricorso monitorio infatti è stato illustrato, con condivisibile chiarezza, che il credito ingiunto complessivo di € 12.176,59 risulta composto da:
- € 7.427,30 per capitale residuo a scadere,
- € 1.377,84 per rate scadute insolute e relative spese,
- € 3.371,45 per interessi convenzionali al tasso dello 10,91% dal 5/11/2020 sino al 9/5/2024.
La società ha offerto un dettaglio della richiesta indicando separatamente l'ammontare del capitale scaduto, delle rate scadute e insolute (comprensive della quota capitale e della quota interessi), delle spese e delle penalità applicate per effetto dell'inadempimento e degli interessi maturati a far data dalla decadenza dal beneficio del termine. Come chiarito dall'opposta nella sua comparsa,
l'ammontare è lievitato soprattutto per effetto delle “spese per la gestione di ben undici insoluti”, oltre che per l'addebito di una “penale irrisoria di Euro 89,62”, costi che erano stati tutti previamente contemplati nel contratto sottoscritto dalle parti tra i “costi in caso di ritardo nel pagamento” e dei quali la parte in mora non può dolersi.
La giustificazione causale è stata dunque ampiamente offerta: sotto questo profilo deve essere condivisa la replica della finanziaria nella parte in cui ha sostenuto che “conclusivamente, il capitale residuo è rimasto pari ad Euro 7.427,30, mentre l'importo ulteriore (al netto dei due pagamenti di gennaio 2021) è dato, appunto, da rate insolute, penale (irrisoria) e spese di gestione di (molteplici) insoluti”.
8. In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi aggiornati al
D.M. 147/2022, in assenza di questioni processuali e sostanziali di eccezionale complessità, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2269/2024 emesso dal
Tribunale di Napoli nord il 20/8/2024;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva.
Aversa, 12/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,
letto il provvedimento che ha disposto la trattazione scritta,
lette le note scritte depositate dalle parti, aventi ad oggetto la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Decide la causa secondo le motivazioni in allegato.
Aversa, 12/5/2025 R.G. 9211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9211 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato dall'avv. Dorina Del
Vecchio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Maddaloni, alla via Roma Parco dei Pini n. 219;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa depositata dall'Avv. Gianluca
Cicconetti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._3
Mariano Di Monaco in Casapulla (CE) alla via Armando Siaz n. 7;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'opponente conveniva in giudizio
[...]
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 2269/2024 emesso il 20/8/2024, notificato CP_1
in data 26/9/2024, mediante il quale il Tribunale di Napoli nord le aveva intimato il pagamento, in solido con della somma di € 12.176,59, oltre interessi e spese processuali, in Parte_2 relazione ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento n. 10393039946090 originariamente stipulato in data 11/06/2018 con e successivamente oggetto di cessione. Controparte_2
Anzitutto, l'opponente si doleva che la controparte aveva agito senza essere legittimata all'esercizio del credito, per non avere dato prova della effettiva titolarità del diritto.
Rivendicando la qualità di fideiussore, anziché quella di coobbligata, contestava poi l'inesistenza del credito per la nullità del rapporto di coobbligazione, privo di adeguata causa giustificatrice, e comunque la decadenza del creditore dall'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Infine, contestava energicamente il quantum debeatur e la inattitudine probatoria dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., reputato inattendibile a quantificare il presunto credito, per non avere correttamente conteggiato capitale e interessi, né i versamento rateali intervenuti fino al mese di gennaio 2021.
In definitiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'opposizione, previo diniego della istanza di concessione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la società opposta, respingendo le avverse difese e depositando ulteriore documentazione a supporto della propria legittimazione. Ribadiva il diritto al legittimo esercizio del credito, in forza di un contratto sottoscritto dall'opponente in qualità di coobbligata e non di fideiussore, secondo le ordinarie regole stabilite dal codice civile per la solidarietà nei rapporti obbligatori ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c.
Illustrava poi in maniera analitica il contenuto della pretesa, sulla scorta dell'estratto conto elaborato dalla finanziaria, dove gli ultimi versamenti erano stati imputati agli interessi maturati anziché al capitale scaduto.
In conclusione, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività, e il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto, oltre la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
2. Alla luce dei motivi di opposizione sollevati, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
contestualmente, preso atto della conclusione del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, reputata la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3. Preliminarmente, occorre dare atto che le parti hanno ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal Giudice, sebbene con esito negativo per indisponibilità delle stesse a dar seguito a qualunque forma di accordo transattivo. L'avveramento della condizione di procedibilità risulta essere stata soddisfatta con l'incontro innanzi al mediatore del 13/03/2025, di cui è stato redatto verbale negativo depositato in giudizio da parte opposta.
4. In via pregiudiziale va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
È diffusa in giurisprudenza la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento, ponderando le risultanze del caso concreto
(Tribunale Napoli, 21/05/2021; sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. ord
Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200).
A questo orientamento ha recentemente aderito la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire che la prova dell'acquisto del credito non deve limitarsi al riscontro della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma ben può emergere da una serie di elementi indiziari univoci e concludenti, rimettendo al caso concreto la valutazione del loro spessore probatorio (cfr. Cass. Civ.,
6/2/2024, n. 3405).
Lo standard probatorio esigibile dalla cessionaria si misura anche sulle difese svolte dal debitore ceduto, potendosi distinguere il caso in cui il credito non sia stato incluso nella cessione dal caso in cui una cessione non esista affatto: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cassazione civile, 22/06/2023, n. 17944).
Nella fattispecie, l'opponente ha genericamente affermato l'inesistenza di “presunte e contestate cessioni” a fondamento del diritto della cessionaria, ma senza supportare la propria eccezione con adeguata argomentazione (cfr. atto di citazione).
Di contro, la società opposta ha documentato la cessione di crediti intervenuta tra e Controparte_2 con il relativo contratto, in calce al quale è riportato per estratto l'allegato n. 1, Parte_3 recante l'elenco dei crediti ceduti (cfr. allegato n. 5). Nell'elenco è compreso anche il nominativo della debitrice , che ha sottoscritto il finanziamento insieme alla opponente Parte_2
“coobbligata” . La sua attendibilità è ulteriormente supportata dall'elenco dei Parte_1 crediti ceduti in formato integrale, recante i codici numerici assegnati a ciascuna posizione contrattuale, tra cui il n. 10393039946090 assegnato al contratto della (allegato n. 6). Parte_1
A questi elementi si aggiunge la dichiarazione della cedente che attestava Controparte_2
l'intervenuta cessione del credito in favore di (già allegata al fascicolo monitorio al Parte_3
n. 3). Non da ultimo, offre ulteriore supporto alla riferita cessione anche l'annuncio pubblicato in
Gazzetta Ufficiale da (allegato n. 4 al fascicolo monitorio). Parte_3
Tutti questi elementi concorrono in maniera univoca e decisiva a dimostrare l'acquisto del credito in capo a e la legittimazione al suo esercizio. Parte_3
Successivamente la cessionaria ha conferito mandato in favore di Banca Finanziaria Internazionale
s.p.a. per l'incarico di gestione, incarico e incasso dei crediti acquistati, con facoltà di subdelega
(procura speciale del 6/5/2021 rep. 307574, racc. 38374, allegato n. 5 al fascicolo monitorio).
Questa a sua volta ha conferito il medesimo incarico a con nuova procura speciale Controparte_1
del 20/12/2022 (rep. 312206, racc. 42018, allegato n. 6 al fascicolo monitorio).
Non vi sono ragioni dunque per dubitare della legittimazione di e del possesso dei Parte_3
poteri di rappresentanza in capo alla mandataria Controparte_1
5. Nel merito della pretesa, si rammenta che l'opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo di un contratto di finanziamento;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere di dimostrare il proprio credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Tanto premesso, il credito ingiunto risulta provato sia dell'an che nel quantum. Sono stati depositati in atti sia il contratto di finanziamento concluso da e da Parte_2 Parte_1 con sia l'estratto conto integrale recante lo svolgimento del rapporto (cfr. allegati n. Controparte_2 1 e 2 al fascicolo monitorio). Parte opposta ha inoltre integrato, in sede di opposizione, la prova dell'erogazione del credito con una lettera che ne confermava l'accredito (allegato n. 7).
Nel contraddittorio processuale, la parte opponente non ha mosso contestazioni specifiche e circostanziate sul contenuto di questi documenti, che pertanto concorrono alla prova del credito ai sensi dell'art. 115 c.p.c., eliminando ogni dubbio sull'adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sulla mutuante.
Al contrario, l'opponente non ha offerto argomenti concreti per contestare nel merito la pretesa creditoria, limitandosi ad eccepire la liberazione del garante ai sensi dell'art. 1957 c.c. e l'insufficienza dell'estratto conto.
6. L'analisi del primo motivo di opposizione impone di scrutinare funditus la natura giuridica del rapporto. L'opponente infatti ha invocato la qualità di fideiussore, negando dignità giuridica alla veste di mero “coobbligato” attribuita dalla finanziaria.
Orbene, l'art. 1957 c.c. attribuisce l'effetto decadenziale invocato alla sola condizione il credito sia garantito da un fideiussore, sicché la qualità soggettiva di fideiussore, che è contestata tra le parti, costituisce questione decisiva per l'accoglimento dell'opposizione.
Due sono le opzioni interpretative percorribili. Da una parte, si propone di qualificare la posizione negoziale assunta dalla nelle vesti di condebitore in solido della prestazione, come vera Parte_1
e propria parte del contratto;
dall'altra parte, si propone di qualificarla come garante del condebitore principale, nelle vesti di una fideiussione.
In giurisprudenza stata discussa la possibilità di individuare nella “coobbligazione” un tertium genus, intermedio tra le due posizioni emerse.
In realtà, la figura del “coobbligato” appare giuridicamente estranea al nostro ordinamento, che non contempla una fattispecie intermedia tra quella del debitore principale e quella del fideiussore, che sia responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto senza essere né parte, né garante. La posizione del coobbligato va pertanto riqualificata secondo le categorie giuridiche tradizionali, restituendo all'operazione economica il proprio rilievo causale.
Come è stato affermato in maniera condivisibile, “in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece contemplata dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui” (Tribunale di Firenze,
23/05/2019). Diversamente opinando, non sarebbe possibile attribuire rilievo causale all'obbligazione del coobbligato, di un soggetto cioè che si obbliga senza essere parte del contratto e senza ricevere alcuna controprestazione economicamente apprezzabile.
Seguendo queste premesse, la qualificazione della fattispecie non può prescindere da una serie di supporti ermeneutici che si ricavano dalla interpretazione letterale e sistematica del testo negoziale.
Anzitutto, tutte le clausole del contratto risultano sottoscritte sia dal “cliente”, sia dal “coobbligato”,
a dimostrazione dell'assimilazione delle posizioni negoziali dei due contraenti.
Decisiva è poi la lettera dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto (cfr. allegato n. 8). In questa clausola si stabiliva che “Nel caso in cui la domanda venga sottoscritta anche da un Coobbligato, questi risponderà, in via solidale con il Cliente, ex art. 1292 del Codice Civile, di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto stipulato con . Tutte le comunicazioni previste dal CP_2 presente Contratto saranno indirizzate al solo domicilio del Cliente presso il quale l'eventuale
Coobbligato elegge domicilio”. È chiara da questa clausola l'opzione per il regime della solidarietà passiva tra i condebitori, chiamati entrambi a rispondere allo stesso titolo delle medesime obbligazioni assunte per effetto del contratto ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c.
Non è superfluo rammentare che l'obbligazione solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c. sia caratterizzata, sul piano soggettivo, da una pluralità di condebitori e, sul piano oggettivo, dalla identità della prestazione e dalla identità della causa obligandi, sicché è sufficiente l'individuazione di una pluralità di debitori per radicare il regime codicistico della solidarietà passiva.
Infine, un ultimo elemento di carattere sistematico si rinviene nella clausola di cui all'art. 5 dell'articolato negoziale, dove si stabiliva che “ove richiesto, la concessione del finanziamento può essere subordinata alla prestazione di idonea fideiussione”. A livello linguistico, la scelta lessicale dimostra che l'opzione per la fideiussione doveva essere esercitata in maniera espressa, senza impropri richiami alla “cobbligazione”; a livello sistematico poi, la clausola dimostra che la finanziaria aveva esaminato separatamente la possibilità di acquisire una fideiussione, diversa e ulteriore rispetto alla obbligazione del coobbligato in solido, ma che questa opzione non è stata esercitata.
D'altra parte, in nessun punto del contratto viene definita la posizione della come Parte_1
garante, anziché come mera coobbligata in solido. Tutti questi elementi dimostrano in maniera inequivoca che l'obbligazione sia stata assunta da entrambi i soggetti allo stesso titolo, in regime di solidarietà passiva, senza possibilità di configurare alcuna fideiussione, né di esaminare la connessa eccezione di decadenza.
7. Il restante motivo di opposizione è infondato.
L'eccezione muove dall'equivoco di fondo che l'estratto conto del rapporto possa essere assimilato, sul piano probatorio, alla certificazione contabile emessa ai sensi dell'art. 50 t.u.b. per la prova del saldo passivo di conto corrente, limitatamente alla sola fase monitoria.
In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675;
Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Tanto premesso, il debitore ha rivolto alla finanziaria delle specifiche contestazioni:
- l'addebito di € 1.377,84 per “rate insolute e relative spese” sarebbe priva di causale, nonostante i pagamenti rateali intervenuti sino al mese di gennaio 2021;
- errata decorrenza del computo degli interessi a partire dal 5/11/2020;
- errata indicazione del “capitale residuo dovuto” in € 7.427,30, stimato alla data di decadenza dal beneficio del termine del 5/11/2020, nonostante gli ulteriori versamenti per €
417,08 effettuati dalla in epoca successiva, con la conseguenza che gli interessi Parte_2
andrebbero ricalcolati sulla minor somma del capitale.
Le contestazioni tuttavia non colgono nel segno. Dall'estratto conto infatti si evince chiaramente come la decadenza dal beneficio del termine sia stata dichiarata il 5/11/2020, secondo un fatto acquisito, che non è stato specificamente contestato dalla controparte. Correttamente dunque la finanziaria ha stimato a quella data l'importo del capitale, sulla quale ha applicato gli interessi di mora. In seguito sono stati fedelmente registrati i due bonifici che la debitrice assume di avere effettuato nel novembre 2020 e nel gennaio 2021, che sono stati portati a decurtazione del credito finale, ma imputandoli agli interessi anziché al capitale, secondo il criterio di imputazione generale che segue la regola dell'art. 1194 c.c. Correttamente dunque l'ammontare del capitale non è stato decurtato di conseguenza.
Infine, non ha pregio la contestazione dell'opponente, nella parte in cui lamenta che la richiesta di €
€ 1.377,84 sarebbe priva di causale e comunque non sarebbe stata illustrata nell'estratto conto. Nel ricorso monitorio infatti è stato illustrato, con condivisibile chiarezza, che il credito ingiunto complessivo di € 12.176,59 risulta composto da:
- € 7.427,30 per capitale residuo a scadere,
- € 1.377,84 per rate scadute insolute e relative spese,
- € 3.371,45 per interessi convenzionali al tasso dello 10,91% dal 5/11/2020 sino al 9/5/2024.
La società ha offerto un dettaglio della richiesta indicando separatamente l'ammontare del capitale scaduto, delle rate scadute e insolute (comprensive della quota capitale e della quota interessi), delle spese e delle penalità applicate per effetto dell'inadempimento e degli interessi maturati a far data dalla decadenza dal beneficio del termine. Come chiarito dall'opposta nella sua comparsa,
l'ammontare è lievitato soprattutto per effetto delle “spese per la gestione di ben undici insoluti”, oltre che per l'addebito di una “penale irrisoria di Euro 89,62”, costi che erano stati tutti previamente contemplati nel contratto sottoscritto dalle parti tra i “costi in caso di ritardo nel pagamento” e dei quali la parte in mora non può dolersi.
La giustificazione causale è stata dunque ampiamente offerta: sotto questo profilo deve essere condivisa la replica della finanziaria nella parte in cui ha sostenuto che “conclusivamente, il capitale residuo è rimasto pari ad Euro 7.427,30, mentre l'importo ulteriore (al netto dei due pagamenti di gennaio 2021) è dato, appunto, da rate insolute, penale (irrisoria) e spese di gestione di (molteplici) insoluti”.
8. In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi aggiornati al
D.M. 147/2022, in assenza di questioni processuali e sostanziali di eccezionale complessità, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2269/2024 emesso dal
Tribunale di Napoli nord il 20/8/2024;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva.
Aversa, 12/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo