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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa MA Stella Arena Consigliera dott.ssa MAnnina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1221/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
, nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesca C.F._1
Massimino, C.F.. , giusta procura in atti;
C.F._2
- Appellante -
CONTRO nato in [...] il Controparte_1
29/8/1978 (C.F. ), residente in [...], C.F._3
frazione Pennisi, Via Barbagallo n. 24, in persona del suo procuratore generale sig.ra , nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), giusta procura generale in atti, elettivamente C.F._4 domiciliata in AT, Via Proserpina n. 24, presso lo studio dell'avvocato
Carmelo Padalino (C.F. , che la rappresenta e C.F._5
difende, giusta procura in atti;
-Appellata-
E Contro
( ); Controparte_3 C.F._6
-Appellato contumace-
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio i germani onde sentire dichiarare l'inefficacia Pt_1 nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di compravendita del 12 novembre 2021, stipulato a ministero del notaio dei distretti riuniti di AT e IR (rep. 186688- Persona_1
racc. 17346), con il quale - e per esso , cui Controparte_3 Parte_2
l'odierno debitore ebbe a conferire apposita procura generale – trasferì, in nome e per conto del rappresentato, la proprietà del terreno agricolo sito in
Acireale, contrada TA MA TI (censito al locale Catasto al foglio
39, particella 989) al fratello , a fronte del pagamento del Parte_1 corrispettivo di € 10.000,00.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza delle domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 912/2024 pubbl. il
16/02/2024, il Tribunale di AT accoglieva la domanda revocatoria con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 14/9/24, proponeva appello, , deducendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1
chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo all'appello, del quale Controparte_1
chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 13/2/25, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , il Controparte_3
quale, sebbene regolarmente citato non si è costituito.
1) Con la proposta impugnazione l'appellante lamenta l'errata ricostruzione e/o valutazione degli atti di causa e dei documenti posti alla base della decisione – errata valutazione circa la sussistenza dei presupposti dell'azione Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 3
revocatoria ex art. 2901 c.c., nonché l'erroneità della condanna alle spese di giudizio.
2.1) L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria ordinaria è prevista dagli artt. 2901-2904 c.c..; non è un caso che essa sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli è, infatti, la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c.
Per l'art. 2740 c.c., infatti, il debitore “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; ciò significa che i suoi beni vengono a trovarsi in una condizione - sia pur potenziale - di soggezione, in cui si manifesta la responsabilità patrimoniale, e che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva.
Tale responsabilità, non priva il debitore del potere di disporre dei propri beni, ed è per questo motivo che gli atti di disposizione compiuti sono in linea di principio pienamente validi ed efficaci, anche nei confronti dei creditori.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pertanto, presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso.
In considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 4
stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che il credito vantato dal nei confronti di , nasce dal reato (tentato CP_1 Controparte_3
omicidio) commesso da ai danni di Controparte_3 Controparte_1
in data 5 settembre 2021, a seguito del quale il con sentenza
[...] Pt_1
n. 118/2022 emessa dal Tribunale Penale di AT, depositata il 6 aprile
2022, fu condannato, oltre alla pena ivi inflitta, anche al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede civile) ed al rimborso delle spese legali Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 5
liquidate in € 7.000,00 in favore del ivi costituitosi parte civile, CP_1 nonché al pagamento, a favore di quest'ultimo, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 805.000,00.
Atteso che il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita dev'essere riscontrato in base al momento in cui il credito insorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza, nel caso che ci occupa l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria deve essere individuata nel momento in cui il reato è stato commesso.
Dalla documentazione in atti risulta, altresì che in data 7/9/ 2021 veniva emesso decreto di citazione in giudizio nei confronti di;
il 7 Controparte_3
ottobre 2021 lo stesso conferiva al figlio , con apposito atto Parte_2
pubblico, la procura generale al compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria relativi ai propri beni;
in data 12 novembre 2021 seguiva la stipula di un atto di divisione e, nella stessa data, l'atto di vendita, oggi impugnato, con il quale trasferiva il terreno in oggetto, Controparte_3
quale quota acquisita nella suddetta divisione, al fratello Parte_1 per la somma di €. 10.000,00.
L'odierno appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provato che il patrimonio del , residuato dopo l'atto Controparte_3
dismissivo impugnato, fosse sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito.
Riguardo all'eventus damni, per come sovente ribadito dalla Cassazione, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
(ex plurimis Cass n. 26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19). Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 6
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che:” Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. ( Cass. 2530/15,
32595/22).
Nel caso che ci occupa, il debitore ha dedotto in maniera Controparte_3
estremamente generica la sussistenza di altri beni di proprietà, quali la quota di 1/9 di un fabbricato sito in Acireale c.da TA MA TI, nonché non meglio specificati “altri beni” siti in Acireale, via Mazza ed in
Linguaglossa, senza però allegare e provare l'effettiva titolarità degli stessi né, tantomeno, il loro valore di mercato.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il , non poteva Controparte_3
non essere consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato al proprio creditore attraverso la vendita del suddetto terreno, che ha certamente comportato una modifica quantitativa e qualitativa del suo patrimonio e ciò, in applicazione della richiamata giurisprudenza, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, essendo a tal fine rilevante l'esistenza di un pericolo di danno, da intendersi come maggiore incertezza dell'esecuzione coattiva del credito.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo del terzo, appare logicamente presumibile che il fratello, acquirente del terreno, fosse a conoscenza dell'ingente debito del fratello, atteso non solo lo stretto grado di parentela, ma anche il fatto che il detto debito scaturisce da un gravissimo reato commesso dal fratello stesso, e ciò a prescindere dal prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile e se lo stesso sia o meno in linea con i valori di mercato.
Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, ultronea si rappresenta la prova per testi, chiesta dall'odierno appellante e rigettata dal primo giudice, atteso che la stessa è volta a provare circostanze ( possesso, manutenzione e coltivazione del terreno) che non incidono sull'odierna decisione. Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 7
Per quanto attiene alle spese liquidate dal Tribunale, le stesse sono corrette, secondo i parametri del D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis, considerando il valore del credito azionato (Cass. Civ. 13.02.2020 n. 3697); anzi, il primo giudice ha ritenuto applicare i minimi per la fase istruttoria e decisionale trattandosi di giudizio esclusivamente documentale.
3.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 520.001 a €. 1.000.000,00) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 912/24 emessa dal Tribunale di AT in Parte_1
data 16/2/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che si liquidano in Controparte_1 complessivi €. 13.078,00, di cui €. 2.853,00 per la fase di studio, €. 1.659,00 fase introduttiva, €. 3.822,00 fase di trattazione ed €. 4.744,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore costituito;
nulla sulle spese per la parte contumace;
Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 8
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in AT il giorno 20/5/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa MAnnina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa MA Stella Arena Consigliera dott.ssa MAnnina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1221/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
, nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesca C.F._1
Massimino, C.F.. , giusta procura in atti;
C.F._2
- Appellante -
CONTRO nato in [...] il Controparte_1
29/8/1978 (C.F. ), residente in [...], C.F._3
frazione Pennisi, Via Barbagallo n. 24, in persona del suo procuratore generale sig.ra , nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), giusta procura generale in atti, elettivamente C.F._4 domiciliata in AT, Via Proserpina n. 24, presso lo studio dell'avvocato
Carmelo Padalino (C.F. , che la rappresenta e C.F._5
difende, giusta procura in atti;
-Appellata-
E Contro
( ); Controparte_3 C.F._6
-Appellato contumace-
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio i germani onde sentire dichiarare l'inefficacia Pt_1 nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di compravendita del 12 novembre 2021, stipulato a ministero del notaio dei distretti riuniti di AT e IR (rep. 186688- Persona_1
racc. 17346), con il quale - e per esso , cui Controparte_3 Parte_2
l'odierno debitore ebbe a conferire apposita procura generale – trasferì, in nome e per conto del rappresentato, la proprietà del terreno agricolo sito in
Acireale, contrada TA MA TI (censito al locale Catasto al foglio
39, particella 989) al fratello , a fronte del pagamento del Parte_1 corrispettivo di € 10.000,00.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza delle domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 912/2024 pubbl. il
16/02/2024, il Tribunale di AT accoglieva la domanda revocatoria con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 14/9/24, proponeva appello, , deducendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1
chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo all'appello, del quale Controparte_1
chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 13/2/25, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 13/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , il Controparte_3
quale, sebbene regolarmente citato non si è costituito.
1) Con la proposta impugnazione l'appellante lamenta l'errata ricostruzione e/o valutazione degli atti di causa e dei documenti posti alla base della decisione – errata valutazione circa la sussistenza dei presupposti dell'azione Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 3
revocatoria ex art. 2901 c.c., nonché l'erroneità della condanna alle spese di giudizio.
2.1) L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria ordinaria è prevista dagli artt. 2901-2904 c.c..; non è un caso che essa sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli è, infatti, la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c.
Per l'art. 2740 c.c., infatti, il debitore “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; ciò significa che i suoi beni vengono a trovarsi in una condizione - sia pur potenziale - di soggezione, in cui si manifesta la responsabilità patrimoniale, e che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva.
Tale responsabilità, non priva il debitore del potere di disporre dei propri beni, ed è per questo motivo che gli atti di disposizione compiuti sono in linea di principio pienamente validi ed efficaci, anche nei confronti dei creditori.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pertanto, presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso.
In considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 4
stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che il credito vantato dal nei confronti di , nasce dal reato (tentato CP_1 Controparte_3
omicidio) commesso da ai danni di Controparte_3 Controparte_1
in data 5 settembre 2021, a seguito del quale il con sentenza
[...] Pt_1
n. 118/2022 emessa dal Tribunale Penale di AT, depositata il 6 aprile
2022, fu condannato, oltre alla pena ivi inflitta, anche al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede civile) ed al rimborso delle spese legali Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 5
liquidate in € 7.000,00 in favore del ivi costituitosi parte civile, CP_1 nonché al pagamento, a favore di quest'ultimo, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 805.000,00.
Atteso che il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita dev'essere riscontrato in base al momento in cui il credito insorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza, nel caso che ci occupa l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria deve essere individuata nel momento in cui il reato è stato commesso.
Dalla documentazione in atti risulta, altresì che in data 7/9/ 2021 veniva emesso decreto di citazione in giudizio nei confronti di;
il 7 Controparte_3
ottobre 2021 lo stesso conferiva al figlio , con apposito atto Parte_2
pubblico, la procura generale al compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria relativi ai propri beni;
in data 12 novembre 2021 seguiva la stipula di un atto di divisione e, nella stessa data, l'atto di vendita, oggi impugnato, con il quale trasferiva il terreno in oggetto, Controparte_3
quale quota acquisita nella suddetta divisione, al fratello Parte_1 per la somma di €. 10.000,00.
L'odierno appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provato che il patrimonio del , residuato dopo l'atto Controparte_3
dismissivo impugnato, fosse sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito.
Riguardo all'eventus damni, per come sovente ribadito dalla Cassazione, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
(ex plurimis Cass n. 26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19). Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 6
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che:” Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. ( Cass. 2530/15,
32595/22).
Nel caso che ci occupa, il debitore ha dedotto in maniera Controparte_3
estremamente generica la sussistenza di altri beni di proprietà, quali la quota di 1/9 di un fabbricato sito in Acireale c.da TA MA TI, nonché non meglio specificati “altri beni” siti in Acireale, via Mazza ed in
Linguaglossa, senza però allegare e provare l'effettiva titolarità degli stessi né, tantomeno, il loro valore di mercato.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il , non poteva Controparte_3
non essere consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato al proprio creditore attraverso la vendita del suddetto terreno, che ha certamente comportato una modifica quantitativa e qualitativa del suo patrimonio e ciò, in applicazione della richiamata giurisprudenza, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, essendo a tal fine rilevante l'esistenza di un pericolo di danno, da intendersi come maggiore incertezza dell'esecuzione coattiva del credito.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo del terzo, appare logicamente presumibile che il fratello, acquirente del terreno, fosse a conoscenza dell'ingente debito del fratello, atteso non solo lo stretto grado di parentela, ma anche il fatto che il detto debito scaturisce da un gravissimo reato commesso dal fratello stesso, e ciò a prescindere dal prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile e se lo stesso sia o meno in linea con i valori di mercato.
Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, ultronea si rappresenta la prova per testi, chiesta dall'odierno appellante e rigettata dal primo giudice, atteso che la stessa è volta a provare circostanze ( possesso, manutenzione e coltivazione del terreno) che non incidono sull'odierna decisione. Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 7
Per quanto attiene alle spese liquidate dal Tribunale, le stesse sono corrette, secondo i parametri del D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis, considerando il valore del credito azionato (Cass. Civ. 13.02.2020 n. 3697); anzi, il primo giudice ha ritenuto applicare i minimi per la fase istruttoria e decisionale trattandosi di giudizio esclusivamente documentale.
3.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 520.001 a €. 1.000.000,00) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 912/24 emessa dal Tribunale di AT in Parte_1
data 16/2/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che si liquidano in Controparte_1 complessivi €. 13.078,00, di cui €. 2.853,00 per la fase di studio, €. 1.659,00 fase introduttiva, €. 3.822,00 fase di trattazione ed €. 4.744,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore costituito;
nulla sulle spese per la parte contumace;
Corte di Appello di AT – seconda sezione civile 8
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in AT il giorno 20/5/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa MAnnina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro