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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4051/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4051/2024 tra
8 Parte_1
RICORRENTI
e
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025, innanzi al dott. DO UC, sono comparsi: l'avv. VENTURA SILVIA per i ricorrenti
Nonché, per parte resistente NEL FUTURO DELLA FABBRICA CP_1 CP_3 [...]
l'avv. ANDREOLI in sost. avv. MANNUCCI LUIGI. CP_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
DO UC
pagina 1 di 8 N. R.G. 4051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4051/2024 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
Rappresentati e difesi dall'Avv. VENTURA SILVIA, dall'Avv. MARAFIOTI ANITA e dall'Avv. CONTE ANDREA
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: Controparte_4
) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MANNUCCI LUIGI e dall' Avv. ABATI MANLIO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. I ricorrenti agivano in giudizio contro la società resistente al fine di « 1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di giugno 2024 ad oggi, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale posseduto e dunque del livello C2 del CCNL
pagina 2 di 8 Metalmeccanici per i Sigg.ri , e B1 del Parte_1 Pt_10 Pt_3 Pt_4 Parte_11 Pt_8
CCNL Metalmeccanici per il Sig. e il livello B2 del CCNL Metalmeccanici per il Sig. Pt_7
. 2) Accertare e dichiarare: - il diritto del Sig. a percepire, a decorrere Pt_9 Parte_1
dal mese di giugno 2024, un importo retributivo lordo mensile di € 2.184,91 o, in subordine, di €
1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del Sig. a percepire a decorrere Parte_4
dal mese di giugno 2024, un importo retributivo lordo mensile di € 2.188,23 o, in subordine, di €
1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto dei Sigg.ri , e Parte_12 Parte_3
a percepire, a decorrere dal mese di giugno 2024, ciascuno un importo Parte_8
retributivo lordo mensile di € 2.163,92 o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del Sig. a percepire, a decorrere dal mese di giugno 2024, un Parte_5
importo retributivo lordo mensile di € 2.083,67 o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del Sig. a percepire, a decorrere dal mese di giugno Parte_6
2024, un importo retributivo lordo mensile di € 2.229,79 o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del Sig. a percepire, a decorrere dal mese di Parte_7 giugno 2024, un importo retributivo lordo mensile di € 2.555,46 o, in subordine, di € 2.283,65 o altro importo che si accerti;
- il diritto del Sig. a percepire, a decorrere dal Parte_9 mese di giugno 2024, un importo retributivo lordo mensile di € 3.122,47 o, in subordine, di €
2.449,99 o altro importo che si accerti. 3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere: - al Sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.184,91 o, Parte_1
in subordine di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo di € 13.109,46 o, in subordine, di € 11.936,28 o altro che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un Parte_4
importo retributivo lordo mensile di € 2.188,23 o, in subordine di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo di € 13.129,38 o, in subordine, di
€ 11.936,28 o altro che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- ai Sigg.ri , e , un importo Parte_12 Parte_3 Parte_8
retributivo lordo mensile ciascuno di € 2.163,92 o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondere a ciascuno di loro quanto dovuto pagina 3 di 8 per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo ciascuno di €
12.983,52 o, in subordine, di € 11.936,28 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo Parte_5
retributivo lordo mensile di € 2.083,67 o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno
2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo di € 12.502,02 o, in subordine, di €
11.936,28 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo retributivo lordo Parte_6
mensile di € 2.229,79 o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno 2024 a novembre
2024 compresi per un importo lordo di € 13.378,74 o, in subordine, di € 11.936,28 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.555,46 o in subordine, Parte_7 di € 2.283,65 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo di € 15.332,76 o, in subordine, di € 13.701,90 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un Parte_9 importo retributivo lordo mensile di € 3.122,47 o in subordine, di € 2.449,99 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo di € 18.734,82 o, in subordine, di
€ 14.699,94 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di dicembre 2024 in poi».
II. Sostenevano, infatti, i ricorrenti che nel periodo dedotto in ricorso, la parte datoriale non avrebbe versato le retribuzioni dovute, senza richiedere nemmeno ammortizzatori sociali.
III. Si costituiva la parte datoriale contestando il ricorso, rilevando rispettivamente l'insussistenza degli inadempimenti allegati dai lavoratori, sul presupposto che durante il periodo oggetto di causa, lo stabilimento sarebbe stato occupato da parte dei lavoratori pagina 4 di 8 stessi, rendendo impossibile qualsivoglia attività imprenditoriale e, come tale, rendendo inesigibile la prestazione stipendiale.
Svolto il tentativo di conciliazione senza esito positivo, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Non è contestato che i ricorrenti non abbiano ricevuto alcun emolumento a decorrere dal giugno 2024 fino al novembre 2024.
La mancata percezione della retribuzione, per un periodo prolungato come quello allegato, secondo la parte resistente sarebbe la conseguenza di fattori non imputabili al datore di lavoro.
In realtà, l'aspetto concernente l'occupazione del complesso produttivo da un lato parte non rilevante, in quanto intervenuto in un momento in cui l'attività era già ferma e i dipendenti tutti collocati in Cassa integrazione.
In altre parole, l'occupazione non è stata la diretta causa del mancato versamento delle retribuzioni ai ricorrenti, né possono rappresentare esimenti rispetto al fatto materiale della mancata retribuzione, le scelte imprenditoriali (anche difficili e anche prese in un'ottica di salvaguardia dell'impresa), dovendosi ritenere, al contrario, che l'assenza di un sostentamento economico, unita alla grave incertezze circa il futuro aziendale rappresentino sicuramente una motivazione per il datore in ordine alla eventuale richiesta (come fatto in passato) di sostegni al reddito, o ammortizzatori sociale.
2. Sul punto, come osservato in numerosi precedenti di questo Tribunale, che in questa sede possono richiamarsi integralmente, «la S.C. di Cassazione ha affermato che “il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a pagina 5 di 8 provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.” (in tal senso, Cass. n. 37716/2022; Cass. n. 7300/2004; Cass. n. 14419/2019).. Ma, a giudizio del Tribunale, la società opponente, sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, non ha affatto provato nel presente giudizio la dedotta impossibilità della prestazione lavorativa per causa a essa non imputabile, la cui sussistenza risulta, anzi, univocamente smentita dai documenti prodotti in atti dal lavoratore opposto, dai quali, infatti, emerge che, ancorché la produzione aziendale sia stata sospesa a luglio 2021 per determinazione della precedente proprietà e la società opponente, nuova proprietaria, non l'abbia riavviata, il personale dipendente è stato organizzato e impiegato dalla datrice di lavoro in altre attività
(ripristini, manutenzione, formazione).. In tal senso, infatti, appare decisivo rilevare, tra l'altro, che: [la società resistente] ha comunicato ai lavoratori che circa 100 dipendenti erano attivi, ogni giorno, a rotazione, in attività di ripristini, manutenzione e formazione;
[…] ha dichiaratamente esonerato il lavoratore, per il periodo successivo al 09.10.2022, dal presentarsi in azienda fino a nuove disposizioni;
- […] ha comunicato ai lavoratori che alcune attività svolte all'interno del complesso industriale, a decorrere dal mese di dicembre 2022, sarebbero state sospese o ridotte e che, pertanto, sarebbero stati comunicati dal responsabile di stabilimento i nuovi turni e attività […] nell'istanza di CIGS del 5 gennaio 2023 l'opponente ha indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022. […]. Pertanto, alla luce dell'accertamento giudiziale della insussistenza della eccepita impossibilità per la società opponente di ricevere la prestazione lavorativa dell'opposto a causa della indisponibilità dei locali dello stabilimento di Campi Bisenzio per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuato in concreto nel presente giudizio, è irrilevante, ai fini che ci occupano, il fatto che l'art. 30 del D.L. n. 48/2023, ai sensi e per gli effetti del quale è stato emesso il succitato D.M. n. 837 del 15 maggio 2023, presupponga, tra l'altro, che ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti non sia stata data completa attuazione, nel corso del 2022, per la prolungata indisponibilità dei locali aziendali per cause non imputabili al datore di lavoro, essendo del tutto estraneo all'oggetto del presente giudizio ogni sindacato circa la sussistenza pagina 6 di 8 in concreto dei presupposti legittimanti, ex art. 30 summenzionato, l'autorizzazione della corresponsione del trattamento di integrazione salariale».
3. La motivazione, alla quale in questa sede si ritiene di aderire, si presta congrua con il caso oggetto di giudizio, considerando che la situazione è perdurata anche successivamente al periodo oggetto di ricorso.
Ne deriva che non vi sono ragioni per non riconoscere al ricorrente le somme spettanti a titolo retributivo.
Con riferimento alla quantificazione delle spettanze, considerando che, pacificamente,
i ricorrenti non hanno prestato alcun servizio nel periodo per cui è causa, deve essere riconosciuto il minimo tabellare, pari ad euro 1.989,38 mensili per i dipendenti inquadrati in
C2, euro 2.283,65 per il sig. nquadrato in B1 ed euro € 2.449,99 per il sig. Pt_7 Pt_9
inquadrato in B2, con la conseguenza che parte resistente deve essere condannata al pagamento degli importi relativi, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ma, tendendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente, al pagamento in favore: dei
Sig.ri , , , , , Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_12 Parte_3 Parte_6
e , di un importo di € 11.936,28 ciascuno;
del Sig.
[...] Parte_8 Pt_7
di un importo di € 13.701,90; del Sig. di un importo di € 14.699,94.
[...] Parte_9
Tutti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
pagina 7 di 8 B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.800,00 oltre spese generali. IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesta in atti.
Firenze, il 29/10/2025
Il Giudice
DO UC
pagina 8 di 8
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4051/2024 tra
8 Parte_1
RICORRENTI
e
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025, innanzi al dott. DO UC, sono comparsi: l'avv. VENTURA SILVIA per i ricorrenti
Nonché, per parte resistente NEL FUTURO DELLA FABBRICA CP_1 CP_3 [...]
l'avv. ANDREOLI in sost. avv. MANNUCCI LUIGI. CP_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
DO UC
pagina 1 di 8 N. R.G. 4051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4051/2024 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
Rappresentati e difesi dall'Avv. VENTURA SILVIA, dall'Avv. MARAFIOTI ANITA e dall'Avv. CONTE ANDREA
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: Controparte_4
) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MANNUCCI LUIGI e dall' Avv. ABATI MANLIO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. I ricorrenti agivano in giudizio contro la società resistente al fine di « 1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di giugno 2024 ad oggi, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale posseduto e dunque del livello C2 del CCNL
pagina 2 di 8 Metalmeccanici per i Sigg.ri , e B1 del Parte_1 Pt_10 Pt_3 Pt_4 Parte_11 Pt_8
CCNL Metalmeccanici per il Sig. e il livello B2 del CCNL Metalmeccanici per il Sig. Pt_7
. 2) Accertare e dichiarare: - il diritto del Sig. a percepire, a decorrere Pt_9 Parte_1
dal mese di giugno 2024, un importo retributivo lordo mensile di € 2.184,91 o, in subordine, di €
1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del Sig. a percepire a decorrere Parte_4
dal mese di giugno 2024, un importo retributivo lordo mensile di € 2.188,23 o, in subordine, di €
1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto dei Sigg.ri , e Parte_12 Parte_3
a percepire, a decorrere dal mese di giugno 2024, ciascuno un importo Parte_8
retributivo lordo mensile di € 2.163,92 o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del Sig. a percepire, a decorrere dal mese di giugno 2024, un Parte_5
importo retributivo lordo mensile di € 2.083,67 o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del Sig. a percepire, a decorrere dal mese di giugno Parte_6
2024, un importo retributivo lordo mensile di € 2.229,79 o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del Sig. a percepire, a decorrere dal mese di Parte_7 giugno 2024, un importo retributivo lordo mensile di € 2.555,46 o, in subordine, di € 2.283,65 o altro importo che si accerti;
- il diritto del Sig. a percepire, a decorrere dal Parte_9 mese di giugno 2024, un importo retributivo lordo mensile di € 3.122,47 o, in subordine, di €
2.449,99 o altro importo che si accerti. 3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere: - al Sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.184,91 o, Parte_1
in subordine di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo di € 13.109,46 o, in subordine, di € 11.936,28 o altro che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un Parte_4
importo retributivo lordo mensile di € 2.188,23 o, in subordine di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo di € 13.129,38 o, in subordine, di
€ 11.936,28 o altro che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- ai Sigg.ri , e , un importo Parte_12 Parte_3 Parte_8
retributivo lordo mensile ciascuno di € 2.163,92 o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondere a ciascuno di loro quanto dovuto pagina 3 di 8 per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo ciascuno di €
12.983,52 o, in subordine, di € 11.936,28 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo Parte_5
retributivo lordo mensile di € 2.083,67 o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno
2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo di € 12.502,02 o, in subordine, di €
11.936,28 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo retributivo lordo Parte_6
mensile di € 2.229,79 o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno 2024 a novembre
2024 compresi per un importo lordo di € 13.378,74 o, in subordine, di € 11.936,28 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.555,46 o in subordine, Parte_7 di € 2.283,65 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo di € 15.332,76 o, in subordine, di € 13.701,90 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un Parte_9 importo retributivo lordo mensile di € 3.122,47 o in subordine, di € 2.449,99 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi per un importo lordo di € 18.734,82 o, in subordine, di
€ 14.699,94 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di dicembre 2024 in poi».
II. Sostenevano, infatti, i ricorrenti che nel periodo dedotto in ricorso, la parte datoriale non avrebbe versato le retribuzioni dovute, senza richiedere nemmeno ammortizzatori sociali.
III. Si costituiva la parte datoriale contestando il ricorso, rilevando rispettivamente l'insussistenza degli inadempimenti allegati dai lavoratori, sul presupposto che durante il periodo oggetto di causa, lo stabilimento sarebbe stato occupato da parte dei lavoratori pagina 4 di 8 stessi, rendendo impossibile qualsivoglia attività imprenditoriale e, come tale, rendendo inesigibile la prestazione stipendiale.
Svolto il tentativo di conciliazione senza esito positivo, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Non è contestato che i ricorrenti non abbiano ricevuto alcun emolumento a decorrere dal giugno 2024 fino al novembre 2024.
La mancata percezione della retribuzione, per un periodo prolungato come quello allegato, secondo la parte resistente sarebbe la conseguenza di fattori non imputabili al datore di lavoro.
In realtà, l'aspetto concernente l'occupazione del complesso produttivo da un lato parte non rilevante, in quanto intervenuto in un momento in cui l'attività era già ferma e i dipendenti tutti collocati in Cassa integrazione.
In altre parole, l'occupazione non è stata la diretta causa del mancato versamento delle retribuzioni ai ricorrenti, né possono rappresentare esimenti rispetto al fatto materiale della mancata retribuzione, le scelte imprenditoriali (anche difficili e anche prese in un'ottica di salvaguardia dell'impresa), dovendosi ritenere, al contrario, che l'assenza di un sostentamento economico, unita alla grave incertezze circa il futuro aziendale rappresentino sicuramente una motivazione per il datore in ordine alla eventuale richiesta (come fatto in passato) di sostegni al reddito, o ammortizzatori sociale.
2. Sul punto, come osservato in numerosi precedenti di questo Tribunale, che in questa sede possono richiamarsi integralmente, «la S.C. di Cassazione ha affermato che “il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a pagina 5 di 8 provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.” (in tal senso, Cass. n. 37716/2022; Cass. n. 7300/2004; Cass. n. 14419/2019).. Ma, a giudizio del Tribunale, la società opponente, sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, non ha affatto provato nel presente giudizio la dedotta impossibilità della prestazione lavorativa per causa a essa non imputabile, la cui sussistenza risulta, anzi, univocamente smentita dai documenti prodotti in atti dal lavoratore opposto, dai quali, infatti, emerge che, ancorché la produzione aziendale sia stata sospesa a luglio 2021 per determinazione della precedente proprietà e la società opponente, nuova proprietaria, non l'abbia riavviata, il personale dipendente è stato organizzato e impiegato dalla datrice di lavoro in altre attività
(ripristini, manutenzione, formazione).. In tal senso, infatti, appare decisivo rilevare, tra l'altro, che: [la società resistente] ha comunicato ai lavoratori che circa 100 dipendenti erano attivi, ogni giorno, a rotazione, in attività di ripristini, manutenzione e formazione;
[…] ha dichiaratamente esonerato il lavoratore, per il periodo successivo al 09.10.2022, dal presentarsi in azienda fino a nuove disposizioni;
- […] ha comunicato ai lavoratori che alcune attività svolte all'interno del complesso industriale, a decorrere dal mese di dicembre 2022, sarebbero state sospese o ridotte e che, pertanto, sarebbero stati comunicati dal responsabile di stabilimento i nuovi turni e attività […] nell'istanza di CIGS del 5 gennaio 2023 l'opponente ha indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022. […]. Pertanto, alla luce dell'accertamento giudiziale della insussistenza della eccepita impossibilità per la società opponente di ricevere la prestazione lavorativa dell'opposto a causa della indisponibilità dei locali dello stabilimento di Campi Bisenzio per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuato in concreto nel presente giudizio, è irrilevante, ai fini che ci occupano, il fatto che l'art. 30 del D.L. n. 48/2023, ai sensi e per gli effetti del quale è stato emesso il succitato D.M. n. 837 del 15 maggio 2023, presupponga, tra l'altro, che ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti non sia stata data completa attuazione, nel corso del 2022, per la prolungata indisponibilità dei locali aziendali per cause non imputabili al datore di lavoro, essendo del tutto estraneo all'oggetto del presente giudizio ogni sindacato circa la sussistenza pagina 6 di 8 in concreto dei presupposti legittimanti, ex art. 30 summenzionato, l'autorizzazione della corresponsione del trattamento di integrazione salariale».
3. La motivazione, alla quale in questa sede si ritiene di aderire, si presta congrua con il caso oggetto di giudizio, considerando che la situazione è perdurata anche successivamente al periodo oggetto di ricorso.
Ne deriva che non vi sono ragioni per non riconoscere al ricorrente le somme spettanti a titolo retributivo.
Con riferimento alla quantificazione delle spettanze, considerando che, pacificamente,
i ricorrenti non hanno prestato alcun servizio nel periodo per cui è causa, deve essere riconosciuto il minimo tabellare, pari ad euro 1.989,38 mensili per i dipendenti inquadrati in
C2, euro 2.283,65 per il sig. nquadrato in B1 ed euro € 2.449,99 per il sig. Pt_7 Pt_9
inquadrato in B2, con la conseguenza che parte resistente deve essere condannata al pagamento degli importi relativi, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ma, tendendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente, al pagamento in favore: dei
Sig.ri , , , , , Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_12 Parte_3 Parte_6
e , di un importo di € 11.936,28 ciascuno;
del Sig.
[...] Parte_8 Pt_7
di un importo di € 13.701,90; del Sig. di un importo di € 14.699,94.
[...] Parte_9
Tutti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
pagina 7 di 8 B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.800,00 oltre spese generali. IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesta in atti.
Firenze, il 29/10/2025
Il Giudice
DO UC
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