Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 13 giugno 2024
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10212 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10212/2025REG.PROV.COLL.
N. 07522/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7522 del 2024, proposto da
IT RI, US RI, PP RI, CR RI in qualità di erede di RI GI, RI SA in qualità di erede di RI GI, RI AR in qualità di erede di RI GI e NT RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Mantovan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1431/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. IO MB e udito l’avvocato Paolo Caruso, in sostituzione dell'avvocato Francesca Mantovan;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - IT RI, US RI, PP RI, GI RI e NT RI sono eredi di TO RI, allevatore deceduto il 31 agosto 2011, la cui successione è stata denunciata il 15 gennaio 2016.
Gli stessi hanno impugnato avanti il Tar per il Veneto i seguenti atti:
- intimazione di pagamento n. 124 2021 90013218 90/000, notificata in data 11.11.2021 alla sig.ra IT RI;
- intimazione di pagamento n. 124 2021 90013214 86/000, notificata in data 11.11.2021 alla sig.ra US RI;
- intimazione di pagamento n. 124 2021 90013213 85/000, notificata in data 11.11.2021 al sig. PP RI; -
- intimazione di pagamento n. 124 2021 90013217 89/000, notificata in data 11.11.2021 al sig. GI RI;
- intimazione di pagamento n. 124 2021 90013216 88/000, notificata in data 12.11.2021 al sig. NT RI;
- la cartella di pagamento n. 30020150000007474/000 (nuovo numero di riferimento 12420207150017415503) emessa da AGEA e avente quale intestatario il sig. TO RI;
- gli atti di pignoramento eseguiti nei confronti della sig.ra RI US, il sig. RI GI e il sig. RI NT;
- ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque collegato.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe:
- ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sia l’impugnazione degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi, sia le connesse domande restitutorie;
- ha respinto la domanda di annullamento della cartella Ag.E.A. n. 30020150000007474000;
- ha accolto il ricorso avverso le intimazioni di pagamento, per avere A.D.E.R. intimato il pagamento dell’intero debito sorto a carico del de cuius agli eredi in solido tra loro, anziché in misura proporzionale alla quota ereditaria.
3 – Avverso tale statuizione hanno proposto appello gli originari ricorrenti deducendo, con il primo motivo, la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 65 DEL DPR N. 600/1973: NULLITA’ DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA N. 30020150000007474/000 DI AGEA” e contestando che il Tar avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso de quo l’art. 65 del DPR N. 600/1973.
Al riguardo, si evidenzia che la notifica era indirizzata personalmente e nominalmente al sig. TO RI che era già morto da più di quattro anni e che non era indirizzata agli eredi dello stesso, i quali non vengono citati in alcun modo nella cartella stessa.
3.1 – Parte appellante, da un altro punto di vista, deduce come, in ogni caso, non via sia prova della notifica della cartella di pagamento, tenuto conto che l’amministrazione non ha dimostrato chi avrebbe ritirato detta notificazione. Risulterebbe, infatti, dimesso solamente un documento attinente a tale notifica, ossia un “certificato istruttoria” in cui – sebbene non possa avere fede privilegiata – viene indicato che l’esito sarebbe stato “CONSEGNA A MANI PROPRIE” ed evidentemente non del sig. TO RI, in quanto deceduto da ben quattro anni, e che per il documento dell’esito del procedimento di notifica risulta “FILE NON TROVATO”.
4 – Il motivo è fondato in relazione a quest’ultimo profilo di censura.
Agli atti non vi è prova dell’avvenuta notifica della cartella n. 30020150000007474000. Il certificato al tal fine prodotto dall’amministrazione non è la relativa relata di notifica, bensì un mero atto interno riepilogativo, inidoneo a provare l’intervenuta notifica della cartella.
Tale carenza probatoria non appare sanabile, specie avuto riguardo al caso in esame dove è pacifico che il destinatario dell’atto era certamente deceduto al momento del supposto recapito dell’atto. In altri termini, in tale contesto, era onere dell’amministrazione provare attraverso la relativa relata le modalità ed il soggetto che di fatto avrebbero ritirato l’atto, diversamente questo non può ritenersi notificato.
Per altro, anche in sede processuale, parte appellata non ha saputo fornire alcun chiarimento in ordine alla notifica della predetta cartella.
5 – L’accoglimento dell’appello sotto tale profilo implica la necessità di esaminare i motivi di primo grado riproposti dalla parte ricorrente in primo grado:
- “prescrizione del diritto di EA di agire per il recupero sull’intervenuta prescrizione del credito azionato”;
- “nullità della notifica della cartella n. 30020150000007474/000 di EA e mancata notifica degli atti di accertamento”;
- “nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile della notificazione ex art. 36, comma 4-ter, d.l. 294/07”;
- “mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi e, in ogni caso, erroneo calcolo degli stessi”;
- “prescrizione degli interessi”;
- “erronea quantificazione delle somme dovute per il cd. prelievo latte”.
6 – Risulta fondato il primo motivo con il quale si eccepisce la prescrizione dei crediti per cui è causa, le cui intimazioni di pagamento risultano notificate nel 2021.
Detti crediti - in base alla cartella n. 30020150000007474/000 di EA di cui, come detto, non vi è prova di rituale notifica – si riferiscono ai prelievi sul latte relativi alle annate dal 1995/96 al 1999/2000.
In assenza di alcuna allegazione difensiva da parte delle amministrazioni appellate circa la sorte di detti crediti e sulla eventuale sussistenza di atti interruttivi della prescrizione – tale non potendosi considerare la predetta cartella per la quale non vi è prova della notifica - deve trovare accoglimento la prospettazione di parte appellante, a prescindere dal termine di prescrizione applicabile, essendo ampiamente decorsi più di 10 anni.
7 – Per le ragioni esposte l’appello deve trovare accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, deve trovare accoglimento il ricorso di primo grado.
8 – Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado dichiarando prescritti i crediti di cui EA ha intimato il pagamento con gli atti impugnati.
Condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante, che si liquidano in €5.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI NE, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
IO MB, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
AR Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO MB | RI NE |
IL SEGRETARIO