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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 275/2022 Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
dott. Massimo Gullino Presidente
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
dott. Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emesso il seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 275/2022 R.G. proposto avverso la sentenza n. 1697/2021 pubblicata in data 09/11/2021 dal Tribunale di Reggio
Calabria
TRA
(C.F. ) in persona del suo rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
Ing. , rappresentato e difeso dell'Avv. Pasquale Melissari – pec: Parte_2
Email_1
-appellante
CONTRO
(C.F.: – P. IVA: ) in persona del suo Presidente e CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso congiuntamente e separatamente dagli avvocati Angelo
Labrini, Angela Fazio, Dario Adornato;
-appellato
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato il 06/05/2022 la proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 394 2018 00002665 67000 notificato il 12/05/2018 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 31.194,80 relativamente alla posizione contributiva di cui alla Matricola 6703021577 - periodo 01/2014 –
01/2015, portati a seguito del Verbale di accertamento n.RC000000/2017- 062-02 del 16/01/2017, in cui si contestava che l'attività lavorativa svolta da Per_1
(in servizio dal 15/06/2013 al 13/01/2015) e (in servizio
[...] Parte_3 dal 12/09/2013 al 13/01/2015), contrattualizzati a mezzo di contratti di lavoro a progetto, in realtà celasse un rapporto di natura subordinata ex art. 2094.c.c. con conseguente applicazione del relativo regime giuridico.
A sostegno del ricorso deducevano : che avevano pattuito con i detti collaboratori l'affidamento della Per_1 Pt_4 distribuzione dei prodotti commercializzati dietro un compenso lordo forfettario complessivo, non ripartito in rate mensili ed a richiesta del collaboratore potevano essere “concessi anticipi mensili”; che a mezzo di detti lavoratori, pertanto, consegnavano ai collaboratori la merce oggetto di fatture accompagnatorie, emesse di volta in volta che dovevano essere consegnate ai vari clienti, che ne avevano fatto richiesta;
che i lavoratori suddetti provvedevano, in maniera autonoma, a consegnare ai clienti destinatari, quanto riportato nelle rispettive fatture accompagnatorie (in genere farina); che la quantità di merce consegnata, variava di giorno in giorno e la prestazione lavorativa, era collegata alla disponibilità della merce da consegnare ai clienti;
in definitiva, un giorno si consegnava della merce ed altri giorni non vi era merce da consegnare, trattandosi prevalentemente di farina, e della relativa scorta che di tale prodotto facevano i clienti (panifici e pizzerie), in funzione del loro fabbisogno produttivo;
che l'attività, non aveva carattere continuativo, in quanto gli ordini raccolti prevedevano consegne che impegnavano i soggetti per qualche ora;
per il tempo rimanente nessuna attività lavorativa veniva svolta, quindi non è vero che veniva impegnati in un orario di lavoro determinato e continuo, che al momento del colloquio, per la selezione dei soggetti da avviare al progetto, i suddetti collaboratori si erano presentati come piccoli “padroncini”, con imminente acquisto di un mezzo di trasporto (poi mai effettuato) e malgrado sia stato più volte sollecitato a munirsi di un mezzo proprio ed anche di partita IVA, questi hanno sempre rinviato la realizzazione di quanto sopra, rappresentando che, era necessario incrementare il
2 lavoro per poter effettuare tale investimento;
che in attesa della realizzazione di dette condizioni la società venne loro incontro, facendogli utilizzare, il proprio mezzo di trasporto per la buona esecuzione del progetto;
che il progetto in questione, veniva realizzato dai collaboratori in assoluta autonomia, senza vincoli di orario, tenendo presente le esigenze dell'attività svolta dai clienti (per es. i fornai lavorano dalle 2.00 alle 13.00) e senza vincoli gerarchici e/o disciplinari da parte della governance della società, c'era poco da eterodirezionare, trattandosi di mansioni di semplice esecuzione, prendere l'ordine, metterlo in bolla e consegnare la merce e riscuotere all'occorrenza il dovuto dal cliente, con la più ampia libertà organizzativa nell'ambito del progetto affidatogli, previo coordinamento con la governance della società committente la quale, da parte sua, consegnava i documenti accompagnatori, per la vendita della merce, già precedentemente commissionata e riscontrava l'incasso della merce venduta;
che ciò è sempre avvenuto senza eterodirezione, tant'è che l'amministratore persona anziana ed in precario stato di salute, nel suddetto periodo, di volta in volta delegava i propri familiari, per gli incombenti amministrativi, compatibilmente con le loro faccende domestiche, familiari e lavorative, per la semplicità dell'esecuzione delle prestazioni e dell'attività di lavoro;
che i contratti a progetto erano pienamente legittimi e che gli Ispettori avevano travisato questo aspetto dell'attività lavorativa, allorché avevano qualificato i collaboratori come dei lavoratori subordinati, e non avevano tenuto conto della struttura dei suddetti contratti a progetto, assimilandoli erroneamente a quelli di natura tipica subordinata, così anche alla effettiva prestazione eseguita.
Concludevano per l'annullamento degli atti impugnati perché illegittimi.
Resisteva l' ha contestato il ricorso, deducendo che era stata accertata una CP_1 collaborazione sistematica e non occasionale rispetto all'organizzazione dell'azienda; le mansioni svolte di autista non consentivano di individuare un elemento aggiuntivo o particolare tale da giustificare il ricorso alla fattispecie del progetto;
l'utilizzo del materiale e dei mezzi aziendali escludevano un ulteriore profilo di autonomia;
l'assenza del rischio economico, la mancata indicazione dei risultati da conseguire, la sottoposizione alle direttive della ditta, connotavano chiaramente il vincolo della subordinazione, così come la previsione di un preciso orario di lavoro e dunque di un vincolo, il coordinamento con l'attività degli altri dipendenti, nonché la previsione di un corrispettivo connesso alle prestazioni rese.
3 La causa è stata decisa dal Tribunale di Reggio Calabria con rigetto del ricorso.
Avverso detta decisione è stato interposto appello dalla società per i motivi di seguito esaminati.
Resistendo l' , anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione crediti CP_1
CP_
la causa è stata assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter del 24/09/2024 e veniva decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello è contestata la qualificazione del rapporto di lavoro quale subordinato in luogo di quello autonomo.
Si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 d.lg. 276/2003, 2094, 2222 ss. c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., per erroneo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, senza un'attenta né corretta distinzione tra questo e il lavoro autonomo, alla luce delle scrutinate risultanze della prova documentale, deponenti per l'assenza di un penetrante potere direttivo (tanto meno disciplinare, né conformativo della prestazione) datoriale, ma per la presenza di semplici direttive programmatiche rispettose dell'autonomia del prestatore d'opera.
Si deduce altresì violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2094 c.c., 115, 116,
409, n. 3 c.p.c., per la natura effettivamente parasubordinata dei rapporti instaurati tra le parti, corrispondenti alla volontà formalizzata a norma dell'art. 62 dlg.
276/2003, congruente con la collaborazione, variabile e flessibile (appunto a programma), necessaria alla società.
Il motivo si esaurisce in massima parte nel riproporre la narrativa e le difese di primo e in richiami dottrinali e giurisprudenziali sulle regole che presiedono alla distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, senza contrastare la concreta valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice
Va premesso che:
i contratti a progetto, introdotti dall'art. 61 comma 1 D.Lgs. n. 276\2003, successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 81/2015, sono caratterizzati dalla riconducibilità dell'attività svolta dal collaboratore coordinato e continuativo "a uno
o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e
4 indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"; elemento imprescindibile ai fini della configurabilità di tale tipologia di collaborazione è, dunque, il progetto tant'è che, per effetto dell'art. 69 comma1
D.Lgs. n. 276 cit. "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto"; secondo la Suprema Corte in tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs.
n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che “quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.” (Cass. Civ., Ord. n. 9482 del 04/04/2019); in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., Ord. n. 27543 del 02/12/2020);
requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative;
5 l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo;
elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
Tanto premesso, le conclusioni del verbale ispettivo di disconoscimento della natura di contratti a progetto per i rapporti di lavoro con e A_ _5
, da cui trae origine anche l'avviso di addebito per cui è causa hanno trovato
[...] piena conferma nelle emergenze istruttorie, , in specie in quanto acquisito in corso di causa (documentazione che ha condotto all'emissione del verbale unico di accertamento n. RC00000/2017-062-02 del 16.01.2017 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, nonché verbali dell'attività istruttoria svolta nel procedimento recante NRG 798/2017 proposto dal contro la A_ _1
, cui era stata riunita la causa NRG 679/2018, avente a oggetto l'opposizione a
[...]
Con precetto e diffida accertativa notificata dalla di Reggio Calabria per i crediti derivanti dal medesimo rapporto con , , rendendo per l'effetto superflua Per_1
l'istruttoria insistita nel gravame (prova per testi).
Premesso che la società appellante non si è curata di produrre il contratto a progetto sottoscritto con i suo dipendenti e di cui eccepisce la legittimità e conformità al paradigma legale, nondimeno non è contestato (oltre che confermato da uno dei
6 contratti acquisiti in sede ispettiva relativo a per un periodo di tre mesi da Pt_3 aprile a luglio 201) che l'incarico era quello di incrementare le vendite dei prodotti commercializzati ed espandere il parco clienti, e l'attività da espletare veniva indicata come “1) ricerca nuovi clienti 2) distribuzione prodotti commercializzati” dalla stessa società.
L'accertamento ispettivo è scaturito dalla richiesta di intervento dei lavoratori interessati, e , che hanno denunciato di essere stati occupati con Per_1 Pt_4 contratti a progetto ma di aver svolto lavoro subordinato con le mansioni di autista, lavorando dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 18,30, il sabato solo la mattina, e con riposo la domenica, con retribuzione mensile di € 800 come previsto sui contratti a progetto, e che il loro compito all'interno dell'azienda era quello di trasportare con il furgone della ditta la merce presso i vari clienti, secondo le direttive impartite dalla ditta.
È documentale e non oggetto di contestazione che i lavoratori (dal Per_1
15/06/2013 fino al 13/01/2015) e (dal 12/09/2013 al il 13.1.2015) fossero Pt_3 stati assunti con la qualifica di autisti per la guida di automezzi di proprietà della società per la consegna dei prodotti commercializzati, come chiaramente riportato dal verbale ispettivo laddove emerge che “gli ispettori della DTL, dott.ssa
[...]
e dott.ssa , hanno accertato che i dipendenti Persona_2 Persona_3
e , prestavano attività di lavoro subordinata con A_ Parte_3 le mansioni di autista;
in sede di accesso ispettivo, dalla documentazione aziendale esaminata non è risultata alcuna registrazione, ovvero comunicazione riferita ai suddetti lavoratori, né alcun versamento contributivo, nelle more dello svolgimento degli accertamenti la ditta ha esibito copia di contratti a progetto riferiti ai lavoratori e e relativi alla distribuzione dei prodotti Per_1 Pt_3 commercializzati dalla ditta, con furgoni della stessa ditta e con previsione di un compenso di € 800,00 mensili, è stata accertata una collaborazione sistematica e non occasionale rispetto all'organizzazione dell'azienda, -le mansioni svolte di autista palesavano la mancanza di progetto, allo stesso modo, l'utilizzo del materiale e dei mezzi aziendali (il furgone della ditta), escludevano l'autonomia organizzativa di mezzi, a ciò si aggiunga l'assenza del rischio economico, la mancata indicazione dei risultati da conseguire, la sottoposizione alle direttive della ditta, la
7 previsione di un preciso orario di lavoro e, il coordinamento con l'attività degli altri dipendenti, nonché la previsione di un corrispettivo connesso alle prestazioni rese”.
Lo stesso verbale non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione da parte delle società datrici di lavoro.
Pur volendo prescindere dall'accertamento suddetto, già formalmente il progetto inserito nel contratto appare evidentemente inconsistente, non essendo evincibile il tipo di progetto indicato, né la sua specificità, né in cosa consistesse in concreto la
“commercializzazione di prodotti” e “la ricerca di nuovi clienti”.
L'unica mansione concreta che emerge dalla documentazione in atti è quella di autista di mezzi della società con incarico di consegna merce.
Lo si evince addirittura dagli stessi capitoli di prova articolati dalla società “Vero è che sia la società a mezzo di propri preposti, pertanto, consegnava Parte_1 ai vari collaboratori, la merce oggetto di fatture accompagnatorie, emesse di volta in volta, che dovevano essere consegnate ai vari clienti, che avevano ordinato.
Vero è che i collaboratori sceglievano, in maniera autonoma, a chi prima e a chi dopo, consegnare la farina ed altri prodotti per panifici, senza un preciso ordine di consegna assegnato e ciò prevalentemente la mattina le pizzerie il pomeriggio ed i panifici la mattina.
Vero è che i collaboratori provvedevano anche a chiamare direttamente i clienti per la consegna della merce ordinata. Vero è che la quantità di merce consegnata, variava di giorno in giorno e la presta-zione lavorativa, era collegata alla disponibilità della merce da consegnare ai clienti;
in de-finitiva, un giorno si consegnava della merce ed altri giorni non vi era merce da consegnare, trattandosi prevalentemente di farina, e della relativa scorta che di tale prodotto facevano i clienti, in funzione del loro fabbisogno produttivo”.
Orbene, tutto ciò rende ingiustificato il ricorso al contratto a progetto, atteso che quest'ultimo prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, i quali – secondo costante giurisprudenza di legittimità, devono essere “funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione;
ne deriva che il progetto concordato non può consistere nella mera
8 riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale”
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 17636 del 06/09/2016); nello stesso senso tale assetto contrattuale “richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro”. (Cass. Civ., Sez. Lav.,
Ord. n. 5418 del 25/02/2019).
Trattandosi, con riferimento a questi ultimi, di elementi per tabulas assenti nella fattispecie oggetto di causa.
La società appellante neppure in giudizio è riuscita a delineare la natura del progetto o la sua specificità, ripetendo espressioni standardizzate e prive di reale consistenza, confermando anche le mansioni di autista per la consegna di merce che poco si addicono ad un progetto, con le caratteristiche di forma e di sostanza necessarie di cui si è detto.
L'appello è rimasto come detto su di un piano per lo più vago, senza confrontarsi con la condivisibile motivazione del primo giudice , oppure proponendo considerazioni smentite dalle prove acquisite (ad es. quando, dopo avere correttamente affermato che in caso di contrasto tra la riforma e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità concrete della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, ha subito dopo affermato apoditticamente che il Tribunale non avrebbe rilevato alcun contrasto tra i dati formali- il mero nomen iuris di contratto a progetto con richiamo alla relativa disciplina del decreto legislativo 276/ 2003 - e quelli emersi in concreto.
Non ha preso posizione l'appellante sui dati Segnata sentenza, quali la descrizione Pt_ dell'attività svolta da parte del (“il signor arrivava al deposito, dove Pt_3 era collocata la merce, lo apriva perché era l'unico a possederne le chiavi, ci consegnava le fatture relative agli ordini da consegnare, ci indicava il giro da
9 eseguire in quanto generalmente le consegne erano su appuntamento, dopodichè preparavamo i bancali con la merce, li caricavamo sul furgone e partivamo per le consegne. Quando finivamo il giro delle consegue, ritornavamo all'ufficio e rimanevamo a disposizione del datore di lavoro nel caso in cui fossero arrivate chiamate per altre consegne;
ribadisco che dette consegne venivano effettuate sia di mattina che di pomeriggio, tranne il sabato che era solo di mattina”), nonché dallo stesso , genero del signor “il signor insieme al signor Parte_2 _1 Per_1
si occupava della consegna della farina, sulla base di fatture emesse o Pt_4 bolle di consegna degli ordini ricevuti”; “le consegne della farina venivano effettuate per lo più di mattina dalle 7,00 in poi, capitava che il ricorrente venisse la sera a caricare il furgone”; “il ricorrente era libero di assentarsi nel senso che comunicava
a mio suocero o a me che un certo giorno non sarebbe venuto e gli veniva risposto di accordarsi con il collega affinchè fosse garantito il servizio di consegna”. Pt_ Si badi che nel gravame si riportano le dichiarazioni rese da e dal teste Tes_1 per affermare, del tutto infondatamente , che il Tribunale avrebbe solo utilizzato solamente una parte delle stesse;
secondo l'appellante, le circostanze riferite dai predetti testimoni , riportate “ in neretto nel testo” costituirebbero indice di autonomia della prestazione invece che di subordinazione;
l' assunto é privo di pregio, poiché non assume alcun rilievo decisivo, contro tutte le altre univoche emergenze processuali , segnalare che i lavoratori di che trattasi potessero assentarsi Pt_ comunicandolo allo o allo purché si accordassero con l'altro collega per _1 garantire comunque il servizio di consegna, Che fosse previsto un compenso determinato in via forfettaria e neppure che fosse a determinare il Controparte_4 giro delle consegne sulla base degli ordini ricevuti dai clienti.
Orbene, emerge come l'attività svolta dai lavoratori e si sia svolta Per_1 Pt_4 con le caratteristiche proprie del lavoro subordinato, consisteva esclusivamente nell'attività di autista addetto alla consegna della merce della ditta, secondo le precise e quotidiane direttive del datore di lavoro e cioè, come dichiarato anche dal teste
[...]
, sulla base di fatture emesse o bolle di consegna degli ordini ricevuti che Pt_2 venivano consegnati agli autisti preposti alla consegna della merce, senza alcun margine di autonomia in capo ai lavoratori e senza alcuna attività di ricerca clienti.
A fronte della chiara mancanza di uno specifico progetto e della conferma di un'attività ordinaria e ripetitiva , sono incensurabili le conclusioni raggiunte in sede 10 ispettiva sullo svolgimento in concreto da parte di delle mansioni Per_1 Pt_3 tipiche del rapporto di lavoro subordinato.
Quanto al secondo motivo di appello (si contesta “La non corretta ricostruzione del fatto normativo. Omessa pronunzia sulla circostanza che il lavoratore Sig. Per_1
ha svolto attivià di lavoro agricolo nello stesso periodo in cui ha svolto la
[...] propria prestazione di lavoro alle dipendenze della società appellante - Operazione ermeneutica che stravolge la volontà processuale delle parti”) è inconsistente, non potendo l'assunzione di presso la ditta agricola di per Per_1 Controparte_5 soli 10 giorni, dal 9 al 30 dicembre 2014, essere incompatibile con il rapporto subordinato intercorso con la nell'ampio periodo per cui è acusa.. _1
L'appello va, di conseguenza, rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno calcolate sulla base del valore della lite (€ 31.194,00, IV scaglione DM n. 147/2022, Dei minimi istante la semplicità delle questioni trattate).
Va dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e e avverso la sentenza n. 1697/2021 pubblicata in data 09/11/2021dal CP_2
Tribunale di Reggio Calabria, ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
- Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute in questo grado dall' che si liquidano in € 3.473,00 oltre accessori di legge;
CP_1
- dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso l'8.10.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
11 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
dott. Massimo Gullino Presidente
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
dott. Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emesso il seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 275/2022 R.G. proposto avverso la sentenza n. 1697/2021 pubblicata in data 09/11/2021 dal Tribunale di Reggio
Calabria
TRA
(C.F. ) in persona del suo rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
Ing. , rappresentato e difeso dell'Avv. Pasquale Melissari – pec: Parte_2
Email_1
-appellante
CONTRO
(C.F.: – P. IVA: ) in persona del suo Presidente e CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso congiuntamente e separatamente dagli avvocati Angelo
Labrini, Angela Fazio, Dario Adornato;
-appellato
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato il 06/05/2022 la proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 394 2018 00002665 67000 notificato il 12/05/2018 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 31.194,80 relativamente alla posizione contributiva di cui alla Matricola 6703021577 - periodo 01/2014 –
01/2015, portati a seguito del Verbale di accertamento n.RC000000/2017- 062-02 del 16/01/2017, in cui si contestava che l'attività lavorativa svolta da Per_1
(in servizio dal 15/06/2013 al 13/01/2015) e (in servizio
[...] Parte_3 dal 12/09/2013 al 13/01/2015), contrattualizzati a mezzo di contratti di lavoro a progetto, in realtà celasse un rapporto di natura subordinata ex art. 2094.c.c. con conseguente applicazione del relativo regime giuridico.
A sostegno del ricorso deducevano : che avevano pattuito con i detti collaboratori l'affidamento della Per_1 Pt_4 distribuzione dei prodotti commercializzati dietro un compenso lordo forfettario complessivo, non ripartito in rate mensili ed a richiesta del collaboratore potevano essere “concessi anticipi mensili”; che a mezzo di detti lavoratori, pertanto, consegnavano ai collaboratori la merce oggetto di fatture accompagnatorie, emesse di volta in volta che dovevano essere consegnate ai vari clienti, che ne avevano fatto richiesta;
che i lavoratori suddetti provvedevano, in maniera autonoma, a consegnare ai clienti destinatari, quanto riportato nelle rispettive fatture accompagnatorie (in genere farina); che la quantità di merce consegnata, variava di giorno in giorno e la prestazione lavorativa, era collegata alla disponibilità della merce da consegnare ai clienti;
in definitiva, un giorno si consegnava della merce ed altri giorni non vi era merce da consegnare, trattandosi prevalentemente di farina, e della relativa scorta che di tale prodotto facevano i clienti (panifici e pizzerie), in funzione del loro fabbisogno produttivo;
che l'attività, non aveva carattere continuativo, in quanto gli ordini raccolti prevedevano consegne che impegnavano i soggetti per qualche ora;
per il tempo rimanente nessuna attività lavorativa veniva svolta, quindi non è vero che veniva impegnati in un orario di lavoro determinato e continuo, che al momento del colloquio, per la selezione dei soggetti da avviare al progetto, i suddetti collaboratori si erano presentati come piccoli “padroncini”, con imminente acquisto di un mezzo di trasporto (poi mai effettuato) e malgrado sia stato più volte sollecitato a munirsi di un mezzo proprio ed anche di partita IVA, questi hanno sempre rinviato la realizzazione di quanto sopra, rappresentando che, era necessario incrementare il
2 lavoro per poter effettuare tale investimento;
che in attesa della realizzazione di dette condizioni la società venne loro incontro, facendogli utilizzare, il proprio mezzo di trasporto per la buona esecuzione del progetto;
che il progetto in questione, veniva realizzato dai collaboratori in assoluta autonomia, senza vincoli di orario, tenendo presente le esigenze dell'attività svolta dai clienti (per es. i fornai lavorano dalle 2.00 alle 13.00) e senza vincoli gerarchici e/o disciplinari da parte della governance della società, c'era poco da eterodirezionare, trattandosi di mansioni di semplice esecuzione, prendere l'ordine, metterlo in bolla e consegnare la merce e riscuotere all'occorrenza il dovuto dal cliente, con la più ampia libertà organizzativa nell'ambito del progetto affidatogli, previo coordinamento con la governance della società committente la quale, da parte sua, consegnava i documenti accompagnatori, per la vendita della merce, già precedentemente commissionata e riscontrava l'incasso della merce venduta;
che ciò è sempre avvenuto senza eterodirezione, tant'è che l'amministratore persona anziana ed in precario stato di salute, nel suddetto periodo, di volta in volta delegava i propri familiari, per gli incombenti amministrativi, compatibilmente con le loro faccende domestiche, familiari e lavorative, per la semplicità dell'esecuzione delle prestazioni e dell'attività di lavoro;
che i contratti a progetto erano pienamente legittimi e che gli Ispettori avevano travisato questo aspetto dell'attività lavorativa, allorché avevano qualificato i collaboratori come dei lavoratori subordinati, e non avevano tenuto conto della struttura dei suddetti contratti a progetto, assimilandoli erroneamente a quelli di natura tipica subordinata, così anche alla effettiva prestazione eseguita.
Concludevano per l'annullamento degli atti impugnati perché illegittimi.
Resisteva l' ha contestato il ricorso, deducendo che era stata accertata una CP_1 collaborazione sistematica e non occasionale rispetto all'organizzazione dell'azienda; le mansioni svolte di autista non consentivano di individuare un elemento aggiuntivo o particolare tale da giustificare il ricorso alla fattispecie del progetto;
l'utilizzo del materiale e dei mezzi aziendali escludevano un ulteriore profilo di autonomia;
l'assenza del rischio economico, la mancata indicazione dei risultati da conseguire, la sottoposizione alle direttive della ditta, connotavano chiaramente il vincolo della subordinazione, così come la previsione di un preciso orario di lavoro e dunque di un vincolo, il coordinamento con l'attività degli altri dipendenti, nonché la previsione di un corrispettivo connesso alle prestazioni rese.
3 La causa è stata decisa dal Tribunale di Reggio Calabria con rigetto del ricorso.
Avverso detta decisione è stato interposto appello dalla società per i motivi di seguito esaminati.
Resistendo l' , anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione crediti CP_1
CP_
la causa è stata assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter del 24/09/2024 e veniva decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello è contestata la qualificazione del rapporto di lavoro quale subordinato in luogo di quello autonomo.
Si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 d.lg. 276/2003, 2094, 2222 ss. c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., per erroneo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, senza un'attenta né corretta distinzione tra questo e il lavoro autonomo, alla luce delle scrutinate risultanze della prova documentale, deponenti per l'assenza di un penetrante potere direttivo (tanto meno disciplinare, né conformativo della prestazione) datoriale, ma per la presenza di semplici direttive programmatiche rispettose dell'autonomia del prestatore d'opera.
Si deduce altresì violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2094 c.c., 115, 116,
409, n. 3 c.p.c., per la natura effettivamente parasubordinata dei rapporti instaurati tra le parti, corrispondenti alla volontà formalizzata a norma dell'art. 62 dlg.
276/2003, congruente con la collaborazione, variabile e flessibile (appunto a programma), necessaria alla società.
Il motivo si esaurisce in massima parte nel riproporre la narrativa e le difese di primo e in richiami dottrinali e giurisprudenziali sulle regole che presiedono alla distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, senza contrastare la concreta valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice
Va premesso che:
i contratti a progetto, introdotti dall'art. 61 comma 1 D.Lgs. n. 276\2003, successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 81/2015, sono caratterizzati dalla riconducibilità dell'attività svolta dal collaboratore coordinato e continuativo "a uno
o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e
4 indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"; elemento imprescindibile ai fini della configurabilità di tale tipologia di collaborazione è, dunque, il progetto tant'è che, per effetto dell'art. 69 comma1
D.Lgs. n. 276 cit. "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto"; secondo la Suprema Corte in tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs.
n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che “quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.” (Cass. Civ., Ord. n. 9482 del 04/04/2019); in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., Ord. n. 27543 del 02/12/2020);
requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative;
5 l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo;
elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
Tanto premesso, le conclusioni del verbale ispettivo di disconoscimento della natura di contratti a progetto per i rapporti di lavoro con e A_ _5
, da cui trae origine anche l'avviso di addebito per cui è causa hanno trovato
[...] piena conferma nelle emergenze istruttorie, , in specie in quanto acquisito in corso di causa (documentazione che ha condotto all'emissione del verbale unico di accertamento n. RC00000/2017-062-02 del 16.01.2017 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, nonché verbali dell'attività istruttoria svolta nel procedimento recante NRG 798/2017 proposto dal contro la A_ _1
, cui era stata riunita la causa NRG 679/2018, avente a oggetto l'opposizione a
[...]
Con precetto e diffida accertativa notificata dalla di Reggio Calabria per i crediti derivanti dal medesimo rapporto con , , rendendo per l'effetto superflua Per_1
l'istruttoria insistita nel gravame (prova per testi).
Premesso che la società appellante non si è curata di produrre il contratto a progetto sottoscritto con i suo dipendenti e di cui eccepisce la legittimità e conformità al paradigma legale, nondimeno non è contestato (oltre che confermato da uno dei
6 contratti acquisiti in sede ispettiva relativo a per un periodo di tre mesi da Pt_3 aprile a luglio 201) che l'incarico era quello di incrementare le vendite dei prodotti commercializzati ed espandere il parco clienti, e l'attività da espletare veniva indicata come “1) ricerca nuovi clienti 2) distribuzione prodotti commercializzati” dalla stessa società.
L'accertamento ispettivo è scaturito dalla richiesta di intervento dei lavoratori interessati, e , che hanno denunciato di essere stati occupati con Per_1 Pt_4 contratti a progetto ma di aver svolto lavoro subordinato con le mansioni di autista, lavorando dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 18,30, il sabato solo la mattina, e con riposo la domenica, con retribuzione mensile di € 800 come previsto sui contratti a progetto, e che il loro compito all'interno dell'azienda era quello di trasportare con il furgone della ditta la merce presso i vari clienti, secondo le direttive impartite dalla ditta.
È documentale e non oggetto di contestazione che i lavoratori (dal Per_1
15/06/2013 fino al 13/01/2015) e (dal 12/09/2013 al il 13.1.2015) fossero Pt_3 stati assunti con la qualifica di autisti per la guida di automezzi di proprietà della società per la consegna dei prodotti commercializzati, come chiaramente riportato dal verbale ispettivo laddove emerge che “gli ispettori della DTL, dott.ssa
[...]
e dott.ssa , hanno accertato che i dipendenti Persona_2 Persona_3
e , prestavano attività di lavoro subordinata con A_ Parte_3 le mansioni di autista;
in sede di accesso ispettivo, dalla documentazione aziendale esaminata non è risultata alcuna registrazione, ovvero comunicazione riferita ai suddetti lavoratori, né alcun versamento contributivo, nelle more dello svolgimento degli accertamenti la ditta ha esibito copia di contratti a progetto riferiti ai lavoratori e e relativi alla distribuzione dei prodotti Per_1 Pt_3 commercializzati dalla ditta, con furgoni della stessa ditta e con previsione di un compenso di € 800,00 mensili, è stata accertata una collaborazione sistematica e non occasionale rispetto all'organizzazione dell'azienda, -le mansioni svolte di autista palesavano la mancanza di progetto, allo stesso modo, l'utilizzo del materiale e dei mezzi aziendali (il furgone della ditta), escludevano l'autonomia organizzativa di mezzi, a ciò si aggiunga l'assenza del rischio economico, la mancata indicazione dei risultati da conseguire, la sottoposizione alle direttive della ditta, la
7 previsione di un preciso orario di lavoro e, il coordinamento con l'attività degli altri dipendenti, nonché la previsione di un corrispettivo connesso alle prestazioni rese”.
Lo stesso verbale non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione da parte delle società datrici di lavoro.
Pur volendo prescindere dall'accertamento suddetto, già formalmente il progetto inserito nel contratto appare evidentemente inconsistente, non essendo evincibile il tipo di progetto indicato, né la sua specificità, né in cosa consistesse in concreto la
“commercializzazione di prodotti” e “la ricerca di nuovi clienti”.
L'unica mansione concreta che emerge dalla documentazione in atti è quella di autista di mezzi della società con incarico di consegna merce.
Lo si evince addirittura dagli stessi capitoli di prova articolati dalla società “Vero è che sia la società a mezzo di propri preposti, pertanto, consegnava Parte_1 ai vari collaboratori, la merce oggetto di fatture accompagnatorie, emesse di volta in volta, che dovevano essere consegnate ai vari clienti, che avevano ordinato.
Vero è che i collaboratori sceglievano, in maniera autonoma, a chi prima e a chi dopo, consegnare la farina ed altri prodotti per panifici, senza un preciso ordine di consegna assegnato e ciò prevalentemente la mattina le pizzerie il pomeriggio ed i panifici la mattina.
Vero è che i collaboratori provvedevano anche a chiamare direttamente i clienti per la consegna della merce ordinata. Vero è che la quantità di merce consegnata, variava di giorno in giorno e la presta-zione lavorativa, era collegata alla disponibilità della merce da consegnare ai clienti;
in de-finitiva, un giorno si consegnava della merce ed altri giorni non vi era merce da consegnare, trattandosi prevalentemente di farina, e della relativa scorta che di tale prodotto facevano i clienti, in funzione del loro fabbisogno produttivo”.
Orbene, tutto ciò rende ingiustificato il ricorso al contratto a progetto, atteso che quest'ultimo prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, i quali – secondo costante giurisprudenza di legittimità, devono essere “funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione;
ne deriva che il progetto concordato non può consistere nella mera
8 riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale”
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 17636 del 06/09/2016); nello stesso senso tale assetto contrattuale “richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro”. (Cass. Civ., Sez. Lav.,
Ord. n. 5418 del 25/02/2019).
Trattandosi, con riferimento a questi ultimi, di elementi per tabulas assenti nella fattispecie oggetto di causa.
La società appellante neppure in giudizio è riuscita a delineare la natura del progetto o la sua specificità, ripetendo espressioni standardizzate e prive di reale consistenza, confermando anche le mansioni di autista per la consegna di merce che poco si addicono ad un progetto, con le caratteristiche di forma e di sostanza necessarie di cui si è detto.
L'appello è rimasto come detto su di un piano per lo più vago, senza confrontarsi con la condivisibile motivazione del primo giudice , oppure proponendo considerazioni smentite dalle prove acquisite (ad es. quando, dopo avere correttamente affermato che in caso di contrasto tra la riforma e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità concrete della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, ha subito dopo affermato apoditticamente che il Tribunale non avrebbe rilevato alcun contrasto tra i dati formali- il mero nomen iuris di contratto a progetto con richiamo alla relativa disciplina del decreto legislativo 276/ 2003 - e quelli emersi in concreto.
Non ha preso posizione l'appellante sui dati Segnata sentenza, quali la descrizione Pt_ dell'attività svolta da parte del (“il signor arrivava al deposito, dove Pt_3 era collocata la merce, lo apriva perché era l'unico a possederne le chiavi, ci consegnava le fatture relative agli ordini da consegnare, ci indicava il giro da
9 eseguire in quanto generalmente le consegne erano su appuntamento, dopodichè preparavamo i bancali con la merce, li caricavamo sul furgone e partivamo per le consegne. Quando finivamo il giro delle consegue, ritornavamo all'ufficio e rimanevamo a disposizione del datore di lavoro nel caso in cui fossero arrivate chiamate per altre consegne;
ribadisco che dette consegne venivano effettuate sia di mattina che di pomeriggio, tranne il sabato che era solo di mattina”), nonché dallo stesso , genero del signor “il signor insieme al signor Parte_2 _1 Per_1
si occupava della consegna della farina, sulla base di fatture emesse o Pt_4 bolle di consegna degli ordini ricevuti”; “le consegne della farina venivano effettuate per lo più di mattina dalle 7,00 in poi, capitava che il ricorrente venisse la sera a caricare il furgone”; “il ricorrente era libero di assentarsi nel senso che comunicava
a mio suocero o a me che un certo giorno non sarebbe venuto e gli veniva risposto di accordarsi con il collega affinchè fosse garantito il servizio di consegna”. Pt_ Si badi che nel gravame si riportano le dichiarazioni rese da e dal teste Tes_1 per affermare, del tutto infondatamente , che il Tribunale avrebbe solo utilizzato solamente una parte delle stesse;
secondo l'appellante, le circostanze riferite dai predetti testimoni , riportate “ in neretto nel testo” costituirebbero indice di autonomia della prestazione invece che di subordinazione;
l' assunto é privo di pregio, poiché non assume alcun rilievo decisivo, contro tutte le altre univoche emergenze processuali , segnalare che i lavoratori di che trattasi potessero assentarsi Pt_ comunicandolo allo o allo purché si accordassero con l'altro collega per _1 garantire comunque il servizio di consegna, Che fosse previsto un compenso determinato in via forfettaria e neppure che fosse a determinare il Controparte_4 giro delle consegne sulla base degli ordini ricevuti dai clienti.
Orbene, emerge come l'attività svolta dai lavoratori e si sia svolta Per_1 Pt_4 con le caratteristiche proprie del lavoro subordinato, consisteva esclusivamente nell'attività di autista addetto alla consegna della merce della ditta, secondo le precise e quotidiane direttive del datore di lavoro e cioè, come dichiarato anche dal teste
[...]
, sulla base di fatture emesse o bolle di consegna degli ordini ricevuti che Pt_2 venivano consegnati agli autisti preposti alla consegna della merce, senza alcun margine di autonomia in capo ai lavoratori e senza alcuna attività di ricerca clienti.
A fronte della chiara mancanza di uno specifico progetto e della conferma di un'attività ordinaria e ripetitiva , sono incensurabili le conclusioni raggiunte in sede 10 ispettiva sullo svolgimento in concreto da parte di delle mansioni Per_1 Pt_3 tipiche del rapporto di lavoro subordinato.
Quanto al secondo motivo di appello (si contesta “La non corretta ricostruzione del fatto normativo. Omessa pronunzia sulla circostanza che il lavoratore Sig. Per_1
ha svolto attivià di lavoro agricolo nello stesso periodo in cui ha svolto la
[...] propria prestazione di lavoro alle dipendenze della società appellante - Operazione ermeneutica che stravolge la volontà processuale delle parti”) è inconsistente, non potendo l'assunzione di presso la ditta agricola di per Per_1 Controparte_5 soli 10 giorni, dal 9 al 30 dicembre 2014, essere incompatibile con il rapporto subordinato intercorso con la nell'ampio periodo per cui è acusa.. _1
L'appello va, di conseguenza, rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno calcolate sulla base del valore della lite (€ 31.194,00, IV scaglione DM n. 147/2022, Dei minimi istante la semplicità delle questioni trattate).
Va dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e e avverso la sentenza n. 1697/2021 pubblicata in data 09/11/2021dal CP_2
Tribunale di Reggio Calabria, ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
- Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute in questo grado dall' che si liquidano in € 3.473,00 oltre accessori di legge;
CP_1
- dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso l'8.10.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
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