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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APONTE ROBERTO, Presidente e Relatore MOTTOLA FRANCESCO, Giudice GHITTONI CECILIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILRIF.RIMBORSO IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta;
- condannarsi l'Uffcio al rimborso dell'Irap di € 15.615,04 e dei relativi interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo;
- col favore delle spese. Resistente: Chiede :
1) In via preliminare e pregiudiziale, di voler dichiarare ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento agli importi oggetto di rimborso (€ 2.448,00 oltre interessi);
2) In via principale, il rigetto del ricorso con riferimento ai versamenti effettuati (in acconto e seconda rata), per un totale di € 13.167,04, vista la tardività dell'istanza, presentata oltre il termine decadenziale di cui all'art. 38 del DPR 602/73. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , esercente l'attività professionale di dottore commercialista, con ricorso notificato l'8/7/2025, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'importo di € 15.594,00 pagato a titolo di IRAP per l'anno 2018. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in relazione all'attività economica esercitata.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio deducendo di avere provveduto, nelle more, al rimborso dell'importo della somma di € 2.448,00, oltre interessi (pari ad € 97,92), accreditata al contribuente in data 4/8/2025. Ha per contro eccepito la decadenza del ricorrente dal diritto al rimborso delle residue somme per decorso del termine di quattro anni previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1973 decorrente dai versamenti indebiti. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere rilevata e dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di rimborso dell'importo di € 2.448,00 oltre interessi, importo che l'Ufficio ha rimborsato nelle more del giudizio. Il ricorso non può invece trovare accoglimento per la parte residua del credito fatto valere dal contribuente, essendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'ufficio.
Va osservato, al riguardo, che ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973 "il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare (. . .) istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi, dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”. Tale norma, ad avviso del decidente, trova applicazione anche in caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20744/2019).
Secondo il condivisibile insegnamento del S.C., inoltre, quando, come nella specie, venga contestato in radice l'obbligo del pagamento del tributo per difetto del presupposto impositivo, la non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale decorre dalla data dei versamenti degli acconti e non già dal saldo (cfr. Cass. n.29187/2027; Cass. 9325/2017; Cass. n. 6786/2017). Ne consegue che, come eccepito dall'ufficio, il ricorrente, che ha presentato istanza di rimborso in data 27/12/2022, è incorso in decadenza in relazione ai versamenti in acconto
Irap effettuati tra il 20/8/2018 e 30/11/2018 (per un totale pari ad € 13.167,04: v. l'elenco dei versamenti riporto a pag. 3 della memoria di costituzione).
In conclusione, mentre deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di rimborso della somma di € 2.448,00 oltre interessi, il ricorso deve essere rigettato per il resto: deve essere confermato, cioè, il diniego di rimborso della residua somma di € 13.167,04.
Avuto riguardo al fatto che l'ufficio ha rimborsato la somma dovuta solo dopo l'introduzione del giudizio, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di rimborso di €
2.448,00 oltre interessi e rigetta il ricorso quanto alla richiesta di rimborso della residua somma;
dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APONTE ROBERTO, Presidente e Relatore MOTTOLA FRANCESCO, Giudice GHITTONI CECILIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILRIF.RIMBORSO IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta;
- condannarsi l'Uffcio al rimborso dell'Irap di € 15.615,04 e dei relativi interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo;
- col favore delle spese. Resistente: Chiede :
1) In via preliminare e pregiudiziale, di voler dichiarare ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento agli importi oggetto di rimborso (€ 2.448,00 oltre interessi);
2) In via principale, il rigetto del ricorso con riferimento ai versamenti effettuati (in acconto e seconda rata), per un totale di € 13.167,04, vista la tardività dell'istanza, presentata oltre il termine decadenziale di cui all'art. 38 del DPR 602/73. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , esercente l'attività professionale di dottore commercialista, con ricorso notificato l'8/7/2025, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'importo di € 15.594,00 pagato a titolo di IRAP per l'anno 2018. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in relazione all'attività economica esercitata.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio deducendo di avere provveduto, nelle more, al rimborso dell'importo della somma di € 2.448,00, oltre interessi (pari ad € 97,92), accreditata al contribuente in data 4/8/2025. Ha per contro eccepito la decadenza del ricorrente dal diritto al rimborso delle residue somme per decorso del termine di quattro anni previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1973 decorrente dai versamenti indebiti. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere rilevata e dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di rimborso dell'importo di € 2.448,00 oltre interessi, importo che l'Ufficio ha rimborsato nelle more del giudizio. Il ricorso non può invece trovare accoglimento per la parte residua del credito fatto valere dal contribuente, essendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'ufficio.
Va osservato, al riguardo, che ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973 "il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare (. . .) istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi, dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”. Tale norma, ad avviso del decidente, trova applicazione anche in caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20744/2019).
Secondo il condivisibile insegnamento del S.C., inoltre, quando, come nella specie, venga contestato in radice l'obbligo del pagamento del tributo per difetto del presupposto impositivo, la non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale decorre dalla data dei versamenti degli acconti e non già dal saldo (cfr. Cass. n.29187/2027; Cass. 9325/2017; Cass. n. 6786/2017). Ne consegue che, come eccepito dall'ufficio, il ricorrente, che ha presentato istanza di rimborso in data 27/12/2022, è incorso in decadenza in relazione ai versamenti in acconto
Irap effettuati tra il 20/8/2018 e 30/11/2018 (per un totale pari ad € 13.167,04: v. l'elenco dei versamenti riporto a pag. 3 della memoria di costituzione).
In conclusione, mentre deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di rimborso della somma di € 2.448,00 oltre interessi, il ricorso deve essere rigettato per il resto: deve essere confermato, cioè, il diniego di rimborso della residua somma di € 13.167,04.
Avuto riguardo al fatto che l'ufficio ha rimborsato la somma dovuta solo dopo l'introduzione del giudizio, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di rimborso di €
2.448,00 oltre interessi e rigetta il ricorso quanto alla richiesta di rimborso della residua somma;
dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.