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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 29/09/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1261/2022
TRIBUNALE DI LARINO PROC. N. 1261/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice d.ssa Silvia Cucchiella, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (vigente ratione temporis) ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (P.IVA: ) rappresentata e difesa, Pt_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giovanni DE VINCENTIIS ed elettivamente dom.ta presso il suo studio sito in Termoli (CB) alla Via Giappone n. 16 ricorrente contro
(p. IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale in qualità di Controparte_2 CP_3
a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_4
- Roma repertorio nr.177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata Persona_1 da rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Fabio MARIOTTINO ed elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n.
16, presso lo studio del suo procuratore resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva, con atto di citazione per la fase di merito, opposizione Pt_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso il pignoramento di crediti presso terzi eseguito mediante la cartella n. 02784202200001726/001 prodotta da Controparte_1
, Agente della Riscossione – Prov. di SO (terzo pignorato
[...] CP_5
notificata a mezzo pec in data 15.07.2022, (cfr. documento n.1 nel fascicolo). La
[...] cartella era stata emessa sulla base di numerose cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento recanti l'omesso versamento di imposte. L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare nullo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
02784202200001726/001 e tutti gli atti presupposti per i motivi enunciati;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi avvenuta da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
3) Dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
4) Accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una responsabilità aggravata di controparte ex art. 96 c.p.c. con ogni conseguenza di legge”.
Si costituiva in giudizio l' contestando in toto l'azione Controparte_1 avversa e così concludeva: “dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
in relazione all'avviso di accertamento n. 62722017526207000 e che si Controparte_1 accerti la responsabilità esclusiva per tale atto dell' Controparte_6
e per l'effetto che, nella denegata ipotesi di accoglimento della
[...] domanda della società ricorrente, venga condannata quest'ultima al pagamento delle spese di lite;
- in ogni caso che si rigetti nel merito la domanda della per essere infondata in Pt_1 fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
- condannare la società ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
A seguito del deposito delle note autorizzate ex art. 183 c.p.c. non veniva espletata istruttoria e, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 5.6.2025 questa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.
2. La domanda attorea non merita accoglimento. ha lamentato la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi oggetto Pt_1 di impugnazione a causa della mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi menzionati nell'atto, e per essere lo stesso stato notificato mediante indirizzo pec non presente nei pubblici registri. È in atti la prova -prodotta dalla convenuta- di invio e consegna, nella casella di posta certificata del destinatario opponente, della pec contenente l'atto di pignoramento presso terzi (cfr. allegati alla comparsa di costituzione), partita dalla casella di posta certificata t. In merito alla Email_1 validità della notifica effettuata da un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi ma comunque attribuito all'ente notificatore, è intervenuta la Cassazione, SSUU, n. 15979 del
18/05/2022 (Rv. 664909 - 01) che ha afferamato: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
In applicazione del suddetto principio di diritto, emerge l'infondatezza della censura, contenuta nell'opposizione proposta da parte della circa l'inesistenza della notifica Pt_1 del pignoramento presso terzi perché proveniente da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri.
Si rileva anche il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. dell'atto cui la notifica era preposta, stante la piena conoscenza dello stesso da parte del ricorrente, così come si evince dalla circostanza che egli si sia potuto difendere compiutamente, nonché il difetto di indicazione, nelle difese espletate, di un qualsivoglia vulnus inferto dalla notifica considerata illegittima all'interesse protetto vantato dal soggetto opponente.
Quanto alla eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte opponente, si osserva che sono stati depositati da gli avvisi di ricevimento e le relate di notifica CP_7 inerenti sia alle cartelle che agli avvisi di accertamento opposti, mediante la notifica dei quali, ripetuta in più anni, si è interrotta la prescrizione. Da essi si rileva che la cartella
02720090001623344000 è inclusa nella intimazione di pagamento n.
02720149002099666000 notificata in data 23.9.2014; la cartella 02720100001914556000 è sottesa alla intimazione di pagamento n. 02720159001932653000 notificata in data
25.5.2015; in data 26.5.2015 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201500000512000, il 3.7.2015 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201500000577000, il 7.4.2016 è stata notificata la intimazione di pagamento n. 02720169000772560000, il 10.11.2016 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201600001059000, il 4.4.2017 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 02720179001393118000, il 1.6.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 02720189000763933000, il 22.2.2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 02720199000090773000, tutte con le rispettive cartelle sottese (cfr. doc. nel fascicolo di parte convenuta).
In atti sono anche, ad abundantiam, due istanze per la definizione agevolata dei carichi fiscali presentate dal debitore sia nell'anno 2017 che 2019. In particolare, l'istanza avanzata il 18.4.2017 coinvolge le cartelle di pagamento nn. 02720090001623344000,
02720100001037528000, 02720100001914556000, 02720120001296775000,
02720130000562462000, 02720130003808364000, 02720140002268587000,
02720140003721213000, 02720150001842386000; quella presentata il 18.4.2019 riguarda le cartelle di pagamento nn. 02720090001623344000, 02720100001037528000,
02720100001914556000, 02720110001525555000, 02720120001296775000,
02720130000562462000, 02720130003808364000, 02720140002268587000,
02720140003721213000, 02720150001842386000.
Queste ultime, per Giurisprudenza concorde, sono atti giuridici che contengono, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito con il carattere della volontarietà (tra le altre, Cass. 5160/2022 “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni del D.L. n. 78 del 1998, art. 1, comma
2-ter, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate -Cass., sez.
L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015,
n. 26013). Nella fattispecie le istanze sono state sottoscritte ed inviate a mezzo pec all'ente creditore, per cui non vi è dubbio sulla conoscenza. da parte del debitore, circa la sussistenza di un debito. Tale atto, ex art. 2944 c.c., comporta l'interruzione della prescrizione (cfr.
Cass. VI, 19401/2022). Posto l'effetto interruttivo di tutti gli atti sopra cennati, l'eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa di non può essere accolta. Pt_1
Ulteriore rilievo l'opponente pone sulla ipotizzata nullità del pignoramento proposto da dovuta alla pendenza di diversi giudizi in opposizione ai titoli fondanti la domanda, CP_7 sia innanzi all'intestato Tribunale sia innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
SO. In realtà, nessuna nullità discende dall'azione esecutiva in costanza di opposizione al titolo. Peraltro, nelle more sono state emesse le sentenze dei relativi procedimenti, in cui parte opponente è stata dichiarata ovunque soccombente (cfr. doc. allegata alle note 183 VI co. c.p.c. dell'opposta).
In merito alla richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' sulla CP_7 pretesa nullità dell'avviso di accertamento n. 62722017526207000 per esserne responsabile unicamente , si osserva l'inammissibilità di tale istanza per difetto di Controparte_1 motivazione, nella narrativa della comparsa, oltre che per la sua genericità.
Dal comportamento di parte ricorrente, la quale pretestuosamente ha agito in giudizio non allegando fatti diversi da quelli segnalati nella fase cautelare innanzi al giudice dell'Esecuzione, innanzi al quale si sono negati fatti dimostratisi veri, quali l'avvenuta ricezione degli atti impositivi, e nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione che potesse configurare un differente esito nel merito, discende anche la responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. comma 3 (vd. Cassazione, 25 giugno 2019, n.16898, sez. III).
Per quest'ultima si ritiene di poter determinare quale sanzione, in via equitativa, la misura della condanna al pagamento dell'ulteriore 50% delle spese processuali, che nella fattispecie seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri medi del D.M. n.
147/2022 per le sole fasi espletate (esclusa istruttoria) in base al valore della domanda.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna in persona del legale rapp.te p.t. a pagare in favore Pt_1 Persona_2 dell' , in persona del legale rappresentante p.t., le Controparte_1 spese di lite quantificate in €.15.659,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovuti, come per legge;
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Pt_1 Persona_2 pagamento in favore di della somma di €7.829,00 Controparte_8
a titolo di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c..
Larino, 26 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO PROC. N. 1261/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice d.ssa Silvia Cucchiella, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (vigente ratione temporis) ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (P.IVA: ) rappresentata e difesa, Pt_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giovanni DE VINCENTIIS ed elettivamente dom.ta presso il suo studio sito in Termoli (CB) alla Via Giappone n. 16 ricorrente contro
(p. IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale in qualità di Controparte_2 CP_3
a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_4
- Roma repertorio nr.177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata Persona_1 da rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Fabio MARIOTTINO ed elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n.
16, presso lo studio del suo procuratore resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva, con atto di citazione per la fase di merito, opposizione Pt_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso il pignoramento di crediti presso terzi eseguito mediante la cartella n. 02784202200001726/001 prodotta da Controparte_1
, Agente della Riscossione – Prov. di SO (terzo pignorato
[...] CP_5
notificata a mezzo pec in data 15.07.2022, (cfr. documento n.1 nel fascicolo). La
[...] cartella era stata emessa sulla base di numerose cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento recanti l'omesso versamento di imposte. L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare nullo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
02784202200001726/001 e tutti gli atti presupposti per i motivi enunciati;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi avvenuta da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
3) Dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
4) Accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una responsabilità aggravata di controparte ex art. 96 c.p.c. con ogni conseguenza di legge”.
Si costituiva in giudizio l' contestando in toto l'azione Controparte_1 avversa e così concludeva: “dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
in relazione all'avviso di accertamento n. 62722017526207000 e che si Controparte_1 accerti la responsabilità esclusiva per tale atto dell' Controparte_6
e per l'effetto che, nella denegata ipotesi di accoglimento della
[...] domanda della società ricorrente, venga condannata quest'ultima al pagamento delle spese di lite;
- in ogni caso che si rigetti nel merito la domanda della per essere infondata in Pt_1 fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
- condannare la società ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
A seguito del deposito delle note autorizzate ex art. 183 c.p.c. non veniva espletata istruttoria e, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 5.6.2025 questa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.
2. La domanda attorea non merita accoglimento. ha lamentato la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi oggetto Pt_1 di impugnazione a causa della mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi menzionati nell'atto, e per essere lo stesso stato notificato mediante indirizzo pec non presente nei pubblici registri. È in atti la prova -prodotta dalla convenuta- di invio e consegna, nella casella di posta certificata del destinatario opponente, della pec contenente l'atto di pignoramento presso terzi (cfr. allegati alla comparsa di costituzione), partita dalla casella di posta certificata t. In merito alla Email_1 validità della notifica effettuata da un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi ma comunque attribuito all'ente notificatore, è intervenuta la Cassazione, SSUU, n. 15979 del
18/05/2022 (Rv. 664909 - 01) che ha afferamato: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
In applicazione del suddetto principio di diritto, emerge l'infondatezza della censura, contenuta nell'opposizione proposta da parte della circa l'inesistenza della notifica Pt_1 del pignoramento presso terzi perché proveniente da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri.
Si rileva anche il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. dell'atto cui la notifica era preposta, stante la piena conoscenza dello stesso da parte del ricorrente, così come si evince dalla circostanza che egli si sia potuto difendere compiutamente, nonché il difetto di indicazione, nelle difese espletate, di un qualsivoglia vulnus inferto dalla notifica considerata illegittima all'interesse protetto vantato dal soggetto opponente.
Quanto alla eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte opponente, si osserva che sono stati depositati da gli avvisi di ricevimento e le relate di notifica CP_7 inerenti sia alle cartelle che agli avvisi di accertamento opposti, mediante la notifica dei quali, ripetuta in più anni, si è interrotta la prescrizione. Da essi si rileva che la cartella
02720090001623344000 è inclusa nella intimazione di pagamento n.
02720149002099666000 notificata in data 23.9.2014; la cartella 02720100001914556000 è sottesa alla intimazione di pagamento n. 02720159001932653000 notificata in data
25.5.2015; in data 26.5.2015 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201500000512000, il 3.7.2015 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201500000577000, il 7.4.2016 è stata notificata la intimazione di pagamento n. 02720169000772560000, il 10.11.2016 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201600001059000, il 4.4.2017 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 02720179001393118000, il 1.6.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 02720189000763933000, il 22.2.2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 02720199000090773000, tutte con le rispettive cartelle sottese (cfr. doc. nel fascicolo di parte convenuta).
In atti sono anche, ad abundantiam, due istanze per la definizione agevolata dei carichi fiscali presentate dal debitore sia nell'anno 2017 che 2019. In particolare, l'istanza avanzata il 18.4.2017 coinvolge le cartelle di pagamento nn. 02720090001623344000,
02720100001037528000, 02720100001914556000, 02720120001296775000,
02720130000562462000, 02720130003808364000, 02720140002268587000,
02720140003721213000, 02720150001842386000; quella presentata il 18.4.2019 riguarda le cartelle di pagamento nn. 02720090001623344000, 02720100001037528000,
02720100001914556000, 02720110001525555000, 02720120001296775000,
02720130000562462000, 02720130003808364000, 02720140002268587000,
02720140003721213000, 02720150001842386000.
Queste ultime, per Giurisprudenza concorde, sono atti giuridici che contengono, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito con il carattere della volontarietà (tra le altre, Cass. 5160/2022 “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni del D.L. n. 78 del 1998, art. 1, comma
2-ter, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate -Cass., sez.
L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015,
n. 26013). Nella fattispecie le istanze sono state sottoscritte ed inviate a mezzo pec all'ente creditore, per cui non vi è dubbio sulla conoscenza. da parte del debitore, circa la sussistenza di un debito. Tale atto, ex art. 2944 c.c., comporta l'interruzione della prescrizione (cfr.
Cass. VI, 19401/2022). Posto l'effetto interruttivo di tutti gli atti sopra cennati, l'eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa di non può essere accolta. Pt_1
Ulteriore rilievo l'opponente pone sulla ipotizzata nullità del pignoramento proposto da dovuta alla pendenza di diversi giudizi in opposizione ai titoli fondanti la domanda, CP_7 sia innanzi all'intestato Tribunale sia innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
SO. In realtà, nessuna nullità discende dall'azione esecutiva in costanza di opposizione al titolo. Peraltro, nelle more sono state emesse le sentenze dei relativi procedimenti, in cui parte opponente è stata dichiarata ovunque soccombente (cfr. doc. allegata alle note 183 VI co. c.p.c. dell'opposta).
In merito alla richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' sulla CP_7 pretesa nullità dell'avviso di accertamento n. 62722017526207000 per esserne responsabile unicamente , si osserva l'inammissibilità di tale istanza per difetto di Controparte_1 motivazione, nella narrativa della comparsa, oltre che per la sua genericità.
Dal comportamento di parte ricorrente, la quale pretestuosamente ha agito in giudizio non allegando fatti diversi da quelli segnalati nella fase cautelare innanzi al giudice dell'Esecuzione, innanzi al quale si sono negati fatti dimostratisi veri, quali l'avvenuta ricezione degli atti impositivi, e nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione che potesse configurare un differente esito nel merito, discende anche la responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. comma 3 (vd. Cassazione, 25 giugno 2019, n.16898, sez. III).
Per quest'ultima si ritiene di poter determinare quale sanzione, in via equitativa, la misura della condanna al pagamento dell'ulteriore 50% delle spese processuali, che nella fattispecie seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri medi del D.M. n.
147/2022 per le sole fasi espletate (esclusa istruttoria) in base al valore della domanda.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna in persona del legale rapp.te p.t. a pagare in favore Pt_1 Persona_2 dell' , in persona del legale rappresentante p.t., le Controparte_1 spese di lite quantificate in €.15.659,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovuti, come per legge;
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Pt_1 Persona_2 pagamento in favore di della somma di €7.829,00 Controparte_8
a titolo di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c..
Larino, 26 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella