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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 54 R.G.L. del 2025, promossa
D A
cod. fisc. , nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...] in Siracusa (SR), rappresentato e difeso dall'avv. Marzio Salvi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Germania n. 11, Siracusa;
- ricorrente –
C O N T R O cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Gela, Via Ivrea, n. 4;
- convenuta contumace-
A seguito dell'udienza del 18.06.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si da atto che la parte ricorrente costituita ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta contenenti le proprie conclusioni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.01.2025, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della in forza di contratto di lavoro a tempo determinato CP_1 CP_1 stipulato oralmente in data 25.09.2024 conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società datoriale chiedendo che venisse accertata la nullità del recesso ante tempus operato dalla convenuta (in data 31.12.2024, circostanza peraltro appresa dalla consultazione di un estratto della comunicazione UniLav presso il Centro per l'Impiego e, per lo effetto, condannata la stessa al pagamento della retribuzione che il lavoratore avrebbe dovuto percepire dal 27/11/2024 al 31/12/2024 (una mensilità), pari ad euro
1.719,90. Chiedeva inoltre che venisse accertata l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro del 25/09/2024, per violazione degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 81/2015 e, conseguentemente, la nullità parziale dello stesso, disponendone la conversione in contratto a tempo indeterminato full-time e la riammissione in servizio del lavoratore, con condanna della società al pagamento del risarcimento danni patiti, mediante riconoscimento di un'indennità nella misura massima di 12 mensilità previste dall'art.32,
L. 183/2010, ovvero nella misura ritenuta dovuta dal Giudice, utilizzando quale parametro l'importo pari ad €.1.719,90 previsto quale paga base di un manovale di officina dal CCNL applicato.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituita la convenuta di cui va Controparte_1 dunque in limine litis dichiarata la contumacia.
La causa veniva dunque decisa a seguito dell'udienza del 18.06.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
Tanto chiarito, rileva il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
- come richiesto dalla parte ricorrente – in ragione dell'intervenuta reintegra del ricorrente sul posto di lavoro e della conversione contrattuale disposta dalla società datoriale, la quale ha peraltro, sempre per espressa ammissione di parte, provveduto all'integrale pagamento degli emolumenti retributivi arretrati.
Vale evidenziare sul punto che, secondo l'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile - trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR - costituisce il riflesso processuale del venir meno, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, della ragion d'essere sostanziale della lite.
E' quindi un'ipotesi di estinzione del giudizio da pronunciare, eventualmente anche d'ufficio, ogniqualvolta venga ritualmente acquisita o concordemente ammessa la sopravvenienza – rispetto al momento dell'instaurazione del processo - di una situazione che faccia venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione (cfr. ex multis Cass. civile, n. 14775/2004; Cass. Civ., n. 4714/2006).
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ. Sez. III, n. 2567/2007).
Giacché sulla base delle allegazioni di parte ricorrente risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che "La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non
l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009).
Nel caso di specie non sussistono le condizioni per disporre la condanna alle spese della società convenuta in favore del ricorrente, in difetto di prova documentale sia delle deduzioni dallo stesso rassegnate a sostegno della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere sia, a fortiori, del momento in cui la supposta reintegrazione (e conversione del rapporto) sarebbe intervenuta, che non consente un vaglio in ordine all'attualità dell'interesse del lavoratore alla proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Gela il 19/06/2025
Il Giudice
Giulia Polizzi