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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92000492/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 92000492/2013 avente ad oggetto “Condannatorio”
promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in VIALE REGINA MARGHERITA 37/C 70022 ALTAMURA
(BA); rappres. e dif. dall'Avv. MASCOLO VITO (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
1 domiciliata ex lege in VIA MELO N. 97 70121 BARI;
rappres. e dif.
DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO (C.F. ) P.IVA_2
CONVENUTA
All'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato (come affermato dalla convenuta) in data CP_2
28.3.2013, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento delle Domande Uniche
[...]
di aiuto relative alle annualità dal 2005 al 2012 per un importo complessivo di €
379.515,73, maggiorato “di interessi e svalutazione”, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- di essere titolare dell'omonima impresa agricola;
- di aver svolto la propria attività, unitamente al coniuge e ad alcuni dipendenti stagionali, presso i propri fondi, ubicati nei territori di Altamura, Gravina di Puglia e Ruvo di Puglia, estesi per oltre 350 ettari;
- che dal 2000 quasi un terzo di detti appezzamenti erano coltivati a cereali;
- che sin dal 2001 l'odierna attrice aveva richiesto gli aiuti compensativi al reddito disposti dal Regolamento CEE n. 1765/1992;
2 - che per accedere a tali contributi era necessario che i terreni da sottoporre alla coltivazione agevolata fossero “seminativi” al 31.12.1991;
- che, sulla scia di un filone investigativo avviato dalla Procura della Repubblica di Trani, poi parzialmente trasmesso a quella di Bari per competenza territoriale, il Corpo Forestale di Gravina di Puglia aveva avviato delle indagini a suo carico, riguardo alla reale sussistenza dell'evidenziata condizione oggettiva richiesta per accedere ai benefici economici citati, la quale aveva all'esito ingenerato il sospetto nell'Autorità Giudiziaria procedente che l'istante avesse mentito a proposito pur di ottenerli;
- che nel 2005 la Procura della Repubblica di Bari aveva aperto un procedimento penale
(RGNR 3474/2005) per la ipotetica commissione (sino al 31.12.2004) del reato previsto dall'art. 640-bis c.p., disponendo il sequestro di un suo podere di circa 52 ettari ca.;
- che, avutane cognizione, con provvedimenti nn. 1377, 1378 e 1379 del 23.5.2006, l'Ente convenuto aveva sospeso l'erogazione in favore dell'attrice fino alla concorrenza di €
98.847,54, pari all'importo già percepito dalla stessa a titolo di aiuto per le annate agrarie
2002, 2003 e 2004;
- che la decisione, di natura provvisoria e cautelare, era stata presa in ossequio alla disciplina dettata in materia dall'art. 33 d.lgs. 228/2001;
- che, nelle more, il Regolamento CEE 1765/1992 era stato modificato dal Regolamento CE
1782/2003 (entrato in vigore nel 2004) e da una successiva serie di interventi con cui era stato modificato il regime degli aiuti comunitari all'agricoltura, introducendo un pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione e prevedendo altresì l'erogazione di un contributo calcolato sulla base di quelli ricevuti dagli agricoltori negli anni precedenti, legato, in linea di massima, al possesso del terreno con assegnazione di una serie di titoli all'aiuto di un certo importo (ca. 350€ cadauno), non essendo più necessario dichiarare la destinazione dei fondi al 1991;
3 - che con l'entrata in vigore della rinnovata Politica Agraria Comunitaria le erano stati assegnati n. 113,14 titoli, in virtù dei quali negli anni successivi aveva presentato domanda di aiuto compensativo al reddito, previa coltivazione del numero corrispondente di ettari a cereali, diversi da quelli sottoposti a sequestro;
- che, al momento della domanda, avrebbe dovuto percepire: per il 2005 € 42.901,32; per il
2006 € 44.347,70; per il 2007 € 48.528,43; per il 2008 € 47.801,60; per il 2009 € 48.448,32; per il 2010 € 56.036,00, per il 2011 € 58.326,83; per il 2012 € 51.125,53; per un totale complessivo di € 379.515,73; somme che non erano mai state corrisposte, ma accantonate dall , in attesa della conclusione del procedimento penale avviato;
CP_1
- che in data 14.9.2012 l'iter processuale aveva avuto termine con decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Bari;
- che aveva reclamato senza esito lo sblocco degli importi maturati e mai percepiti.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 9.7.2013, si è costituita in giudizio l' chiedendo, preliminarmente, declinarsi la competenza per territorio in favore del CP_1
Tribunale di Roma (quale luogo della sede legale dell e luogo in cui è sorta e deve CP_1
eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio) e, nel merito, rigettarsi la domanda avversa perché priva di fondamento ovvero ridurne l'importo; con vittoria di spese e compensi o, in subordine, con compensazione delle spese processuali.
A fondamento delle proprie difese, parte convenuta ha dedotto che:
- i contributi oggetto della domanda giudiziale non erano stati erogati a causa dell'avvio di un procedimento di recupero crediti nei confronti dell'attrice per indebita percezione dei contributi PAC – seminativi e foraggi ottenuti per le campagne 2002, 2003 e 2004;
- dalle verifiche effettuate dal Corpo Forestale era emerso che i terreni dichiarati in domanda a “seminativo”, siti in agro di Gravina in Puglia, località Tremaglie, individuati al foglio
1, particella 13, al foglio 2 particella 1 ed al foglio 4, particella 25, ricadenti peraltro nella
4 “zona di protezione speciale”, nel proposto sito di Importanza Comunitaria Zona 1 del
Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di proprietà del Comune di Altamura ed utilizzati dall'odierna attrice, al 31.12.1999 erano destinati a pascolo permanente;
- tale assunto era stato avvalorato sia dalle deliberazioni di G.M. del Controparte_4
n. 667 del 29.12.2000 e n. 136 del 9.4.2001, che dall'attestazione del 27.6.2001 rilasciata dal direttore dell'U.T.G. Regg. del Comune che avevano riconosciuto a
[...]
, come da sua specifica richiesta del 3.10.2000, la qualità di utilizzatrice dei Parte_1
terreni di cui trattasi “a pascolo”;
- i verbalizzanti avevano accertato, inoltre, in data 22.2.2005 l'esecuzione di lavori di trasformazione (spietramento) di parte dei suddetti terreni da pascolo a seminativo;
- sulla base di tali accertamenti si era dapprima contestata l'indebita percezione di €
98.847,54, poi più precisamente accertata in complessivi € 118.071,21;
- il conseguente procedimento penale si era concluso con l'archiviazione per intervenuta prescrizione, ma era rimasta tale la causa ostativa alla liquidazione prima dell'accertamento dei rispettivi rapporti di debito-credito;
- completate da parte di le fasi istruttorie attraverso l'esecuzione dei controlli CP_1
(oggettivi ed amministrativi) previsti dalla normativa vigente in materia era risultato che:
- la Domanda Unica 2005, n. 50803316038 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 aperto a carico della produttrice dalla
Procura della Repubblica di Bari, menzionato nella nota UCCU.2013.3523; sospensione che aveva determinato il blocco totale dei pagamenti per la suddetta domanda;
- al di là della sospensione, tale domanda sarebbe stata comunque in penalità per uno scostamento del 42,31%, in quanto i controlli sopra descritti avevano fatto emergere anche un'anomalia bloccante, sulla particella 13 del foglio 1 del Comune di Gravina di Puglia, dichiarata dall'odierna attrice a grano duro per ha 30,85, cd. “P 36-01": “particella nell'ambito di più domande con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile
5 per gli interventi dichiarati”, in quanto tale particella era risultata essere stata dichiarata da altri quattro produttori, di cui uno ( Domanda Unica n. 50801351474) CP_5
era risultato essere stato sottoposto a controllo a campione in campo da parte di CP_1
- la Domanda Unica 2006, n. 60810938849 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: tale sospensione amministrativa aveva bloccato il pagamento della stessa, risultante “in controllo” per € 44.147,63; inoltre, tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi €
1.837,32 ai sensi dell'art. 10 del reg. ce 1782/03;
- la Domanda Unica 2007, n. 70817008694 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005; il premio di € 48.528,43 decretato da CP_1
per tale domanda era risultato già liquidato e accantonato sulle schede di credito n. 10208
e 10209, come anche riportato nella nota UCCU.2013.3523; anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 2.535,69 (effettuata secondo la Circolare per la campagna 2007, emanata il 6.4.2007, prot. A-CIU.2007.232);
- quanto alla Domanda Unica 2008, n. 80810787285 era risultata “sospesa su disposizione di , in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € CP_1
47.801,60 decretato da per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo CP_1
su un capitolo di competenza della contabilità anche tale domanda era stata oggetto CP_1
della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 2.497,44 (effettuata secondo la
Circolare per la campagna 2008, emanata il 14.5.2008, prot. A-CIU.2008.837) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per
€ 18,80, applicabile a tutti i produttori di frutta a guscio;
- quanto alla Domanda Unica 2009, n. 90813703387 era risultata “sospesa su disposizione di , in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € CP_1
37.557,01 decretato da per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo CP_1
su un capitolo di competenza della contabilità anche tale domanda era stata oggetto CP_1
6 della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 3.237,05 (effettuata secondo la
Circolare per la campagna 2009, emanata il 12.3.2009, prot. 656/UM) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per € 39,17, oltre che della penalità per il “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per
€ 39,17 e una penalizzazione per uno scostamento tra 3% e 20% sulle piante proteiche per complessivi €774,47;
- la Domanda Unica 2010, n. 00807284500 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 53.218,20 decretato da per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un CP_1
capitolo di competenza della contabilità anche tale domanda era stata oggetto della CP_1
trattenuta per “modulazione” per complessivi € 4.424,05 (effettuata secondo la Circolare per la campagna 2010, emanata il 22.4.2010, prot. .UMU.795) ed era stata oggetto CP_1
della trattenuta per “superamento del plafond nazionale” di 22,28, applicata a tutti i produttori di frutta a guscio;
- la Domanda Unica 2011, n. 10810346915 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 51.590,07 decretato da per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un CP_1
capitolo di competenza della contabilità anche tale domanda era stata oggetto della CP_1
trattenuta per “modulazione” per complessivi € 3.676,92 (effettuata secondo la Circolare
18, emanata il 18.4.2011, prot. UMU.2011.501) ed era stata oggetto della trattenuta per
“superamento del plafond nazionale” di 23,74, applicata a tutti i produttori di frutta a guscio e ad una penalità di € 20.999,00 per uno scostamento maggiore del 20% sull'avvicendamento biennale delle colture a causa dell'anomalia bloccante R36-01 sulla particella 13 del foglio 1 di Gravina di Puglia, dichiarata dalla produttrice per ha 51,04;
- la Domanda Unica 2012, n. 20808976615 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 57.425,44
7 decretato da per tale domanda era risultato “in controllo”; anche tale domanda era CP_1
stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 5.825,03 nonché ad una penalizzazione per esito aziendale tra il 3% e il 20% per € 2.523,00.
La convenuta ha concluso, operando un confronto tra le somme richieste a premio dall'attrice e le somme decretate da che la richiesta avanzata in citazione è superiore CP_1
di € 57.247,35 rispetto alle somme a cui avrebbe diritto nell'ipotesi di eliminazione della sospensione amministrativa in quanto nel computo non sono state considerate le trattenute dovute alla “modulazione”, al “superamento del plafond nazionale per la frutta a guscio”
e alle penalità dovute alle discordanze rilevate nelle domande uniche in seguito ai controlli effettuati, finalizzati alla corretta erogazione dell'aiuto richiesto.
Inoltre, la convenuta ha dedotto che non essendo riconoscibili somme ulteriori rispetto a quelle richieste nell'atto di citazione, per la domanda n. 20808976615 del 2012, pur se l'importo derivante dal controllo è superiore a quello domandato, tale somma non può riconoscersi, per cui vanno eliminati ulteriori € 6.299,91 e, di conseguenza, l'importo richiesto in giudizio è inferiore a quello dovuto di € 63.547,26.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall non può essere esaminata CP_1
ai sensi degli artt. 38, 166 e 167 cpc, in quanto tardivamente proposta.
Invero, la convenuta non si è costituita tempestivamente e, precisamente, nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione.
B) La domanda va accolta per quanto di ragione.
8 L convenuta, a fronte di una domanda di pagamento di contributi agricoli - meglio CP_2
indicati nel superiore paragrafo n.1 – da parte di per le annate dal Parte_1
2005 al 2012 per complessivi € 397.515,73 (in citazione indicati per errore in € 379.515,73, somma inferiore all'addizione degli importi richiesti per ciascuna singola annata pari a: per il 2005, € 42.901,32; per il 2006, € 44.347,70; per il 2007, € 48.528,43; per il 2008, €
47.801,60; per il 2009, € 48.448,32; per il 2010, € 56.036,00, per il 2011, € 58.326,83; per il 2012, € 51.125,53) ha riconosciuto come dovuta esclusivamente la somma di €
295.942,66.
Più precisamente, ha riconosciuto di aver accantonato, per le suddette annate e in relazione alle domande di contributi per cui è causa, complessivi € 238.695,31 in quanto certamente spettanti all'attrice.
Ha, poi, affermato di aver accertato, all'esito della conclusione del procedimento di verifica e controllo dalla stessa avviato, che alla spettano, in aggiunta alla somma Parte_1
accantonata, € 57.247,35.
Ha, altresì, affermato che per la domanda relativa all'anno 2012 all'attrice spetterebbe l'ulteriore somma di € 6.299,91, oltre a quella accantonata, ma che la stessa non è stata richiesta nel presente giudizio.
L'osservazione è corretta;
invero, la per l'anno 2012 ha chiesto in citazione la Parte_1
somma di € 51.125,53 e non quella di € 57.425,44; l'ulteriore somma di € 6.299,91 (pari a
€ 57.425,44 - € 51.125,53) non è stata dalla medesima richiesta neppure con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6°, n. 1, cpc: in assenza di domanda, detta ulteriore somma non può essere riconosciuta.
All'attrice spettano, pertanto, € 295.942,66 (pari a € 238.695,31 + € 57.247,35), oltre ad interessi dalla messa in mora.
9 Non spetta, invece, la chiesta rivalutazione monetaria in quanto la somma di cui la stessa
è creditrice ha natura debito di valuta e non di valore, non avendo natura risarcitoria.
In ordine alle ulteriori somme chieste dalla parte attrice in citazione rispetto a quelle riconosciute come dovute dalla si osserva che la nulla ha opposto CP_1 Parte_1
avverso le deduzioni dell convenuta secondo cui alla prima non spettano le CP_2
somme di € 200,07 per l'anno 2006, di € 10.891,31 per l'anno 2009, di € 2.817,80 per l'anno 2010 e di € 6.736,76 per l'anno 2011 e, ciò, a causa di trattenuta per “modulazione” ovvero di “superamento del plafond nazionale” applicata a tutti i produttori di frutta a guscio ovvero di penalità dovute a scostamento maggiore del 20% sull'avvicendamento biennale delle colture a causa di anomalie bloccanti, come analiticamente indicato nel superiore paragrafo n. 1 riportante le difese dell CP_1
Alla luce di quanto sopra, la domanda va accolta parzialmente e la
[...]
– va condannata a pagare a la somma di € Controparte_6 Parte_1
295.942,66, oltre agli interessi legali dalla richiesta.
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dell'attrice, si osserva che l nel presente CP_1
giudizio non ha svolto domanda riconvenzionale.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 260.000,01 a €
520.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
10 Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
condanna la a pagare a Controparte_6 [...]
la somma di € 295.942,66 oltre agli interessi legali dalla richiesta;
Parte_1
condanna, altresì, la a rimborsare a le spese di lite che liquida CP_1 Parte_1
in complessivi Euro 22.457,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali, spese che si distraggono in favore dell'Avv. Vito Mascolo dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 5 marzo 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 92000492/2013 avente ad oggetto “Condannatorio”
promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in VIALE REGINA MARGHERITA 37/C 70022 ALTAMURA
(BA); rappres. e dif. dall'Avv. MASCOLO VITO (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
1 domiciliata ex lege in VIA MELO N. 97 70121 BARI;
rappres. e dif.
DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO (C.F. ) P.IVA_2
CONVENUTA
All'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato (come affermato dalla convenuta) in data CP_2
28.3.2013, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento delle Domande Uniche
[...]
di aiuto relative alle annualità dal 2005 al 2012 per un importo complessivo di €
379.515,73, maggiorato “di interessi e svalutazione”, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- di essere titolare dell'omonima impresa agricola;
- di aver svolto la propria attività, unitamente al coniuge e ad alcuni dipendenti stagionali, presso i propri fondi, ubicati nei territori di Altamura, Gravina di Puglia e Ruvo di Puglia, estesi per oltre 350 ettari;
- che dal 2000 quasi un terzo di detti appezzamenti erano coltivati a cereali;
- che sin dal 2001 l'odierna attrice aveva richiesto gli aiuti compensativi al reddito disposti dal Regolamento CEE n. 1765/1992;
2 - che per accedere a tali contributi era necessario che i terreni da sottoporre alla coltivazione agevolata fossero “seminativi” al 31.12.1991;
- che, sulla scia di un filone investigativo avviato dalla Procura della Repubblica di Trani, poi parzialmente trasmesso a quella di Bari per competenza territoriale, il Corpo Forestale di Gravina di Puglia aveva avviato delle indagini a suo carico, riguardo alla reale sussistenza dell'evidenziata condizione oggettiva richiesta per accedere ai benefici economici citati, la quale aveva all'esito ingenerato il sospetto nell'Autorità Giudiziaria procedente che l'istante avesse mentito a proposito pur di ottenerli;
- che nel 2005 la Procura della Repubblica di Bari aveva aperto un procedimento penale
(RGNR 3474/2005) per la ipotetica commissione (sino al 31.12.2004) del reato previsto dall'art. 640-bis c.p., disponendo il sequestro di un suo podere di circa 52 ettari ca.;
- che, avutane cognizione, con provvedimenti nn. 1377, 1378 e 1379 del 23.5.2006, l'Ente convenuto aveva sospeso l'erogazione in favore dell'attrice fino alla concorrenza di €
98.847,54, pari all'importo già percepito dalla stessa a titolo di aiuto per le annate agrarie
2002, 2003 e 2004;
- che la decisione, di natura provvisoria e cautelare, era stata presa in ossequio alla disciplina dettata in materia dall'art. 33 d.lgs. 228/2001;
- che, nelle more, il Regolamento CEE 1765/1992 era stato modificato dal Regolamento CE
1782/2003 (entrato in vigore nel 2004) e da una successiva serie di interventi con cui era stato modificato il regime degli aiuti comunitari all'agricoltura, introducendo un pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione e prevedendo altresì l'erogazione di un contributo calcolato sulla base di quelli ricevuti dagli agricoltori negli anni precedenti, legato, in linea di massima, al possesso del terreno con assegnazione di una serie di titoli all'aiuto di un certo importo (ca. 350€ cadauno), non essendo più necessario dichiarare la destinazione dei fondi al 1991;
3 - che con l'entrata in vigore della rinnovata Politica Agraria Comunitaria le erano stati assegnati n. 113,14 titoli, in virtù dei quali negli anni successivi aveva presentato domanda di aiuto compensativo al reddito, previa coltivazione del numero corrispondente di ettari a cereali, diversi da quelli sottoposti a sequestro;
- che, al momento della domanda, avrebbe dovuto percepire: per il 2005 € 42.901,32; per il
2006 € 44.347,70; per il 2007 € 48.528,43; per il 2008 € 47.801,60; per il 2009 € 48.448,32; per il 2010 € 56.036,00, per il 2011 € 58.326,83; per il 2012 € 51.125,53; per un totale complessivo di € 379.515,73; somme che non erano mai state corrisposte, ma accantonate dall , in attesa della conclusione del procedimento penale avviato;
CP_1
- che in data 14.9.2012 l'iter processuale aveva avuto termine con decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Bari;
- che aveva reclamato senza esito lo sblocco degli importi maturati e mai percepiti.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 9.7.2013, si è costituita in giudizio l' chiedendo, preliminarmente, declinarsi la competenza per territorio in favore del CP_1
Tribunale di Roma (quale luogo della sede legale dell e luogo in cui è sorta e deve CP_1
eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio) e, nel merito, rigettarsi la domanda avversa perché priva di fondamento ovvero ridurne l'importo; con vittoria di spese e compensi o, in subordine, con compensazione delle spese processuali.
A fondamento delle proprie difese, parte convenuta ha dedotto che:
- i contributi oggetto della domanda giudiziale non erano stati erogati a causa dell'avvio di un procedimento di recupero crediti nei confronti dell'attrice per indebita percezione dei contributi PAC – seminativi e foraggi ottenuti per le campagne 2002, 2003 e 2004;
- dalle verifiche effettuate dal Corpo Forestale era emerso che i terreni dichiarati in domanda a “seminativo”, siti in agro di Gravina in Puglia, località Tremaglie, individuati al foglio
1, particella 13, al foglio 2 particella 1 ed al foglio 4, particella 25, ricadenti peraltro nella
4 “zona di protezione speciale”, nel proposto sito di Importanza Comunitaria Zona 1 del
Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di proprietà del Comune di Altamura ed utilizzati dall'odierna attrice, al 31.12.1999 erano destinati a pascolo permanente;
- tale assunto era stato avvalorato sia dalle deliberazioni di G.M. del Controparte_4
n. 667 del 29.12.2000 e n. 136 del 9.4.2001, che dall'attestazione del 27.6.2001 rilasciata dal direttore dell'U.T.G. Regg. del Comune che avevano riconosciuto a
[...]
, come da sua specifica richiesta del 3.10.2000, la qualità di utilizzatrice dei Parte_1
terreni di cui trattasi “a pascolo”;
- i verbalizzanti avevano accertato, inoltre, in data 22.2.2005 l'esecuzione di lavori di trasformazione (spietramento) di parte dei suddetti terreni da pascolo a seminativo;
- sulla base di tali accertamenti si era dapprima contestata l'indebita percezione di €
98.847,54, poi più precisamente accertata in complessivi € 118.071,21;
- il conseguente procedimento penale si era concluso con l'archiviazione per intervenuta prescrizione, ma era rimasta tale la causa ostativa alla liquidazione prima dell'accertamento dei rispettivi rapporti di debito-credito;
- completate da parte di le fasi istruttorie attraverso l'esecuzione dei controlli CP_1
(oggettivi ed amministrativi) previsti dalla normativa vigente in materia era risultato che:
- la Domanda Unica 2005, n. 50803316038 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 aperto a carico della produttrice dalla
Procura della Repubblica di Bari, menzionato nella nota UCCU.2013.3523; sospensione che aveva determinato il blocco totale dei pagamenti per la suddetta domanda;
- al di là della sospensione, tale domanda sarebbe stata comunque in penalità per uno scostamento del 42,31%, in quanto i controlli sopra descritti avevano fatto emergere anche un'anomalia bloccante, sulla particella 13 del foglio 1 del Comune di Gravina di Puglia, dichiarata dall'odierna attrice a grano duro per ha 30,85, cd. “P 36-01": “particella nell'ambito di più domande con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile
5 per gli interventi dichiarati”, in quanto tale particella era risultata essere stata dichiarata da altri quattro produttori, di cui uno ( Domanda Unica n. 50801351474) CP_5
era risultato essere stato sottoposto a controllo a campione in campo da parte di CP_1
- la Domanda Unica 2006, n. 60810938849 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: tale sospensione amministrativa aveva bloccato il pagamento della stessa, risultante “in controllo” per € 44.147,63; inoltre, tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi €
1.837,32 ai sensi dell'art. 10 del reg. ce 1782/03;
- la Domanda Unica 2007, n. 70817008694 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005; il premio di € 48.528,43 decretato da CP_1
per tale domanda era risultato già liquidato e accantonato sulle schede di credito n. 10208
e 10209, come anche riportato nella nota UCCU.2013.3523; anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 2.535,69 (effettuata secondo la Circolare per la campagna 2007, emanata il 6.4.2007, prot. A-CIU.2007.232);
- quanto alla Domanda Unica 2008, n. 80810787285 era risultata “sospesa su disposizione di , in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € CP_1
47.801,60 decretato da per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo CP_1
su un capitolo di competenza della contabilità anche tale domanda era stata oggetto CP_1
della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 2.497,44 (effettuata secondo la
Circolare per la campagna 2008, emanata il 14.5.2008, prot. A-CIU.2008.837) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per
€ 18,80, applicabile a tutti i produttori di frutta a guscio;
- quanto alla Domanda Unica 2009, n. 90813703387 era risultata “sospesa su disposizione di , in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € CP_1
37.557,01 decretato da per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo CP_1
su un capitolo di competenza della contabilità anche tale domanda era stata oggetto CP_1
6 della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 3.237,05 (effettuata secondo la
Circolare per la campagna 2009, emanata il 12.3.2009, prot. 656/UM) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per € 39,17, oltre che della penalità per il “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per
€ 39,17 e una penalizzazione per uno scostamento tra 3% e 20% sulle piante proteiche per complessivi €774,47;
- la Domanda Unica 2010, n. 00807284500 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 53.218,20 decretato da per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un CP_1
capitolo di competenza della contabilità anche tale domanda era stata oggetto della CP_1
trattenuta per “modulazione” per complessivi € 4.424,05 (effettuata secondo la Circolare per la campagna 2010, emanata il 22.4.2010, prot. .UMU.795) ed era stata oggetto CP_1
della trattenuta per “superamento del plafond nazionale” di 22,28, applicata a tutti i produttori di frutta a guscio;
- la Domanda Unica 2011, n. 10810346915 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 51.590,07 decretato da per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un CP_1
capitolo di competenza della contabilità anche tale domanda era stata oggetto della CP_1
trattenuta per “modulazione” per complessivi € 3.676,92 (effettuata secondo la Circolare
18, emanata il 18.4.2011, prot. UMU.2011.501) ed era stata oggetto della trattenuta per
“superamento del plafond nazionale” di 23,74, applicata a tutti i produttori di frutta a guscio e ad una penalità di € 20.999,00 per uno scostamento maggiore del 20% sull'avvicendamento biennale delle colture a causa dell'anomalia bloccante R36-01 sulla particella 13 del foglio 1 di Gravina di Puglia, dichiarata dalla produttrice per ha 51,04;
- la Domanda Unica 2012, n. 20808976615 era risultata “sospesa su disposizione di , CP_1
in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 57.425,44
7 decretato da per tale domanda era risultato “in controllo”; anche tale domanda era CP_1
stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 5.825,03 nonché ad una penalizzazione per esito aziendale tra il 3% e il 20% per € 2.523,00.
La convenuta ha concluso, operando un confronto tra le somme richieste a premio dall'attrice e le somme decretate da che la richiesta avanzata in citazione è superiore CP_1
di € 57.247,35 rispetto alle somme a cui avrebbe diritto nell'ipotesi di eliminazione della sospensione amministrativa in quanto nel computo non sono state considerate le trattenute dovute alla “modulazione”, al “superamento del plafond nazionale per la frutta a guscio”
e alle penalità dovute alle discordanze rilevate nelle domande uniche in seguito ai controlli effettuati, finalizzati alla corretta erogazione dell'aiuto richiesto.
Inoltre, la convenuta ha dedotto che non essendo riconoscibili somme ulteriori rispetto a quelle richieste nell'atto di citazione, per la domanda n. 20808976615 del 2012, pur se l'importo derivante dal controllo è superiore a quello domandato, tale somma non può riconoscersi, per cui vanno eliminati ulteriori € 6.299,91 e, di conseguenza, l'importo richiesto in giudizio è inferiore a quello dovuto di € 63.547,26.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall non può essere esaminata CP_1
ai sensi degli artt. 38, 166 e 167 cpc, in quanto tardivamente proposta.
Invero, la convenuta non si è costituita tempestivamente e, precisamente, nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione.
B) La domanda va accolta per quanto di ragione.
8 L convenuta, a fronte di una domanda di pagamento di contributi agricoli - meglio CP_2
indicati nel superiore paragrafo n.1 – da parte di per le annate dal Parte_1
2005 al 2012 per complessivi € 397.515,73 (in citazione indicati per errore in € 379.515,73, somma inferiore all'addizione degli importi richiesti per ciascuna singola annata pari a: per il 2005, € 42.901,32; per il 2006, € 44.347,70; per il 2007, € 48.528,43; per il 2008, €
47.801,60; per il 2009, € 48.448,32; per il 2010, € 56.036,00, per il 2011, € 58.326,83; per il 2012, € 51.125,53) ha riconosciuto come dovuta esclusivamente la somma di €
295.942,66.
Più precisamente, ha riconosciuto di aver accantonato, per le suddette annate e in relazione alle domande di contributi per cui è causa, complessivi € 238.695,31 in quanto certamente spettanti all'attrice.
Ha, poi, affermato di aver accertato, all'esito della conclusione del procedimento di verifica e controllo dalla stessa avviato, che alla spettano, in aggiunta alla somma Parte_1
accantonata, € 57.247,35.
Ha, altresì, affermato che per la domanda relativa all'anno 2012 all'attrice spetterebbe l'ulteriore somma di € 6.299,91, oltre a quella accantonata, ma che la stessa non è stata richiesta nel presente giudizio.
L'osservazione è corretta;
invero, la per l'anno 2012 ha chiesto in citazione la Parte_1
somma di € 51.125,53 e non quella di € 57.425,44; l'ulteriore somma di € 6.299,91 (pari a
€ 57.425,44 - € 51.125,53) non è stata dalla medesima richiesta neppure con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6°, n. 1, cpc: in assenza di domanda, detta ulteriore somma non può essere riconosciuta.
All'attrice spettano, pertanto, € 295.942,66 (pari a € 238.695,31 + € 57.247,35), oltre ad interessi dalla messa in mora.
9 Non spetta, invece, la chiesta rivalutazione monetaria in quanto la somma di cui la stessa
è creditrice ha natura debito di valuta e non di valore, non avendo natura risarcitoria.
In ordine alle ulteriori somme chieste dalla parte attrice in citazione rispetto a quelle riconosciute come dovute dalla si osserva che la nulla ha opposto CP_1 Parte_1
avverso le deduzioni dell convenuta secondo cui alla prima non spettano le CP_2
somme di € 200,07 per l'anno 2006, di € 10.891,31 per l'anno 2009, di € 2.817,80 per l'anno 2010 e di € 6.736,76 per l'anno 2011 e, ciò, a causa di trattenuta per “modulazione” ovvero di “superamento del plafond nazionale” applicata a tutti i produttori di frutta a guscio ovvero di penalità dovute a scostamento maggiore del 20% sull'avvicendamento biennale delle colture a causa di anomalie bloccanti, come analiticamente indicato nel superiore paragrafo n. 1 riportante le difese dell CP_1
Alla luce di quanto sopra, la domanda va accolta parzialmente e la
[...]
– va condannata a pagare a la somma di € Controparte_6 Parte_1
295.942,66, oltre agli interessi legali dalla richiesta.
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dell'attrice, si osserva che l nel presente CP_1
giudizio non ha svolto domanda riconvenzionale.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 260.000,01 a €
520.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
10 Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
condanna la a pagare a Controparte_6 [...]
la somma di € 295.942,66 oltre agli interessi legali dalla richiesta;
Parte_1
condanna, altresì, la a rimborsare a le spese di lite che liquida CP_1 Parte_1
in complessivi Euro 22.457,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali, spese che si distraggono in favore dell'Avv. Vito Mascolo dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 5 marzo 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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