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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4374/24 R.G. posta in decisione in data 05/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Varese presso lo studio dell'avv. Andrea Mascetti, che Parte_1
lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Davide Nicola, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e/o in diritto, dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi Pt_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 Controparte_1 pagina 1 di 3 (C.F.: ) nata a [...] il [...] unitisi in matrimonio il C.F._2
09.06.2020 in Cislago (Va), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di Cislago nell'anno 2020,
Numero 1, P.I, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Cislago (Va), Via Donatello n. 64/A, cointestata tra i coniugi, viene assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda e correda, sino al Controparte_1
compimento del 27° anno di età da parte della figlia (13.11.2027). Persona_1
3. I coniugi concordano in € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, il contributo omnicomprensivo di spese ordinarie e straordinarie al mantenimento per la figlia che il signor Per_1 Pt_1
verserà per n. 12 mesi, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sino al mese di gennaio
[...]
2026, alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, Controparte_1
indipendentemente dalla circostanza che in detto periodo, presti o meno attività Per_1
lavorativa e indipendentemente dal reddito eventualmente percepito dalla figlia.
4. Entro e non oltre l'udienza fissata per il 5 marzo 2025 i coniugi si rilasceranno reciproca procura a vendere la casa coniugale, con possibilità anche di contrarre con sé stessi,; le spese notarili per la procura saranno sostenute al 50% tra gli stessi.
5. Il rogito potrà essere stipulato solo dopo il 13.11.2027 mentre la messa in vendita della casa coniugale potrà intervenire a partire dal 13.05.2027,
6. Quanto al prezzo di vendita, nella procura dovrà essere previsto che i coniugi faranno valutare la casa coniugale, ognuno da primaria agenzia dallo stesso scelta, ed il prezzo di vendita verrà determinato in ragione della media tra le due valutazioni reperite. Dovranno essere altresì indicati i criteri per attuare eventuali ribassi, nel caso in cui il bene non risulti venduto nell'immediatezza, e i termini entro i quali attuarli. Il signor espressamente riconosce Pt_1
alla signora il diritto di scegliere per prima se acquistare la quota del marito;
qualora la CP_1
signora non volesse acquistare la quota di comproprietà del marito ed il signor CP_1 Pt_1
a sua volta, non volesse acquistare la quota di comproprietà della moglie, l'immobile verrà posto in vendita a terzi. Tale scelta dovrà essere comunicata dalla signora nel termine CP_1
inderogabile di 30 giorni da quando verrà definito il prezzo di vendita e dal signor alla Pt_1
signora entro i successivi 30 giorni. CP_1
7. I coniugi, in ogni caso, convengono che la rata del mutuo gravante sull'immobile coniugale continuerà ad essere da loro corrisposta nella misura del 50% ciascuno sino alla vendita.
8. I coniugi convengono che il conto corrente acceso con ING Bank n. 1121329 tra loro cointestato continuerà ad essere mantenuto ed utilizzato esclusivamente per il pagamento del pagina 2 di 3 mutuo gravante sulla casa coniugale o di spese inerenti alla casa coniugale e di competenza di entrambi (ad esempio: spese straordinarie sull'immobile) e su di esso non verrà appoggiato alcun ulteriore pagamento o Rid personale.
9. I signori e dichiarano di rinunciare Parte_1 Controparte_1
vicendevolmente alla corresponsione di un contributo al proprio mantenimento disponendo di adeguati redditi propri, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti.
10. I coniugi, previo esatto adempimento degli accordi economico-patrimoniali contenuti nei punti precedenti, dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione o causa in dipendenza del rapporto matrimoniale intercorso.
11. I signori e rinunciano all'appello dell'emananda Parte_1 Controparte_1
sentenza.
12. Spese legali integralmente compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia della separazione personale delle parti è fondata e meritevole di accoglimento.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non può essere ripristinata.
Deve prendersi atto che in corso di causa le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto relativo a diritti disponibili.
Per quanto concerne le ulteriori istanze relative allo scioglimento del matrimonio, ricorre la necessità di rimettere la presente causa sul ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il regolamento delle spese di giudizio deve essere rinviato alla pronunzia della sentenza definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3) prende atto delle pattuizioni intercorse tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) dispone la rimessione della presente causa, confermandosi l'udienza già fissata dal Giudice Relatore.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'11/02/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4374/24 R.G. posta in decisione in data 05/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Varese presso lo studio dell'avv. Andrea Mascetti, che Parte_1
lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Davide Nicola, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e/o in diritto, dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi Pt_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 Controparte_1 pagina 1 di 3 (C.F.: ) nata a [...] il [...] unitisi in matrimonio il C.F._2
09.06.2020 in Cislago (Va), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di Cislago nell'anno 2020,
Numero 1, P.I, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Cislago (Va), Via Donatello n. 64/A, cointestata tra i coniugi, viene assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda e correda, sino al Controparte_1
compimento del 27° anno di età da parte della figlia (13.11.2027). Persona_1
3. I coniugi concordano in € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, il contributo omnicomprensivo di spese ordinarie e straordinarie al mantenimento per la figlia che il signor Per_1 Pt_1
verserà per n. 12 mesi, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sino al mese di gennaio
[...]
2026, alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, Controparte_1
indipendentemente dalla circostanza che in detto periodo, presti o meno attività Per_1
lavorativa e indipendentemente dal reddito eventualmente percepito dalla figlia.
4. Entro e non oltre l'udienza fissata per il 5 marzo 2025 i coniugi si rilasceranno reciproca procura a vendere la casa coniugale, con possibilità anche di contrarre con sé stessi,; le spese notarili per la procura saranno sostenute al 50% tra gli stessi.
5. Il rogito potrà essere stipulato solo dopo il 13.11.2027 mentre la messa in vendita della casa coniugale potrà intervenire a partire dal 13.05.2027,
6. Quanto al prezzo di vendita, nella procura dovrà essere previsto che i coniugi faranno valutare la casa coniugale, ognuno da primaria agenzia dallo stesso scelta, ed il prezzo di vendita verrà determinato in ragione della media tra le due valutazioni reperite. Dovranno essere altresì indicati i criteri per attuare eventuali ribassi, nel caso in cui il bene non risulti venduto nell'immediatezza, e i termini entro i quali attuarli. Il signor espressamente riconosce Pt_1
alla signora il diritto di scegliere per prima se acquistare la quota del marito;
qualora la CP_1
signora non volesse acquistare la quota di comproprietà del marito ed il signor CP_1 Pt_1
a sua volta, non volesse acquistare la quota di comproprietà della moglie, l'immobile verrà posto in vendita a terzi. Tale scelta dovrà essere comunicata dalla signora nel termine CP_1
inderogabile di 30 giorni da quando verrà definito il prezzo di vendita e dal signor alla Pt_1
signora entro i successivi 30 giorni. CP_1
7. I coniugi, in ogni caso, convengono che la rata del mutuo gravante sull'immobile coniugale continuerà ad essere da loro corrisposta nella misura del 50% ciascuno sino alla vendita.
8. I coniugi convengono che il conto corrente acceso con ING Bank n. 1121329 tra loro cointestato continuerà ad essere mantenuto ed utilizzato esclusivamente per il pagamento del pagina 2 di 3 mutuo gravante sulla casa coniugale o di spese inerenti alla casa coniugale e di competenza di entrambi (ad esempio: spese straordinarie sull'immobile) e su di esso non verrà appoggiato alcun ulteriore pagamento o Rid personale.
9. I signori e dichiarano di rinunciare Parte_1 Controparte_1
vicendevolmente alla corresponsione di un contributo al proprio mantenimento disponendo di adeguati redditi propri, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti.
10. I coniugi, previo esatto adempimento degli accordi economico-patrimoniali contenuti nei punti precedenti, dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione o causa in dipendenza del rapporto matrimoniale intercorso.
11. I signori e rinunciano all'appello dell'emananda Parte_1 Controparte_1
sentenza.
12. Spese legali integralmente compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia della separazione personale delle parti è fondata e meritevole di accoglimento.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non può essere ripristinata.
Deve prendersi atto che in corso di causa le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto relativo a diritti disponibili.
Per quanto concerne le ulteriori istanze relative allo scioglimento del matrimonio, ricorre la necessità di rimettere la presente causa sul ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il regolamento delle spese di giudizio deve essere rinviato alla pronunzia della sentenza definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3) prende atto delle pattuizioni intercorse tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) dispone la rimessione della presente causa, confermandosi l'udienza già fissata dal Giudice Relatore.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'11/02/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3