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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
CEFALO IN, TO
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3423/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500000138000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5977/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate - NE, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 04.02.2025 della somma complessiva di 229.777,40 conseguente a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Parte ricorrente eccepisce che l'autovettura di proprietà del ricorrente costituisce un bene strumentale essendo adibita al trasporto pubblico di persone (TAXI).
Costituita in giudizi ADE NE chiede che venga dichiarata la CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL
CONTENDERE con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto ad annullare in autotutela l'atto oggetto del ricorso.
Parte ricorrente insiste per la condanna alle spese di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono le ragioni per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Per contro questa Corte non ravvisa le condizioni per la condanna alle spese per i seguenti motivi:
la parte non ha contestato nel merito la dovutezza delle somme;
la parte non ha limitato il ricorso alle sole cartelle tributarie dandosi atto che il provvedimento impugnato riguarda per la maggior parte contributi previdenziali per i quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
ADER ha comunicato al ricorrente e per esso all'avv. Difensore_1, suo domiciliatario, l'avvenuto annullamento in data 16.4.2025 ben prima che il ricorrente procedesse all'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
CEFALO IN, TO
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3423/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500000138000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5977/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate - NE, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 04.02.2025 della somma complessiva di 229.777,40 conseguente a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Parte ricorrente eccepisce che l'autovettura di proprietà del ricorrente costituisce un bene strumentale essendo adibita al trasporto pubblico di persone (TAXI).
Costituita in giudizi ADE NE chiede che venga dichiarata la CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL
CONTENDERE con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto ad annullare in autotutela l'atto oggetto del ricorso.
Parte ricorrente insiste per la condanna alle spese di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono le ragioni per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Per contro questa Corte non ravvisa le condizioni per la condanna alle spese per i seguenti motivi:
la parte non ha contestato nel merito la dovutezza delle somme;
la parte non ha limitato il ricorso alle sole cartelle tributarie dandosi atto che il provvedimento impugnato riguarda per la maggior parte contributi previdenziali per i quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
ADER ha comunicato al ricorrente e per esso all'avv. Difensore_1, suo domiciliatario, l'avvenuto annullamento in data 16.4.2025 ben prima che il ricorrente procedesse all'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.