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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/11/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 765/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 765/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
09/07/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AN SI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Civica nella casa comunale in Largo Cavallotti, n. 1, ; Parte_1
- ATTORE OPPONENTE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Milano, via Paolo Giovio, n. 14, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: all'udienza del 09/07/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 94/2018 con il quale veniva ingiunto al pagamento nei confronti di quale cessionaria di asseriti Controparte_1 crediti cedutile dalla Edison Energia s.p.a., della somma pari ad € 43.112,06, oltre interessi e spese, a titolo di interessi moratori fatturati al 25.08.2012, 16.11.2012,
25.07.2013, 23.10.2013, 16.10.2014, 01.11.2014 ed al 14.11.2014 e portati dalle fatture aventi scadenza alle predette date.
Parte opponente sosteneva che le fatture azionate in sede monitoria era state già pagate o erano state già contestate alle società cedenti o non erano mai pervenute al Comune di
. Parte_1
Per tutte queste ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni espresse in premessa tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 94/2018 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, CP_2 competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e Controparte_1 in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare,
- dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta da controparte fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Nel merito, rigettata ogni opposta doglianza,
- in via principale, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto ovvero,
- in subordine, nella denegata ipotesi di sua revoca, condannare l'opponente, con ogni più opportuna statuizione, al pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di Euro 43.112,09 oltre interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1284 c.c. da calcolarsi dalla data della domanda al pagamento effettivo”.
All'udienza dell'11.09.2018 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 27.01.2021 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
- 2 -
Con ordinanza del 24.02.2022 il giudice disponeva una CTU sul seguente quesito:
“esaminati i documenti di causa, effettuati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici, individui il CTU:
1) la sussistenza, l'ammontare e la data dei pagamenti effettuati dal in tutto o in Pt_1
Cont parte estintivi dei crediti di cui alle fatture azionate da;
2) il computo degli interessi moratori, ove esistenti, in relazione alla data di pagamento delle singole fatture rispetto alla scadenza ed in relazione alla data di effettiva ricezione delle stesse”, nominando la dott.ssa Persona_1
In data 19.08.2022 il CTU depositava la relazione tecnica.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 09.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU, alle cui risultanze si intende aderire, essendo la stessa logicamente ed esaustivamente motivata, anche in punto di risposta alle osservazioni delle parti.
All'esito dell'indagine peritale è risultato che le fatture azionate in sede monitoria sono state in parte già pagate, in parte contestate e in parte mai pervenute al Parte_1
. A fronte di ciò parte opposta avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva sussistenza
[...] dei relativi consumi;
prova, tuttavia, mai fornita.
In particolare, richiede al il pagamento Controparte_1 Parte_1 delle fatture per interessi di mora emesse dalla Edison s.p.a., in virtù di un rapporto di somministrazione di energia intercorrente con l'ente, odierna parte opponente, i cui crediti, contestati in tale sede, sono stati poi ceduti all'opposta.
Le fatture azionate sono: la n. 230200015610 del 22.08.2012 (con scadenza il
25.08.2012), la n. 230200030445 del 13.11.2012 (con scadenza il 16.11.2012), la n.
230200060725 del 10.07.2013 (con scadenza il 25.07.2013), la n. 230200065901 del
08.10.2013 (con scadenza il 23.10.2013), la n. 230200080310 del 01.10.2014 (con
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scadenza il 16.10.2014), la n. 23020002408 del 17.10.2014 (con scadenza il 01.11.2014)
e la n. 230200083004 del 30.10.2014 (con scadenza il 14.11.2014).
Inoltre, tra le fatture azionate vi è anche la n. 2003323418 del 27.06.2011 (con scadenza il
31.08.2011), la quale è stata oggetto di una successiva conciliazione dinanzi all'ARERA tra il e la società Edison s.p.a.. Ora se pure è vero che la Parte_1 conciliazione non può opporsi all'odierna opposta, non avendo la stessa partecipato alla procedura ed essendo quest'ultima stata espletata in un momento successivo alla cessione, considerato che la fattura n. 2003323418 del 27.06.2011 è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, avrebbe dovuto Controparte_1 fornire la prova dell'effettiva sussistenza dei relativi consumi, non bastando la mera fattura.
Relativamente alle fatture citate emesse dalla società Edison s.p.a. per la fornitura di energia elettrica, emerge che il ha effettuato i pagamenti con i Parte_1 mandati nn. 1447 del 28.05.2010 per un totale di € 7.551,76, 1584 del 03.06.2010 per un totale di € 7.206,46, 2340 del 14.07.2010 per un totale di € 20.248,53, 2341 del
14.07.2010 per un totale di € 1.827,51, 2351 del 14.07.2010 per un totale di € 7.595,53,
2612 del 19.08.2010 per un totale di € 1.113,57, 143 del 04.02.2011 per un totale di €
467,40, 2569 del 07.09.2011 per un totale di € 554,00, 2282 del 12.09.2013 per un totale di € 336,55, 3413 del 06.12.2011 per un totale di € 11.886,77, 400 del 20.02.2014 per un totale di € 1.391,91, 401 del 20.02.2014 per un totale di € 2.122,74, 402 del 20.02.2014 per un totale di € 1.793,49, 403 del 20.02.2014 per un totale di € 70.418,98 e 404 del
20.02.2014 per un totale di € 239,62.
Rispetto ad alcune fatture del 2010 non sono stati rinvenuti i mandati di pagamento. Per le stesse, però, pur essendo rimaste insolute e non quietanzate, non vi è prova che siano mai pervenute al Comune di . Dunque, per tali fatture non può procedersi al computo Parte_1 degli interessi moratori.
Le medesime sono: le nn. 2001252903, 2001252906, 2001252908, 2001252910,
2001252911, 2001252912, 2001252913, 2001252914, 2001252915, 2001252918,
2001252920, 2001252922, 2001252925, 2001252929, 2001252932, 2001252935,
2001252938, 2001252940, 2001252943, 2001252947, 2001252950, 2001252950,
2001252953, 2001252956, 2001252960, 2001252964, 2001252966, 2001252970,
2001252972, 2001252975, 2001252977, 2001252979, 2001252981, 2001252983,
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2001252986, 2001252989, 2001252992, 2001252994, 2001252996, 2001252999,
2001253001, 2001253004, 2001253007, 2001253009, 2001253011, 2001253012,
2001253013, 2001253014, 2001253015, 2001253016, 2001253017, 2001253029,
2001253031, 2001253033, 2001253035, tutte del 17.02.2010, 2001489521 del
13.04.2010 e 2004959095 del 29.09.2012. Il tutto per un totale di € 20.857,65.
Per quanto concerne il calcolo degli interessi moratori, gli stessi non sono senz'altro dovuti rispetto alle fatture pagate con i mandati n. 1147 del 28.05.2010, n. 2351 del
14.07.2010 e n. 2612 del 19.08.2010, essendo gli stessi stati effettuati entro le scadenze indicate in fattura.
Per quanto concerne le fatture di cui l'opposta richiede il pagamento degli interessi moratori, prodotti in base alla data di scadenza valgono le considerazioni che seguono.
Le fatture pagate con il mandato n. 1584 del 03.06.2010 hanno prodotto interessi di mora per € 6,32.
Le fatture pagate con il mandato n. 2340 del 14.07.2010 hanno prodotto interessi di mora per € 62,13.
Le fatture pagate con il mandato n. 2341 del 14.07.2010 hanno prodotto interessi di mora per € 5,61.
Le fatture pagate con il mandato n. 143 del 04.02.2011 hanno prodotto interessi di mora per € 0,41.
Le fatture pagate con il mandato n. 2569 del 07.09.2011 hanno prodotto interessi di mora per € 2,66 e € 83,17.
Le fatture pagate con il mandato n. 3413 del 06.12.2011 hanno prodotto interessi di mora per € 276,73.
Le fatture pagate con il mandato n. 400 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 409,81.
Le fatture pagate con il mandato n. 401 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 624,99.
Le fatture pagate con il mandato n. 402 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 528,05.
Le fatture pagate con il mandato n. 404 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 140,82.
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Le fatture pagate con il mandato n. 403 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 20.493,96.
Il tutto per un totale di € 22.634,66.
Tuttavia, anche tali somme non sono dovute, posto che, pur essendo provato il quantum degli interessi moratori alla data di scadenza, non è stato possibile computarli alla data di effettiva ricezione delle stesse, non essendo emersa la prova che le fatture in questione siano pervenute al Parte_1
A tutto ciò consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 94/2018 emesso dal
Tribunale di Grosseto il 07.02.2018;
b) Condanna al pagamento nei confronti del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per
[...] legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 18.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 765/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
09/07/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AN SI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Civica nella casa comunale in Largo Cavallotti, n. 1, ; Parte_1
- ATTORE OPPONENTE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Milano, via Paolo Giovio, n. 14, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: all'udienza del 09/07/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 94/2018 con il quale veniva ingiunto al pagamento nei confronti di quale cessionaria di asseriti Controparte_1 crediti cedutile dalla Edison Energia s.p.a., della somma pari ad € 43.112,06, oltre interessi e spese, a titolo di interessi moratori fatturati al 25.08.2012, 16.11.2012,
25.07.2013, 23.10.2013, 16.10.2014, 01.11.2014 ed al 14.11.2014 e portati dalle fatture aventi scadenza alle predette date.
Parte opponente sosteneva che le fatture azionate in sede monitoria era state già pagate o erano state già contestate alle società cedenti o non erano mai pervenute al Comune di
. Parte_1
Per tutte queste ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni espresse in premessa tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 94/2018 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, CP_2 competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e Controparte_1 in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare,
- dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta da controparte fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Nel merito, rigettata ogni opposta doglianza,
- in via principale, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto ovvero,
- in subordine, nella denegata ipotesi di sua revoca, condannare l'opponente, con ogni più opportuna statuizione, al pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di Euro 43.112,09 oltre interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1284 c.c. da calcolarsi dalla data della domanda al pagamento effettivo”.
All'udienza dell'11.09.2018 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 27.01.2021 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
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Con ordinanza del 24.02.2022 il giudice disponeva una CTU sul seguente quesito:
“esaminati i documenti di causa, effettuati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici, individui il CTU:
1) la sussistenza, l'ammontare e la data dei pagamenti effettuati dal in tutto o in Pt_1
Cont parte estintivi dei crediti di cui alle fatture azionate da;
2) il computo degli interessi moratori, ove esistenti, in relazione alla data di pagamento delle singole fatture rispetto alla scadenza ed in relazione alla data di effettiva ricezione delle stesse”, nominando la dott.ssa Persona_1
In data 19.08.2022 il CTU depositava la relazione tecnica.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 09.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU, alle cui risultanze si intende aderire, essendo la stessa logicamente ed esaustivamente motivata, anche in punto di risposta alle osservazioni delle parti.
All'esito dell'indagine peritale è risultato che le fatture azionate in sede monitoria sono state in parte già pagate, in parte contestate e in parte mai pervenute al Parte_1
. A fronte di ciò parte opposta avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva sussistenza
[...] dei relativi consumi;
prova, tuttavia, mai fornita.
In particolare, richiede al il pagamento Controparte_1 Parte_1 delle fatture per interessi di mora emesse dalla Edison s.p.a., in virtù di un rapporto di somministrazione di energia intercorrente con l'ente, odierna parte opponente, i cui crediti, contestati in tale sede, sono stati poi ceduti all'opposta.
Le fatture azionate sono: la n. 230200015610 del 22.08.2012 (con scadenza il
25.08.2012), la n. 230200030445 del 13.11.2012 (con scadenza il 16.11.2012), la n.
230200060725 del 10.07.2013 (con scadenza il 25.07.2013), la n. 230200065901 del
08.10.2013 (con scadenza il 23.10.2013), la n. 230200080310 del 01.10.2014 (con
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scadenza il 16.10.2014), la n. 23020002408 del 17.10.2014 (con scadenza il 01.11.2014)
e la n. 230200083004 del 30.10.2014 (con scadenza il 14.11.2014).
Inoltre, tra le fatture azionate vi è anche la n. 2003323418 del 27.06.2011 (con scadenza il
31.08.2011), la quale è stata oggetto di una successiva conciliazione dinanzi all'ARERA tra il e la società Edison s.p.a.. Ora se pure è vero che la Parte_1 conciliazione non può opporsi all'odierna opposta, non avendo la stessa partecipato alla procedura ed essendo quest'ultima stata espletata in un momento successivo alla cessione, considerato che la fattura n. 2003323418 del 27.06.2011 è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, avrebbe dovuto Controparte_1 fornire la prova dell'effettiva sussistenza dei relativi consumi, non bastando la mera fattura.
Relativamente alle fatture citate emesse dalla società Edison s.p.a. per la fornitura di energia elettrica, emerge che il ha effettuato i pagamenti con i Parte_1 mandati nn. 1447 del 28.05.2010 per un totale di € 7.551,76, 1584 del 03.06.2010 per un totale di € 7.206,46, 2340 del 14.07.2010 per un totale di € 20.248,53, 2341 del
14.07.2010 per un totale di € 1.827,51, 2351 del 14.07.2010 per un totale di € 7.595,53,
2612 del 19.08.2010 per un totale di € 1.113,57, 143 del 04.02.2011 per un totale di €
467,40, 2569 del 07.09.2011 per un totale di € 554,00, 2282 del 12.09.2013 per un totale di € 336,55, 3413 del 06.12.2011 per un totale di € 11.886,77, 400 del 20.02.2014 per un totale di € 1.391,91, 401 del 20.02.2014 per un totale di € 2.122,74, 402 del 20.02.2014 per un totale di € 1.793,49, 403 del 20.02.2014 per un totale di € 70.418,98 e 404 del
20.02.2014 per un totale di € 239,62.
Rispetto ad alcune fatture del 2010 non sono stati rinvenuti i mandati di pagamento. Per le stesse, però, pur essendo rimaste insolute e non quietanzate, non vi è prova che siano mai pervenute al Comune di . Dunque, per tali fatture non può procedersi al computo Parte_1 degli interessi moratori.
Le medesime sono: le nn. 2001252903, 2001252906, 2001252908, 2001252910,
2001252911, 2001252912, 2001252913, 2001252914, 2001252915, 2001252918,
2001252920, 2001252922, 2001252925, 2001252929, 2001252932, 2001252935,
2001252938, 2001252940, 2001252943, 2001252947, 2001252950, 2001252950,
2001252953, 2001252956, 2001252960, 2001252964, 2001252966, 2001252970,
2001252972, 2001252975, 2001252977, 2001252979, 2001252981, 2001252983,
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2001252986, 2001252989, 2001252992, 2001252994, 2001252996, 2001252999,
2001253001, 2001253004, 2001253007, 2001253009, 2001253011, 2001253012,
2001253013, 2001253014, 2001253015, 2001253016, 2001253017, 2001253029,
2001253031, 2001253033, 2001253035, tutte del 17.02.2010, 2001489521 del
13.04.2010 e 2004959095 del 29.09.2012. Il tutto per un totale di € 20.857,65.
Per quanto concerne il calcolo degli interessi moratori, gli stessi non sono senz'altro dovuti rispetto alle fatture pagate con i mandati n. 1147 del 28.05.2010, n. 2351 del
14.07.2010 e n. 2612 del 19.08.2010, essendo gli stessi stati effettuati entro le scadenze indicate in fattura.
Per quanto concerne le fatture di cui l'opposta richiede il pagamento degli interessi moratori, prodotti in base alla data di scadenza valgono le considerazioni che seguono.
Le fatture pagate con il mandato n. 1584 del 03.06.2010 hanno prodotto interessi di mora per € 6,32.
Le fatture pagate con il mandato n. 2340 del 14.07.2010 hanno prodotto interessi di mora per € 62,13.
Le fatture pagate con il mandato n. 2341 del 14.07.2010 hanno prodotto interessi di mora per € 5,61.
Le fatture pagate con il mandato n. 143 del 04.02.2011 hanno prodotto interessi di mora per € 0,41.
Le fatture pagate con il mandato n. 2569 del 07.09.2011 hanno prodotto interessi di mora per € 2,66 e € 83,17.
Le fatture pagate con il mandato n. 3413 del 06.12.2011 hanno prodotto interessi di mora per € 276,73.
Le fatture pagate con il mandato n. 400 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 409,81.
Le fatture pagate con il mandato n. 401 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 624,99.
Le fatture pagate con il mandato n. 402 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 528,05.
Le fatture pagate con il mandato n. 404 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 140,82.
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Le fatture pagate con il mandato n. 403 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 20.493,96.
Il tutto per un totale di € 22.634,66.
Tuttavia, anche tali somme non sono dovute, posto che, pur essendo provato il quantum degli interessi moratori alla data di scadenza, non è stato possibile computarli alla data di effettiva ricezione delle stesse, non essendo emersa la prova che le fatture in questione siano pervenute al Parte_1
A tutto ciò consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 94/2018 emesso dal
Tribunale di Grosseto il 07.02.2018;
b) Condanna al pagamento nei confronti del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per
[...] legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 18.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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