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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 31/07/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 204/2024 del R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc e pendente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Portici (Na), via A. Diaz Parte_1 C.F._1
n.7, presso lo studio dell'avv. Bruno Incoronato, che lo rappresenta e difende, come da atto di citazione attore e
(p. Iva ) in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Viterbo, via Igino Garbini n. 51, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Dinarelli, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Nonché
(P. IVA ) in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Viterbo, via Marconi n.7, presso lo studio dell'avv. Controparte_3
Giorgio Natoli, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata in causa
Oggetto: responsabilità da inadempimento e domanda di manleva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità per tutti i danni cagionati Controparte_1 all'immobile di proprietà dell'attore, sito nel comune di Amelia (Tr), e ai beni mobili ivi contenuti, derivanti dall'errato montaggio del tubo di scarico della condensa del deumidificatore, opera eseguita dalla società convenuta, e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni quantificati in €
16.274,00, oltre quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto, con vittoria di spese.
A sostegno ha dedotto: la proprietà dell'immobile denominato “Villa Fiorina” sito in Amelia (TR) in località Porchiano, alla Strada delle Rote n 5/a; l'acquisto presso la società convenuta dell'apparecchio deumidificatore marca “Eneren”, per la climatizzazione centralizzata di tutti gli ambienti del predetto immobile;
l'installazione dell'apparecchio, nel soppalco, da parte della stessa società venditrice, avvenuta in data 13.7.2022; la fuoriuscita, il giorno 11.8.2022, di una copiosa quantità d'acqua che, dal tubo di scarico della condensa del deumidificatore, si riversava nelle camere sottostanti;
l'origine dell'incidente da ricercarsi nell'errato montaggio del tubo di scarico della condensa;
le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'episodio consistite: nel danneggiamento di alcune pareti e di una porta, oltre al parquet, al battiscopa e al soffitto, nonché nel cortocircuito del sistema di deumidificazione con conseguente rovina della caldaia a pellet e della pompa di calore;
i contatti intercorsi con la società convenuta subito dopo il sinistro, la quale si impegnava ad eliminare la causa del malfunzionamento e a risarcire i danni;
la relazione dell'accaduto redatta dalla
[...]
l'inoltro, da parte di quest'ultima, della denuncia di sinistro alla Controparte_1 [...]
la proposta transattiva formulata dalla compagnia assicurativa, in data 19.7.2023, CP_2
accettata dall'attore con riserva di domandare il maggior danno subito;
il mancato pagamento, da parte della compagnia assicurativa, dell'importo pattuito;
la quantificazione dei danni subiti in €
16.274,00, somma determinata sulla scorta dei preventivi richiesti alle società Parte_2
interpellata per la riparazione delle apparecchiature danneggiate, e chiamata per il CP_4
ripristino del parquet rovinato, del battiscopa e dei muri;
l'aver esperito il tentativo di negoziazione assistita inutilmente, attesa la mancata partecipazione della compagnia assicurativa.
Costituitasi, la ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria Controparte_1
compagnia assicurativa chiedendo di essere tenuta indenne dal pagamento di ogni somma che la stessa potesse essere condannata a corrispondere in favore dell'attore, con vittoria di spese.
A conforto ha dedotto: di aver provveduto alla vendita e all'installazione dell'apparecchio deumidificatore nell'immobile di proprietà dell'attore; la bolla d'aria, generatasi all'interno della tubazione dedicata allo scarico della condensa, che aveva impedito il flusso dell'acqua verso l'esterno;
l'aver constatato i danni verificatesi;
la polizza n. 1/39256/187872884, conclusa con la CP_2 a copertura della responsabilità civile verso terzi;
l'apertura del sinistro presso la propria
[...]
compagnia assicurativa;
il tentativo di risolvere la lite in via stragiudiziale, fallito per causa esclusivamente imputabile alla compagnia assicurativa che, pur avendo appurato la sussistenza del sinistro e formulato relativa proposta di risarcimento, si era rifiutata di provvedere al pagamento della somma pattuita e non aveva partecipato al tentativo di negoziazione assistita esperito dall'attore.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita la chiedendo, Controparte_2
in via principale, il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla convenuta, in subordine, porre a carico della lo scoperto del 10% in ragione delle limitazioni contrattuali pattuite Controparte_1
nella polizza assicurativa, in ulteriore subordine ridurre o respingere la domanda esperita da parte attrice in quanto non sufficientemente provata.
A fondamento ha dedotto: l'inoperatività della polizza assicurativa al caso di specie, in ragione: del mancato rispetto, da parte della della clausola fissata dall'art.
3.6.10 che subordinava Controparte_1
la copertura assicurativa alla sussistenza di diversi presupposti, tra cui, il preventivo rilascio, in favore della società assicurata, dell'abilitazione richiesta dal D.M. 37/2008, nonché del tenore letterale dell'art.
3.6.10 lett. a) che così stabiliva: “Restano comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate, nonché
i danni conseguenti al loro mancato uso”; in subordine il doversi detrarre dall'eventuale risarcimento dovuto l'importo di € 500,00 quale franchigia dovuta dall'assicurato in forza dell'art.
3.5 delle condizioni generali della polizza assicurativa.
Rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, unitamente alle prove orali articolate da parte attrice, eccezion fatta per il capitolo di cui alla lettera m) indicato nella memoria ex art.171 ter n.2
c.p.c., escussi i testimoni, all'udienza del 9.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda avanzata dall'attore è fondata e meritevole accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di risarcimento del danno patrimoniale derivante da un rapporto contrattuale, l'onere probatorio grava sul danneggiato per quanto concerne il titolo, il danno, tanto in punto di an che di quantum, e il nesso eziologico intercorrente tra il pregiudizio subito e l'inadempimento. Spetta, invece, al danneggiante dimostrare di aver correttamente adempiuto (cfr. Cass. ss.uu. 13533/2001). Tale regola, tuttavia, fa salvo il c.d. principio di non contestazione, per il quale, ai sensi dell'art.115
c.p.c., il giudicante ben può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Laddove, dunque, il danneggiante riconosca il proprio inadempimento, comprensivo del danno che ne è derivato, finendo per aderire alla domanda di risarcimento avanzata dal danneggiato, è tenuto al risarcimento del pregiudizio subito, rientrando, quest'ultimo, in un rischio di impresa connesso allo svolgimento della propria attività imprenditoriale.
Tale alea, a fronte di un contratto di assicurazione, può ricadere su un soggetto differente rispetto al danneggiante, ma soltanto nei limiti determinati dalle clausole contrattuali pattuite nel negozio giuridico. Ne discende che, qualora il trasferimento del rischio non possa considerarsi avvenuto, viene meno la legittimazione passiva dell'assicuratore e con essa le eccezioni esperite, in fatto e in diritto, volte a scalfire quanto non contestato nei rapporti tra danneggiante e danneggiato.
Nel caso di specie, è risultato pacifico che il sig. abbia stipulato, in data 13.7.2022, Parte_1
con la un contratto di natura mista volto tanto all'acquisto di un Controparte_1
deumidificatore che alla sua installazione, per il quale, alla luce della teoria dell'assorbimento, trova applicazione la disciplina del contratto di appalto, in ragione della prevalenza delle prestazioni connesse alla realizzazione dell'opera (il montaggio, le necessarie modifiche dell'impianto idraulico preesistente, la realizzazione della linea dell'acqua refrigerata, dei collegamenti elettrici e di scarico della condensa del deumidificatore, nonché l'insonorizzazione della macchina tramite panno fono assorbente) rispetto a quelle caratterizzanti la vendita (la consegna dell'apparecchio, comprensiva di accessori).
Dal negozio, pertanto, è sorto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'obbligo di realizzare l'opera a regola d'arte che non è stato integralmente adempiuto da parte della Come riconosciuto dalla Controparte_1
stessa convenuta, sia stragiudizialmente, con la relazione del danno professionale del 20.12.2022, sia nel presente giudizio, il montaggio dell'impianto, avvenuto il 13.7.2022, è stato eseguito con modalità inidonee ed ha generato, nel corso di neanche un mese, una consistente bolla d'aria in grado di bloccare il deflusso della condensa prodotta dal climatizzatore in funzione. Il liquido, così, si è riversato nei locali dell'immobile di proprietà dell'attore, finendo per cagionare i danni oggetto della domanda risarcitoria ed espressamente riconosciuti dalla nella comparsa di Controparte_1
costituzione.
Questi hanno riguardato l'impianto elettrico del sistema di deumidificazione da un lato e la struttura muraria, ivi incluse una porta di larice bianco e una superficie di parquet di circa 35 mq. La loro verificazione risulta provata sulla scorta delle dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 30.1.2025. Se, in modo più generico, il sig. tecnico che conosceva l'immobile di Testimone_1
parte attrice per avervi realizzato in precedenza l'impianto elettrico, ha dichiarato: “io andai il giorno in cui si verificò il danno perché mi chiamò la moglie dell'avvocato; riscontrai l'assenza della corrente
a causa dell'acqua e asciugai la scatola di derivazione che è posta sotto la centralina”, la sig.ra _2
, moglie di parte attrice in regime di separazione dei beni, in modo più specifico ha chiarito che
[...]
“quando arrivai trovai un allagamento in salone e nel corridoio, acqua su tutto il parquet, lungo i muri
e un quadro […] i danni sono stati riportati dalla porta che era fatta di un legno particolare, non multistrato, era una porta fatta a misura […] e quindi si trattava di un legno scelto con cura particolare;
attualmente la porta è rimasta bombata, gonfiata e dilatata;
poi sono state danneggiate le pareti che erano state dipinte con una mescola di sabbie che furono stese a mano;
il quadro è stato buttato, non saprei indicare il valore;
il battiscopa e il parquet. Mi sembra che i danni ammontassero
a € 15.000 circa”.
Tali testimonianze, peraltro, sono risultate coerenti con gli elementi di prova indicati da parte attrice e, nello specifico, con la Relazione del danno professionale del 20.12.2022 redatta dalla
[...]
allegata all'atto di citazione, nella quale si è attestato che il propagarsi dell'acqua all'interno CP_1
dell'immobile è proseguito fino “all'arrivo della signora delle pulizie che recandosi presso l'abitazione per eseguire le pulizie ha trovato casa completamente allagata con copiosa perdita che persisteva dal soppalco. Ci contattava precipitosamente per poter interrompere il flusso di acqua che in realtà dopo pochi minuti dal suo arrivo si è interrotta, in quanto la grande quantità di acqua che è defluita fuori dal canale di scolo ha provocato un corto circuito nell'impianto danneggiando le tecnologie ad essa collegate con il relativo spegnimento delle medesime e conseguente interruzione della perdita.” (cfr.
Relazione del danno professionale del 20.12.2022 redatta dalla . Controparte_1
Risulta dimostrato, peraltro, anche il quantum risarcitorio, che può liquidarsi nella somma richiesta da parte attrice ossia € 16.274,00. Tale importo, infatti, risulta congruo rispetto a quanto oggetto dei preventivi allegati da parte attrice e non contestati e, anzi, confermati in comparsa di costituzione dalla Controparte_1
Nel primo, la società incaricata da parte attrice del ripristino dell'impianto di Parte_2
climatizzazione, ha quantificato i costi per € 7.254,00, oltre a quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto;
mentre, nel secondo, la ha quantificato in € 8.750,00, oltre CP_5 CP_4
Iva, la somma necessaria per i lavori di pittura delle mura danneggiate, per la sostituzione delle tavole di parquet guastate dall'acqua e del battiscopa perimetrale. Tuttavia, non avendo parte attrice indicato e dimostrato di aver fatto eseguire i lavori alle società incaricate di redigere i preventivi, e di averne pagato il corrispettivo, non può essere riconosciuto quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto.
La pertanto, deve essere condannata al pagamento del risarcimento dei danni, Controparte_1
in favore di parte attrice, per la sola somma di € 16.274,00 (€7.254,00 + € 8.750,00).
Ciò posto, quanto ai rapporti tra la convenuta e l'assicurazione, terza chiamata in causa, si osserva che meritevoli di accoglimento sono le contestazioni di inoperatività della polizza avanzate dalla compagnia di assicurazione. In particolare, si rileva che la ha concluso, con la Controparte_1
una polizza di responsabilità civile in data 31.5.2022, ossia circa due mesi prima dei fatti CP_6
per cui è causa, avvenuti il 13.7.2022. Il contratto di assicurazione, ai sensi dell'art.
3.6.10 delle condizioni generali, prevede una garanzia supplementare ossia il trasferimento del rischio di impresa in capo alla compagnia assicurativa anche per i danni verificatasi in un momento successivo allo svolgimento dei lavori da parte della società assicurata (c.d. responsabilità civile postuma). Tuttavia, tale clausola opera al ricorrere di diversi presupposti, tutti sussistenti nel caso di specie, eccezion fatta per la titolarità, da parte dell'assicurato, dell'abilitazione richiesta dal D.M. n. 37 del 2008 anche sostituibile con la presentazione, al competente registro camerale, di una Segnalazione certificata di inizio attività, ex art. 19 l.241/1990, indicante il tipo di attività svolta tra quelle menzionate dall'art.1 del medesimo decreto ministeriale.
Tale condizione non è stata tempestivamente rispettata dalla la quale, alla data Controparte_1
dell'incidente occorso, 13.7.2022, non risultava essere titolare dell'abilitazione necessaria, come si evince dalla visura ordinaria della società estratta Il 23 Aprile 2024 e depositata da da cui CP_2
non si evince alcuna indicazione dell'esercizio delle attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 del DM 37 del 2008, che invece deve essere segnalata con specifica indicazione della lettera e della voce di cui al suddetto art. 1 comma 2. CP In senso contrario non vale la , depositata dalla convenuta con la memoria integrativa ex art.171 ter n. 1, poiché essa è priva di data e di un numero di protocollo, né la Visura Camerale del 30 aprile
2024 da cui risulta l'iscrizione, ma in evasione del protocollo 16402/2024 presentato in pari data così che è evidente che la registrazione è avvenuta in epoca successiva.
Analoghe considerazioni possono svolgersi per la Scia versata in atti con il deposito della memoria integrativa ex art.171 ter n. 3, la quale presenta esclusivamente la data del 18.9.2024.
Ad ulteriore conforto può aggiungersi, come espressamente sancito dall'art.3 6°c. D.M. n. 37 del
2008, che il possesso dei requisiti tecnico-professionali, necessari ad ottenere la necessaria abilitazione, devono essere attestati mediante apposito certificato di riconoscimento, non essendo sufficiente, sul punto, quanto risultante dalla visura societaria della Difatti, la Controparte_1
circostanza per cui la documentazione, depositata presso la Camera di Commercio, indichi, quale
“attività prevalente esercitata dall'impresa” quella di “L'installazione di impianti elettrici, di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione, idrici e sanitari, di protezione antincendio Lett. A, B, C, D, E, G del DM 37/2008 dal 21.03.2018”, non vale, di per sé solo,
a qualificare la medesima impresa come abilitata e, nel caso di specie, la polizza assicurativa operante.
Al tempo stesso, non può neanche ritenersi che, nella vicenda in concreto, possa operare l'art.
3.1.12 delle condizioni generali di Polizza.
La clausola, già al primo periodo, stabilisce che: “La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni - anche derivanti da incendio - verificatisi entro 1 Anno dal compimento dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi - escluse le attività ex D.M. 37/2008 - esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi” e, quindi, esclude letteralmente le attività di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2008. Tra queste, contrariamente a quanto sostenuto dalla rientra il montaggio Controparte_1
di impianti di climatizzazione, atteso il tenore letterale dell'art.1 della citata fonte secondaria. La norma, infatti, rubricata “ambito di applicazione”, chiarisce che “Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze” e prosegue fornendo una classificazione degli impianti, menzionando, al 2°c. lett.c), gli impianti di riscaldamento e quelli di climatizzazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto, in base al
DM 55/2014, dei parametri minimi.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda avanzata dall'attore e per l'effetto condanna la al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore di che liquida in complessivi € 16.274,00, oltre ad Parte_1
interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna la a rifondere a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1 - condanna la a rifondere alla le spese di lite che Controparte_1 Controparte_2
liquida in € 2.540,00 per compensi oltre accessori di legge
Viterbo, 31.7.2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
237 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi oltre accessori di legge.
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 204/2024 del R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc e pendente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Portici (Na), via A. Diaz Parte_1 C.F._1
n.7, presso lo studio dell'avv. Bruno Incoronato, che lo rappresenta e difende, come da atto di citazione attore e
(p. Iva ) in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Viterbo, via Igino Garbini n. 51, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Dinarelli, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Nonché
(P. IVA ) in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Viterbo, via Marconi n.7, presso lo studio dell'avv. Controparte_3
Giorgio Natoli, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata in causa
Oggetto: responsabilità da inadempimento e domanda di manleva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità per tutti i danni cagionati Controparte_1 all'immobile di proprietà dell'attore, sito nel comune di Amelia (Tr), e ai beni mobili ivi contenuti, derivanti dall'errato montaggio del tubo di scarico della condensa del deumidificatore, opera eseguita dalla società convenuta, e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni quantificati in €
16.274,00, oltre quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto, con vittoria di spese.
A sostegno ha dedotto: la proprietà dell'immobile denominato “Villa Fiorina” sito in Amelia (TR) in località Porchiano, alla Strada delle Rote n 5/a; l'acquisto presso la società convenuta dell'apparecchio deumidificatore marca “Eneren”, per la climatizzazione centralizzata di tutti gli ambienti del predetto immobile;
l'installazione dell'apparecchio, nel soppalco, da parte della stessa società venditrice, avvenuta in data 13.7.2022; la fuoriuscita, il giorno 11.8.2022, di una copiosa quantità d'acqua che, dal tubo di scarico della condensa del deumidificatore, si riversava nelle camere sottostanti;
l'origine dell'incidente da ricercarsi nell'errato montaggio del tubo di scarico della condensa;
le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'episodio consistite: nel danneggiamento di alcune pareti e di una porta, oltre al parquet, al battiscopa e al soffitto, nonché nel cortocircuito del sistema di deumidificazione con conseguente rovina della caldaia a pellet e della pompa di calore;
i contatti intercorsi con la società convenuta subito dopo il sinistro, la quale si impegnava ad eliminare la causa del malfunzionamento e a risarcire i danni;
la relazione dell'accaduto redatta dalla
[...]
l'inoltro, da parte di quest'ultima, della denuncia di sinistro alla Controparte_1 [...]
la proposta transattiva formulata dalla compagnia assicurativa, in data 19.7.2023, CP_2
accettata dall'attore con riserva di domandare il maggior danno subito;
il mancato pagamento, da parte della compagnia assicurativa, dell'importo pattuito;
la quantificazione dei danni subiti in €
16.274,00, somma determinata sulla scorta dei preventivi richiesti alle società Parte_2
interpellata per la riparazione delle apparecchiature danneggiate, e chiamata per il CP_4
ripristino del parquet rovinato, del battiscopa e dei muri;
l'aver esperito il tentativo di negoziazione assistita inutilmente, attesa la mancata partecipazione della compagnia assicurativa.
Costituitasi, la ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria Controparte_1
compagnia assicurativa chiedendo di essere tenuta indenne dal pagamento di ogni somma che la stessa potesse essere condannata a corrispondere in favore dell'attore, con vittoria di spese.
A conforto ha dedotto: di aver provveduto alla vendita e all'installazione dell'apparecchio deumidificatore nell'immobile di proprietà dell'attore; la bolla d'aria, generatasi all'interno della tubazione dedicata allo scarico della condensa, che aveva impedito il flusso dell'acqua verso l'esterno;
l'aver constatato i danni verificatesi;
la polizza n. 1/39256/187872884, conclusa con la CP_2 a copertura della responsabilità civile verso terzi;
l'apertura del sinistro presso la propria
[...]
compagnia assicurativa;
il tentativo di risolvere la lite in via stragiudiziale, fallito per causa esclusivamente imputabile alla compagnia assicurativa che, pur avendo appurato la sussistenza del sinistro e formulato relativa proposta di risarcimento, si era rifiutata di provvedere al pagamento della somma pattuita e non aveva partecipato al tentativo di negoziazione assistita esperito dall'attore.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita la chiedendo, Controparte_2
in via principale, il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla convenuta, in subordine, porre a carico della lo scoperto del 10% in ragione delle limitazioni contrattuali pattuite Controparte_1
nella polizza assicurativa, in ulteriore subordine ridurre o respingere la domanda esperita da parte attrice in quanto non sufficientemente provata.
A fondamento ha dedotto: l'inoperatività della polizza assicurativa al caso di specie, in ragione: del mancato rispetto, da parte della della clausola fissata dall'art.
3.6.10 che subordinava Controparte_1
la copertura assicurativa alla sussistenza di diversi presupposti, tra cui, il preventivo rilascio, in favore della società assicurata, dell'abilitazione richiesta dal D.M. 37/2008, nonché del tenore letterale dell'art.
3.6.10 lett. a) che così stabiliva: “Restano comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate, nonché
i danni conseguenti al loro mancato uso”; in subordine il doversi detrarre dall'eventuale risarcimento dovuto l'importo di € 500,00 quale franchigia dovuta dall'assicurato in forza dell'art.
3.5 delle condizioni generali della polizza assicurativa.
Rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, unitamente alle prove orali articolate da parte attrice, eccezion fatta per il capitolo di cui alla lettera m) indicato nella memoria ex art.171 ter n.2
c.p.c., escussi i testimoni, all'udienza del 9.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda avanzata dall'attore è fondata e meritevole accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di risarcimento del danno patrimoniale derivante da un rapporto contrattuale, l'onere probatorio grava sul danneggiato per quanto concerne il titolo, il danno, tanto in punto di an che di quantum, e il nesso eziologico intercorrente tra il pregiudizio subito e l'inadempimento. Spetta, invece, al danneggiante dimostrare di aver correttamente adempiuto (cfr. Cass. ss.uu. 13533/2001). Tale regola, tuttavia, fa salvo il c.d. principio di non contestazione, per il quale, ai sensi dell'art.115
c.p.c., il giudicante ben può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Laddove, dunque, il danneggiante riconosca il proprio inadempimento, comprensivo del danno che ne è derivato, finendo per aderire alla domanda di risarcimento avanzata dal danneggiato, è tenuto al risarcimento del pregiudizio subito, rientrando, quest'ultimo, in un rischio di impresa connesso allo svolgimento della propria attività imprenditoriale.
Tale alea, a fronte di un contratto di assicurazione, può ricadere su un soggetto differente rispetto al danneggiante, ma soltanto nei limiti determinati dalle clausole contrattuali pattuite nel negozio giuridico. Ne discende che, qualora il trasferimento del rischio non possa considerarsi avvenuto, viene meno la legittimazione passiva dell'assicuratore e con essa le eccezioni esperite, in fatto e in diritto, volte a scalfire quanto non contestato nei rapporti tra danneggiante e danneggiato.
Nel caso di specie, è risultato pacifico che il sig. abbia stipulato, in data 13.7.2022, Parte_1
con la un contratto di natura mista volto tanto all'acquisto di un Controparte_1
deumidificatore che alla sua installazione, per il quale, alla luce della teoria dell'assorbimento, trova applicazione la disciplina del contratto di appalto, in ragione della prevalenza delle prestazioni connesse alla realizzazione dell'opera (il montaggio, le necessarie modifiche dell'impianto idraulico preesistente, la realizzazione della linea dell'acqua refrigerata, dei collegamenti elettrici e di scarico della condensa del deumidificatore, nonché l'insonorizzazione della macchina tramite panno fono assorbente) rispetto a quelle caratterizzanti la vendita (la consegna dell'apparecchio, comprensiva di accessori).
Dal negozio, pertanto, è sorto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'obbligo di realizzare l'opera a regola d'arte che non è stato integralmente adempiuto da parte della Come riconosciuto dalla Controparte_1
stessa convenuta, sia stragiudizialmente, con la relazione del danno professionale del 20.12.2022, sia nel presente giudizio, il montaggio dell'impianto, avvenuto il 13.7.2022, è stato eseguito con modalità inidonee ed ha generato, nel corso di neanche un mese, una consistente bolla d'aria in grado di bloccare il deflusso della condensa prodotta dal climatizzatore in funzione. Il liquido, così, si è riversato nei locali dell'immobile di proprietà dell'attore, finendo per cagionare i danni oggetto della domanda risarcitoria ed espressamente riconosciuti dalla nella comparsa di Controparte_1
costituzione.
Questi hanno riguardato l'impianto elettrico del sistema di deumidificazione da un lato e la struttura muraria, ivi incluse una porta di larice bianco e una superficie di parquet di circa 35 mq. La loro verificazione risulta provata sulla scorta delle dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 30.1.2025. Se, in modo più generico, il sig. tecnico che conosceva l'immobile di Testimone_1
parte attrice per avervi realizzato in precedenza l'impianto elettrico, ha dichiarato: “io andai il giorno in cui si verificò il danno perché mi chiamò la moglie dell'avvocato; riscontrai l'assenza della corrente
a causa dell'acqua e asciugai la scatola di derivazione che è posta sotto la centralina”, la sig.ra _2
, moglie di parte attrice in regime di separazione dei beni, in modo più specifico ha chiarito che
[...]
“quando arrivai trovai un allagamento in salone e nel corridoio, acqua su tutto il parquet, lungo i muri
e un quadro […] i danni sono stati riportati dalla porta che era fatta di un legno particolare, non multistrato, era una porta fatta a misura […] e quindi si trattava di un legno scelto con cura particolare;
attualmente la porta è rimasta bombata, gonfiata e dilatata;
poi sono state danneggiate le pareti che erano state dipinte con una mescola di sabbie che furono stese a mano;
il quadro è stato buttato, non saprei indicare il valore;
il battiscopa e il parquet. Mi sembra che i danni ammontassero
a € 15.000 circa”.
Tali testimonianze, peraltro, sono risultate coerenti con gli elementi di prova indicati da parte attrice e, nello specifico, con la Relazione del danno professionale del 20.12.2022 redatta dalla
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allegata all'atto di citazione, nella quale si è attestato che il propagarsi dell'acqua all'interno CP_1
dell'immobile è proseguito fino “all'arrivo della signora delle pulizie che recandosi presso l'abitazione per eseguire le pulizie ha trovato casa completamente allagata con copiosa perdita che persisteva dal soppalco. Ci contattava precipitosamente per poter interrompere il flusso di acqua che in realtà dopo pochi minuti dal suo arrivo si è interrotta, in quanto la grande quantità di acqua che è defluita fuori dal canale di scolo ha provocato un corto circuito nell'impianto danneggiando le tecnologie ad essa collegate con il relativo spegnimento delle medesime e conseguente interruzione della perdita.” (cfr.
Relazione del danno professionale del 20.12.2022 redatta dalla . Controparte_1
Risulta dimostrato, peraltro, anche il quantum risarcitorio, che può liquidarsi nella somma richiesta da parte attrice ossia € 16.274,00. Tale importo, infatti, risulta congruo rispetto a quanto oggetto dei preventivi allegati da parte attrice e non contestati e, anzi, confermati in comparsa di costituzione dalla Controparte_1
Nel primo, la società incaricata da parte attrice del ripristino dell'impianto di Parte_2
climatizzazione, ha quantificato i costi per € 7.254,00, oltre a quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto;
mentre, nel secondo, la ha quantificato in € 8.750,00, oltre CP_5 CP_4
Iva, la somma necessaria per i lavori di pittura delle mura danneggiate, per la sostituzione delle tavole di parquet guastate dall'acqua e del battiscopa perimetrale. Tuttavia, non avendo parte attrice indicato e dimostrato di aver fatto eseguire i lavori alle società incaricate di redigere i preventivi, e di averne pagato il corrispettivo, non può essere riconosciuto quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto.
La pertanto, deve essere condannata al pagamento del risarcimento dei danni, Controparte_1
in favore di parte attrice, per la sola somma di € 16.274,00 (€7.254,00 + € 8.750,00).
Ciò posto, quanto ai rapporti tra la convenuta e l'assicurazione, terza chiamata in causa, si osserva che meritevoli di accoglimento sono le contestazioni di inoperatività della polizza avanzate dalla compagnia di assicurazione. In particolare, si rileva che la ha concluso, con la Controparte_1
una polizza di responsabilità civile in data 31.5.2022, ossia circa due mesi prima dei fatti CP_6
per cui è causa, avvenuti il 13.7.2022. Il contratto di assicurazione, ai sensi dell'art.
3.6.10 delle condizioni generali, prevede una garanzia supplementare ossia il trasferimento del rischio di impresa in capo alla compagnia assicurativa anche per i danni verificatasi in un momento successivo allo svolgimento dei lavori da parte della società assicurata (c.d. responsabilità civile postuma). Tuttavia, tale clausola opera al ricorrere di diversi presupposti, tutti sussistenti nel caso di specie, eccezion fatta per la titolarità, da parte dell'assicurato, dell'abilitazione richiesta dal D.M. n. 37 del 2008 anche sostituibile con la presentazione, al competente registro camerale, di una Segnalazione certificata di inizio attività, ex art. 19 l.241/1990, indicante il tipo di attività svolta tra quelle menzionate dall'art.1 del medesimo decreto ministeriale.
Tale condizione non è stata tempestivamente rispettata dalla la quale, alla data Controparte_1
dell'incidente occorso, 13.7.2022, non risultava essere titolare dell'abilitazione necessaria, come si evince dalla visura ordinaria della società estratta Il 23 Aprile 2024 e depositata da da cui CP_2
non si evince alcuna indicazione dell'esercizio delle attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 del DM 37 del 2008, che invece deve essere segnalata con specifica indicazione della lettera e della voce di cui al suddetto art. 1 comma 2. CP In senso contrario non vale la , depositata dalla convenuta con la memoria integrativa ex art.171 ter n. 1, poiché essa è priva di data e di un numero di protocollo, né la Visura Camerale del 30 aprile
2024 da cui risulta l'iscrizione, ma in evasione del protocollo 16402/2024 presentato in pari data così che è evidente che la registrazione è avvenuta in epoca successiva.
Analoghe considerazioni possono svolgersi per la Scia versata in atti con il deposito della memoria integrativa ex art.171 ter n. 3, la quale presenta esclusivamente la data del 18.9.2024.
Ad ulteriore conforto può aggiungersi, come espressamente sancito dall'art.3 6°c. D.M. n. 37 del
2008, che il possesso dei requisiti tecnico-professionali, necessari ad ottenere la necessaria abilitazione, devono essere attestati mediante apposito certificato di riconoscimento, non essendo sufficiente, sul punto, quanto risultante dalla visura societaria della Difatti, la Controparte_1
circostanza per cui la documentazione, depositata presso la Camera di Commercio, indichi, quale
“attività prevalente esercitata dall'impresa” quella di “L'installazione di impianti elettrici, di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione, idrici e sanitari, di protezione antincendio Lett. A, B, C, D, E, G del DM 37/2008 dal 21.03.2018”, non vale, di per sé solo,
a qualificare la medesima impresa come abilitata e, nel caso di specie, la polizza assicurativa operante.
Al tempo stesso, non può neanche ritenersi che, nella vicenda in concreto, possa operare l'art.
3.1.12 delle condizioni generali di Polizza.
La clausola, già al primo periodo, stabilisce che: “La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni - anche derivanti da incendio - verificatisi entro 1 Anno dal compimento dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi - escluse le attività ex D.M. 37/2008 - esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi” e, quindi, esclude letteralmente le attività di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2008. Tra queste, contrariamente a quanto sostenuto dalla rientra il montaggio Controparte_1
di impianti di climatizzazione, atteso il tenore letterale dell'art.1 della citata fonte secondaria. La norma, infatti, rubricata “ambito di applicazione”, chiarisce che “Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze” e prosegue fornendo una classificazione degli impianti, menzionando, al 2°c. lett.c), gli impianti di riscaldamento e quelli di climatizzazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto, in base al
DM 55/2014, dei parametri minimi.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda avanzata dall'attore e per l'effetto condanna la al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore di che liquida in complessivi € 16.274,00, oltre ad Parte_1
interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna la a rifondere a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1 - condanna la a rifondere alla le spese di lite che Controparte_1 Controparte_2
liquida in € 2.540,00 per compensi oltre accessori di legge
Viterbo, 31.7.2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
237 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi oltre accessori di legge.
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2