Sentenza 24 novembre 2021
Ordinanza cautelare 16 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
Parere interlocutorio 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/04/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02996/2025REG.PROV.COLL.
N. 01668/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2022, proposto dal Comune di Crosia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno n. 6,
contro
il signor NC RE, rappresentato e difeso dall’avvocato NC Lilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Calabria, Sezione II, n. 2094 del 24 novembre 2021, resa inter partes , concernente un provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor NC RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Oreste Morcavallo e NC Lilli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 1533 del 2020, proposto innanzi al T.a.r. Calabria, il signor NC RE aveva chiesto l’annullamento:
a ) dell’ordinanza di demolizione opere abusive n. 361 del 22.10.2020 del Comune di Crosia (CS) e notificata in data 27.10.2020;
b ) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Crosia di ripristino stato dei luoghi entro cinque giorni n. 362 del 23.10.2020;
c ) del provvedimento di esecuzione d'Ufficio lavori di demolizione Prot. 27703 del 2.12.2020 del Comune di Crosia;
2. Premesso che i provvedimenti suddescritti riguardavano una delimitazione/recinzione su terreno di proprietà, costituita da paletti in ferro bullonati al suolo e catenella antiintrusione collegata tra un paletto e l’altro, a sostegno del ricorso aveva dedotto che tale intervento, finalizzato a delimitare la proprietà privata, non interessava vie pubbliche, era di carattere precario ed il Comune non aveva fornito un’adeguata motivazione a sostegno delle sue determinazioni.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha accolto il ricorso in relazione alla domanda annullatoria;
- ha respinto il ricorso in relazione alla domanda risarcitoria;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ dall’istruttoria condotta non sussistono sufficienti elementi per considerare corroborata l’allegazione circa la pubblicità dell’area oggetto della delimitazione con i paletti operata dal ricorrente ”
- “ nel senso della non pubblicità dell’uso dell’area, depone anche la circostanza per cui il Comune ha inserito la particella n. 449, contigua a quella n. 683 per cui è causa e che insieme compongono l’area in discorso, nel piano di alienazione, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27 luglio 2020; la circostanza, pur se non dirimente, è perciò indicativa di come, da un lato, la particella n. 449 sia rimasta nella proprietà comunale, mentre quella n. 683, infatti non coinvolta nel piano di alienazione, fosse già oggetto di trasferimento in favore del dante causa del ricorrente; dall’altro, che la strada in questione non sia sottoposta ad uso pubblico ”;
- ai fini della realizzazione dell’intervento, per la sua modesta consistenza, non è necessario alcun titolo edilizio.
5. Avverso tale pronuncia il Comune di Crosia ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 22/02/2022 e depositato il 24/02/2022, articolando due motivi di gravame (pagine 5-16) come di seguito rubricati:
I) ERROR IN IUDICANDO E/O IN PROCEDENDO - ASSOLUTA INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO – ERRONEA QUALIFICAZIONE DELL’AREA COME DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA IN ASSENZA DI DESTINAZIONE PUBBLICA E/O AD USO PUBBLICO – TRAVISAMENTO FATTUALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO ;
II) ERROR IN IUDICANDO E/O IN PROCEDENDO – ASSOLUTA INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DI RICORSO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLE OPERE COME ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA .
5.1. Ritiene il Comune appellante che controparte avrebbe occupato un’area ad uso pubblico, ubicata in via dell’Arte n. 65/67, delimitandone una parte con paletti in ferro bullonati al suolo, in assenza di un valido titolo edilizio; osserva che lo spiazzo antistante l’immobile di proprietà del sig. RE è posto ai margini di via dell’Arte, di cui costituisce quindi parte integrante. La recinzione, essendo stabilmente infissa al suolo, sarebbe da considerarsi una vera e propria costruzione essendo così subordinata al rilascio del relativo titolo abilitativo.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’integrale rigetto del ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
7. In data 10 marzo 2022 il signor NC RE si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
7.1. Ha all’uopo evidenziato che:
- si tratterebbe di un intervento di piccola entità, consistente nella posa in opera di paletti in ferro bullonati al suolo e collegati da semplice catenella tra un paletto e l’altro;
- tale intervento veniva rimosso d’ufficio, tanto che proponeva querela ravvisando una indebita iniziativa demolitoria;
- che ha prodotto gli atti di acquisto ed allegato una relazione tecnica; inoltre l’area non sarebbe mai stata sottoposta ad espropriazione né via Dell’Arte è stata iscritta all’elenco delle vie pubbliche o comunque sottoposta ad uso pubblico.
8. Con ordinanza n. 1220 del 16 marzo 2022 la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile con la seguente motivazione:
“ Preso atto della dichiarazione assunta a verbale di rinuncia alla domanda cautelare in ragione del fatto che le opere ritenute abusive risultano allo stato essere state già rimosse, onde la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata deve essere dichiarata improcedibile ;”.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 4 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Occorre preliminarmente osservare che, per quanto riguarda la statuizione reiettiva in ordine alla domanda risarcitoria, non essendo stata quest’ultima riproposta in sede di appello, è pertanto da reputare passata in giudicato. Non si può così ragionevolmente escludere che effettivamente ricorra l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse in considerazione dell’avvenuta rimozione delle opere contestate con le ordinanze impugnate in prime cure.
12. Ritiene tuttavia il Collegio di accedere comunque alla disamina del merito della controversia, in quanto l’infondatezza, per le ragioni di seguito esposte, del gravame consente di reputare assorbita ogni contestazione formulata da parte appellante al fine di compromettere l’impugnata statuizione in rito. Per le medesime ragioni può reputarsi assorbita ogni eccezione sollevata da parte appellata circa la rituale proposizione dei motivi sollevati dall’appellante.
13. Venendo quindi all’esame delle deduzioni di parte appellante al fine di corroborare la pretesa infondatezza del ricorso di primo grado, va preliminarmente rilevato che il testuale tenore delle stesse è il seguente: “ anche l’area catastalmente in proprietà del Sig. RE era asservita all’uso pubblico, ospitando sottoservizi comunali (una caditoia di raccolta delle acque meteoriche e un chiusino in ghisa con scritta idrante). Tali elementi quindi corroboravano la destinazione ad uso pubblico del vicolo, evincibile dalla documentazione anche fotografica in atti, dalle affermazioni della stessa parte ricorrente, nonché dalla proprietà pubblica della particella 449, che aveva pure determinato l’inserimento del vicolo nella toponomastica con apposizione dei numeri civici ” .
13.1. Il quadro lessicale delle deduzioni sollevate, in particolare col primo motivo, impone di provvedere alla loro disamina alla luce della documentazione di causa all’uopo prodotta nel corso del giudizio di prime cure, dovendosi verificare se la stessa, come deduce parte appellante, possa essere considerata idonea a suffragare la tesi secondo cui sarebbe configurabile una precisa destinazione pubblica.
Ebbene, la disamina degli atti di causa non consente di condividere le prospettazioni formulate dall’appellante.
Va, infatti, rilevato che la documentazione fotografica in atti è del tutto equivoca e pertanto non emergono elementi da cui desumere con nitidezza che si tratti effettivamente di area sottoposta ad uso pubblico.
In particolare, come evidenziato da parte appellata, non si evince dalla documentazione fotografica in atti l’apposizione di un numero civico sull’abitazione del RE e sulla pubblica via.
Per quanto riguarda la necessità, prospettata da parte appellante, che sia controparte a dover dimostrare la proprietà privata dell’area, va rilevato, in disparte la effettiva incombenza di tale onere probatorio, che parte appellata ha fornito ampia documentazione relativa agli atti di acquisto ed ai titoli edilizi.
In particolare, va rilevato che, come evincesi dagli atti di causa e segnatamente dalla Consulenza tecnica di parte dell’Arch. Antonella Maringolo (Doc. 10 della produzione allegata al ricorso di primo grado e depositato il 17 dicembre 2020) suffragata da elementi documentali e reperti fotografici:
- trattasi di immobile situato alla frazione Mirto del Comune di Crosia, realizzato negli anni ’70, in virtù di Licenza di Costruzione prot. n. 2483 del 20 marzo 1975, in perfetto allineamento su via Dell’Arte, di forma rettangolare, capofila dell’intero agglomerato con affaccio principale su Piazza Regina Pacis;
- l’immobile è costituito da un piano terra adibito per una parte a magazzino e per un’altra parte a laboratorio artigianale nonché da un primo e un secondo piano adibiti a civile abitazione;
- l’intero immobile è abitato dal sig. NC RE (proprietario) con la famiglia e dai suoi tre figli, LF, IO e MA (comproprietari);
- più precisamente, il fabbricato, unitamente alla relativa area di pertinenza, oggetto di controversia, è identificato al catasto urbano del Comune di Crosia al Foglio di Mappa n° 4, particella n° 683;
- detto immobile affaccia su un vicolo cieco, trasversale a via Dell’Arte, di cui una parte risulta intestata al sig. NC RE, segnatamente la particella n. 683 ove sono stati effettuati i lavori di recinzione e delimitazione in contestazione, mentre l’altra, la particella catastale n. 449, già di proprietà del Comune di Crosia, è inserita nel Piano triennale delle alienazioni di cui alla Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 27 luglio 2020.
Da tali elementi è dato inferire che, anche a voler ritenere la parte privata gravata dell’onere probatorio, gli elementi forniti dalla stessa, a mezzo relazione tecnica, sono sufficientemente esplicativi, ai fini della soluzione della presente controversia, della natura privata dell’area in contestazione.
Va per giunta rilevata la mancata produzione, da parte del Comune, di documentazione attestante la proprietà dell’area in capo allo stesso e comunque l’uso pubblico al quale sarebbe preordinato.
Infatti questo Consiglio di Stato, con la sentenza, sez. IV, n. 5820 del 10 ottobre 2018 evidenziata da parte appellata, si è espresso nei termini che seguono:
<< per l'attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all'uso pubblico concorra l'intervenuto acquisto, da parte dell'ente locale, della proprietà del suolo relativo (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d'esproprio, per effetto di usucapione o dicatio ad patriam, ecc.), non valendo, in difetto dell'appartenenza della sede viaria al Comune, l'iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, giacché tale iscrizione non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima, né la natura pubblica di una strada può essere desunta dalla prospettazione della mera previsione programmatica di tale destinazione, dall'espletamento su di essa, di fatto, del pubblico transito per un periodo infraventennale, o dall'intervento di atti di riconoscimento dell'amministrazione medesima circa la funzione assolta da una determinata strada" [v. Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4952; v., altresì, T.A.R. Trento, sez. 1, 21 novembre 2012, n. 341, per cui "affinché un'area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva ed attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titulo dell'area da parte della p.a.) né l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è invece necessario, ai sensi dell'art. 824 c.c., che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base ad un atto o fatto (fra cui anche l'usucapione) idoneo a trasferire il dominio, ovvero che su di essa sia stata costituita a favore dell'Ente una servitù di uso pubblico e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita, all'uso pubblico, ossia per soddisfare le esigenze di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale"] ; >>.
E’ pur vero che non ricorre un onere inderogabile a carico del Comune di comprovare la proprietà dell’asse viario mediante il relativo atto d’acquisto. Nella stessa pronuncia testé citata, infatti, si precisa che << “una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato jure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico” (v. Cass. 5 luglio 2013, n. 16864); del resto, “l'adibizione ad uso pubblico di una strada è desumibile quando il tratto viario, per le sue caratteristiche, assuma una esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone oppure quando vi sia stato, con la cosiddetta dicatio ad patriam, l'asservimento del bene da parte del proprietario all'uso pubblico di una comunità, di talché il bene stesso viene ad assumere le caratteristiche analoghe a quelle dí un bene demaniale” >>.
Questo Consiglio ha peraltro , di recente, ribadito che l’uso pubblico della strada “ richiede di valutare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza a una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (Cons. St., sez. II, primo luglio 2024 n. 5811) ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita all’uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività (Cons. St., sez. VI, 30 ottobre 2023 n. 9333), considerato comunque che l’inserimento della strada rappresenta una presunzione semplice di appartenenza della stessa all'ente ovvero del suo uso pubblico (Cons. St., sez. II, primo luglio 2024 n. 5811) ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1632).
Tuttavia è da condividere quanto osservato da parte appellata nel senso che le deduzioni della difesa comunale circa il fatto che sull’area insisterebbero “ sottoservizi comunali ” e che il vicolo darebbe “ accesso ad abitazioni di cittadini ” (cfr. pag. 8 dell’appello) non trovano conforto negli atti di causa.
Invero dalla documentazione fotografica riportata nella suddetta Relazione tecnica di parte appellata non emerge la presenza di sottoservizi comunali, così come non si evince che la recinzione impedisse l’accesso alla proprietà di terzi.
La stessa documentazione fotografica versata agli atti del giudizio di prime cure da parte dell’odierno appellante non consente di percepire la presenza di un tombino nonché di numeri civici in corrispondenza dell’area di proprietà dell’appellato.
Non emergono in conclusione elementi, valorizzabili in base alla giurisprudenza su menzionata, sufficienti al fine di comprovare una destinazione pubblica dell’area in contestazione tanto più che non è in discussione l’intestazione catastale della stessa (peraltro di piccole dimensioni) in capo all’appellato.
14. Infondato è anche il secondo motivo (pagine 11-16), col quale parte appellante insiste nel dedurre
la rilevanza edilizia dell’intervento stante la sua consistenza (paletti in ferro stabilmente ancorati al suolo) e la sua attitudine ad assicurare l’uso esclusivo dell’area.
Denota l’infondatezza del motivo in esame il fatto che non emergono sufficienti elementi da cui inferire che la recinzione, per la sua modesta consistenza, costituisca un intervento rilevante sul piano edilizio.
Trattasi infatti, come sottolineato da parte appellata, di paletti in ferro bullonati al suolo e collegati da una semplice catenella tra un paletto e l’altro. Tale precisa consistenza dell’intervento, di assai modesta entità, trova agevole riscontro nella documentazione fotografica agli atti del giudizio di prime cure (vedi allegati 6-8 alla memoria del Comune depositata in data 20 settembre 2021).
La fattispecie, contrariamente a quanto dedotto dal Comune appellante, risulta quindi riconducibile nell’alveo della pronuncia di questo Consiglio (sentenza n. 8600/2019), secondo cui “ la realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra ius aedificandi e ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto ”.
14.1. Risulta quindi ininfluente ai fini della soluzione della controversia quanto ulteriormente dedotto da parte appellante in ordine al carattere vincolato del provvedimento, che pertanto non richiederebbe alcuna motivazione in ordine alla effettiva ricorrenza dell’interesse pubblico. Invero, la ravvisata insussistenza di un intervento propriamente edilizio è tale da suffragare le ragioni poste a base della pronuncia impugnata a prescindere da ogni considerazione in ordine alla congruità o meno della motivazione a sostegno del provvedimento demolitorio impugnato in prime cure.
15. Tanto premesso, il gravame deve essere respinto.
16. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda sul piano fattuale, per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1668/2022), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
NC Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO