Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3868 / 2024
promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
EMILIO DEJOMA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALFONSINO IMPARATO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 04.12.2024 l'odierno ricorrente - premesso di essere era titolare della pensione di inabilità cat. INVCIV n. 07073534 - impugnava la nota inviata dall' il CP_1
giorno 02.07.2024 con la quale veniva rideterminato l'importo dovutogli per la predetta prestazione a titolo di maggiorazione sociale e richiedendo per l'anno 2021 un indebito pari a complessivi € 4.364,88. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la sussistenza dei
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la sussistenza in capo al ricorrente dei CP_1
requisiti reddituali previsti dalla legge per avere diritto alla maggiorazione sociale richiesta e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso va accolto.
In punto di diritto, secondo il disposto dell'art. 38, comma IV, della L. 448/2001 come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, ai titolari di pensione di inabilità
di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e/o cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38.
Tale beneficio può essere riconosciuto solo a domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, alla presentazione della stessa.
Orbene, oltre il requisito anagrafico, il riconoscimento della maggiorazione è subordinata alla sussistenza di un requisito reddituale, ossia al mancato superamento di una determinata soglia di reddito, mutevole di anno in anno, relativa al reddito personale, per i soggetti non coniugati e il rispetto un doppio limite, per i soggetti coniugati (reddito personale e reddito coniugale).
Precisamente, se il pensionato è coniugato la maggiorazione sociale spettante è quella di
“importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge”.
In particolare, con riferimento all'anno 2021, per avere diritto al beneficio richiesto erano previsti i seguenti requisiti reddituali: a) il beneficiario non coniugato doveva possedere redditi propri non superiori a 8.476,26 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità); b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato)
doveva possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.476,26 euro;
redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.459,90 euro (cfr. all. n. 2
circolare n. 197/2021). CP_1
Giova rilevare che, per il riconoscimento dell'incremento al milione, bisogna considerare i redditi di qualsiasi natura (inclusi quelli esenti da IRPEF) escludendo i redditi della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, le pensioni di guerra, l'indennità
di accompagnamento, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia.
Nel caso di specie, l' ha erroneamente ritenuto la non spettanza del beneficio poiché CP_1
“il Sig. – nell'anno 2020 – aveva percepito redditi d'impresa di importo pari ad euro Pt_1
3.732,00 (v. Mod. unico anno 2020 allegato). Il suddetto reddito di impresa andava proiettato
nell'anno successivo – 2021 – al fine di verificare il diritto e la misura delle prestazioni legate al
reddito in godimento”.
Dalla documentazione allegata dall'ente previdenziale emerge che i redditi d'impresa cui si riferisce l' afferenti al 2020 sono stati correttamente indicati dal ricorrente nella CP_1
dichiarazione dell'anno 2021; le ulteriori somme percepite dal nell'anno 2021, a Pt_2
titolo di indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale ex Legge n. 145/2018, pari ad euro 1.117,09, unitamente all'importo dichiarato dal ricorrente, non superano i limiti reddituali previsti.
Ad ogni modo, considerato che l'indebito impugnato riguarda i redditi conseguiti nel 2021,
andava contestata la dichiarazione resa nel 2022.
Quest'ultima è stata tempestivamente inviata, ricomprendendovi esclusivamente le somme percepite a titolo di pensione di inabilità cat. INVCIV n. 07073534 poiché, come detto, le ulteriori somme contestate dall'ente previdenziale attengono a percezione reddituale anno
2020 (dichiarazione 2021).
Pertanto, tenuto conto che il reddito percepito dal nell'anno 2021 non risulta Pt_1
superiore ai limiti reddituali previsti per la liquidazione dell'intera maggiorazione sociale,
in ragione della sussistenza di tutti i requisiti legittimanti la richiesta del beneficio (domanda dell'interessato, requisito anagrafico e requisito reddituale), il provvedimento di indebito dell' del 02.07.2024 va annullato e conseguentemente non risulta dovuta dal CP_1 Pt_1
per l'anno 2021 la somma pari a complessivi € 4.364,88 ivi richiesta.
Per le suesposte ragioni, il ricorso risulta, quindi, va accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e annulla il provvedimento emesso dall'ente previdenziale del 02.07.2024,
dichiarando non dovute le somme in esso richieste;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi euro 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%
come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 18/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo