Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente rel.
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott. Alberto Canale Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4593/2022 R.G. vertente
T R A
, nata ad [...] il [...] ed ivi res.te, alla Parte_1
Contrada Foresta n. 2 (c.f.: ), rappr.ta e difesa, anche C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale Giardino (c.f.: ; C.F._2
) e Antonio Mannetta (c.f.: Email_1
, come da procura in calce C.F._3 Email_2 all'appello. APPELLANTE
E
nato il [...] e residente in A- 6264 Fügen, Controparte_1
Schützenweg 27, quale titolare dell'omonima ditta per commercio di bestiame
“Viehhandel Wetscher” con sede in A – 6264 Fügen, Piazza Paese 12
, con l'avv. Karl Benedikt Schwienbacher con studio in Bolzano, C.F._4
Via Grappoli 50/38 ) e-mail: C.F._5
nr. Fax 0471/976560, giusta procura in Email_3 calce alla comparsa di costituzione di risposta in appello.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2196/2022 del Tribunale di Benevento, in tema di opposizione del terzo mobiliare (art. 619 c.p.c.). 1
(cfr. relazione dell'IVG del 16.04.2018)». Del resto, il Giudice dell'Esecuzione, «rilevato che tutti gli incanti esperiti hanno avuto esito negativo;
che risulta aver avuto esito negativo anche la richiesta di integrazione del pignoramento;
[ha] dichia[to] estinta la presente procedura». Si dà atto di aver effettuato l'integrazione del contraddittorio. Voglia, pertanto, l'On.le Corte assegnare la causa a sentenza.”.
L'avv. Schwienbacher, nell'interesse dell'appellata: “richiama estesamente quanto esposto e dedotto nella propria comparsa di costituzione e risposta riconfermando la impugnazione incidentale ivi proposta con riguardo, in particolare, della condotta estremamente scorretta della appellante Pt_1
che, in un primo momento, propone inammissibile ed infondata
[...] opposizione di terzo per poi, nelle more del giudizio, sottrarre la macchina pignorata al custode figlio che, evidentemente, non oppone Persona_1 resistenza alle azioni abusive della madre. Va ricordato che è stato prodotto il certificato di famiglia storico che dimostra questo rapporto di stretta parentela tra madre e figlio che, a sua volta, conferma Parte_1 Persona_1 apertamente che è stata la madre a fare sparire la macchina pignorata. Questo comportamento non solo esprime una totale mancanza di rispetto nei confronti dell' Autorità Giudiziaria ma ha creato un danno materiale enorme e sproporzionato a carico dell' appellato che per oltre un Controparte_1 decennio ad oggi invano cerca di recuperare un credito di modesta entità sostenendo una serie di spese e competenze che nel frattempo superano le originarie pretese azionate. Tenuto conto della condotta processuale di manifesta mala fede la appellante merita la condanna per responsabilità aggravata.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 10.8.2017 , in qualità di terzo proprietario, Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. nella procedura esecutiva mobiliare (n. 709/2017 r.g.e. del Tribunale di Benevento) intrapresa da nei confronti della CP_3 Controparte_2
2 In particolare, l'opponente deduceva l'illegittimità del pignoramento per essere il bene oggetto di esecuzione, nella specie una rotopressa, estraneo al patrimonio della debitrice esecutata e, invece, di sua esclusiva proprietà e chiedendo pertanto di accertare e dichiarare la nullità del pignoramento e, nelle more, di sospendere l'esecuzione.
Si costituiva tempestivamente il creditore procedente, eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità dell'opposizione, con conseguente rigetto della domanda e risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 26.10.2017 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e rinviava per l'eventuale giudizio di merito.
Con citazione del 7.12.2017 introduceva il giudizio di merito, al Parte_1 fine di: ”accertare e dichiarare la nullità/ illegittimità e la conseguente inefficacia del pignoramento mobiliare eseguito dal creditore procedente nei confronti della società per aver colpito beni di esclusiva proprietà Controparte_2 della sig.ra
[...]
, come si evince dalla fattura nr. 837 del 20.06,2001 emessa dalla Parte_1
Wolagri S.r.l. e, comunque, estranei al patrimonio della debitrice società
Con vittoria di spese e competenze difensive del presente giudizio da CP_2 distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
Si costituiva il quale contestava la fondatezza e la CP_3 ammissibilità dell' opposizione proposta da , con condanna della Parte_1 medesima alla rifusione delle spese e competenze di causa, oltre al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per causa temeraria.
All'udienza del 13.10.2022 le parti precisavano le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza n. 2196/2022 pubblicata il 13.10.2022 il Tribunale di Benevento così statuiva:” - dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
- condanna a rifondere in favore di
[...] Parte_1 CP_3
le spese del presente giudizio che liquida in € 10.343,00 a titolo di
[...] compensi, oltre accessori di legge se dovuti.”.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per assenza di interesse ad agire dell'opponente , poiché: “da un esame degli atti, Parte_1 emerge che, nelle more del giudizio di opposizione, all'esito dei vari accessi effettuati dall'IVG presso la sede del debitore, risultati negativi per irreperibilità dello stesso, il debitore si è disfatto del bene pignorato (cfr. verbale del 28.03.2018) e, inoltre, lo stesso ha dichiarato che “il rotoballe… non è più in suo possesso in quanto lo stesso era di proprietà della signora Parte_1 la quale ha provveduto a ritirarlo” (cfr. relazione dell'IVG del 16.04.2018). A seguito del venir meno dell'oggetto dell'esecuzione, il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 28.12.2018, ha pertanto dichiarato l'estinzione della
3 procedura esecutiva R.G.N. Es. 709/2017 da cui trae origine la presente opposizione. Orbene, l'avvenuta sparizione del bene pignorato rappresenta un fatto sopravvenuto che ha determinato non solo l'estinzione della procedura esecutiva ma anche il venir meno di ogni interesse, rectius utilità pratica, che possa concretamente derivare in capo all'opponente alla pronuncia del giudice sul merito della domanda;
si finirebbe, in caso contrario, per accertare e dichiarare l'esistenza di un diritto di proprietà su di un bene che non solo non costituisce più oggetto di esecuzione ma è anche sparito. In definitiva, il mancato rinvenimento nel corso del giudizio della “res pignorata” ha comportato il venir meno dell'oggetto del pignoramento e, conseguentemente, dell'oggetto dell'accertamento del diritto di proprietà richiesto al giudice. Da tanto deriva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'opponente e la conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda”.
Avverso tale sentenza, pubblicata il 13.10.2022, non notificata, proponeva appello , con citazione notificata telematicamente il 27.10.2022 Parte_1
(iscritta a ruolo il 2.11.2022) per i seguenti motivi: -erroneo riferimento alla disciplina dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c.
Pertanto, così concludeva:” in accoglimento del proposto gravame, ritenere non calzante l'ipotizzato difetto di interesse ad agire, a regolare la fattispecie, dal momento che è stata data prova certa della risalente intestazione del bene pignorato alla appellante, totalmente estranea, perciò, alla procedura esecutiva, e, per l'effetto, statuire la fondatezza della opposizione di terzo;
vinte le spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
Si costituiva tempestivamente il 3.1.2023 (citazione fissata per il 31.1.2023)
quale titolare e legale rappresentante di omonima ditta, Controparte_1 proponendo appello incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni:” 1) In via preliminare rigettare in toto la avversaria impugnazione principale proposta da , con atto di appello di data 22/10/2022, notificato in data Parte_1
27/10/2022, perché inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 348bis CPC;
nel merito respingere l' impugnazione principale perché infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di lite;
2) In accoglimento dell' appello incidentale condannare l'appellante opponente di terzo al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali per responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96, comma 1+2+3, CPC nell'ammontare di complessivi € 20.000,00 ovvero di quella somma diversa ritenuta conforme a giustizia, con gli interessi di mora ai sensi dell' art. 1284, ultimo comma, codice civile;
3) Confermare per il resto la impugnata sentenza con condanna alle spese di lite”.
4 All'esito della prima udienza, ritenuta la nullità della citazione, notificata senza l'osservanza dei termini a comparire, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la Corte disponeva la rinnovazione della citazione in appello e dell'appello incidentale alla e rinviava la causa all'udienza del 9.6.2023. La società Controparte_2 rimaneva contumace. La causa veniva rinviata per la precisazione Controparte_2 delle conclusioni all'udienza del 7.2.2025.
Disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata a sentenza il 7.2.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le parti hanno depositato comparse conclusionali.
Motivi della decisione
§1. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della che Controparte_2 nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in appello e dell'appello incidentale presso la sede legale della predetta società, non si è costituita.
§2.
L'appello è inammissibile.
Invero, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'appellante ritiene che:“ aveva interesse pieno al riconoscimento della appartenenza alla stessa della titolarità del bene pignorato, avvalorata, all'occorrenza, dalla estinzione della procedura esecutiva”, pertanto “è un fuor d'opera la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, in quanto l'opposizione è risultata fruttuosa”.
Il motivo è infondato.
Orbene, l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
L'interesse ad agire richiede, invero, non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
E' pacifico, poi, che l'interesse ad agire, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sino al momento della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 6130 del 5 2018; Cass. n. 11204 del 2017; Cass. SS.UU. n. 25278 del 2006), per cui vanno apprezzati anche i fatti sopravvenuti all'esercizio dell'azione o alla proposizione del gravame, che possono determinare il venir meno dell'interesse, pur originariamente sussistente, ogniqualvolta, a fronte del mutato contesto fattuale e giuridico, la pronuncia o la sua rimozione sarebbero improduttive di conseguenze (Cass. n. 20250 del 2020).
Venendo al caso di specie, ritenuto che: -l'appellante ha introdotto, con atto del 12.12.2017, giudizio di merito della procedura di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo l'illegittimità della procedura esecutiva mobiliare intrapresa dalla ditta nei confronti della il cui CP_3 Controparte_2 bene esecutato era una rotopressa di proprietà dell'appellante e quindi estranea al patrimonio del debitore;
-con verbale dell'I.V.G. del 28.3.2018 è stato poi accertato che il debitore si era disfatto del bene pignorato (trattasi di un bene mobile non registrato) e lo stesso aveva dichiarato che “il rotaballe non è più in suo possesso in quanto lo stesso era di proprietà della signora
[...]
la quale ha provveduto a ritirarlo”; -tale circostanza è stata Parte_1 rilevata anche dall'appellante nel giudizio di primo grado con le memoria ex art. 183 c.p.c. del 21.12.2018.
Ritenuto, che se è vero come sostenuto dall'appellante che non si trattava di
“sparizione del bene pignorato”, quanto piuttosto della reintegrazione nel possesso dello stesso bene pignorato alla opponente, che ne rivendicava la proprietà e che tale situazione determinava la cessazione della materia del contendere, è altrettanto vero che, avendo il Tribunale comunque condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, nella sostanza lo stesso Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza virtuale. Infatti, pur se cessata la materia del contendere, l'opponente e attuale appellante avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza dell'opposizione, in realtà sostenuta su un unico documento e cioè su una fattura, priva di data certa di acquisto della rotopressa da parte della . Senonché la fattura priva di data Pt_1 certa e comunque riferita ad una partita iva dell'acquirente del tutto inesistente, già non era stato ritenuto documento sufficiente a dimostrare la proprietà del bene pignorato, tant'è che il Giudice dell'esecuzione non aveva sospeso la procedura esecutiva. Inoltre, la era stata pignorata Parte_2 nell'azienda del debitore esecutato e quindi, pur nel volerne ammettere l'acquisto da parte della madre , la disponibilità da parte dell'esecutato Pt_1 nell'esercizio della sua azienda equivaleva all'acquisto della proprietà da parte del figlio, ai sensi dell'art. 1153 c.c..
Dunque, anche se contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non si trattava di carenza sopravvenuta di interesse ad agire, quanto piuttosto di cessazione della materia del contendere perché il bene non “sparito” era rientrato nella disponibilità della perché il figlio appunto glielo aveva Pt_1 restituito, nonostante fosse stato nominato custode del bene pignorato,
6 sicuramente secondo il principio della soccombenza virtuale correttamente il Tribunale aveva condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Del resto, l'appellante, avendo quanto al regolamento delle spese, semplicemente affermato che “è uno sproposito la condanna alle spese di lite, perché è stato provato, per tabulas, l'acquisto del “rotoballe” da parte della malcapitata”, non ha censurato la liquidazione, ma senza alcun specifico motivo in ordine alla pretesa fondatezza dell'opposizione, ha chiesto la riforma del regolamento delle spese senza dimostrare la soccombenza virtuale dell'opposta.
Considerato che l'interesse all'impugnazione costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008; in senso conforme, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010; Cass., Sez 5, Sentenza n. 10445 del 12/05/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20698 del 13/10/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2830/del 11/12/2020) sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. e che va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, ne consegue che l'appello in esame è inammissibile, per difetto d'interesse, avendo appunto l'appellante dedotto la cessazione della materia del contendere senza però allegare uno specifico motivo di gravame atto a sostenere la soccombenza virtuale dell'opposto e quindi la fondatezza dell'opposizione.
§.3
Con comparsa del 3.1.2023, quale titolare e legale Controparte_1 rappresentante di omonima ditta “Viehhandel Wetscher”, proponeva appello incidentale per aver il Tribunale rigettato la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da in quanto non trova applicazione al caso di Controparte_1 specie la disposizione dell'art. 334, comma 2, c.p.c., a norma della quale, ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia, poiché l'appello incidentale è stato proposto nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., non essendo stata notificata la sentenza.
L'appello incidentale è fondato, deve pertanto trovare accoglimento l'istanza di condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
L'art. 96 III comma c.p.c. (come modificato dalla l. 69/2009) prevede il potere-dovere del giudicante di statuire anche sulla responsabilità per i danni subiti dalla parte vittoriosa per essere stata ingiustamente evocata o costretta
7 in giudizio, laddove si ravvisino nella condotta della parte soccombente rilevanti profili di colpa da valutarsi secondo i generali criteri di responsabilità. Nel caso di specie la condotta processuale di parte appellante è apparsa connotata da rilevanti profili di colpa per aver intrapreso il giudizio di opposizione di terzo ex 619 c.p.c., fondando le proprie ragioni su un'unica fattura di acquisto del bene mobile, da cui non si evincono elementi tali da ricondurre la proprietà del bene all'appellante.
Inoltre, risulta dagli atti che l'I.V.G. non è riuscito nemmeno a valutare il bene, perché il debitore esecutato, si ribadisce il figlio della , in vari accessi Pt_1 si è reso irreperibile e solo nell'ultimo accesso del 16.4.2018, venendo meno ai suoi dovere di custode giudiziario ha dichiarato di “aver restituito” la alla madre, che ne rivendicava la proprietà. Appare evidente dal Parte_2 comportamento, sia dell'opponente che ha proposto l'infondata opposizione su una semplice fattura priva di data certa, sia del debitore esecutato, come si sia trattato di giudizio diretto esclusivamente a sottrarre alla procedura esecutiva e quindi al creditore procedente un bene che era stato legittimamente pignorato.
Recentemente la Corte di legittimità a Sezioni Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018) ha chiarito che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione e, nella specie, l'orchestrata opposizione al solo fine di sottrarre il bene pignorato.
La liquidazione equitativa deve essere parametrata, secondo la più recente giurisprudenza, alle spese di lite. Da ultimo la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal
8 soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Il danno – anche avuto riguardo alla durata del procedimento - deve pertanto essere stimato nella misura di euro 10.000,00, oltre interessi di more al tasso legale dalla domanda.
§.4
Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 26.000,00 seguono la soccombenza dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
, nonché sull'appello incidentale proposto da quale
[...] Controparte_1 titolare dell'omonima ditta, avverso la sentenza n. 2196/2022 del Tribunale di Benevento, così provvede:
a)Dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
b)Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 10.000,00 oltre interessi di mora al tasso legale a
[...] decorrere dal 21.2.2018;
c)Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio di appello che liquida in euro 5.809,00 per compensi oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
d)La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli, il 29.4.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandro Cocchiara
9 Documento firmato digitalmente
Alla redazione integrale del presente provvedimento ha contribuito il funzionario u.p.p. dr. Ilaria Faticoni
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