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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Alessia Dattilo Giudice letti gli atti ed esaminata la documentazione, udito il Giudice relatore, all'esito EL camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 3146/2020 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Coscarella, per procura allegata all'atto introduttivo nonché giusta nomina per decreto dirigenziale n. 9332 del 14.09.2020 allegata alla nota di deposito del 30.08.2023;
-attrice-opponente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ilario Circosta, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta - opposta –
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro – tempore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 568/2020, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 1-22.06.2020 notificato il 26/6/2020, con il quale le è stato ingiunto, in solido con il il pagamento di € 27.562,02, Controparte_2 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del procedimento monitorio, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la prescrizione del credito ingiunto e, dunque, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 568/2020 RG n. 1623/2020; 2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva EL nella vicenda che ci occupa e, dunque, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, in Parte_1 ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 568/2020 RG n. 1623/2020; e, comunque, dichiarare ogni domanda proposta nei confronti EL inammissibile, improponibile, ovvero rigettarla in quanto Parte_1 infondata in fatto e diritto, e, in ogni caso, dichiarare che non sussiste alcun diritto di credito relativo alle somme vantate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
3) pronunciare ogni statuizione conseguente, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio.”.
La ha dedotto che la Costruzione Dondi S.p.a., ha ottenuto Parte_1
l'ingiunzione di pagamento su fatture emesse nei confronti dell' di Parte_2
Catanzaro per la fornitura del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e sollevamento EL rete fognaria ricadente nel territorio EL basandosi sull'erroneo presupposto del suo subentro all' Parte_1 [...]
nei rapporti pendenti, ai sensi dell'art. 47 EL legge regionale n. 34 del Parte_2
29.12.2010, che ha disposto la soppressione degli ATO regionali e il subentro EL nei rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima da parte. Parte_1
In particolare, l'opponente ha dedotto: a) che la citata norma ha stabilito che la Pt_1
non subentra automaticamente in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, ma solo
[...] in quelli specificamente individuati con deliberazione EL giunta regionale previa ricognizione delle singole poste attive e passive;
b) che sia la ricognizione delle poste attive e passive che la deliberazione EL giunta regionale non sono mai state adottate, tant'è vero che è stato nominato un Commissario liquidatore per le cinque Province
2 individuato con decreto del Presidente EL giunta regionale, in conformità all'art. 47 comma 5, EL legge regionale n. 15/2008, con cui è stato disposto di garantire che le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito, garantissero il prosieguo delle attività ordinarie e degli atti necessari al trasferimento;
c) che al Commissario liquidatore è succeduto poi il Commissario liquidatore unico regionale degli Enti d'ambito, individuato nel Dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici e infrastrutture, giusta delibera di G.R. n. 189/2015; d) con la conseguenza che la gestione liquidatoria dell'UT d'Ambito Provinciale IA 2 Catanzaro, non è stata soppressa con riguardo ai rapporti giuridici pregressi.
Pertanto, sulla base delle suddette argomentazioni, la ha eccepito la sua Parte_1 totale estraneità ai rapporti controversi ed ha precisato che la pretesa dedotta in giudizio ha avuto per oggetto lavori di miglioramento di impianti di depurazione e di pubblica fognatura eseguiti in svariati Comuni in nome e per conto dei quali ha agito l'
[...]
, tal ché le correlative obbligazioni giuridiche in seguito alla soppressione CP_3 dell'Ente d'ambito sono da imputarsi ai singoli Comuni, giusta l'ordinanza commissariale n. 2817 del 19.01.2003 e previsione contrattuale anche aggiuntiva del diritto dell'opposta di esercitare, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dei servizi resi, azione diretta nei confronti dei Comuni.
A ciò ha aggiunto che l'ente di governo d'ambito territoriale ha individuato l'UT
ID EL Regione IA per la gestione del servizio idrico integrato in tutta la
Regione, disponendo con la legge regionale n. 18/2017 il funzionamento dell'autorità e prevedendo il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti e alle autorità
d'ambito soppresse ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, legge 23 dicembre 2009 n. 191.
Con la normativa sopracitata è stata disposta l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 47 EL legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, con ciò ritenendo che il successore delle
UT d'ambito provinciali vada individuato nell'AIC.
L'opponente ha poi eccepito la prescrizione del credito ingiunto fondato su fatture da pagarsi a scadenze annuali od inferiori all'anno, in quanto trattasi di prestazioni periodiche e quindi assoggettate a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., evidenziando in ogni caso che anche il termine decennale di prescrizione è ormai decorso, in assenza di alcun atto interruttivo.
3 Infine, ha contestato la dovutezza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 per difetto di costituzione in mora in forma scritta del ritardato pagamento.
Con comparsa depositata in data 14/1/2021, si è costituita la la Controparte_1 quale ha chiesto, in via preliminare, la riunione del presente giudizio a quello portante il n.
r.g. 3144/2020; nel merito, il rigetto EL domanda per i seguenti motivi: i) per mancato decorso del termine prescrizionale decennale, trattandosi di contratto d'appalto per somministrazione di servizi, sottoscritto il 15.02.2006 e di scrittura aggiuntiva del
09.08.2006 ed in quanto interrotto con l'invio EL messa in mora del 16.04.2014, precisando che le fatture dell'anno 2014 sono relative all'accordo transattivo del
19/06/2014, per il periodo 01/04/2005 – 30/09/2006; ii) la sussistenza EL legittimazione passiva in capo alla dovuta al mancato insediamento degli Parte_1 organi dell'AIC ai fini del suo subentro alle autorità d'ambito territoriali soppresse e che ha determinato la permanenza EL gestione commissariale, nella persona del dirigente generale e quindi EL iii) che la previsione contrattuale aggiuntiva non è stata Pt_1 disposta una legittimazione passiva esclusiva dell'ente comunale, ma il diritto dell'ATI di rivolgersi anche e direttamente al singolo comune per il pagamento delle somme dovute;
iv) che il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo è avvenuto con fatture regolarmente emesse e mai contestate, certificate dall' nonché oggetto di Pt_2 Pt_1 tabella di ripartizione delle somme approvata da quest'ultima e dai singoli Comuni.
Inoltre, ha ribadito la natura di transazione commerciale del rapporto intercorso con il con conseguente applicazione EL normativa sugli interessi moratori Controparte_2 ex d.lgs. n. 231/2002 e quale dies a quo di computo degli interessi dal momento EL decorrenza dei novanta giorni dall'emissione EL fattura di pagamento.
In conclusione, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna EL per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
Con ordinanza del 24.01.2021 è stata rigettata la richiesta di riunione EL causa con quella recante n. 3144/2020 r.g..
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., stante la natura documentale EL controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.01.2023, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4 Con provvedimento del 10.05.2023 è stata disposta la trasmissione del fascicolo al
Presidente di Sezione, trattandosi di materia rientrante fra quelle di competenza esclusiva EL sezione specializzata in materia d'impresa.
Con provvedimento del 23.05.2023 il Presidente di Sezione ha assegnato nuovamente la causa alla scrivente, in qualità di giudice EL Sezione specializzata in materia d'Impresa.
Con successiva ordinanza del 5.06.2023 la causa è stata rimessa in istruttoria per il deposito del decreto dirigenziale di nomina del difensore dell' Avv. Parte_3
Antonella Coscarella, menzionato nell'indice degli atti ma mai depositato.
All'udienza del 7.09.2023, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
Nella comparsa conclusionale, depositata il 6.11.2023, la ha dedotto che, Parte_1 con legge n. 10 del 22 aprile 2022, rubricata, “Organizzazione dei servizi Parte_1 pubblici locali dell'ambiente” è stata istituita l'UT Rifiuti e Risorse HE IA
(ARRICAL), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate, rispettivamente, dall'UT ID EL IA (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale
11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in )”; che Pt_1
“L'UT (UT Rifiuti e Risorse HE IA, n.d.r.) è un ente pubblico non economico, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica ed esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale, con sede legale a Catanzaro.”; che al successivo art. 17, commi 1, 2, 3
e 7 la medesima legge ha espressamente statuito: “1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore EL presente legge, il Presidente EL Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
2. L'UT subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1. 3. L'UT subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi
5 facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono……7. Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell'UT ID per la IA”; che il commissario dell'UT in discorso è stato nominato con DPGR n. 13 del 22 aprile 2022 ed il nuovo
Ente, dotato di personalità giuridica propria ed autonomia finanziaria, sin da quella data è subentrato nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'A.I.C., compresi quelli di cui all'art. 19 EL l.r. n. 18/2017.
Ciò posto, con ordinanza dell'8.02.2024 il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria, avendo ritenuto di dover acquisire da parte EL chiarimenti, anche in Parte_1 forma documentale, in relazione al subentro del nei rapporti Parte_4 giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, mediante allegazione EL DPGR n. 13 del
22 aprile 2022 e di eventuale altra documentazione successiva comprovante detto subentro nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'A.I.C., compresi quelli di cui all'art. 19 EL l.r. n. 18/2017.
Infine, all'udienza del 07.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti, che non vi hanno rinunciato, dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Parte_1
Anzitutto, si osserva che nella fattispecie non può discorrersi in termini di legittimazione passiva in senso proprio bensì in termini di difetto di titolarità passiva del rapporto controverso.
In particolare, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, deve tenersi distinta la legittimazione attiva o passiva dalla titolarità EL situazione giuridica sostanziale.
Infatti, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, di promuovere e subire il giudizio in relazione al rapporto dedotto in causa e spetta a chiunque faccia valere in
6 giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare, la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Quando, invece, il convenuto eccepisce la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, si discorre dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, ovvero dell'individuazione del soggetto tenuto alla prestazione domandata dall'attore, la quale attiene al merito EL controversia.
Da ciò ne consegue che la questione sull'estraneità del rapporto controverso, attiene all'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto e chi la eccepisce è tenuto a provarla
(cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 2951/2016).
La ha dedotto di non essere subentrata nei rapporti giuridici attivi e Parte_1
Parte passivi dell' , ai sensi dell'art. 47 EL l.r. n. 34/2010, per carenza EL deliberazione EL giunta regionale, attraverso la quale si sarebbero dovuti individuare i rapporti oggetto di successione, nonché per difetto EL previa ricognizione delle singole poste attive e passive.
Con la conseguenza che la gestione liquidatoria dell'UT d'Ambito Provinciale
IA 2 Catanzaro, non può dirsi essere stata soppressa con riguardo ai rapporti giuridici pregressi, rimanendo in capo al Commissario liquidatore unico regionale degli
Enti d'ambito, individuato nel dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici e infrastrutture, giusta delibera di G.R. n. 189/2015.
Infatti, ha specificato che è stato disposto di garantire che le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito, assicurassero il prosieguo delle attività ordinarie e degli atti necessari al trasferimento e a tal fine è stato nominato un commissario liquidatore per le cinque province individuato con decreto del Presidente EL giunta regionale, al quale è succeduto il commissario liquidatore unico regionale degli Enti d'ambito.
Invero, in tema di gestione del servizio idrico integrato è opportuno ripercorrere l'iter normativo, nazionale e regionale, intervenuto negli anni.
Il legislatore nazionale, con la previsione di cui all'art. 148 del D. lgs. n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), aveva disposto che gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato fossero governati da una “UT d'ambito”, dotata di personalità giuridica, a cui era stato trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata delle risorse idriche.
7 Successivamente, con l. n. 244/2007 è stato previsto che fossero le Regioni a procedere alla rideterminazione degli ATO, valutando l'attribuzione delle funzioni alle province.
Con la previsione di cui all'art. 2, comma 186 bis EL legge 23 dicembre 2009, n. 191, il legislatore è intervenuto nuovamente, disponendo la soppressione delle autorità d'ambito e abrogando l'art. 148 del Codice dell'ambiente, così incaricando le regioni di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle autorità stesse.
Pertanto, con la legge regionale n. 34/2010 la ha disposto che: “In Parte_1 attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, EL legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di autorità
d'ambito di cui all'articolo 148 del D.lgs. 152/2006, previste dagli articoli 41, 42 e 43 EL legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, a decorrere dal 1 luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla , che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi Parte_1 individuati con deliberazione EL Giunta regionale sulla base EL situazione economica e finanziaria delle attuali UT d'Ambito.
2. A decorrere dal 1° luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
3. Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito giusto quanto sancito dal comma 5 dell'articolo 43 EL legge regionale n. 15/2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento. All'uopo le amministrazioni provinciali con il supporto di un commissario liquidatore individuato con Decreto del Presidente EL Giunta regionale procederanno, in raccordo con il
Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici" e con il Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" all'elaborazione di un piano di ricognizione EL situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente o UT d'Ambito.”
Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2011, le funzioni di autorità d'ambito sono state attribuite alla Giunta Regionale “che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione EL Giunta regionale sulla base EL situazione economica e finanziaria delle attuali
UT d'Ambito”; è stato istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale e sono stati nominati per dodici mesi i Commissari liquidatori per ciascuna provincia, per dare supporto alla predisposizione del piano di liquidazione e di ricognizione EL situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'UT d'Ambito e per garantire “la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi, in raccordo con il Dipartimento Lavori Pubblici” (giusta art. 56, comma 2, L.R. n.
8 47/2011). Ai Commissari, prorogati, è poi succeduto il Commissario liquidatore unico regionale degli Enti di ambito, individuato nel Dirigente Generale pro tempore del
Dipartimento Regionale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.
La normativa statale del 2009 prevedeva altresì: «Decorso un anno dalla data di entrata in vigore EL presente legge, sono soppresse le UT d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle UT d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore EL presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle UT, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli
148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore EL legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore EL presente legge» (v. art. 2, comma 186 bis, L. 191/2009).
Con la successiva Legge n. 10 del 2011 (finanziaria 2010), in combinato disposto con il
D.L. n. 216/2011, è stato fissato al 31 dicembre 2012 il termine ultimo per la cessazione degli Enti di Ambito territoriale ottimale.
Solo in seguito, con la legge regionale n. 18/2017 la ha istituito l'AIC Parte_1
Parte rappresentativa dei comuni EL , tutti ricadenti nell' , disponendo ai sensi Pt_1 dell'art. 1:“La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. In particolare, con la presente legge: a) è riconosciuta e istituita
l'UT idrica EL , rappresentativa dei comuni EL , tutti ricadenti nell'ambito Pt_1 Pt_1 territoriale ottimale individuato con l'articolo 47 EL legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. L'UT idrica EL svolge le funzioni già attribuite ai soppressi enti d'ambito di Pt_1 cui all'articolo 148 del D.Lgs. n. 152/2006; b) è disciplinata l'organizzazione EL gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla UT per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)” … art. 3: “All'AIC sono attribuite le funzioni già esercitate dai cessati enti o autorità d'ambito ai sensi EL legislazione vigente.
2. L'AIC svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo
9 sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'AEEGSI.
L'AIC esercita le predette funzioni assicurando il necessario raccordo con l'amministrazione regionale”.
Pertanto, attraverso la sopra citata normativa, il legislatore regionale ha istituito l'AIC attribuendole le funzioni già svolte dalle cessate autorità d'ambito, ovvero funzioni di attività di organizzazione, controllo e programmazione del servizio idrico integrato.
Dunque, a fronte EL eccezione sollevata dalla inerente alla circostanza Parte_1
Parte che il subentro EL nei rapporti giuridici attivi e passivi degli sia stato Pt_1 previsto dal Legislatore regionale non in maniera automatica, ma solo come subordinato alla sussistenza di un atto amministrativo, ossia da una delibera di individuazione di detti rapporti, come sarebbe confermato anche dalla sopravvenuta legge regionale n. 18/2017, avente ad oggetto «Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato», il cui art. 19
(ormai abrogato) al secondo comma confermava che il subentro dell'UT ID EL
IA (cd. “A.I.C.”) nei rapporti attivi e passivi sarebbe stato limitato ai rapporti attivi e passivi per come indicato in una delibera di Giunta da assumere all'esito di idonea ricognizione ex art. 47, comma 3, EL legge regionale n. 34/2010.
Invero, il Tribunale non ritiene condivisibile la suddetta ricostruzione EL normativa in subjecta materia, condividendo e facendo applicazione dell'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha di recente sostenuto che “La normativa statale, in principalità, ma anche quella regionale sono chiare, dunque, nel disporre il subentro EL in tutti Pt_1
Parte i rapporti già facenti capo all' e nell'escludere il permanere di una qualsiasi ulteriore competenza di quest'ultimo, trattandosi di ipotesi di successione a titolo universale. L'individuazione dei rapporti ‒ dal momento che il subentro nelle intere funzioni di autorità d'ambito avviene senza alcun atto amministrativo di conferimento ‒ ha, pertanto, un carattere di mera ricognizione ed elencazione, soprattutto a beneficio e tutela dei terzi” (così, testualmente, Cass., ord. 30 maggio 2024, n. 15159, che ha confermato la sentenza EL Corte d'Appello di Catanzaro 8 febbraio 2017, n. 185).
In effetti, ritiene il Tribunale che, diversamente da quanto sostenuto dalla la Pt_1 legislazione regionale sopravvenuta vada a confermare il subentro automatico EL Parte Regione nei rapporti giuridici già facenti capo all' .
In particolare, il citato art. 19 EL legge regionale n. 18/2017 (ormai abrogato), letto nella sua interezza, si apriva al comma 1 con la previsione che «Dalla data dell'effettivo insediamento
10 degli organi, l'AIC subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e alle autorità d'ambito territoriale ottimali soppresse in virtù dell'articolo 2, comma 186-bis, EL legge 23 dicembre 2009, n.
191 (legge finanziaria 2010)», aggiungendo poi al secondo comma che «A seguito EL ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47, comma 3, EL legge regionale
34/2010, con delibera di Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per
l'azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall'AEEGSI».
Dalla lettura combinata delle due disposizioni si desume che l'A.I.C. subentrava automaticamente in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo agli enti e alle autorità d'ambito (1° comma) e che, a quella data, la ricognizione era stata effettuata (2° comma).
Deve, pertanto, considerarsi verificata la successione universale ex lege EL ai Pt_1
Parte soggetti giuridici preesistenti, con soppressione degli e EL stessa gestione commissariale unica regionale.
A completamento del quadro normativo sinora descritto, in seguito, la Parte_1 ha poi emanato la legge regionale n. 10/2022 istitutiva dell'UT Rifiuti e Risorse
HE EL IA.
Attraverso la su richiamata normativa la è intervenuta disciplinando in Parte_1 maniera unitaria l'organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituendo l'UT Rifiuti e Risorse HE IA (detta “ARRICAL”), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitate, rispettivamente, dall'UT ID EL IA (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale
11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in ). Pt_1
L'art. 17 EL citata legge n. 10/2022, ai commi 1, 2 e 3, prevede che «1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore EL presente legge, il Presidente EL Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
2. L'UT subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla
11 nomina del commissario straordinario di cui al comma 1. 3. L'UT subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n.
14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono». Anche il comma 7 dell'art. 4 EL citata legge n. 10/2022 prevede che «Dalla data di nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 17 è soppressa l'AIC e tutti i relativi organi decadono di diritto».
Dunque, a seguito EL successione universale ex lege EL nei rapporti Parte_1
Parte giuridici già facenti capo agli , la stessa ha attribuito con legge tutte le Pt_1 relative funzioni all'ARRICAL a far data dal 30 aprile 2022.
Ebbene, premessa la richiamata legislazione regionale, statale e la recente giurisprudenza Parte in tema di successione EL agli , si rileva che dalla Parte_1 documentazione versata in atti dalla a seguito dei chiarimenti chiesti Parte_1 con ordinanza dell'8/2/2024, non risulta provato l'avvenuto insediamento degli organi dell'AIC e la ricognizione prevista dall'art. 47, comma 3, l.r. n. 34/2010.
Nello specifico, l'unica documentazione prodotta agli atti, peraltro non dalla Pt_1
ma da parte EL è stata quella relativa al verbale di
[...] Controparte_1 assemblea dell'AIC n. 4/2020 (v. doc. n. 2 all. alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1
c.p.c. di parte opposta), dalla lettura del quale è emerso che in seguito al rifiuto a nomina del primo direttore generale, nominato dall'Aic con intesa del Presidente EL Giunta regionale, l'assemblea si è limitata a nominare il successivo, prevedendo che “DELIBERA
… 3)Di individuare per la carica di Direttore Generale dell'UT ID EL IA, l'ing.
…. Di stabilire che, in seguito all'intesa da parte del Presidente EL Giunta Persona_1
Regionale, senza l'adozione di ulteriori atti da parte di questa Assemblea, la presente individuazione sia considerata quale nomina definitiva ai sensi degli artt. 7 e 9 EL legge regionale n. 18 del 18/05/2017
e degli artt. 5 e 9 dello Statuto dell'UT ID.”.
Da ciò ne consegue che non risulta che vi sia stata l'effettiva e definitiva nomina di almeno uno dei tre organi costituenti l'AIC, ai sensi dell'art. 5, EL l.r. n. 18/2017, ovvero del direttore generale.
Risulta, invece, documentato il subentro dell'ARRICAL nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'AIC, a far data dalla nomina del di cui al comma 1, Parte_4
12 dell'art. 17, l.r. n. 10/2022 e decreto del Presidente EL n. 13 del 22.04.2022, la Pt_1 cui operatività sino al 26.04.2024 è stata provata dalla attraverso il Parte_1 deposito di deliberazioni e decreti adottati dal commissario (v. documenti allegati alle note di trattazione scritta del 20.05.2024).
Conclusivamente, il Tribunale ritiene che, chiarita la natura di successione universale ex Parte lege EL agli , anche la successiva vicenda successoria disciplinata dall'art. Pt_1
17, EL legge regionale n. 10/2022, abbia carattere universale considerato che la disposizione prevede il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC,
a far data dalla nomina del commissario straordinario e alle comunità d'ambito soppresse di cui alla legge regionale n. 14/2014, come affermato dalla Suprema Corte con la citata pronuncia del 30 maggio 2024, n. 15159.
Tuttavia, occorre osservare che, come noto, trattandosi di successione universale in cui non viene meno la parte originaria, la fattispecie, dal punto di vista processuale, non è ascrivibile all'art. 110 c.p.c., trovando invece applicazione in quest'ultimo caso l'art. 111
c.p.c., con conseguente prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.
In merito alle vicende successorie nel processo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, precisato che: “La successione a titolo universale, la quale implica, a norma dell'art. 110 cod. proc. civ. il subingresso nel processo del successore al posto EL parte originaria, si verifica in dipendenza di vicenda estintiva di detta parte, e cioè di morte, ove si tratti di persona fisica, o di similari eventi riguardanti la persona giuridica o gli altri enti cui l'ordinamento attribuisce autonoma soggettività”
(Cass. Civ. Sez. Un., sent. n. 875/2003).
Pertanto, non essendo la quale parte originaria del processo, colpita da Parte_1 alcuna vicenda estintiva e non essendo stata richiesta una formale estromissione dal presente giudizio, la fattispecie EL successione deve ascriversi all'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio prosegue nei suoi confronti.
Del resto, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico EL Corte di cassazione in tema di cessione del credito, applicabile anche alla fattispecie, in caso di cessione di credito si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione EL legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla
13 formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Accertata quindi la legittimazione passiva, rectius la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, in via preliminare di merito, si respinge l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in quanto la ha documentato di avere Parte_1 Controparte_1 interrotto il decorso del termine decennale di prescrizione, con raccomandata del
14.04.2014 (v. all. n. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Tutto ciò premesso, proseguendo nel merito EL domanda, deve ritenersi pienamente dimostrata l'esistenza del credito così come quantificato dalla in Controparte_1
€ 27.526,02.
Anzitutto, deve rilevarsi che la Costruzione Dondi S.p.a., nel procedimento monitorio ha prodotto la scrittura privata del 15.02.2006 relativa al servizio di conduzione manutenzione controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento EL rete fognaria ricadente nel territorio EL regione ATO n. 2 di Catanzaro, Pt_1 stipulata tra l' e la Costruzione Dondi S.p.a., quale capogruppo Controparte_4 dell'ATI costituita tra quest'ultima e Controparte_5
In detta scrittura è stato premesso: che con legge regionale n. 36/1994 per la valorizzazione e razionalizzazione delle risorse idriche sono stati istituiti gli ambiti territoriali ottimali, delegando la regione per la delimitazione degli ATO;
che con l. r. n.
10/1997 è stata delimitata l'ATO denominato come Catanzaro;
che in Parte_2 seguito a procedura aperta indetta dal Presidente EL quale Parte_1 commissario delegato ex ordinanza P.C.M. n. 2696/1997, l'ATI costituita tra la
[...] mandataria e l'impresa poi Controparte_1 Controparte_6 Controparte_5
si è resa affidataria dell'appalto per il servizio integrato di conduzione,
[...] manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e sollevamento delle reti fognarie nel territorio EL che di conseguenza è stato stipulato il Parte_1
28.09.2000 con il Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione , il contratto n. 31255 rep. n. 3799, registrato Pt_1
l'11.10.2000 al n. 3446; che con ordinanza n. 2817/2003 il suddetto Commissario ha dichiarato cessata la sua competenza a far data dal 31.12.2003 per la gestione degli impianti di depurazione e sollevamento delle reti fognarie, disponendo la successione nei
14 rapporti da parte dell'ente d'ambito , e quindi anche nel rapporto di cui Controparte_3 al contratto n. 31255 rep. 3799; che con detta ordinanza è stato previsto che i comuni e gli enti coinvolti nella gestione degli impianti di depurazione con decorrenza dall'1.1.2004 Parte sono obbligati a corrispondere all'ente d'ambito 2 Catanzaro le somme dovute per la gestione;
che l' ha contestato l'ordinanza con ricorso al TAR IA poi Pt_2 rigettato con sentenza n. 2334/2005; che è stato dato atto che l'ATI ha proseguito nella gestione EL depurazione dalla data dell'originario affidamento di cui al contratto di appalto del 28.09.2000 che prosegue senza soluzione di continuità, anche se l'originario contratto prorogato con ordinanza n. 2817/2003 è scaduto il 30.09.2004; che la conferenza dei sindaci riunitasi il 19.12.2005 ha deliberato di procedere alla contrattualizzazione del rapporto con l'ATI per il periodo dall'1.04.2005 al 31.03.2006 Parte obbligandosi a corrispondere le somme richieste dall' per la gestione degli impianti di depurazione e sollevamento fogne;
che le parti hanno dichiarato di voler comporre con transazione i rapporti pregressi, precisando che il rapporto per il periodo dall'1.01.2004 al
30.09.2004 è già regolato dal contratto n. 31225 rep. 3799 (v. all. n. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Inoltre, la Costruzione Dondi S.p.a. ha prodotto l'atto aggiuntivo del 09.08.2006 alla scrittura del 15.02.2006 stipulato tra l' e la in Parte_2 Controparte_1 qualità di capogruppo dell'ATI, con cui è stato premesso che con scrittura del 03.03.2006
è stato regolarizzato il rapporto di gestione svolto dall'ATI per il periodo dall'1.04.2005 al
31.03.2006; che il contratto del 15.02.2006 sebbene scaduto è proseguito con il consenso delle parti;
che è stata manifestata l'intenzione di integrare il contratto del 15.02.2006 nella parte in cui non era stato pattuito il compenso per l'attività di gestione dell'ATI per il periodo dall'1.10.2004.al 31.03.2005, in virtù di delibera EL conferenza dei sindaci aderenti all' nonché di precisare che i rapporti dall'1.01.2004 al 30.09.2004 Parte_2 rimangono disciplinati economicamente dal contratto n. 31225 del 28.09.2000 nonché di prorogare di sei mesi il contratto (v. all. n. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo).
In particolare, nella scrittura aggiuntiva è stato convenuto all'art. 4 che: “Per effetto EL regolarizzazione e definizione del rapporto intercorso ed intercorrente tra l' e l' Controparte_3 [...]
– ovvero per il periodo dall'01.01.2004 al 30.09.2006 – in virtù dei diversi contratti e in Controparte_7 forza EL citata successione contrattuale disposta dal Commissario Delegato e confermata dalla sentenza del
15 Tar IA, l' intende con la presente scrittura precisare, definire e determinare il compenso dovuto Pt_2 all' per i diversi periodi di gestione, nei seguenti termini: a) per il periodo Controparte_7 CP_5 dall'01.01.2004 al 31.12.2004, verranno liquidati i compensi già riconosciuti e formalmente contabilizzati dal
Responsabile d'Area dell'Ufficio del Commissario – Arch. – e dai direttori dei Lavori – Controparte_8
Ing. e Geom. – in forza dell'originario contratto sottoscritto con il Parte_5 Parte_6
Commissario Delegato in data 28.09.2000, n. 31225 rep. n. 3799, registrato all'Ufficio del Registro di
Catanzaro in data 11.10.2000 al n. 3446, Vol.
1. Più precisamente verranno liquidati i seguenti importi, comprensivi di ritenute di legge ed IVA dovuta di cui ai certificati n. 1 del 28.01.2005 per l'importo di Euro
2.641.132,79, ( duemilioniseicentoquaratnunomilacentotrendadue virgola settantanove) n. 2 del 28.02.2005 per l'importo di Euro 625.811,87 ( seicentoventicinquemilaottocentoundici virgola ottantasette) n. 1 bis del
28.01.2005 per l'importo di € 684.561, 55 (seicentoottantaquattromilacinquecentosessantuno virgola cinquantacinque), n. 1 del 23.02.2005 per l'importo di € 791.251,42
(settecentonovantunomiladuecentocinquantauno virgola quarantadue), n. 1 bis del 23.02.2005 per l'importo di
€ 100.611,11 (centomilaseicentoundici virgola undici), n. 2 del 2005 per l'importo di 215.723, n. 2 bis del
2005 per l'importo di € 24.432,21 (ventiquattromilaquattrocentotrentadue virgola ventuno), per un importo complessivo pari a Euro 5.083.524, 42 ( cinquemilioniottantatremilacinquecentoventiquattro virgola quarantadue) comprensivo dell'IVA dovuta. Da tale somma deve essere detratto l'importo di Euro 1.156.675,
61 (unmilionecentocinquantaseimilaseicentosettantacinque virgola sessantauno) comprensivo di IVA, quale acconto già versato all'ATI sulle spettanze del periodo considerato, mediante il pagamento delle fatture emesse dall'ATI nei confronti EL società per Euro 970.752, 35, ( Parte_7 novecentosettantamilasettecentocinquantadue virgola trentacinque) comprensivo IVA), del Comune di Soverato
(per Euro 115.992,00 centoquindicimilanovecentonovantadue virgola zerozero) compreso IVA) e del
[...]
(per Euro 69.931,26 ( sessantanovemilanovecentotrentauno virgola ventisei) compreso IVA). E Parte_8 dunque per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004 l' liquiderà all'ATI l'importo complessivo Pt_2 residuo di Euro 3. 926.848, 8 (tremilioninovecentoventiseimilaottocentoquarantaotto virgola ottantauno) comprensivo dell'IVA dovuta. Per lo stesso periodo viene inoltre riconosciuto e liquidato il compenso riguardante le riserve contabili iscritte dall'ATI relativamente al servizio di gestione prestato dall'01/01/2004 al
31/12/2004. Detto compenso viene riconosciuto, accertato ed accettato per l'importo pari ad Euro
1.487.937,51 (unmilionequattrocentoottantasettemilanovecentotrentasette virgola cinquantauno) oltre IVA se dovuta. Per il restante periodo dall'01/04/2005 al 30/09/2006 restano valide le clausole negoziali contenute nel contratto sottoscritto tra le parti in data 15.02.2006. Il pagamento in favore dell'A.T.I. delle somme dovute,
16 sarà effettuato sulla base delle somme che i Comuni si impegnano a versare in favore dell' Controparte_3 in conformità di quanto stabilito nelle conferenze dei sindaci del 19/12/2005 e del 06 giugno 2006. LATO 2 provvederà al pagamento in favore dell'ATI delle somme certificate, entro 90 giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento, indicando per quali Comuni il pagamento viene effettuato”. L'ATI rilascerà all'ATO
2 regolari fatture intestate ai singoli Comuni, secondo il riparto formulato dalla Direzione dei Lavori”. I termini tutti innanzi richiamati sono essenziali per le parti. In caso di ritardo nei pagamenti in favore dell'ATI, così come innanzi concordati, sono dovuti all'ATI medesima gli interessi legali e di mora per gli effetti degli artt. 29 e
30 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 5, EL legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni).”.
Pertanto, dalla documentazione allegata dalla in particolare dalla Controparte_1 scrittura privata aggiuntiva al contratto del 15.02.2006, risulta che le parti abbiano definitivamente quantificato l'importo dovuto all'ATI per le prestazioni svolte in favore Parte dell' per il periodo dall'01.01.2004 al 31.12.2004, quale periodo di riferimento riportato nelle fatture n. 71 del 30.07.2007, n. 112 del 14.11.2007 e n. 22 del 14.02.2008 nonché anche per il periodo dall'1.04.2005 al 30.09.2006, attinente alle fatture n. 344 del
22.12.2006, n, V60070 del 30.06.2014, oltre che EL n. V60139 del 23.07.2014, per svincolo ritenute e la n. 266 del 31.12.2005 per interventi straordinari, relative comunque al contratto del 15.02.2006 depositate agli atti per le quali ha chiesto il pagamento EL somma complessiva di € 27.526,02 (v. all. nn. 1, 4 e 5 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Diversamente, la si è limitata ad eccepire la non dovutezza delle Parte_1 somme, in quanto le fatture sono intestate al e per errore di calcolo, sostenendo CP_2 che i periodi di riferimento delle fatture non corrisponderebbero con quanto indicato in ricorso.
Tuttavia, a sostegno di detta generica contestazione, parte opponente non ha specificato la esatta quantificazione delle somme.
Inoltre, nel ricorso per decreto ingiuntivo non viene riportato il periodo di riferimento delle fatture, che risulta invece indicato solo in queste ultime, dunque, è infondata l'eccezione di mancata corrispondenza dei periodi indicati in ricorso rispetto a quelli indicati nelle fatture allegate (v. all. n. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
17 Infine, deve essere dichiarata fondata l'eccezione in ordine al pagamento degli interessi moratori ai sensi del D. lgs. n. 231/2002, in quanto nella scrittura aggiuntiva al contratto d'appalto del 15.02.2006 per l'applicazione dei medesimi si fa riferimento agli artt. 29 e 30
D.M. n. 145/2000, in vigore al momento di stipula del contratto (v. art. 4 scrittura aggiuntiva al contratto del 15.02.2006 all. n. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ne consegue l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n.
568/2020 del 01.06.2020, in ragione EL diversa disciplina da applicarsi ai fini del computo degli interessi moratori, che vengono riconosciuti ai sensi degli artt. 29 e 30
D.M. n. 145/2000, a partire dal novantesimo giorno dall'emissione EL fattura.
Si dichiara quindi la tenuta al pagamento in favore EL Parte_1 CP_1 in qualità come in atti, EL somma portata dal decreto ingiuntivo n.
[...]
568/2020 di € 27.526,02 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori calcolati ex artt.
29 e 30 D.M. n. 145/2000, a partire dal novantesimo giorno dall'emissione EL singola fattura sino al soddisfo.
In ragione dell'accoglimento parziale EL presente opposizione, si respinge la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e si dichiarano compensate per un mezzo le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, ponendo il restante mezzo a carico EL poiché il creditore opposto che veda conclusivamente Parte_1 riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 n. 4860 e, in senso conforme, Cass.,
Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III,
12/05/2015, n. 9587).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2020 del
01.06.2020;
18 - condanna la in persona del legale rappresentante pro- tempore, al Parte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
- tempore, EL somma di € 27.526,02 oltre interessi di cui agli artt. 29 e 30 del D.M. n.
145/2000;
- dichiara compensate per un mezzo le spese di lite, ponendo il restante mezzo a carico EL e in favore di spese che si liquidano per Parte_1 Controparte_1
l'intero in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Song Damiani
Il Presidente dott.ssa Adele Ferraro
19
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Alessia Dattilo Giudice letti gli atti ed esaminata la documentazione, udito il Giudice relatore, all'esito EL camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 3146/2020 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Coscarella, per procura allegata all'atto introduttivo nonché giusta nomina per decreto dirigenziale n. 9332 del 14.09.2020 allegata alla nota di deposito del 30.08.2023;
-attrice-opponente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ilario Circosta, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta - opposta –
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro – tempore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 568/2020, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 1-22.06.2020 notificato il 26/6/2020, con il quale le è stato ingiunto, in solido con il il pagamento di € 27.562,02, Controparte_2 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del procedimento monitorio, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la prescrizione del credito ingiunto e, dunque, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 568/2020 RG n. 1623/2020; 2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva EL nella vicenda che ci occupa e, dunque, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, in Parte_1 ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 568/2020 RG n. 1623/2020; e, comunque, dichiarare ogni domanda proposta nei confronti EL inammissibile, improponibile, ovvero rigettarla in quanto Parte_1 infondata in fatto e diritto, e, in ogni caso, dichiarare che non sussiste alcun diritto di credito relativo alle somme vantate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
3) pronunciare ogni statuizione conseguente, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio.”.
La ha dedotto che la Costruzione Dondi S.p.a., ha ottenuto Parte_1
l'ingiunzione di pagamento su fatture emesse nei confronti dell' di Parte_2
Catanzaro per la fornitura del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e sollevamento EL rete fognaria ricadente nel territorio EL basandosi sull'erroneo presupposto del suo subentro all' Parte_1 [...]
nei rapporti pendenti, ai sensi dell'art. 47 EL legge regionale n. 34 del Parte_2
29.12.2010, che ha disposto la soppressione degli ATO regionali e il subentro EL nei rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima da parte. Parte_1
In particolare, l'opponente ha dedotto: a) che la citata norma ha stabilito che la Pt_1
non subentra automaticamente in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, ma solo
[...] in quelli specificamente individuati con deliberazione EL giunta regionale previa ricognizione delle singole poste attive e passive;
b) che sia la ricognizione delle poste attive e passive che la deliberazione EL giunta regionale non sono mai state adottate, tant'è vero che è stato nominato un Commissario liquidatore per le cinque Province
2 individuato con decreto del Presidente EL giunta regionale, in conformità all'art. 47 comma 5, EL legge regionale n. 15/2008, con cui è stato disposto di garantire che le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito, garantissero il prosieguo delle attività ordinarie e degli atti necessari al trasferimento;
c) che al Commissario liquidatore è succeduto poi il Commissario liquidatore unico regionale degli Enti d'ambito, individuato nel Dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici e infrastrutture, giusta delibera di G.R. n. 189/2015; d) con la conseguenza che la gestione liquidatoria dell'UT d'Ambito Provinciale IA 2 Catanzaro, non è stata soppressa con riguardo ai rapporti giuridici pregressi.
Pertanto, sulla base delle suddette argomentazioni, la ha eccepito la sua Parte_1 totale estraneità ai rapporti controversi ed ha precisato che la pretesa dedotta in giudizio ha avuto per oggetto lavori di miglioramento di impianti di depurazione e di pubblica fognatura eseguiti in svariati Comuni in nome e per conto dei quali ha agito l'
[...]
, tal ché le correlative obbligazioni giuridiche in seguito alla soppressione CP_3 dell'Ente d'ambito sono da imputarsi ai singoli Comuni, giusta l'ordinanza commissariale n. 2817 del 19.01.2003 e previsione contrattuale anche aggiuntiva del diritto dell'opposta di esercitare, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dei servizi resi, azione diretta nei confronti dei Comuni.
A ciò ha aggiunto che l'ente di governo d'ambito territoriale ha individuato l'UT
ID EL Regione IA per la gestione del servizio idrico integrato in tutta la
Regione, disponendo con la legge regionale n. 18/2017 il funzionamento dell'autorità e prevedendo il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti e alle autorità
d'ambito soppresse ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, legge 23 dicembre 2009 n. 191.
Con la normativa sopracitata è stata disposta l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 47 EL legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, con ciò ritenendo che il successore delle
UT d'ambito provinciali vada individuato nell'AIC.
L'opponente ha poi eccepito la prescrizione del credito ingiunto fondato su fatture da pagarsi a scadenze annuali od inferiori all'anno, in quanto trattasi di prestazioni periodiche e quindi assoggettate a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., evidenziando in ogni caso che anche il termine decennale di prescrizione è ormai decorso, in assenza di alcun atto interruttivo.
3 Infine, ha contestato la dovutezza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 per difetto di costituzione in mora in forma scritta del ritardato pagamento.
Con comparsa depositata in data 14/1/2021, si è costituita la la Controparte_1 quale ha chiesto, in via preliminare, la riunione del presente giudizio a quello portante il n.
r.g. 3144/2020; nel merito, il rigetto EL domanda per i seguenti motivi: i) per mancato decorso del termine prescrizionale decennale, trattandosi di contratto d'appalto per somministrazione di servizi, sottoscritto il 15.02.2006 e di scrittura aggiuntiva del
09.08.2006 ed in quanto interrotto con l'invio EL messa in mora del 16.04.2014, precisando che le fatture dell'anno 2014 sono relative all'accordo transattivo del
19/06/2014, per il periodo 01/04/2005 – 30/09/2006; ii) la sussistenza EL legittimazione passiva in capo alla dovuta al mancato insediamento degli Parte_1 organi dell'AIC ai fini del suo subentro alle autorità d'ambito territoriali soppresse e che ha determinato la permanenza EL gestione commissariale, nella persona del dirigente generale e quindi EL iii) che la previsione contrattuale aggiuntiva non è stata Pt_1 disposta una legittimazione passiva esclusiva dell'ente comunale, ma il diritto dell'ATI di rivolgersi anche e direttamente al singolo comune per il pagamento delle somme dovute;
iv) che il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo è avvenuto con fatture regolarmente emesse e mai contestate, certificate dall' nonché oggetto di Pt_2 Pt_1 tabella di ripartizione delle somme approvata da quest'ultima e dai singoli Comuni.
Inoltre, ha ribadito la natura di transazione commerciale del rapporto intercorso con il con conseguente applicazione EL normativa sugli interessi moratori Controparte_2 ex d.lgs. n. 231/2002 e quale dies a quo di computo degli interessi dal momento EL decorrenza dei novanta giorni dall'emissione EL fattura di pagamento.
In conclusione, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna EL per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
Con ordinanza del 24.01.2021 è stata rigettata la richiesta di riunione EL causa con quella recante n. 3144/2020 r.g..
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., stante la natura documentale EL controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.01.2023, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4 Con provvedimento del 10.05.2023 è stata disposta la trasmissione del fascicolo al
Presidente di Sezione, trattandosi di materia rientrante fra quelle di competenza esclusiva EL sezione specializzata in materia d'impresa.
Con provvedimento del 23.05.2023 il Presidente di Sezione ha assegnato nuovamente la causa alla scrivente, in qualità di giudice EL Sezione specializzata in materia d'Impresa.
Con successiva ordinanza del 5.06.2023 la causa è stata rimessa in istruttoria per il deposito del decreto dirigenziale di nomina del difensore dell' Avv. Parte_3
Antonella Coscarella, menzionato nell'indice degli atti ma mai depositato.
All'udienza del 7.09.2023, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
Nella comparsa conclusionale, depositata il 6.11.2023, la ha dedotto che, Parte_1 con legge n. 10 del 22 aprile 2022, rubricata, “Organizzazione dei servizi Parte_1 pubblici locali dell'ambiente” è stata istituita l'UT Rifiuti e Risorse HE IA
(ARRICAL), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate, rispettivamente, dall'UT ID EL IA (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale
11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in )”; che Pt_1
“L'UT (UT Rifiuti e Risorse HE IA, n.d.r.) è un ente pubblico non economico, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica ed esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale, con sede legale a Catanzaro.”; che al successivo art. 17, commi 1, 2, 3
e 7 la medesima legge ha espressamente statuito: “1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore EL presente legge, il Presidente EL Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
2. L'UT subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1. 3. L'UT subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi
5 facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono……7. Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell'UT ID per la IA”; che il commissario dell'UT in discorso è stato nominato con DPGR n. 13 del 22 aprile 2022 ed il nuovo
Ente, dotato di personalità giuridica propria ed autonomia finanziaria, sin da quella data è subentrato nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'A.I.C., compresi quelli di cui all'art. 19 EL l.r. n. 18/2017.
Ciò posto, con ordinanza dell'8.02.2024 il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria, avendo ritenuto di dover acquisire da parte EL chiarimenti, anche in Parte_1 forma documentale, in relazione al subentro del nei rapporti Parte_4 giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, mediante allegazione EL DPGR n. 13 del
22 aprile 2022 e di eventuale altra documentazione successiva comprovante detto subentro nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'A.I.C., compresi quelli di cui all'art. 19 EL l.r. n. 18/2017.
Infine, all'udienza del 07.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti, che non vi hanno rinunciato, dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Parte_1
Anzitutto, si osserva che nella fattispecie non può discorrersi in termini di legittimazione passiva in senso proprio bensì in termini di difetto di titolarità passiva del rapporto controverso.
In particolare, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, deve tenersi distinta la legittimazione attiva o passiva dalla titolarità EL situazione giuridica sostanziale.
Infatti, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, di promuovere e subire il giudizio in relazione al rapporto dedotto in causa e spetta a chiunque faccia valere in
6 giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare, la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Quando, invece, il convenuto eccepisce la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, si discorre dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, ovvero dell'individuazione del soggetto tenuto alla prestazione domandata dall'attore, la quale attiene al merito EL controversia.
Da ciò ne consegue che la questione sull'estraneità del rapporto controverso, attiene all'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto e chi la eccepisce è tenuto a provarla
(cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 2951/2016).
La ha dedotto di non essere subentrata nei rapporti giuridici attivi e Parte_1
Parte passivi dell' , ai sensi dell'art. 47 EL l.r. n. 34/2010, per carenza EL deliberazione EL giunta regionale, attraverso la quale si sarebbero dovuti individuare i rapporti oggetto di successione, nonché per difetto EL previa ricognizione delle singole poste attive e passive.
Con la conseguenza che la gestione liquidatoria dell'UT d'Ambito Provinciale
IA 2 Catanzaro, non può dirsi essere stata soppressa con riguardo ai rapporti giuridici pregressi, rimanendo in capo al Commissario liquidatore unico regionale degli
Enti d'ambito, individuato nel dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici e infrastrutture, giusta delibera di G.R. n. 189/2015.
Infatti, ha specificato che è stato disposto di garantire che le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito, assicurassero il prosieguo delle attività ordinarie e degli atti necessari al trasferimento e a tal fine è stato nominato un commissario liquidatore per le cinque province individuato con decreto del Presidente EL giunta regionale, al quale è succeduto il commissario liquidatore unico regionale degli Enti d'ambito.
Invero, in tema di gestione del servizio idrico integrato è opportuno ripercorrere l'iter normativo, nazionale e regionale, intervenuto negli anni.
Il legislatore nazionale, con la previsione di cui all'art. 148 del D. lgs. n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), aveva disposto che gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato fossero governati da una “UT d'ambito”, dotata di personalità giuridica, a cui era stato trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata delle risorse idriche.
7 Successivamente, con l. n. 244/2007 è stato previsto che fossero le Regioni a procedere alla rideterminazione degli ATO, valutando l'attribuzione delle funzioni alle province.
Con la previsione di cui all'art. 2, comma 186 bis EL legge 23 dicembre 2009, n. 191, il legislatore è intervenuto nuovamente, disponendo la soppressione delle autorità d'ambito e abrogando l'art. 148 del Codice dell'ambiente, così incaricando le regioni di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle autorità stesse.
Pertanto, con la legge regionale n. 34/2010 la ha disposto che: “In Parte_1 attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, EL legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di autorità
d'ambito di cui all'articolo 148 del D.lgs. 152/2006, previste dagli articoli 41, 42 e 43 EL legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, a decorrere dal 1 luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla , che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi Parte_1 individuati con deliberazione EL Giunta regionale sulla base EL situazione economica e finanziaria delle attuali UT d'Ambito.
2. A decorrere dal 1° luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
3. Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito giusto quanto sancito dal comma 5 dell'articolo 43 EL legge regionale n. 15/2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento. All'uopo le amministrazioni provinciali con il supporto di un commissario liquidatore individuato con Decreto del Presidente EL Giunta regionale procederanno, in raccordo con il
Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici" e con il Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" all'elaborazione di un piano di ricognizione EL situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente o UT d'Ambito.”
Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2011, le funzioni di autorità d'ambito sono state attribuite alla Giunta Regionale “che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione EL Giunta regionale sulla base EL situazione economica e finanziaria delle attuali
UT d'Ambito”; è stato istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale e sono stati nominati per dodici mesi i Commissari liquidatori per ciascuna provincia, per dare supporto alla predisposizione del piano di liquidazione e di ricognizione EL situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'UT d'Ambito e per garantire “la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi, in raccordo con il Dipartimento Lavori Pubblici” (giusta art. 56, comma 2, L.R. n.
8 47/2011). Ai Commissari, prorogati, è poi succeduto il Commissario liquidatore unico regionale degli Enti di ambito, individuato nel Dirigente Generale pro tempore del
Dipartimento Regionale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.
La normativa statale del 2009 prevedeva altresì: «Decorso un anno dalla data di entrata in vigore EL presente legge, sono soppresse le UT d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle UT d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore EL presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle UT, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli
148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore EL legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore EL presente legge» (v. art. 2, comma 186 bis, L. 191/2009).
Con la successiva Legge n. 10 del 2011 (finanziaria 2010), in combinato disposto con il
D.L. n. 216/2011, è stato fissato al 31 dicembre 2012 il termine ultimo per la cessazione degli Enti di Ambito territoriale ottimale.
Solo in seguito, con la legge regionale n. 18/2017 la ha istituito l'AIC Parte_1
Parte rappresentativa dei comuni EL , tutti ricadenti nell' , disponendo ai sensi Pt_1 dell'art. 1:“La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. In particolare, con la presente legge: a) è riconosciuta e istituita
l'UT idrica EL , rappresentativa dei comuni EL , tutti ricadenti nell'ambito Pt_1 Pt_1 territoriale ottimale individuato con l'articolo 47 EL legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. L'UT idrica EL svolge le funzioni già attribuite ai soppressi enti d'ambito di Pt_1 cui all'articolo 148 del D.Lgs. n. 152/2006; b) è disciplinata l'organizzazione EL gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla UT per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)” … art. 3: “All'AIC sono attribuite le funzioni già esercitate dai cessati enti o autorità d'ambito ai sensi EL legislazione vigente.
2. L'AIC svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo
9 sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'AEEGSI.
L'AIC esercita le predette funzioni assicurando il necessario raccordo con l'amministrazione regionale”.
Pertanto, attraverso la sopra citata normativa, il legislatore regionale ha istituito l'AIC attribuendole le funzioni già svolte dalle cessate autorità d'ambito, ovvero funzioni di attività di organizzazione, controllo e programmazione del servizio idrico integrato.
Dunque, a fronte EL eccezione sollevata dalla inerente alla circostanza Parte_1
Parte che il subentro EL nei rapporti giuridici attivi e passivi degli sia stato Pt_1 previsto dal Legislatore regionale non in maniera automatica, ma solo come subordinato alla sussistenza di un atto amministrativo, ossia da una delibera di individuazione di detti rapporti, come sarebbe confermato anche dalla sopravvenuta legge regionale n. 18/2017, avente ad oggetto «Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato», il cui art. 19
(ormai abrogato) al secondo comma confermava che il subentro dell'UT ID EL
IA (cd. “A.I.C.”) nei rapporti attivi e passivi sarebbe stato limitato ai rapporti attivi e passivi per come indicato in una delibera di Giunta da assumere all'esito di idonea ricognizione ex art. 47, comma 3, EL legge regionale n. 34/2010.
Invero, il Tribunale non ritiene condivisibile la suddetta ricostruzione EL normativa in subjecta materia, condividendo e facendo applicazione dell'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha di recente sostenuto che “La normativa statale, in principalità, ma anche quella regionale sono chiare, dunque, nel disporre il subentro EL in tutti Pt_1
Parte i rapporti già facenti capo all' e nell'escludere il permanere di una qualsiasi ulteriore competenza di quest'ultimo, trattandosi di ipotesi di successione a titolo universale. L'individuazione dei rapporti ‒ dal momento che il subentro nelle intere funzioni di autorità d'ambito avviene senza alcun atto amministrativo di conferimento ‒ ha, pertanto, un carattere di mera ricognizione ed elencazione, soprattutto a beneficio e tutela dei terzi” (così, testualmente, Cass., ord. 30 maggio 2024, n. 15159, che ha confermato la sentenza EL Corte d'Appello di Catanzaro 8 febbraio 2017, n. 185).
In effetti, ritiene il Tribunale che, diversamente da quanto sostenuto dalla la Pt_1 legislazione regionale sopravvenuta vada a confermare il subentro automatico EL Parte Regione nei rapporti giuridici già facenti capo all' .
In particolare, il citato art. 19 EL legge regionale n. 18/2017 (ormai abrogato), letto nella sua interezza, si apriva al comma 1 con la previsione che «Dalla data dell'effettivo insediamento
10 degli organi, l'AIC subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e alle autorità d'ambito territoriale ottimali soppresse in virtù dell'articolo 2, comma 186-bis, EL legge 23 dicembre 2009, n.
191 (legge finanziaria 2010)», aggiungendo poi al secondo comma che «A seguito EL ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47, comma 3, EL legge regionale
34/2010, con delibera di Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per
l'azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall'AEEGSI».
Dalla lettura combinata delle due disposizioni si desume che l'A.I.C. subentrava automaticamente in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo agli enti e alle autorità d'ambito (1° comma) e che, a quella data, la ricognizione era stata effettuata (2° comma).
Deve, pertanto, considerarsi verificata la successione universale ex lege EL ai Pt_1
Parte soggetti giuridici preesistenti, con soppressione degli e EL stessa gestione commissariale unica regionale.
A completamento del quadro normativo sinora descritto, in seguito, la Parte_1 ha poi emanato la legge regionale n. 10/2022 istitutiva dell'UT Rifiuti e Risorse
HE EL IA.
Attraverso la su richiamata normativa la è intervenuta disciplinando in Parte_1 maniera unitaria l'organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituendo l'UT Rifiuti e Risorse HE IA (detta “ARRICAL”), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitate, rispettivamente, dall'UT ID EL IA (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale
11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in ). Pt_1
L'art. 17 EL citata legge n. 10/2022, ai commi 1, 2 e 3, prevede che «1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore EL presente legge, il Presidente EL Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
2. L'UT subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla
11 nomina del commissario straordinario di cui al comma 1. 3. L'UT subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n.
14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono». Anche il comma 7 dell'art. 4 EL citata legge n. 10/2022 prevede che «Dalla data di nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 17 è soppressa l'AIC e tutti i relativi organi decadono di diritto».
Dunque, a seguito EL successione universale ex lege EL nei rapporti Parte_1
Parte giuridici già facenti capo agli , la stessa ha attribuito con legge tutte le Pt_1 relative funzioni all'ARRICAL a far data dal 30 aprile 2022.
Ebbene, premessa la richiamata legislazione regionale, statale e la recente giurisprudenza Parte in tema di successione EL agli , si rileva che dalla Parte_1 documentazione versata in atti dalla a seguito dei chiarimenti chiesti Parte_1 con ordinanza dell'8/2/2024, non risulta provato l'avvenuto insediamento degli organi dell'AIC e la ricognizione prevista dall'art. 47, comma 3, l.r. n. 34/2010.
Nello specifico, l'unica documentazione prodotta agli atti, peraltro non dalla Pt_1
ma da parte EL è stata quella relativa al verbale di
[...] Controparte_1 assemblea dell'AIC n. 4/2020 (v. doc. n. 2 all. alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1
c.p.c. di parte opposta), dalla lettura del quale è emerso che in seguito al rifiuto a nomina del primo direttore generale, nominato dall'Aic con intesa del Presidente EL Giunta regionale, l'assemblea si è limitata a nominare il successivo, prevedendo che “DELIBERA
… 3)Di individuare per la carica di Direttore Generale dell'UT ID EL IA, l'ing.
…. Di stabilire che, in seguito all'intesa da parte del Presidente EL Giunta Persona_1
Regionale, senza l'adozione di ulteriori atti da parte di questa Assemblea, la presente individuazione sia considerata quale nomina definitiva ai sensi degli artt. 7 e 9 EL legge regionale n. 18 del 18/05/2017
e degli artt. 5 e 9 dello Statuto dell'UT ID.”.
Da ciò ne consegue che non risulta che vi sia stata l'effettiva e definitiva nomina di almeno uno dei tre organi costituenti l'AIC, ai sensi dell'art. 5, EL l.r. n. 18/2017, ovvero del direttore generale.
Risulta, invece, documentato il subentro dell'ARRICAL nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'AIC, a far data dalla nomina del di cui al comma 1, Parte_4
12 dell'art. 17, l.r. n. 10/2022 e decreto del Presidente EL n. 13 del 22.04.2022, la Pt_1 cui operatività sino al 26.04.2024 è stata provata dalla attraverso il Parte_1 deposito di deliberazioni e decreti adottati dal commissario (v. documenti allegati alle note di trattazione scritta del 20.05.2024).
Conclusivamente, il Tribunale ritiene che, chiarita la natura di successione universale ex Parte lege EL agli , anche la successiva vicenda successoria disciplinata dall'art. Pt_1
17, EL legge regionale n. 10/2022, abbia carattere universale considerato che la disposizione prevede il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC,
a far data dalla nomina del commissario straordinario e alle comunità d'ambito soppresse di cui alla legge regionale n. 14/2014, come affermato dalla Suprema Corte con la citata pronuncia del 30 maggio 2024, n. 15159.
Tuttavia, occorre osservare che, come noto, trattandosi di successione universale in cui non viene meno la parte originaria, la fattispecie, dal punto di vista processuale, non è ascrivibile all'art. 110 c.p.c., trovando invece applicazione in quest'ultimo caso l'art. 111
c.p.c., con conseguente prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.
In merito alle vicende successorie nel processo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, precisato che: “La successione a titolo universale, la quale implica, a norma dell'art. 110 cod. proc. civ. il subingresso nel processo del successore al posto EL parte originaria, si verifica in dipendenza di vicenda estintiva di detta parte, e cioè di morte, ove si tratti di persona fisica, o di similari eventi riguardanti la persona giuridica o gli altri enti cui l'ordinamento attribuisce autonoma soggettività”
(Cass. Civ. Sez. Un., sent. n. 875/2003).
Pertanto, non essendo la quale parte originaria del processo, colpita da Parte_1 alcuna vicenda estintiva e non essendo stata richiesta una formale estromissione dal presente giudizio, la fattispecie EL successione deve ascriversi all'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio prosegue nei suoi confronti.
Del resto, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico EL Corte di cassazione in tema di cessione del credito, applicabile anche alla fattispecie, in caso di cessione di credito si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione EL legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla
13 formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Accertata quindi la legittimazione passiva, rectius la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, in via preliminare di merito, si respinge l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in quanto la ha documentato di avere Parte_1 Controparte_1 interrotto il decorso del termine decennale di prescrizione, con raccomandata del
14.04.2014 (v. all. n. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Tutto ciò premesso, proseguendo nel merito EL domanda, deve ritenersi pienamente dimostrata l'esistenza del credito così come quantificato dalla in Controparte_1
€ 27.526,02.
Anzitutto, deve rilevarsi che la Costruzione Dondi S.p.a., nel procedimento monitorio ha prodotto la scrittura privata del 15.02.2006 relativa al servizio di conduzione manutenzione controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento EL rete fognaria ricadente nel territorio EL regione ATO n. 2 di Catanzaro, Pt_1 stipulata tra l' e la Costruzione Dondi S.p.a., quale capogruppo Controparte_4 dell'ATI costituita tra quest'ultima e Controparte_5
In detta scrittura è stato premesso: che con legge regionale n. 36/1994 per la valorizzazione e razionalizzazione delle risorse idriche sono stati istituiti gli ambiti territoriali ottimali, delegando la regione per la delimitazione degli ATO;
che con l. r. n.
10/1997 è stata delimitata l'ATO denominato come Catanzaro;
che in Parte_2 seguito a procedura aperta indetta dal Presidente EL quale Parte_1 commissario delegato ex ordinanza P.C.M. n. 2696/1997, l'ATI costituita tra la
[...] mandataria e l'impresa poi Controparte_1 Controparte_6 Controparte_5
si è resa affidataria dell'appalto per il servizio integrato di conduzione,
[...] manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e sollevamento delle reti fognarie nel territorio EL che di conseguenza è stato stipulato il Parte_1
28.09.2000 con il Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione , il contratto n. 31255 rep. n. 3799, registrato Pt_1
l'11.10.2000 al n. 3446; che con ordinanza n. 2817/2003 il suddetto Commissario ha dichiarato cessata la sua competenza a far data dal 31.12.2003 per la gestione degli impianti di depurazione e sollevamento delle reti fognarie, disponendo la successione nei
14 rapporti da parte dell'ente d'ambito , e quindi anche nel rapporto di cui Controparte_3 al contratto n. 31255 rep. 3799; che con detta ordinanza è stato previsto che i comuni e gli enti coinvolti nella gestione degli impianti di depurazione con decorrenza dall'1.1.2004 Parte sono obbligati a corrispondere all'ente d'ambito 2 Catanzaro le somme dovute per la gestione;
che l' ha contestato l'ordinanza con ricorso al TAR IA poi Pt_2 rigettato con sentenza n. 2334/2005; che è stato dato atto che l'ATI ha proseguito nella gestione EL depurazione dalla data dell'originario affidamento di cui al contratto di appalto del 28.09.2000 che prosegue senza soluzione di continuità, anche se l'originario contratto prorogato con ordinanza n. 2817/2003 è scaduto il 30.09.2004; che la conferenza dei sindaci riunitasi il 19.12.2005 ha deliberato di procedere alla contrattualizzazione del rapporto con l'ATI per il periodo dall'1.04.2005 al 31.03.2006 Parte obbligandosi a corrispondere le somme richieste dall' per la gestione degli impianti di depurazione e sollevamento fogne;
che le parti hanno dichiarato di voler comporre con transazione i rapporti pregressi, precisando che il rapporto per il periodo dall'1.01.2004 al
30.09.2004 è già regolato dal contratto n. 31225 rep. 3799 (v. all. n. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Inoltre, la Costruzione Dondi S.p.a. ha prodotto l'atto aggiuntivo del 09.08.2006 alla scrittura del 15.02.2006 stipulato tra l' e la in Parte_2 Controparte_1 qualità di capogruppo dell'ATI, con cui è stato premesso che con scrittura del 03.03.2006
è stato regolarizzato il rapporto di gestione svolto dall'ATI per il periodo dall'1.04.2005 al
31.03.2006; che il contratto del 15.02.2006 sebbene scaduto è proseguito con il consenso delle parti;
che è stata manifestata l'intenzione di integrare il contratto del 15.02.2006 nella parte in cui non era stato pattuito il compenso per l'attività di gestione dell'ATI per il periodo dall'1.10.2004.al 31.03.2005, in virtù di delibera EL conferenza dei sindaci aderenti all' nonché di precisare che i rapporti dall'1.01.2004 al 30.09.2004 Parte_2 rimangono disciplinati economicamente dal contratto n. 31225 del 28.09.2000 nonché di prorogare di sei mesi il contratto (v. all. n. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo).
In particolare, nella scrittura aggiuntiva è stato convenuto all'art. 4 che: “Per effetto EL regolarizzazione e definizione del rapporto intercorso ed intercorrente tra l' e l' Controparte_3 [...]
– ovvero per il periodo dall'01.01.2004 al 30.09.2006 – in virtù dei diversi contratti e in Controparte_7 forza EL citata successione contrattuale disposta dal Commissario Delegato e confermata dalla sentenza del
15 Tar IA, l' intende con la presente scrittura precisare, definire e determinare il compenso dovuto Pt_2 all' per i diversi periodi di gestione, nei seguenti termini: a) per il periodo Controparte_7 CP_5 dall'01.01.2004 al 31.12.2004, verranno liquidati i compensi già riconosciuti e formalmente contabilizzati dal
Responsabile d'Area dell'Ufficio del Commissario – Arch. – e dai direttori dei Lavori – Controparte_8
Ing. e Geom. – in forza dell'originario contratto sottoscritto con il Parte_5 Parte_6
Commissario Delegato in data 28.09.2000, n. 31225 rep. n. 3799, registrato all'Ufficio del Registro di
Catanzaro in data 11.10.2000 al n. 3446, Vol.
1. Più precisamente verranno liquidati i seguenti importi, comprensivi di ritenute di legge ed IVA dovuta di cui ai certificati n. 1 del 28.01.2005 per l'importo di Euro
2.641.132,79, ( duemilioniseicentoquaratnunomilacentotrendadue virgola settantanove) n. 2 del 28.02.2005 per l'importo di Euro 625.811,87 ( seicentoventicinquemilaottocentoundici virgola ottantasette) n. 1 bis del
28.01.2005 per l'importo di € 684.561, 55 (seicentoottantaquattromilacinquecentosessantuno virgola cinquantacinque), n. 1 del 23.02.2005 per l'importo di € 791.251,42
(settecentonovantunomiladuecentocinquantauno virgola quarantadue), n. 1 bis del 23.02.2005 per l'importo di
€ 100.611,11 (centomilaseicentoundici virgola undici), n. 2 del 2005 per l'importo di 215.723, n. 2 bis del
2005 per l'importo di € 24.432,21 (ventiquattromilaquattrocentotrentadue virgola ventuno), per un importo complessivo pari a Euro 5.083.524, 42 ( cinquemilioniottantatremilacinquecentoventiquattro virgola quarantadue) comprensivo dell'IVA dovuta. Da tale somma deve essere detratto l'importo di Euro 1.156.675,
61 (unmilionecentocinquantaseimilaseicentosettantacinque virgola sessantauno) comprensivo di IVA, quale acconto già versato all'ATI sulle spettanze del periodo considerato, mediante il pagamento delle fatture emesse dall'ATI nei confronti EL società per Euro 970.752, 35, ( Parte_7 novecentosettantamilasettecentocinquantadue virgola trentacinque) comprensivo IVA), del Comune di Soverato
(per Euro 115.992,00 centoquindicimilanovecentonovantadue virgola zerozero) compreso IVA) e del
[...]
(per Euro 69.931,26 ( sessantanovemilanovecentotrentauno virgola ventisei) compreso IVA). E Parte_8 dunque per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004 l' liquiderà all'ATI l'importo complessivo Pt_2 residuo di Euro 3. 926.848, 8 (tremilioninovecentoventiseimilaottocentoquarantaotto virgola ottantauno) comprensivo dell'IVA dovuta. Per lo stesso periodo viene inoltre riconosciuto e liquidato il compenso riguardante le riserve contabili iscritte dall'ATI relativamente al servizio di gestione prestato dall'01/01/2004 al
31/12/2004. Detto compenso viene riconosciuto, accertato ed accettato per l'importo pari ad Euro
1.487.937,51 (unmilionequattrocentoottantasettemilanovecentotrentasette virgola cinquantauno) oltre IVA se dovuta. Per il restante periodo dall'01/04/2005 al 30/09/2006 restano valide le clausole negoziali contenute nel contratto sottoscritto tra le parti in data 15.02.2006. Il pagamento in favore dell'A.T.I. delle somme dovute,
16 sarà effettuato sulla base delle somme che i Comuni si impegnano a versare in favore dell' Controparte_3 in conformità di quanto stabilito nelle conferenze dei sindaci del 19/12/2005 e del 06 giugno 2006. LATO 2 provvederà al pagamento in favore dell'ATI delle somme certificate, entro 90 giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento, indicando per quali Comuni il pagamento viene effettuato”. L'ATI rilascerà all'ATO
2 regolari fatture intestate ai singoli Comuni, secondo il riparto formulato dalla Direzione dei Lavori”. I termini tutti innanzi richiamati sono essenziali per le parti. In caso di ritardo nei pagamenti in favore dell'ATI, così come innanzi concordati, sono dovuti all'ATI medesima gli interessi legali e di mora per gli effetti degli artt. 29 e
30 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 5, EL legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni).”.
Pertanto, dalla documentazione allegata dalla in particolare dalla Controparte_1 scrittura privata aggiuntiva al contratto del 15.02.2006, risulta che le parti abbiano definitivamente quantificato l'importo dovuto all'ATI per le prestazioni svolte in favore Parte dell' per il periodo dall'01.01.2004 al 31.12.2004, quale periodo di riferimento riportato nelle fatture n. 71 del 30.07.2007, n. 112 del 14.11.2007 e n. 22 del 14.02.2008 nonché anche per il periodo dall'1.04.2005 al 30.09.2006, attinente alle fatture n. 344 del
22.12.2006, n, V60070 del 30.06.2014, oltre che EL n. V60139 del 23.07.2014, per svincolo ritenute e la n. 266 del 31.12.2005 per interventi straordinari, relative comunque al contratto del 15.02.2006 depositate agli atti per le quali ha chiesto il pagamento EL somma complessiva di € 27.526,02 (v. all. nn. 1, 4 e 5 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Diversamente, la si è limitata ad eccepire la non dovutezza delle Parte_1 somme, in quanto le fatture sono intestate al e per errore di calcolo, sostenendo CP_2 che i periodi di riferimento delle fatture non corrisponderebbero con quanto indicato in ricorso.
Tuttavia, a sostegno di detta generica contestazione, parte opponente non ha specificato la esatta quantificazione delle somme.
Inoltre, nel ricorso per decreto ingiuntivo non viene riportato il periodo di riferimento delle fatture, che risulta invece indicato solo in queste ultime, dunque, è infondata l'eccezione di mancata corrispondenza dei periodi indicati in ricorso rispetto a quelli indicati nelle fatture allegate (v. all. n. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
17 Infine, deve essere dichiarata fondata l'eccezione in ordine al pagamento degli interessi moratori ai sensi del D. lgs. n. 231/2002, in quanto nella scrittura aggiuntiva al contratto d'appalto del 15.02.2006 per l'applicazione dei medesimi si fa riferimento agli artt. 29 e 30
D.M. n. 145/2000, in vigore al momento di stipula del contratto (v. art. 4 scrittura aggiuntiva al contratto del 15.02.2006 all. n. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ne consegue l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n.
568/2020 del 01.06.2020, in ragione EL diversa disciplina da applicarsi ai fini del computo degli interessi moratori, che vengono riconosciuti ai sensi degli artt. 29 e 30
D.M. n. 145/2000, a partire dal novantesimo giorno dall'emissione EL fattura.
Si dichiara quindi la tenuta al pagamento in favore EL Parte_1 CP_1 in qualità come in atti, EL somma portata dal decreto ingiuntivo n.
[...]
568/2020 di € 27.526,02 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori calcolati ex artt.
29 e 30 D.M. n. 145/2000, a partire dal novantesimo giorno dall'emissione EL singola fattura sino al soddisfo.
In ragione dell'accoglimento parziale EL presente opposizione, si respinge la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e si dichiarano compensate per un mezzo le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, ponendo il restante mezzo a carico EL poiché il creditore opposto che veda conclusivamente Parte_1 riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 n. 4860 e, in senso conforme, Cass.,
Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III,
12/05/2015, n. 9587).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2020 del
01.06.2020;
18 - condanna la in persona del legale rappresentante pro- tempore, al Parte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
- tempore, EL somma di € 27.526,02 oltre interessi di cui agli artt. 29 e 30 del D.M. n.
145/2000;
- dichiara compensate per un mezzo le spese di lite, ponendo il restante mezzo a carico EL e in favore di spese che si liquidano per Parte_1 Controparte_1
l'intero in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Song Damiani
Il Presidente dott.ssa Adele Ferraro
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