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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2908 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TERMINI Parte_1
CONCETTA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO Contr
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. NOTO ANTONINO, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
OGGETTO: riconoscimento del diritto al beneficio economico ed assistenziale per i disabili gravissimi ai sensi del DD.PP. n.532 del 31.03.2017 e del DD.PP.
n.545 del 24.04.2018.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.11.2023, il ricorrente, adiva il Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, premettendo di essere già stato dichiarato soggetto in condizione di handicap grave ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992 e meritevole del diritto all'indennità di accompagnamento, e di aver presentato domanda 06.12.2022 per ottenere i benefici economici riconosciuti, ai sensi della legge regionale n.4 del 1 marzo
2017 e al D.P. n. 532/2017 modificato con D.P. n.545 del 10 maggio 2017, ai soggetti disabili gravissimi e quindi per ottenere il contributo economico erogato dalla Regione.
Riferiva che la commissione medica con provvedimento prot. N°85271 del
05.06.2023, emesso dal Distretto di Base di Canicattì, negava la sussistenza dei requisiti per ottenere i benefici richiesti.
1 Chiedeva quindi di “Ritenere e dichiarare che le suddescritte patologie da cui
è affetto il sig. rendono il medesimo disabile gravissimo ai Parte_1 sensi dell'art. 3 del D.M. del 26.09.2016 e ciò per le suesposte argomentazioni;
Ritenere e dichiarare che il suddetto status di disabile gravissimo era preesistente alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo per disabili;
Ritenere e dichiarare che il sig. Parte_1 possiede tutti i requisiti richiesti per la concessione del beneficio del
[...] contributo per i disabili gravissimi di cui alla Legge Regionale n°4 del
01.03.2017 e del D.P.R. 532/2017, modificato con D.P.R. 545 del 10.05.2017 e con D.P.R 589/2018; Ritenere e dichiarare, quindi, che il sig. Parte_1 ha diritto alla concessione del beneficio del contributo per i disabili
[...] gravissimi di cui alla Legge Regionale n°4 del 01.03.2017 e del D.P.R.
532/2017, modificato con D.P.R. 545 del 10.05.2017 e con D.P.R. 589/2018 e ciò con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di accesso al contributo per i disabili gravissimi. Conseguentemente, condannare , in CP_2 persona del Suo leg.le rappr.te pro tempore, al pagamento in favore del sig.
del contributo per i disabili gravissimi di cui alla Legge Parte_1
Regionale n°4 del 01.03.2017 e del D.P.R. 532/2017, modificato con D.P.R.
545 del 10.05.2017 e con D.P.R. 589/2018 e ciò con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di accesso al contributo per i disabili gravissimi.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato anche le spese vive.” Si costituiva l' convenuta, la quale chiedeva rigettarsi il Controparte_3 ricorso, deducendone variamente l'infondatezza. Istruita la causa a mezzo di CTU medico legale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Giova premettere che vengono considerati soggetti in condizione di disabilità gravissima, nell'ambito della Legge Regionale 1marzo 2017 n. 4 e del DM
26/09/2016, art. 3, comma 2, i soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, in presenza di ulteriori determinate condizioni, ossia:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di
Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale
(GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
2 c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica
o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded Disability
Status Scale (EDSS) 9 o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod.;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilita comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of
Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Quest'ultima ipotesi configura una fattispecie “aperta”, consentendo di valutare specifici casi concreti non espressamente menzionati.
Al fine di accertare se le patologie da cui è affetto il ricorrente siano tali da dichiarare il medesimo disabile gravissimo ai sensi dell'art.3 del D.M. 26 settembre 2016, in corso di giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio.
Il consulente del Giudice ha concluso ritenendo che “Il sig Parte_1
è affetto da:Esiti di emicolectomia per K colon con colostomia sx. Protesi aorto iliaca. Deterioramento cognitivo con deficit della mobilità. Le sue condizioni non sono tali da farlo rientrare tra i disabili gravissimi.” L'ausiliario del Giudice ha argomentato le sue conclusioni rilevando che nonostante il grave stato di salute, le condizioni del ricorrente non rispecchiano i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento della disabilità gravissima.
In particolare ha basato il suo convincimento sull'assenza di classificazione con scala CDR 4 o 5 per la demenza (sebbene sia presente una compromissione cognitiva documentata -deficit di memoria e orientamento-, nessuno dei
3 certificati neurologici in atti ha assegnato un punteggio CDR (Clinical
Dementia Rating) pari o superiore a 4, condizione necessaria per il riconoscimento della demenza grave o gravissima prevista dalla lett. c) del
D.M. 26/9/2016).
La mancata integrazione dei criteri di “dipendenza vitale” previsti dal comma i) del decreto (la mobilità è certamente compromessa, ma non al punto da richiedere totale assistenza in tutte le attività quotidiane (ADL).
L'alimentazione non avviene tramite sondino nasogastrico, PEG o nutrizione parenterale, strumenti indicati come requisiti per rientrare tra i soggetti con compromissione del dominio “nutrizione”.) Non vi è necessità di ventilazione assistita, tracheostomia o aspirazioni quotidiane (dominio respirazione).
Ha concluso, pertanto, evidenziando che pur in presenza di una condizione sanitaria grave, non risultano soddisfatte le specifiche soglie cliniche e funzionali previste dalla normativa vigente per qualificare il soggetto come disabile gravissimo, né in base ai criteri specifici né a quelli residuali della dipendenza vitale.
Le conclusioni, cui è giunto il consulente, appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto attiene le spese del giudizio, stante la dichiarazione ex art 152 Disp.
Att. cp.c versata in atti, vengono dichiarate irripetibile. Contr Le spese di CTU vengono poste a carico di stante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att.c.p.c versata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio ex art. 152 disp.att.cpc; pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, che si CP_1 liquidano separatamente, ex art 152 disp. Att. cpc.
Così deciso in Agrigento, 28/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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