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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 214 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 214 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 15/01/2025 ore 10.49, innanzi alla dr.ssa Cristina IN (collegata dal proprio ufficio in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Maria Rullo in sostituzione dell'avv. Chieffallo;
- per le parti convenute, già dichiarate contumaci, nessuno compare.
L'Avv. Rullo insiste nel ricorso e nell'accoglimento delle conclusioni, anche alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che chiede di produrre e che si pronuncia in ordine all'illegittimità del D.M. 50 del 2021 oggetto di giudizio.
Su tale scorta, alla luce delle pronunce intervenute e sulla loro efficacia erga omnes, chiede pronunciarsi nullità dell'allegato del D.M. in parte qua ai sensi dell'art. 12 septies Legge n. 241 del 1990.
Il giudice, autorizzata la procuratrice a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.50.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina IN
1 Depositata il 15.1.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina IN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 214 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Mario Chieffallo;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
, in persona del dirigente scolastico pro tempore, contumace. Controparte_5
Parti resistenti
Oggetto: riconoscimento ed attribuzione nelle graduatorie per il personale ATA del maggior punteggio per il servizio civile nazionale prestato.
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto Con di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del e/o dell'I.I.S. “A. Gramsci - J. CP_ M. Keynes” di;
- per i motivi dedotti in narrativa: a) riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare di leva svolto dal 11.11.1997 al 09.09.1998 che è pari a 5 punti (0,50 x 10 mesi di servizio); b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di CP_ istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'I.I.S. “A. Gramsci - J. M. Keynes” di , e valide per il triennio
2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di: 15,23 -per il profilo di assistente amministrativo-; 20,23 - per il profilo di collaboratore scolastico-. c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo di aver presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie Parte_1 di circolo e di istituto per il personale ATA, terza fascia, il 16.4.2021 (graduatoria valida fino all'a.s.
2023/2024 compreso), rivendica il diritto ad un maggior punteggio per il servizio civile prestato dall'11.11.1997 al 09.09.1998 non in costanza di rapporto.
Nello specifico, contesta l'erroneità dell'attribuzione di 0,50 punti per il servizio civile svolto, indicando, diversamente, il diritto ad ottenere 5 punti, censurando al riguardo la valutazione operata dal , a suo dire violativo della normativa in materia, richiamando al riguardo dei principi CP_2 espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Chiede, quindi, la condanna del convenuto all'attribuzione del seguente punteggio: CP_2
- 15,23 punti per il profilo di assistente amministrativo;
- 20,23 punti per il profilo di collaboratore scolastico.
Il (e le sue articolazioni territoriali), pur ritualmente notificati, non si sono costituiti in CP_2 giudizio, rimanendo contumaci.
La causa risulta istruita con i documenti offerti dall'unica parte costituita.
La domanda non risulta meritevole di accoglimento, non rinvenendosi motivi per riconsiderare l'orientamento già espresso da quest'Ufficio.
Il ricorrente pone alla base delle proprie asserzioni l'illegittimità della valutazione stabilita dal
D.M. n. 50/2021 con riferimento al servizio civile prestato “non in costanza di nomina”, nonché la violazione della normativa in materia.
3 Al riguardo, vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative:
- l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, che sancisce la validità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio miliare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”;
- l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, che disciplina la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici. Al primo comma la disposizione stabilisce la regola secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il comma 2 prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Ebbene, il D.M. 50/2021, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria, stabilisce, superando sotto questo profilo l'impostazione dei precedenti decreti, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (v. “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del
Personale A.T.A.”, D.M. 50 del 2021, pag. 17, Allegato A).
Il decreto, quindi, prevede la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato, sia, in costanza di rapporto, sia, in altro momento (in applicazione dell'art. 569, comma 3, d.lgs. n.297/94).
Distingue tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto (equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica) e servizio militare e servizio civile prestato non in costanza di rapporto (equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione di un minor punteggio).
Pertanto, non si ritiene sussistente alcuna disarmonia rispetto alla disposizione di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, dal momento che il servizio viene comunque valutato alla stessa stregua dei servizi resi presso la pubblica amministrazione, in armonia sia con il comma 1 che con il comma 2 della disposizione citata.
Da quanto detto emerge, dunque, che la pretesa avanzata dal ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio e, quindi, alla piena equiparazione tra servizio civile prestato non in costanza di
4 rapporto e servizio civile prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna disposizione normativa di rango primario vigente alla data di presentazione della domanda di aggiornamento, risultando il D.M. n. 50/2021 pienamente conforme alla disciplina legislativa applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa.
Del resto, la richiesta di parte ricorrente di vedersi attribuire 5 punti per anno di servizio civile non risulta in armonia con la ratio legis delle disposizioni richiamate, in quanto l'attribuzione del maggiore punteggio trae la sua origine nel fatto che il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, è stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva o civile prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio. D'altra parte, risulterebbe del tutto irrazionale valutare l'anno del servizio civile in maniera ultronea rispetto agli anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Né può ritenersi sussistente un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” costituzionalmente tutelata (art. 52 Cost.), che rileva in effetti unicamente qualora il lavoratore, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si verificherebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica (quindi, comunque nell'interesse della Nazione). Come sottolineato dal Consiglio di Stato in alcune pronunce, tra cui n. 2612/2017 e 2743/2020, “una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”).
Si ritiene, quindi, sul punto di non condividere la recente lettura delle disposizioni date da parte della giurisprudenza di merito e da alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato, allegate dalla difesa del ricorrente. Tali ultime sentenze hanno mosso il loro ragionamento, difatti, sulla scorta di principi della giurisprudenza di legittimità maturati con riferimento alle disposizioni ministeriali in vigore prima del D.M. 50/2021, applicandoli aprioristicamente ed acriticamente al D.M. 50/2021.
5 Difatti, la locuzione della validità a tutti gli effetti nulla incide, a parere di chi scrive, sulla possibilità di una diversa valorizzazione dei periodi, sotto il profilo quantitativo, svolti in costanza o meno di un rapporto con la stessa PA, ma semplicemente, impone di non violare il principio dell'attribuzione di un punteggio non inferiore a quello previsto per il servizio svolto presso gli enti statali.
Né può alla stessa riconoscersi, come nel corso della discussione orale odierna sostenuto dal difensore di parte ricorrente, efficacia vincolante erga omnes, motivo per cui il D.M. non può considerarsi nullo ai sensi dell'art. 21 septies L. n. 241 del 1990, tenuto conto che le sentenze citate, avendo efficacia soltanto inter partes, non possono esprimere un giudicato suscettibile di conformare l'assetto di interessi nei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti estranei ai giudizi in cui sono stati resi, quale l'odierno ricorrente.
E, ad ogni buon conto, occorre ricordare la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento, che va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositivo -cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatorio - prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione, in cui la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella res iudicata idonea a vincolare i successivi organi giudicanti.
Piuttosto, la presente opzione interpretativa risulta essere stata fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione, con le recenti sentenze nn. 22429 e 22432 del 2024. Tali pronunce hanno considerato l'impianto del D.M. n. 50 del 2021 del tutto legittimo rispetto alla normativa primaria, alla luce della situazione differenziale e del tutto specifica di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita un trattamento paritetico a chi non interrompa analogo servizio. È stato, quindi, in tale sede espresso il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Il ricorso non risulta, conclusivamente, fondato.
6 Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite, alla luce dell'esistenza di orientamenti contrastanti anche nella recente giurisprudenza amministrativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina IN
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 214 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 15/01/2025 ore 10.49, innanzi alla dr.ssa Cristina IN (collegata dal proprio ufficio in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Maria Rullo in sostituzione dell'avv. Chieffallo;
- per le parti convenute, già dichiarate contumaci, nessuno compare.
L'Avv. Rullo insiste nel ricorso e nell'accoglimento delle conclusioni, anche alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che chiede di produrre e che si pronuncia in ordine all'illegittimità del D.M. 50 del 2021 oggetto di giudizio.
Su tale scorta, alla luce delle pronunce intervenute e sulla loro efficacia erga omnes, chiede pronunciarsi nullità dell'allegato del D.M. in parte qua ai sensi dell'art. 12 septies Legge n. 241 del 1990.
Il giudice, autorizzata la procuratrice a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.50.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina IN
1 Depositata il 15.1.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina IN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 214 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Mario Chieffallo;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
, in persona del dirigente scolastico pro tempore, contumace. Controparte_5
Parti resistenti
Oggetto: riconoscimento ed attribuzione nelle graduatorie per il personale ATA del maggior punteggio per il servizio civile nazionale prestato.
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto Con di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del e/o dell'I.I.S. “A. Gramsci - J. CP_ M. Keynes” di;
- per i motivi dedotti in narrativa: a) riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare di leva svolto dal 11.11.1997 al 09.09.1998 che è pari a 5 punti (0,50 x 10 mesi di servizio); b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di CP_ istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'I.I.S. “A. Gramsci - J. M. Keynes” di , e valide per il triennio
2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di: 15,23 -per il profilo di assistente amministrativo-; 20,23 - per il profilo di collaboratore scolastico-. c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo di aver presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie Parte_1 di circolo e di istituto per il personale ATA, terza fascia, il 16.4.2021 (graduatoria valida fino all'a.s.
2023/2024 compreso), rivendica il diritto ad un maggior punteggio per il servizio civile prestato dall'11.11.1997 al 09.09.1998 non in costanza di rapporto.
Nello specifico, contesta l'erroneità dell'attribuzione di 0,50 punti per il servizio civile svolto, indicando, diversamente, il diritto ad ottenere 5 punti, censurando al riguardo la valutazione operata dal , a suo dire violativo della normativa in materia, richiamando al riguardo dei principi CP_2 espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Chiede, quindi, la condanna del convenuto all'attribuzione del seguente punteggio: CP_2
- 15,23 punti per il profilo di assistente amministrativo;
- 20,23 punti per il profilo di collaboratore scolastico.
Il (e le sue articolazioni territoriali), pur ritualmente notificati, non si sono costituiti in CP_2 giudizio, rimanendo contumaci.
La causa risulta istruita con i documenti offerti dall'unica parte costituita.
La domanda non risulta meritevole di accoglimento, non rinvenendosi motivi per riconsiderare l'orientamento già espresso da quest'Ufficio.
Il ricorrente pone alla base delle proprie asserzioni l'illegittimità della valutazione stabilita dal
D.M. n. 50/2021 con riferimento al servizio civile prestato “non in costanza di nomina”, nonché la violazione della normativa in materia.
3 Al riguardo, vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative:
- l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, che sancisce la validità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio miliare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”;
- l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, che disciplina la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici. Al primo comma la disposizione stabilisce la regola secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il comma 2 prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Ebbene, il D.M. 50/2021, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria, stabilisce, superando sotto questo profilo l'impostazione dei precedenti decreti, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (v. “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del
Personale A.T.A.”, D.M. 50 del 2021, pag. 17, Allegato A).
Il decreto, quindi, prevede la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato, sia, in costanza di rapporto, sia, in altro momento (in applicazione dell'art. 569, comma 3, d.lgs. n.297/94).
Distingue tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto (equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica) e servizio militare e servizio civile prestato non in costanza di rapporto (equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione di un minor punteggio).
Pertanto, non si ritiene sussistente alcuna disarmonia rispetto alla disposizione di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, dal momento che il servizio viene comunque valutato alla stessa stregua dei servizi resi presso la pubblica amministrazione, in armonia sia con il comma 1 che con il comma 2 della disposizione citata.
Da quanto detto emerge, dunque, che la pretesa avanzata dal ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio e, quindi, alla piena equiparazione tra servizio civile prestato non in costanza di
4 rapporto e servizio civile prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna disposizione normativa di rango primario vigente alla data di presentazione della domanda di aggiornamento, risultando il D.M. n. 50/2021 pienamente conforme alla disciplina legislativa applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa.
Del resto, la richiesta di parte ricorrente di vedersi attribuire 5 punti per anno di servizio civile non risulta in armonia con la ratio legis delle disposizioni richiamate, in quanto l'attribuzione del maggiore punteggio trae la sua origine nel fatto che il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, è stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva o civile prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio. D'altra parte, risulterebbe del tutto irrazionale valutare l'anno del servizio civile in maniera ultronea rispetto agli anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Né può ritenersi sussistente un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” costituzionalmente tutelata (art. 52 Cost.), che rileva in effetti unicamente qualora il lavoratore, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si verificherebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica (quindi, comunque nell'interesse della Nazione). Come sottolineato dal Consiglio di Stato in alcune pronunce, tra cui n. 2612/2017 e 2743/2020, “una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”).
Si ritiene, quindi, sul punto di non condividere la recente lettura delle disposizioni date da parte della giurisprudenza di merito e da alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato, allegate dalla difesa del ricorrente. Tali ultime sentenze hanno mosso il loro ragionamento, difatti, sulla scorta di principi della giurisprudenza di legittimità maturati con riferimento alle disposizioni ministeriali in vigore prima del D.M. 50/2021, applicandoli aprioristicamente ed acriticamente al D.M. 50/2021.
5 Difatti, la locuzione della validità a tutti gli effetti nulla incide, a parere di chi scrive, sulla possibilità di una diversa valorizzazione dei periodi, sotto il profilo quantitativo, svolti in costanza o meno di un rapporto con la stessa PA, ma semplicemente, impone di non violare il principio dell'attribuzione di un punteggio non inferiore a quello previsto per il servizio svolto presso gli enti statali.
Né può alla stessa riconoscersi, come nel corso della discussione orale odierna sostenuto dal difensore di parte ricorrente, efficacia vincolante erga omnes, motivo per cui il D.M. non può considerarsi nullo ai sensi dell'art. 21 septies L. n. 241 del 1990, tenuto conto che le sentenze citate, avendo efficacia soltanto inter partes, non possono esprimere un giudicato suscettibile di conformare l'assetto di interessi nei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti estranei ai giudizi in cui sono stati resi, quale l'odierno ricorrente.
E, ad ogni buon conto, occorre ricordare la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento, che va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositivo -cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatorio - prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione, in cui la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella res iudicata idonea a vincolare i successivi organi giudicanti.
Piuttosto, la presente opzione interpretativa risulta essere stata fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione, con le recenti sentenze nn. 22429 e 22432 del 2024. Tali pronunce hanno considerato l'impianto del D.M. n. 50 del 2021 del tutto legittimo rispetto alla normativa primaria, alla luce della situazione differenziale e del tutto specifica di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita un trattamento paritetico a chi non interrompa analogo servizio. È stato, quindi, in tale sede espresso il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Il ricorso non risulta, conclusivamente, fondato.
6 Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite, alla luce dell'esistenza di orientamenti contrastanti anche nella recente giurisprudenza amministrativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina IN
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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