TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/11/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1132/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa MA Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7 ottobre 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1132/2023 R.G., cui è stata riunita la causa n. 1501/2023 R.G. vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo GR, presso il cui studio sito in Lamezia Terme alla Via Guglielmo Marconi, n. 66 elettivamente domicilia per la causa n. 1132/2023 R.G. e dall'Avvocato Elisa Iannelli presso il cui studio sito in Lamezia Terme alla Via
Guglielmo Marconi, n. 72 elettivamente domicilia per la causa n. 1501/2023 R.G. come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Francesco Muscari
LI, CI GR e MA ER AN ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale sito in Lamezia Terme (CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti CP_1
OPPOSTO (P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita nel procedimento recante n. 1132/2023 R.G.; rappresentata e difesa dall'Avvocato MA Pupo presso il cui studio sito in Cassano allo Ionio alla Via Firenze, n. 1 elettivamente domicilia per il procedimento recante n. 1501/2023 R.G., come da procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, società di cartolarizzazione dei crediti (P.IVA , con sede in CP_3 CP_1 P.IVA_3
Roma alla Via Largo Chigi, n. 5
OPPOSTA NON COSTITUITA
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020160001020033000, 33020160002572527000,
33020170001530001000, 33020170001659688000, 33020170001720748000,
33020170002164219000, 33020180001567479000 (oggetto di opposizione sia nel procedimento n.
1132/2023 R.G. che nel procedimento n. 1501/2023 R.G.), 33020190001403504000,
33020220001450551000 (oggetto di opposizione solo nel procedimento principale recante n.
1132/2023 R.G.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.09.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000, notificata in data 18.09.2023 a mezzo
PEC, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020160001020033000, 33020160002572527000,
33020170001530001000, 33020170001659688000, 33020170001720748000,
33020170002164219000, 33020180001567479000 33020190001403504000 e
33020220001450551000.
Nel merito, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito per intervenuto decorso del termine quinquennale tra la notifica degli stessi e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive, con vittoria di spese di lite.
2. In data 13.09.2024 si costituiva l' rilevando, in via preliminare, l'esistenza di un giudizio CP_1 connesso oggettivamente e soggettivamente al presente e pendente dinnanzi al Tribunale di Lamezia
Terme (procedimento n. 1501/2023 R.G.) e chiedendo volersi accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione o, comunque, l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di lite e riconoscimento, nella denegata ipotesi di soccombenza, dell'esclusiva responsabilità dell' CP_4
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.01.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, veniva disposta la riunione alla presente causa del procedimento n. 1501/2023 R.G. iscritto in data 28.11.2023 ed avente ad oggetto la medesima intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 ma limitatamente agli avvisi di addebito nn.
33020160001020033000, 33020160002572527000, 33020170001530001000,
33020170001659688000, 33020170001720748000, 33020170002164219000,
33020180001567479000 già opposti nel procedimento principale.
4. Il ricorrente, nella causa riunita, rilevava l'intervenuta prescrizione, la nullità degli avvisi di addebito per omessa notifica nonché la nullità della pretesa contributiva per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori;
nella causa riunita si costituivano tempestivamente sia l' , formulando le medesime difese già proposte nel procedimento principale e chiedendo la CP_1 riunione al procedimento n. 1132/2023 R.G, che l' rilevando, in via preliminare, CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione nonché la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, la regolarità della notifica dell'intimazione opposta, degli atti ad essa presupposti e di atti successivi interruttivi della prescrizione (con particolare riferimento all'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 03084201600003064001, l'intimazione di pagamento n. 03020199000870874000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000) e chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta entro il termine di 20 giorni: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 18.09.2023 ed il ricorso depositato in data 26.09.2023.
Il ricorrente, perciò, ha proposto cumulativamente un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 e un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. 8. Passando alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi di pagamento:
• n. 33020160001020033000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato in data 24.06.2016 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_1 contenuto nell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 03084201600003064001 notificato in data 16.11.2016 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
• n. 33020160002572527000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2015, notificato in data 10.11.2016 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
rispetto al suddetto avviso è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata, risulta che l' , al fine di provare la CP_1 regolarità dei singoli avvisi di addebito, ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato
.xml, composte dai files daticert.xml" (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida;
• n. 33020170001530001000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2016, regolarmente notificato in data 16.10.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
• n. 33020170001659688000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2011 e 2012, regolarmente notificato in data 18.10.2017 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
• n. 33020170001720748000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2010, regolarmente notificato in data 08.11.2017 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
• n. 33020170002164219000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 08.01.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
• n. 33020180001567479000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2017, regolarmente notificato in data 11.07.2018 a mezzo PEC, contenuto nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
Rispetto ai suddetti avvisi di addebito, dovendosi ritenere provata la loro regolare notifica,
l'opposizione alla intimazione oggetto di causa , nonostante sia stata proposta nel termine di 20 giorni, non può essere declinata in funzione recuperatoria perché il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa è la notifica (regolare) dei singoli di avvisi di addebito sottesi alla intimazione medesima che non sono stati impugnati nei termini di legge.
Sul punto la Corte di Cassazione sopra citata ha stabilito: “ Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016)”.
Ciò posto resta da valutare la sola prescrizione c.d. sopravvenuta alla luce della quale l'eccepita prescrizione risulta essere infondata per la presenza di atti interruttivi tra la notifica dei singoli avvisi di addebito, avvenuta nel periodo compreso tra il 24.06.2016 ed il 11.07.2018 e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta in data 18.09.2023.
*****
Con riferimento, poi, all'avviso di addebito n. 33020190001403504000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato in data 30.07.2019 a mezzo PEC e all'avviso di addebito n. 33020220001450551000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2016, regolarmente notificato in data 06.12.2022 a mezzo PEC, la sola notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata è di per sé sufficiente ad interrompere il decorso del termine quinquennale e la relativa eccezione risulta essere infondata.
9. Infine, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo.
Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato va considerato infondato.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente, tenuto conto del valore delle cause (€54.368,30 causa N.1132/23 RG -
€26.969,68 causa riunita N. 1501/23), della assenza di istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i valori minimi di cui alla Tabella allegata al DM 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento in favore di ed delle spese di Parte_1 CP_1 Controparte_5
CP_ lite, che liquida in complessivi € 4.201,00 a favore dell' e in complessivi € 3.291,00 a favore di oltre spese documentate e accessori se dovuti. CP_4
Lamezia Terme, 05.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa MA Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa MA Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 7 ottobre 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1132/2023 R.G., cui è stata riunita la causa n. 1501/2023 R.G. vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo GR, presso il cui studio sito in Lamezia Terme alla Via Guglielmo Marconi, n. 66 elettivamente domicilia per la causa n. 1132/2023 R.G. e dall'Avvocato Elisa Iannelli presso il cui studio sito in Lamezia Terme alla Via
Guglielmo Marconi, n. 72 elettivamente domicilia per la causa n. 1501/2023 R.G. come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Francesco Muscari
LI, CI GR e MA ER AN ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale sito in Lamezia Terme (CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti CP_1
OPPOSTO (P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita nel procedimento recante n. 1132/2023 R.G.; rappresentata e difesa dall'Avvocato MA Pupo presso il cui studio sito in Cassano allo Ionio alla Via Firenze, n. 1 elettivamente domicilia per il procedimento recante n. 1501/2023 R.G., come da procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, società di cartolarizzazione dei crediti (P.IVA , con sede in CP_3 CP_1 P.IVA_3
Roma alla Via Largo Chigi, n. 5
OPPOSTA NON COSTITUITA
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020160001020033000, 33020160002572527000,
33020170001530001000, 33020170001659688000, 33020170001720748000,
33020170002164219000, 33020180001567479000 (oggetto di opposizione sia nel procedimento n.
1132/2023 R.G. che nel procedimento n. 1501/2023 R.G.), 33020190001403504000,
33020220001450551000 (oggetto di opposizione solo nel procedimento principale recante n.
1132/2023 R.G.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.09.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000, notificata in data 18.09.2023 a mezzo
PEC, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 33020160001020033000, 33020160002572527000,
33020170001530001000, 33020170001659688000, 33020170001720748000,
33020170002164219000, 33020180001567479000 33020190001403504000 e
33020220001450551000.
Nel merito, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito per intervenuto decorso del termine quinquennale tra la notifica degli stessi e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive, con vittoria di spese di lite.
2. In data 13.09.2024 si costituiva l' rilevando, in via preliminare, l'esistenza di un giudizio CP_1 connesso oggettivamente e soggettivamente al presente e pendente dinnanzi al Tribunale di Lamezia
Terme (procedimento n. 1501/2023 R.G.) e chiedendo volersi accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione o, comunque, l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di lite e riconoscimento, nella denegata ipotesi di soccombenza, dell'esclusiva responsabilità dell' CP_4
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.01.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, veniva disposta la riunione alla presente causa del procedimento n. 1501/2023 R.G. iscritto in data 28.11.2023 ed avente ad oggetto la medesima intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 ma limitatamente agli avvisi di addebito nn.
33020160001020033000, 33020160002572527000, 33020170001530001000,
33020170001659688000, 33020170001720748000, 33020170002164219000,
33020180001567479000 già opposti nel procedimento principale.
4. Il ricorrente, nella causa riunita, rilevava l'intervenuta prescrizione, la nullità degli avvisi di addebito per omessa notifica nonché la nullità della pretesa contributiva per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori;
nella causa riunita si costituivano tempestivamente sia l' , formulando le medesime difese già proposte nel procedimento principale e chiedendo la CP_1 riunione al procedimento n. 1132/2023 R.G, che l' rilevando, in via preliminare, CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione nonché la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, la regolarità della notifica dell'intimazione opposta, degli atti ad essa presupposti e di atti successivi interruttivi della prescrizione (con particolare riferimento all'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 03084201600003064001, l'intimazione di pagamento n. 03020199000870874000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000) e chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta entro il termine di 20 giorni: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 18.09.2023 ed il ricorso depositato in data 26.09.2023.
Il ricorrente, perciò, ha proposto cumulativamente un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 e un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. 8. Passando alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi di pagamento:
• n. 33020160001020033000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato in data 24.06.2016 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_1 contenuto nell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 03084201600003064001 notificato in data 16.11.2016 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
• n. 33020160002572527000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2015, notificato in data 10.11.2016 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
rispetto al suddetto avviso è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata, risulta che l' , al fine di provare la CP_1 regolarità dei singoli avvisi di addebito, ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato
.xml, composte dai files daticert.xml" (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida;
• n. 33020170001530001000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2016, regolarmente notificato in data 16.10.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
• n. 33020170001659688000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2011 e 2012, regolarmente notificato in data 18.10.2017 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
• n. 33020170001720748000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2010, regolarmente notificato in data 08.11.2017 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
• n. 33020170002164219000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 08.01.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n.
03020199000870874000 notificata in data 12.03.2019 a mezzo PEC, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
• n. 33020180001567479000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2017, regolarmente notificato in data 11.07.2018 a mezzo PEC, contenuto nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000246000 notificata in data 10.04.2019 nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata;
Rispetto ai suddetti avvisi di addebito, dovendosi ritenere provata la loro regolare notifica,
l'opposizione alla intimazione oggetto di causa , nonostante sia stata proposta nel termine di 20 giorni, non può essere declinata in funzione recuperatoria perché il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa è la notifica (regolare) dei singoli di avvisi di addebito sottesi alla intimazione medesima che non sono stati impugnati nei termini di legge.
Sul punto la Corte di Cassazione sopra citata ha stabilito: “ Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016)”.
Ciò posto resta da valutare la sola prescrizione c.d. sopravvenuta alla luce della quale l'eccepita prescrizione risulta essere infondata per la presenza di atti interruttivi tra la notifica dei singoli avvisi di addebito, avvenuta nel periodo compreso tra il 24.06.2016 ed il 11.07.2018 e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta in data 18.09.2023.
*****
Con riferimento, poi, all'avviso di addebito n. 33020190001403504000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato in data 30.07.2019 a mezzo PEC e all'avviso di addebito n. 33020220001450551000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2016, regolarmente notificato in data 06.12.2022 a mezzo PEC, la sola notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020239004456255/000 impugnata è di per sé sufficiente ad interrompere il decorso del termine quinquennale e la relativa eccezione risulta essere infondata.
9. Infine, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo.
Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato va considerato infondato.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente, tenuto conto del valore delle cause (€54.368,30 causa N.1132/23 RG -
€26.969,68 causa riunita N. 1501/23), della assenza di istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i valori minimi di cui alla Tabella allegata al DM 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento in favore di ed delle spese di Parte_1 CP_1 Controparte_5
CP_ lite, che liquida in complessivi € 4.201,00 a favore dell' e in complessivi € 3.291,00 a favore di oltre spese documentate e accessori se dovuti. CP_4
Lamezia Terme, 05.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa MA Francesca Cerchiara