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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2885 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Maurizio Faticoni
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Pierfrancesco Damasco
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2023, , premesso di aver svolto attività di Parte_2
scavatorista per oltre 30 anni alle dipendenze di diverse società e, dal 2013, della Controparte_2
conveniva in giudizio l' al fine di conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente CP_1
alla patologia professionale “spondiloartrosi e discopatie degenerative del rachide, protrusioni discali multiple, lombare plurioperata, impronta midollare e sofferenza radicolare”, asseritamente produttiva di un danno biologico del 25%, denunciata ma non riconosciuta dall' . CP_3
2. Nel rituale contraddittorio delle parti, il Tribunale di Latina, all'esito dell'espletata prova per testi, con sentenza n. 999/2024 del 26 settembre 2024 rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
< e hanno avuto una percezione delle Testimone_1 Testimone_2
circostanze riferite estremamente frammentaria e rapsodica, avendo visto il ricorrente impegnato a lavoro nelle sole occasioni in cui andavano ad acquistare materiale edile presso i magazzini dove il Parte_1
lavorava oppure a salutare (in particolare il ) il titolare della società datrice, tale sig. Tes_1 Per_1
<
acquisiti, per cui, nel rispetto della scelta attorea di chiedere CTU medico-legale all'udienza del 16.01.2024,
si è ritenuto non necessario procedere all'affidamento di un incarico peritale che, in assenza di chiari presupposti fattuali su cui fondare l'indagine (tempi di esposizione al rischio lavorativo, dinamiche di sovraccarico del distretto osteoarticolare interessato, ecc.), si sarebbe caratterizzato in termini puramente
'esplorativi', in nitido contrasto con le finalità proprie dell'istituto>>.
3. Con ricorso del 21ottobre 2024 interponeva appello. Parte_1
L' resisteva. CP_1
4. Con un unico motivo, l'appellante, premesso che <<ha svolto mansioni di scavatorista addetto alla conduzione di mezzi pesanti lavorando 5 giorni a settimana per 9 ore al giorno>>, ha lamentato che <
tribunale di Latina non ha tenuto conto della dichiarazione dei testi e delle allegazioni contenute nel ricorso
(estratto contributivo e documentazione medica)>>. L'appellante ha richiesto, pertanto, l'ammissione di CTU medico legale.
5. Rileva la Corte che dall'estratto contributivo, dal libretto di lavoro e dalla busta paga agli atti risultano le mansioni che nel corso degli anni ha svolto l'appellante.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, non sono ravvisabili elementi di prova ulteriori sulle particolari modalità di prestazione dell'attività lavorativa svolta nel corso degli anni dal . Parte_1
Va, comunque, verificato se le mansioni espletate dall'appellante durante il periodo lavorativo siano in nesso causale con le patologie denunciate.
6. La Corte ha, pertanto, disposto CTU medico – legale del seguente tenore:
<
1) se il lavoratore è affetto dalla malattia denunciata;
2) se tale malattia:
a) rientri tra quelle inserite nella tabella degli allegati 4 e 5 del t.u. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e in quale tipo;
b) sia stata contratta nell'esercizio di una delle lavorazioni indicate in tabella;
c) si sia manifestata nel periodo di tempo correlativamente indicato in tabella;
d) comunque non sia stata determinata da una causa esclusiva extralavorativa,
3) ove la malattia non presenti i primi tre requisiti di cui al punto 2), se tra il lavoro svolto dal ricorrente e la malattia da cui è affetto sussista un rapporto di causalità, e cioè se, secondo criterio di certezza o elevata probabilità, l'attività lavorativa sia stata una condizione necessaria ed essenziale
(anche se eventualmente non esclusiva) per la determinazione della malattia;
4) in caso di risposa positiva ai quesiti precedenti, quale sia il grado dell'eventuale inabilità
permanente derivante dalla malattia professionale>>. Al CTU è stato precisato che avrebbe dovuto rispondere ai predetti quesiti sulla scorta delle mansioni che l'appellante ha svolto nel corso degli anni come risultanti dall'estratto contributivo, dal libretto di lavoro e dalla busta paga agli atti.
7. Il nominato CTU, dott. , Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, ha accertato Persona_2
quanto segue:
<
malattia professionale (spondilodiscoartrosi), se la vedeva negare dall'istituto assicuratore, pertanto opponeva ricorso. Il giudizio di I grado non veniva accolto dal Tribunale di Latina.
Sulla base della lavorazione effettuata (utilizzo di transpallet, escavatori, cingolati e conducente di camion),
per lungo tempo (da oltre 45 anni) che sottendono una sollecitazione costante del rachide, confrontati con gli accertamenti presenti in atti (RM), unitamente con l'obiettività riscontrata, la stessa lavorazione si ritiene compatibile con il danno rilevabile e presente sulla colonna vertebrale lombosacrale.
L'obiettività ha evidenziato una reazione antalgica ai movimenti del tratto di rachide sui vari piani in maniera diversa, come in altro modo non poteva essere vista la notevole capacità di orientare il rachide nello spazio dato dai diversi muscoli, in alcune posizioni la reazione antalgica si è rilevata ai gradi estremi ed in altre posizioni ridotta di un quarto circa.
In relazione alle tabelle di legge di riferimento (12/7/2000) per il tratto di rachide in questione (lombosacrale),
alla presenza della patologia rilevata appare equa una valutazione attuale di un danno da tecnopatia di circa il 20%, procedendo per analogia>>.
Il CTU ha così concluso: <
affetto il sig. è quella della colonna lombare, valutabile attualmente nella misura 20%, che Parte_1
a far data dalla domanda amministrativa del ottobre 2020 era del 18% poi dopo gli interventi di artrodesi
(2021) 20%>>. Il CTU ha poi aggiunto quanto segue: <
alla colonna fossero entrambi precedenti la domanda (2016 e gennaio 2020), pertanto si ritiene più equo riconoscere la totalità del danno attuale (20%) sin dall'epoca della domanda (ottobre 2020)>>.
8. Sulla scorta delle conclusioni del CTU (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, fondate su rigorose valutazioni medico – legali e non specificamente contestate dalle parti),
l' va condannato, in riforma dell'impugnata sentenza, a corrispondere a una rendita CP_1 Parte_1
rapportata al 20% di inabilità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
A carico dell' vanno poste, in via definitiva, le spese della CTU espletata nel corso del presente grado. CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina in data 26 settembre 2024 e, per l'effetto, in CP_1
riforma di detta sentenza, condanna l' a corrispondere a una rendita rapportata al CP_1 Parte_1
20% di inabilità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori come per legge.
Condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese del doppio CP_1
grado del giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi €.2.200,00 e, quelle del presente grado,
in complessivi €.2.500,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1 Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2885 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Maurizio Faticoni
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Pierfrancesco Damasco
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2023, , premesso di aver svolto attività di Parte_2
scavatorista per oltre 30 anni alle dipendenze di diverse società e, dal 2013, della Controparte_2
conveniva in giudizio l' al fine di conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente CP_1
alla patologia professionale “spondiloartrosi e discopatie degenerative del rachide, protrusioni discali multiple, lombare plurioperata, impronta midollare e sofferenza radicolare”, asseritamente produttiva di un danno biologico del 25%, denunciata ma non riconosciuta dall' . CP_3
2. Nel rituale contraddittorio delle parti, il Tribunale di Latina, all'esito dell'espletata prova per testi, con sentenza n. 999/2024 del 26 settembre 2024 rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
< e hanno avuto una percezione delle Testimone_1 Testimone_2
circostanze riferite estremamente frammentaria e rapsodica, avendo visto il ricorrente impegnato a lavoro nelle sole occasioni in cui andavano ad acquistare materiale edile presso i magazzini dove il Parte_1
lavorava oppure a salutare (in particolare il ) il titolare della società datrice, tale sig. Tes_1 Per_1
<
acquisiti, per cui, nel rispetto della scelta attorea di chiedere CTU medico-legale all'udienza del 16.01.2024,
si è ritenuto non necessario procedere all'affidamento di un incarico peritale che, in assenza di chiari presupposti fattuali su cui fondare l'indagine (tempi di esposizione al rischio lavorativo, dinamiche di sovraccarico del distretto osteoarticolare interessato, ecc.), si sarebbe caratterizzato in termini puramente
'esplorativi', in nitido contrasto con le finalità proprie dell'istituto>>.
3. Con ricorso del 21ottobre 2024 interponeva appello. Parte_1
L' resisteva. CP_1
4. Con un unico motivo, l'appellante, premesso che <<ha svolto mansioni di scavatorista addetto alla conduzione di mezzi pesanti lavorando 5 giorni a settimana per 9 ore al giorno>>, ha lamentato che <
tribunale di Latina non ha tenuto conto della dichiarazione dei testi e delle allegazioni contenute nel ricorso
(estratto contributivo e documentazione medica)>>. L'appellante ha richiesto, pertanto, l'ammissione di CTU medico legale.
5. Rileva la Corte che dall'estratto contributivo, dal libretto di lavoro e dalla busta paga agli atti risultano le mansioni che nel corso degli anni ha svolto l'appellante.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, non sono ravvisabili elementi di prova ulteriori sulle particolari modalità di prestazione dell'attività lavorativa svolta nel corso degli anni dal . Parte_1
Va, comunque, verificato se le mansioni espletate dall'appellante durante il periodo lavorativo siano in nesso causale con le patologie denunciate.
6. La Corte ha, pertanto, disposto CTU medico – legale del seguente tenore:
<
1) se il lavoratore è affetto dalla malattia denunciata;
2) se tale malattia:
a) rientri tra quelle inserite nella tabella degli allegati 4 e 5 del t.u. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e in quale tipo;
b) sia stata contratta nell'esercizio di una delle lavorazioni indicate in tabella;
c) si sia manifestata nel periodo di tempo correlativamente indicato in tabella;
d) comunque non sia stata determinata da una causa esclusiva extralavorativa,
3) ove la malattia non presenti i primi tre requisiti di cui al punto 2), se tra il lavoro svolto dal ricorrente e la malattia da cui è affetto sussista un rapporto di causalità, e cioè se, secondo criterio di certezza o elevata probabilità, l'attività lavorativa sia stata una condizione necessaria ed essenziale
(anche se eventualmente non esclusiva) per la determinazione della malattia;
4) in caso di risposa positiva ai quesiti precedenti, quale sia il grado dell'eventuale inabilità
permanente derivante dalla malattia professionale>>. Al CTU è stato precisato che avrebbe dovuto rispondere ai predetti quesiti sulla scorta delle mansioni che l'appellante ha svolto nel corso degli anni come risultanti dall'estratto contributivo, dal libretto di lavoro e dalla busta paga agli atti.
7. Il nominato CTU, dott. , Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, ha accertato Persona_2
quanto segue:
<
malattia professionale (spondilodiscoartrosi), se la vedeva negare dall'istituto assicuratore, pertanto opponeva ricorso. Il giudizio di I grado non veniva accolto dal Tribunale di Latina.
Sulla base della lavorazione effettuata (utilizzo di transpallet, escavatori, cingolati e conducente di camion),
per lungo tempo (da oltre 45 anni) che sottendono una sollecitazione costante del rachide, confrontati con gli accertamenti presenti in atti (RM), unitamente con l'obiettività riscontrata, la stessa lavorazione si ritiene compatibile con il danno rilevabile e presente sulla colonna vertebrale lombosacrale.
L'obiettività ha evidenziato una reazione antalgica ai movimenti del tratto di rachide sui vari piani in maniera diversa, come in altro modo non poteva essere vista la notevole capacità di orientare il rachide nello spazio dato dai diversi muscoli, in alcune posizioni la reazione antalgica si è rilevata ai gradi estremi ed in altre posizioni ridotta di un quarto circa.
In relazione alle tabelle di legge di riferimento (12/7/2000) per il tratto di rachide in questione (lombosacrale),
alla presenza della patologia rilevata appare equa una valutazione attuale di un danno da tecnopatia di circa il 20%, procedendo per analogia>>.
Il CTU ha così concluso: <
affetto il sig. è quella della colonna lombare, valutabile attualmente nella misura 20%, che Parte_1
a far data dalla domanda amministrativa del ottobre 2020 era del 18% poi dopo gli interventi di artrodesi
(2021) 20%>>. Il CTU ha poi aggiunto quanto segue: <
alla colonna fossero entrambi precedenti la domanda (2016 e gennaio 2020), pertanto si ritiene più equo riconoscere la totalità del danno attuale (20%) sin dall'epoca della domanda (ottobre 2020)>>.
8. Sulla scorta delle conclusioni del CTU (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, fondate su rigorose valutazioni medico – legali e non specificamente contestate dalle parti),
l' va condannato, in riforma dell'impugnata sentenza, a corrispondere a una rendita CP_1 Parte_1
rapportata al 20% di inabilità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
A carico dell' vanno poste, in via definitiva, le spese della CTU espletata nel corso del presente grado. CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina in data 26 settembre 2024 e, per l'effetto, in CP_1
riforma di detta sentenza, condanna l' a corrispondere a una rendita rapportata al CP_1 Parte_1
20% di inabilità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori come per legge.
Condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese del doppio CP_1
grado del giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi €.2.200,00 e, quelle del presente grado,
in complessivi €.2.500,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1 Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis