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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6359 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Pag. 1 a 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 5490/2017, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
procuratore speciale dei germani Parte_2
( , ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( ), tutti in C.F._5 Parte_6 C.F._6
proprio e quali eredi della madre , nata a [...] Persona_1
SA (BN) il 03.05.28 e deceduta negli Stati Uniti d'America il 06.07.17, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Rauso ), C.F._7
come da procura in calce all'atto di appello, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Maria Cristina di Savoia n. 18 c/o lo studio dell'avv. Michelina La Bella.
APPELLANTE
E
e CP_1 C.F._8 Controparte_2
( ) e ( ), questi C.F._9 Controparte_3 C.F._10 Pag. 2 a 28
ultimi quali eredi di e, rappresentati e difesi dall'avv. Persona_2
dell'avv. Luca Cavuoto , con il quale elettivamente C.F._11
domicilia in Benevento alla via Colonnette n. 1, e dall'avv. Raffaele Cioffi
( ), come da comparsa di costituzione nel giudizio di C.F._12
appello del 29.09.2021.
Conclusioni
Per gli appellanti: si riportano ai propri atti, chiedendo l'accoglimento dell'appello, e per l'effetto riformarsi la sentenza di prime cure;
impugna e contesta le avverse difese, domande e conclusioni. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per gli appellati: si riportano alla propria comparsa di risposta in appello ed ai propri atti, insistendo per il rigetto dell'appello. In ipotesi di accoglimento dell'appello, in relazione al primo motivo, chiede l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato avente ad oggetto la domanda di restituzione delle spese sostenute dagli appellati per lavori sugli immobili assegnatigli e delle spese funerarie. Si chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione del 09.06.2007 – notificato il 13.06.2007 – Pt_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_6
e , quali eredi di , Persona_1 Parte_5 Persona_3
convennero in giudizio e , al fine di ottenere la Persona_2 CP_1
risoluzione del contratto di rendita vitalizia, stipulato tra questi ultimi e il loro padre , nonché la declaratoria di nullità ed inefficacia Persona_3
del testamento per notar , con cui aveva disposto CP_4 Persona_3
per legato in favore di di tutto il suo patrimonio immobiliare, CP_1
ledendo i diritti di essi legittimari, con conseguente riduzione del lascito e ogni altro provvedimento di legge. Pag. 3 a 28
1.1. A sostegno dedussero:
- di essere eredi legittimi di (in particolare , Persona_3 Persona_1
in qualità di GL, e , , , e Parte_1 Pt_2 Pt_4 Pt_3 CP_1
, in qualità di figli); Pt_5
- che, a seguito del trasferimento negli Stati Uniti d'America dell'intero nucleo familiare, , dopo aver istaurato una convivenza con una Persona_3
donna del luogo, aveva abbandonato la propria famiglia, recidendo ogni rapporto con essa;
- che nel 1982 era ritornato in Italia, trasferendosi nella casa Persona_3
di sua proprietà, sita in San Leucio del SA (BN), un tempo adibita a dimora familiare e successivamente concessa in locazione ai coniugi Per_2
e con i quali aveva instaurato un regime di
[...] CP_1
coabitazione;
- che, da allora, ogni incontro di con parenti ed amici si era Persona_3
tenuto rigorosamente alla presenza dei coniugi e previa Persona_4
autorizzazione da parte di costoro;
- che nel 1990 l'immobile in questione (in catasto al f. 6 del Comune di San
Leucio del SA p.lle 573 (ex 513) e 301) era stato trasferito ai coniugi in forza di un contratto di vitalizio – con atto per notar Persona_4 [...]
del 18.9.1990, Rep. N. 204592/34730 – come corrispettivo delle Per_5
prestazioni assistenziali morali e materiali cui i coniugi si erano impegnati, vita natural durante, in favore del;
Persona_3
- che , unico figlio rientrato in Italia e in contatto con il padre, Parte_1
aveva constatato che questi versava in una situazione di soggezione psicologica verso i due coniugi e che negli ultimi anni di vita presentava evidenti segni di assenza ed estraneità;
- che, secondo , il padre aveva vissuto in un vano autonomo Parte_1
dell'immobile concesso in locazione ai coniugi, nel quale era stato costretto a Pag. 4 a 28
consumare i pasti, in solitudine, nella stessa camera dove dormiva e che spesso veniva lasciato solo e privo di assistenza anche per lungo tempo;
- che, dati i sospetti che i coniugi e avessero profittato dello CP_2 CP_1
stato di infermità mentale del padre, gli eredi, tramite difensore, svolsero una serie di indagini dalle quali emerse che:
i) in base ad accertamenti catastali era proprietario, oltre alla Persona_3
particella 573, solamente dei cespiti classificati al N.C.T. foglio 6, p.lle nn. 303,
306 e 310;
ii) in base ad una verifica presso l' sede di Benevento, CP_5 Persona_3
aveva goduto, fino alla sua morte, di una pensione di vecchiaia dell'importo mensile di € 564,10, e di una indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2000 dell'importo mensile di € 443,83, alla cui riscossione aveva provveduto , su delega di , presso l'ufficio CP_1 Persona_3
postale di San Leucio del SA;
iii) In base a quanto appreso tramite il Consolato d'America in Italia, Per_3
era stato, altresì titolare di pensione pari a 7.020,00 dollari per
[...]
l'anno 2004 e di importi analoghi per gli anni precedenti.
- che, nonostante le richieste formali di restituzione degli averi del de cuius
(effetti personali, valori, ecc.), i coniugi e non consegnarono CP_2 CP_1
alcunché alla famiglia;
Per_3
- che, tramite informazioni rese da Telecom Italia S.p.a., era emerso che l'utenza telefonica collegata all'immobile, pur essendo intestata al sig.
, veniva di fatto utilizzata copiosamente dai coniugi Persona_3 Per_6
;
[...]
- che, stando alle cartelle cliniche acquisite, in data 21.03.2005, Per_3
era stato ricoverato d'urgenza, con una prognosi primaria di
[...]
“carcinoma vescicale” e con una prognosi secondaria di “pregresso ictus cerebrale con paresi agli arti inferiori” e che, nonostante l'aggravamento del quadro clinico, l'uomo era stato dimesso in data 23.3.2005, “per volontà dei Pag. 5 a 28
familiari in gravi condizioni contro il parere dei sanitari (con firma di Per_2
)”, per poi morire dopo alcuni giorni;
[...]
- che in data 09.08.2005 aveva presentato una denuncia- Parte_1
querela contro i coniugi , rappresentando i fatti come sopra Parte_7
esposti e chiedendone la persecuzione;
- che aveva disposto con testamento del 22.10.1999, raccolto Persona_3
dal notaio , un legato a favore di avente ad Persona_5 CP_1
oggetto i beni indicati nel N.C.T. alla partita 3288 foglio 6, p.lle nn. 303 e 306
(due piccoli fabbricati rurali entrambi con un vano al piano terra e un vano al primo piano) e 310 (un terreno), costituenti l'intero patrimonio immobiliare del de cuius, e che detti beni erano stati successivamente trascritti a nome della legataria.
Tanto premesso, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
, , e convennero in
[...] Parte_6 Parte_5 Persona_1
giudizio e al fine di ottenere, previo Persona_2 CP_1
accertamento della loro qualità di eredi:
a) la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto di rendita vitalizia atipico stipulato tra il loro defunto padre e i coniugi , Persona_4
in base al quale il primo aveva trasferito la proprietà dell'immobile in cui coabitava con i secondi, in cambio di assistenza “materiale” (alimenti, vestiario, spese mediche, alloggio, cura della casa e della persona) e
“spirituale” (compagnia, intrattenimento culturale e nel tempo libero, ecc.);
b) l'annullamento del testamento del 22.10.1999, per avere il testatore utilizzato il mezzo del legato per disporre con le sue ultime volontà dell'intero suo patrimonio a favore della , estromettendo del tutto i CP_1
legittimari;
c) la dichiarazione di inefficacia della disposizione testamentaria lesiva di legittima, con conseguente riduzione di essa nei limiti della quota disponibile;
Pag. 6 a 28
d) la dichiarazione di indegnità a succedere di nella quota CP_1
disponibile al de cuius;
e) l'accertamento e la dichiarazione del diritto degli attori alla ricostituzione dell'asse ereditario, avente ad oggetto tutto quanto disposto con legato e oggetto del contratto di rendita vitalizia;
f) la condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili oggetto del contratto di vitalizio e di testamento, con frutti, pertinenze e accessori tutti;
g) l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio –
e ogni altra autorità pubblica interessata dalla vicenda – di adottare i consequenziali provvedimenti a tutela degli attori.
1.2. Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepirono, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda di risoluzione del contratto di vitalizio e la prescrizione dell'azione; nel merito, contestarono i fatti posti a fondamento della domanda avversaria, chiedendone il rigetto;
in subordine, in via riconvenzionale, chiesero il riconoscimento in loro favore di tutte le spese sostenute, per le migliorie apportate all'immobile oggetto del contratto – quantificate in circa € 40.000
– e per le spese funebri da loro anticipate, pari a € 2.200,00.
1.3. Il Tribunale istruì la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta, interrogatori formali ed escussione dei testi;
dispose una CTU per l'individuazione e la stima dei beni caduti in successione, il calcolo della quota di riserva in favore dei legittimari e la predisposizione di un progetto di divisione. Il CTU concluse che:
a) in ipotesi di efficacia del contratto vitalizio
- il relictum era costituito dai seguenti beni immobili:
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 303 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 306 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 310 – are 1,60
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 305 – 1 vano p.t. Pag. 7 a 28
- Non esistevano beni costituenti donatum;
- Risultavano agli atti, come passività, le spese funerarie pari a € 2.200,00;
b) in ipotesi di inefficacia del contratto vitalizio
- il relictum era costituito dai seguenti beni immobili:
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 573 (ex 513) – 7 vani;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 303 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 306 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 310 – are 1,60;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 305 – 1 vano p.t.;
- Non esistevano beni costituenti donatum;
- Risultavano agli atti, come passività, le spese funerarie pari a € 2.200,00.
Quanto alla stima dei beni predetti, che il valore di mercato è pari a:
o P.lla 573 (ex 513) – 7 vani – € 63,462,00;
o P.lla 303 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1 – € 3.568,09;
o P.lla 306 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1 – € 3.058,05;
o P.lla 310 – are 1,60 – € 893,76;
o Palla 305 – 1 vano p.t. – € 1.088,80;
Per un totale di € 8,608, 70 in ipotesi di efficacia del contratto di vitalizio e di
€ 72.070,70 in ipotesi di inefficacia dello stesso.
All'esito della riunione fittizia, dedotte le passività (€ 2.200,00), il patrimonio netto è pari a:
o € 6.408,70 in caso di efficacia del contratto vitalizio;
o € 69,870,70 in caso di inefficacia del contratto vitalizio.
Avanzò, quindi, due ipotesi divisionali:
1. Ritenuto efficace il contratto vitalizio con esito della riunione fittizia ex art. 556 c.c. in € 6.408,70
- riconosciuto ¼ dell'attivo ereditario in favore del coniuge pari a € 1.602,17
e ½ dell'attivo ereditario in favore dei figli pari a € 3.204,35, con una quota di riserva (coniugi + figli) pari a € 4.806,52; Pag. 8 a 28
- calcolata una quota disponibile pari a ¼ dell'attivo ereditario pari a €
1.602,17; propose attribuirsi agli eredi, oltre all'immobile di cui alla p.lla 305, caduto in successione legittima, i beni di cui alle p.lle 306 e 310, con un conguaglio di € 234,09 in favore dei coniugi , che per interessi e Parte_7
rivalutazione monetaria viene definitivamente liquidato in € 331,94;
a ciò il CTU aggiunse, in favore dei due coniugi, l'importo di € 3.265,50 per le spese di messa in sicurezza dei fabbricati di cui alle p.lle 305 e 306 ordinate dal Comune di San Leucio, come da fattura n. 6 del 01/10/2011; all'esito di tale prima ipotesi divisionale rimarrebbe CP_1
intestataria del fabbricato censito alla p.lla 303, con diritto ad un conguaglio pari a complessivi € 3.597,44 (331,94 + 3.265,59).
2. Ritenuto inefficace il contratto vitalizio con esito della riunione fittizia ex art. 556 c.c. in € 64.550,80, non sussistendo una lesione della legittima, i beni di cui alla p.lla 573, 301 e 305 sarebbero da attribuirsi agli eredi senza che sia dovuto alcun conguaglio.
1.4 All'esito dell'istruttoria il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari ed accertata la legittimazione di tutte le parti in causa, rigettò la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di vitalizio ed accolse la domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva dei diritti dei legittimari, disponendo la reintegrazione delle quote di riserva in favore dei legittimari, accogliendo la prima ipotesi divisionale proposta dal CTU arch.
(per il caso di efficacia del contratto vitalizio, pagg. 27 e Persona_7
28, par. 10.1 della relazione), mediante conguagli.
Quindi, dichiarò interamente compensate fra le parti le spese di lite, ivi compreso il costo delle CTU.
§.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1920/2016 del
03.08.2016 ha interposto gravame da , in proprio e in qualità Parte_1
di procuratore speciale dei germani , , Parte_2 Parte_3 Pag. 9 a 28
, , , tutti in proprio e quali eredi Parte_4 Parte_5 Parte_6
della madre , articolando due motivi di appello così Persona_1
rubricati:
2.1. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. Att
c.p.c., art. 111 Cost. e art. 2697 c.c.”, con cui contesta l'omessa e/o insufficiente motivazione sull'insussistenza dell'inadempimento del contratto di vitalizio stipulato tra il sig. e i coniugi con cui – a Persona_3 Parte_7
fronte della cessione dell'immobile in via Tuoppo – questi ultimi si impegnarono ad accudirlo vita natural durante, in regime di coabitazione e a fornirgli vitto, alloggio, vestiario, assistenza morale e materiale, cure mediche, anche specialistiche e quanto altro necessario a condurre una vita decorosa, ivi compresa la pulizia personale e della biancheria. In particolare,
l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle seguenti prove:
- prove documentali relative allo stato di salute del de cuius e alle cure ricevute da quest'ultimo, prodotte dalla parte attrice;
- dichiarazioni del teste di parte convenuta (escusso Testimone_1
l'08.05.2009) dalle quali emerge che aveva vissuto in un Persona_3
piccolo locale, reso comunicante con il resto della casa solo negli ultimi anni;
che fino a pochi anni prima della morte si preparava da Persona_3
mangiare da solo, consumando spesso i pasti nei ruderi di sua proprietà;
- dichiarazioni del teste di parte convenuta (escussa il Testimone_2
05.03.2010) dalle quali emerge che fino al 1996 lei stessa si era occupata del lavaggio della sua biancheria;
- dichiarazioni degli stessi convenuti, rese in sede di interrogatorio formale, da cui emerge che negli ultimi anni di vita aveva condotto Persona_3
una vita semplice e senza sprechi e che non usciva più di casa;
- dichiarazioni del teste (escussa l'08.05.09) da cui emerge Testimone_3
che nell'anno 2004 aveva trovato rinchiuso in una stanza a Persona_3
letto e mentalmente assente;
Pag. 10 a 28
- documentazione da cui emerge che l'utenza telefonica e dell'Enel erano intestate a , pur essendo in uso ai coniugi , e Persona_3 Persona_4
che il de cuius aveva percepito due pensioni di vecchiaia (una italiana e l'altra americana) per circa vent'anni, una pensione di guerra e un'indennità di accompagnamento dal mese di ottobre del 2000, alla cui riscossione era stata delegata e delle quali non era rimasta traccia all'apertura della CP_1
successione;
- documentazione ospedaliera dalla quale emergeva che, sebbene dal
15.04.2000 fosse stato diagnosticato a un tumore alla Persona_3
prostata, per motivi sconosciuti egli non venne sottoposto ad alcuna cura;
in particolare. Nella certificazione del 28.09.2000 del medico di base dott.
, risultavano elencate le patologie di cui era affetto Persona_8
e veniva concluso che “lo stesso versa in imminente pericolo Persona_3
di vita”; a tale certificazione – in base a quanto asserito dall'appellante – non era seguita alcuna visita specialistica o terapia specifica, se non l'assistenza domiciliare di un infermiere per la risoluzione di problemi relativi al catetere. La cartella clinica del ricovero avvenuto in data 20.02.2004, poi, attesta che era non deambulante, poco orientato con Persona_3
riguardo al sistema nervoso e con scadenti condizioni generali;
nonché il diario clinico per il ricovero datato 19.01.2005, sono indicate condizioni generali “scadute” e, infine, il diario clinico relativo al ricovero d'urgenza del
21.03.2005, ove si legge che, nonostante l'aggravamento del paziente e il parere contrario dei medici, coloro che si presentarono come parenti (in particolare il sig. ) lo fecero dimettere. CP_2
Dall'esame di tali elementi probatori emerge, secondo l'appellante,
l'inadempimento da parte dei coniugi degli obblighi di Persona_4
assistenza morale e materiale, derivanti dal contratto di vitalizio stipulato con il , che espressamente comprendeva l'obbligo, a spese di Persona_3 Pag. 11 a 28
questi ultimi, di sottoporre l'anziano alle visite Persona_3
specialistiche necessarie per la sua sopravvivenza.
A parere dell'appellante, il giudice di prime cure aveva, inoltre, erroneamente valutato come attendibili le dichiarazioni testimoniali assunte, pur trattandosi di persone che potevano riferire solo circostanze generiche, ossia che conviveva con i coniugi Persona_3 Parte_7
e che appariva ben trattato, senza essere in grado di riferire alcunché riguardo alle cure mediche, alle spese di vestiario e cibo per il mantenimento dell'anziano uomo. Al contrario, aveva ignorato la testimonianza del teste che aveva riferito che gli raccontava spesso Testimone_1 Persona_3
di comprare la carne o versare denaro alla ed ai suoi figli per CP_1
“disobbligarsi”.
L'appellante contesta, inoltre, l'attendibilità del teste e di sua Tes_4
GL , in quanto il primo aveva svolto l'incarico di Direttore dei Tes_5
lavori, per alcune opere realizzate nell'immobile di via Tuoppo, ed aveva altresì svolto il ruolo di consulente di parte per i convenuti, durante il giudizio di primo grado.
2.2. “Erronea determinazione della quota legittima. Violazione dell'art. 542
c.c.”, in quanto il CTU Arch. ritenuto valido l'atto di Persona_7
rendita vitalizia, aveva stimato il patrimonio del de cuius per un valore complessivo di € 8.608,70, da cui aveva detratto le spese funerarie (pari a
2.200,00€), per un importo totale pari a € 6.4087,70. Su questa base, aveva calcolato la quota di riserva in € 4.806,52 e la disponibile in € 1.088,80.
Il CTU aveva prospettato, quindi, un'ipotesi divisionale, fatta propria del giudice di prime cure, in base alla quale le particelle identificate al fol. 6 nn.
305, 306 e 310 (di valore complessivo pari a € 4,806,52) dovevano essere assegnate agli eredi legittimi, mentre le particelle 303 sarebbe rimasta di proprietà della (di valore pari a € 3.568,09); aveva stabilito, CP_1 Pag. 12 a 28
poi, che gli eredi legittimi avrebbero dovuto versare alla una quota – CP_1
pari a € 3.597,44 – a titolo di conguaglio.
Tuttavia, secondo l'appellante, posto che la quota disponibile era stata ritenuta pari a € 1.088,80, avrebbe dovuto essere la a versare una CP_1
somma a titolo di conguaglio in favore degli eredi, pari a € 2.274,55, oltre interessi e rivalutazione.
Inoltre, l'appellante sostiene che le spese funerarie erano state erroneamente detratte dall'asse ereditario, in quanto ritiene che fossero state pagate con le disponibilità economiche del de cuius e, in ogni caso, non era stata fornita, nel giudizio di primo grado, alcuna prova dalla controparte che vi avessero provveduto essi stessi con proprio denaro. L'appellante afferma anche che gli eredi legittimi non erano stati avvertiti in tempo utile, né gli era stato chiesto alcunché sull'organizzazione del funerale.
In secondo luogo, secondo l'appellante, il CTU aveva erroneamente valutato i beni caduti in successione, in quanto ingiustamente aveva computato – come somme dovute a titolo di conguaglio dagli eredi – anche le spese rappresentate in una fattura, presentata dagli appellati, relativa a lavori effettuati sulle particelle nn. 305 e 306, a seguito di un'ordinanza di messa in sicurezza del Comune di San Leucio del SA, per un importo complessivo di € 3.265,50.
A seguito della presa di possesso dei beni assegnatigli, infatti, l'appellante aveva constatato che, in realtà, tali beni non erano mai stati interessati da alcun intervento e, pertanto, propose querela in sede penale per tali fatti.
L'Arch. in sede di sommarie informazioni nel relativo procedimento Per_7
penale, affermò che per la particella n. 305 non furono rilevati, in sede di sopralluogo, interventi di consolidamento strutturale, mentre per quella al n. 306 – che versava, al pari della pt.lla 305, allo stato di rudere – non potendo accedere all'interno per questioni di sicurezza, non fu in grado di dire se ivi fossero stati eseguiti lavori di consolidamento. Pag. 13 a 28
Tali dichiarazioni, sottolinea l'appellante, sono in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso Arch. nella propria CTU, depositata nel Per_7
giudizio di primo grado, laddove aveva dichiarato che per la pt.lla n. 303 si era proceduto con demolizione e che per le p.lle 305 e 306 era stato realizzato un intervento di consolidamento per un importo di spesa complessivo pari a € 3.265,50.
Pertanto, l'appellante contesta l'ingiusta detrazione di € 3.265,50 dalle somme spettanti agli eredi legittimari per lavori mai eseguiti.
2.3. Per tali motivi, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, richiede:
- la risoluzione del contratto di vitalizio atipico;
- l'accertamento e dichiarazione di indegnità a succedere di;
CP_1
- l'accertamento e dichiarazione del diritto degli attori alla ricostituzione dell'intero compendio ereditario, comprendente sia l'oggetto del lascito testamentario, sia i beni oggetto del contratto di rendita vitalizia;
- in via subordinata, previo accertamento della lesione della quota di riserva, attribuirsi le pt.lle nn. 305, 306 e 310 agli eredi legittimi e la pt.lla 303 alla sig. , disponendo che quest'ultima versi in favore degli eredi CP_1
legittimi la somma pari a € 2.114,94 (la differenza tra il valore dei beni attribuiti agli eredi e la quota di legittima, cui va aggiunta la differenza tra il valore del bene attribuito alla sig.ra e la quota disponibile), oltre CP_1
interessi e rivalutazione;
- in ogni caso, condannarsi le parti appellate al pagamento delle spese, anche di CTU, e competenze del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario del 15% icva e cpa come per legge, da distrarre a favore dell'avv. Rauso;
- in via istruttoria, chiamare a chiarimenti il CTU Arch. Persona_7
per sentirla sulle circostanze oggetto di querela ovvero disporre un'integrazione di CTU o disporre una nuova CTU per verificare i lavori effettivamente svolti e la fattura depositata dagli appellati. Pag. 14 a 28
2.4. Si sono costituiti gli appellati e , eccependo, CP_1 Persona_2
nel merito l'infondatezza del gravame, insistendo per la conferma della decisione impugnata e reiterando, in ipotesi di accoglimento dell'appello, la domanda in via riconvenzionale di restituzione delle spese sostenute dagli appellati per i lavori di ristrutturazione ed aggiusti vari effettuati all'immobile oggetto di vitalizio, così come quantificate dal CTU Arch. Per_7
in € 52.710,46, oltre € 3.265,50 per le spese sostenute dagli appellati in relazione agli immobili censiti a f. 6 p.lle nn. 303, 305 e 306, nonché €
2.200,00 per le spese funerarie, oltre interessi.
§.
3. All'udienza del 27/09/2019 la causa è stata rinviata all'udienza del
22/10/2021 per la precisazione delle conclusioni. In data 28/11/2020 decedeva l'avv. . Gli appellati, pertanto, si costituivano a Persona_9
mezzo dell'avv. Luca Cavuoto unitamente all'avv. Raffaele Cioffi con comparsa del 29.09.2021.
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.10.2022, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del doppio termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito, ritenuti necessari ulteriori approfondimenti, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stato nominato CTU l'Ing. . Per_10
3.1 La Corte, all'udienza dell'11.09.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20).
3.1. L'appello è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.2. Il primo motivo di gravame è infondato in quanto il giudice di prime cure ha correttamente motivato, in ordine all'insussistenza dell'inadempimento del contratto atipico di rendita vitalizia, stipulato tra il e i Persona_3
coniugi nel 1990, lamentato dall'appellante. Parte_7
Tale convenzione, come correttamente osservato nella sentenza gravata, si configura come un contratto atipico di “vitalizio alimentare” o “contratto di mantenimento”, che mutua alcuni elementi della rendita vitalizia (artt. 1872- Pag. 15 a 28
1881 c.c.), caratterizzandosi per la previsione – come corrispettivo dell'attribuzione di un immobile o altri beni o utilità – di prestazioni assistenziali e materiali per tutta la durata della vita del vitaliziando e in correlazione ai suoi bisogni. Ciò implica che il contratto in esame è caratterizzato da un'alea più intensa, connessa sia alla durata della vita del beneficiario, sia all'imprevedibile entità delle prestazioni a carico del vitaliziante. Dato il suo carattere atipico, a differenza di quanto previsto per la rendita vitalizia, si ritiene pacificamente applicabile a tale contratto il rimedio della risoluzione in caso di inadempimento.
Tanto premesso, il giudice di prime cure ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto, per inadempimento da parte dei coniugi , poiché ha ritenuto che Parte_7
gli obbligati avessero sempre adempiuto diligentemente, durante i venticinque anni di coabitazione con il , a tutti gli obblighi derivanti Per_3
dallo stesso, sia di ordine materiale che spirituale.
Tale valutazione si è fondata sulle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, sull'interrogatorio formale dei convenuti e sulla produzione documentale di ambedue le parti.
L'appellante contesta l'omessa valutazione di alcune dichiarazioni testimoniali – in particolare dei testi , Testimone_1 Testimone_3
(escussi l'08.05.09) e (escussa il 05.03.2010)– dalle quali Testimone_2
era emerso che abitava in un locale separato dal resto Persona_3
dell'abitazione, reso comunicante con il resto della casa solo negli ultimi anni, che si preparava da mangiare da solo e pranzava spesso nei ruderi di sua proprietà e che fino al 1996 la sig. – e non – aveva Tes_2 CP_1
provveduto al lavaggio della sua biancheria.
Ebbene, tali emergenze non contrastano la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado. Pag. 16 a 28
Difatti, la motivazione della sentenza gravata ha accertato l'adempimento, da parte dei coniugi , del nucleo essenziale degli obblighi di Parte_7
assistenza materiale e morale derivanti dal contratto: più testimoni hanno, infatti, riferito che l'anziano appariva sempre curato, che partecipava alla vita familiare dei coniugi e che veniva tratto come uno di Parte_7
famiglia, addirittura come un nonno dai figli della coppia (v. dichiarazioni di
, , , , Tes_4 Tes_5 Testimone_6 Testimone_1 Testimone_7
e ). Testimone_8 Testimone_9
Tra amici e vicini di casa – sicuramente in grado di riferire sul punto, con cognizione di causa, in quanto spettatori della quotidianità del e Per_3
della famiglia – nessuno ha riferito di aver mai visto il in stato CP_2 Per_3
di trascuratezza, abbandono, malessere;
al contrario, tutti sottolineano la vicinanza e l'affetto nei confronti dell'anziano da parte dei vitalizianti.
3.2.1. Tanto premesso, la circostanza che nei primi anni Persona_3
avesse vissuto in una stanza separata dall'abitazione dei coniugi Per_6
e che si preparasse da mangiare da solo e che consumasse talvolta i
[...]
pasti nei ruderi di sua proprietà non è rilevante ai fini dell'inadempimento del contratto di mantenimento, poiché il beneficiario, fin quando ne ha la capacità psico-fisica, è libero di decidere come provvedere alle proprie esigenze e come trascorrere il proprio tempo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo dei vitalizianti di garantirgli vitto, alloggio e cure in caso di malattia.
Nel caso di specie, come riferito dai testimoni escussi, durante i suoi ultimi anni di vita la stanza fu collegata all'abitazione dei coniugi e, aggravatesi le sue condizioni di salute, non era stato più visto in paese, Persona_3
perché non più deambulante e, di conseguenza, costretto a letto. Da questo momento, è stato accertato che fu accudito in tutto e per Persona_3
tutto dai coniugi , i quali lo accompagnavano alle visite Parte_7
mediche ambulatoriali o ospedaliere, fornendogli assistenza continua anche durante le notti di ricovero in ospedale. Ebbene, pure in tali circostanze il Pag. 17 a 28
appariva curato (v. in particolare dichiarazioni di , Per_3 Testimone_9
e ) e in stato di adeguata nutrizione. Testimone_2 Testimone_7
3.2.2. In secondo luogo, come riscontrato anche dalla planimetria allegata alla d.i.a. presentata in data 20.07.1998 dai coniugi , la parte Parte_7
dell'immobile riservata al era costituita da uno vano al piano terra, Per_3
con annesso bagno, speculare rispetto alla sala da pranzo in uso ai coniugi
. La circostanza, invero riferita dal solo teste , che il Parte_7 Tes_1
vano in questione sia stato reso comunicante solo negli ultimi anni di vita del si ribadisce essere irrilevante ai fini della valutazione in ordine Per_3
all'inadempimento del contratto di mantenimento. Difatti, da un lato,
l'anziano, quando ancora godeva di buona salute, poteva muoversi in libertà
e autonomia, dall'altro, godeva di un proprio spazio riservato, fermo restando il regime di coabitazione.
3.2.3. In terzo luogo, devono ritenersi inattendibili le dichiarazioni rese da sul lavaggio della biancheria del , poiché in un Testimone_2 Per_3
primo momento la teste riferisce di avervi provveduto fino al 1986 – dunque prima della conclusione del contratto di mantenimento nel 1990 – e, in un secondo momento, si contraddice sostenendo di essersene occupata fino al
1996 circa. In ogni caso, anche se tale ultima circostanza fosse vera confermerebbe, a contrario che, dal 1996 al 2005, del lavaggio della biancheria si era occupata la . CP_1
3.2.4. L'appellante contesta altresì l'omessa valutazione della documentazione comprovante l'uso da parte dei coniugi Parte_7
dell'utenza telefonica intestata al . Anche tale circostanza deve Per_3
ritenersi irrilevante ai fini della decisione, poiché la scelta di intestarsi le utenze dell'appartamento, così come quella di consentirne l'utilizzo ai suoi conviventi, fu liberamente assunta dal , il quale – come ampiamente Per_3
dimostrato attraverso le testimonianze (v. dichiarazioni di , Testimone_8 Pag. 18 a 28
, e la documentazione medica – è stato Testimone_9 Parte_8
lucido e orientato fino agli ultimi mesi di vita.
Pertanto, deve ritenersi corretta la motivazione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto assorbenti, rispetto a tale ultima circostanza, le emergenze probatorie che dimostravano l'adempimento degli obblighi di vitto, alloggio e cura previsti dal contratto.
3.2.5. Infine, l'appellante contesta l'omessa valutazione della documentazione sanitaria allegata in primo grado.
Con l'atto di citazione sono state prodotte in giudizio le cartelle cliniche relative ai ricoveri del 22.05.1995, 15.04.2000, 12.02.2004 e 21.03.2005 e la certificazione resa in data 28.09.2000 dal medico di base dott.
[...]
, al fine di dimostrare l'inadempimento da parte dei vitalizianti Per_8
degli obblighi di cura e assistenza verso il . Per_3
Alla luce delle accuse mosse dall'odierno all'appellante nei confronti dei coniugi (“Ma l'inadempimento più grave alle obbligazioni Parte_7
assunte con il contratto di rendita vitalizia atipico emerge con riguardo alla cura della salute fisica e psichica del . In particolare, in data Persona_3
15.04.00 al , previo ricovero, veniva diagnosticato un tumore Persona_3
alla prostata ma, per motivazioni ancora sconosciute, non veniva né operato né sottoposto a cure antitumorali. […] Nonostante il grave quadro patologico non è stato rinvenuto né è stata esibita alcuna documentazione medica afferente eventuali visite specialistiche. In tale contesto gli odierni appellati, con un fare ben lontano dal concetto di assistenza materiale e morale, hanno inteso affidare il alle cure del medico di base con l'intervento Persona_3
sporadico di un infermiere per risolvere i problemi relativi al catetere”), giova preliminarmente sintetizzare, sulla base di detta documentazione, i passaggi essenziali della storia clinica del . Per_3
In data 22.05.1995 venne ricoverato d'urgenza per Persona_3
un'ematuria macroscopica all'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento e subì, Pag. 19 a 28
in quell'occasione, una TURV (Resezione Transuretrale di Neoplasia
Vescicale), ossia una procedura endoscopica per la rimozione di cellule sospette nella vescica. Venne altresì sottoposto ad una TAC Torace dalla quale si evidenziò la presenza di una formazione solida di circa 5 cm nel mediastino postero-superiore, con alcuni nuclei a densità calcica. In seguito agli accertamenti e all'operazione venne dimesso in buone condizioni.
In data 15.04.2000 venne ricoverato d'urgenza una seconda Persona_3
volta all'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento per ritenzione d'urina.
Venne sottoposto a TAC collo-addome, cistoscopia ed ecografia renale, transrettale, vescicale e prostatica.
Da tali esami venne riscontrata una formazione di circa 12x8 mm alla prostata, nonché altra formazione nodulare a sinistra di circa 21x17 mm e delle cisti renali. Venne eseguita una FNAB prostata, ossia una biopsia aspirativa con ago sottile per prelevare campioni da esaminare.
All'esito gli fu diagnosticato un tumore alla prostata (K-Prostata).
Nella cartella clinica si dà atto che il paziente non è suscettibile di terapia chirurgica per pregresso infarto del miocardio e per le scadenti condizioni generali. Di conseguenza, venne dimesso in data 29.04.2000 per terapia sintomatica con somministrazione dei seguenti farmaci: Aminomal,
Nitrosilon, Lasix, Luvion, Lanoxin, Kapoten, Bactrim antibiotico.
In data 12.02.2004 il venne ricoverato d'urgenza per la terza volta Per_3
all'Ospedale G. Rummo di Benevento per ritenzione d'urine. Anche nella cartella clinica del nuovo ricovero si dà atto dell'impossibilità di eseguire una terapia chirurgica per le scadenti condizioni generali e di praticare esami chimici, perché il paziente non è collaborativo. In data 18.02.2004, durante lo stesso ricovero, venne sottoposto ad accertamenti cardiologici, neurologici e pneumologici. Il paziente viene descritto, all'interno della cartella clinica, come sveglio e abbastanza orientato. A seguito di Pag. 20 a 28
osservazione e trattamento, venne nuovamente dimesso in data 20.02.2004 con prescrizione di proseguire con la terapia sintomatica.
In data 20.01.2005, il , già in condizioni generali scadenti, con Per_3
pregresso infarto del miocardio e con una diagnosi di K prostata, venne nuovamente ricoverato all'Ospedale G. Rummo di Benevento per insufficienza renale. Fu sottoposto ad ecografia addominale, che evidenziò delle complicanze al rene sinistro. L'urologo consigliò un “atteggiamento attendista” perché, a suo parere, il paziente non versava in pericolo di vita.
Ancora ricoverato, dal 21.01.2005 al 07.02.2005 il venne sottoposto Per_3
a numerosi esami clinici e consulenze urologiche, a trattamenti di reidratazione e ad una nefrostomia destra (25.01.2005) per un'uropatia ostruttiva. Il 07.02.2005 fu dimesso in discrete condizioni generali a seguito dell'intervento urologico.
In data 16.02.2005 venne nuovamente ricoverato all'Ospedale G. Rummo di
Benevento e il giorno seguente gli fu eseguita un'ulteriore nefrostomia per ostruzione delle vie urinarie, per poi essere dimesso il giorno seguente.
In data 21.03.2005 venne ricoverato per l'ultima volta all'Ospedale G.
Rummo di Benevento in condizioni critiche. Dopo essere stato sottoposto a monitoraggio, a seguito di peggioramento, il 23.03.2005 fu dimesso per volontà dei familiari e contro il parere dei medici.
Quanto, invece, alla certificazione del 28.09.2000 a firma del medico di base dott. , si tratta di un mero atto riepilogativo del quadro Persona_8
patologico di cui era affetto il , finalizzato ad ottenere il Per_3
riconoscimento da parte dell' dell'invalidità e dell'accompagnamento CP_5
per il riconoscimento di prestazioni assistenziali, di fatto, poi, ottenute nel mese di ottobre del 2000.
Il contenuto delle cartelle cliniche prodotte in giudizio smentisce, dunque, quanto affermato dall'appellante, in ordine all'omessa prestazione di cure specialistiche per la patologia diagnosticata. Il fu seguito, durante Per_3 Pag. 21 a 28
tutto il decorso della malattia, dagli specialisti dell'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento e all'Ospedale G. Rummo di Benevento sin dal 1995, quando per la prima volta fu trattato chirurgicamente in via endoscopica per la rimozione di cellule sospette all'interno della vescica.
A cinque anni di distanza al fu diagnosticato un tumore alla prostata Per_3
e, pur nell'impossibilità di asportarlo chirurgicamente, in ragione delle condizioni scadenti in cui già versava e del pregresso infarto del miocardio, fu trattato con terapie ospedaliere e con terapia domiciliare sintomatica. Nel
2005, ultimo anno di vita del , in cui è stato ricoverato più volte, gli Per_3
furono eseguite due nefrostomie che, comportando l'inserimento di un catetere, richiesero il costante monitoraggio da parte dell'infermiere (il teste
) che veniva, di volta in volta, chiamato dai coniugi Testimone_7 Per_6
per interventi domiciliari.
[...]
Per tutte queste ragioni devono ritenersi infondate le doglianze sollevate con il primo motivo di appello, che va, pertanto, rigettato.
3.3. Appare, invece, fondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta l'erronea determinazione della quota di legittima da parte del CTU
Arch. Persona_7
Il CTU aveva stimato il patrimonio del de cuius per un valore complessivo di
€ 8.608,70, da cui aveva detratto le spese funerarie (pari a 2.200,00€), per un importo totale pari a € 6.4087,70. Su questa base, aveva calcolato la quota di riserva in € 4.806,52 e la disponibile in € 1.088,80.
Facendo propria la prima ipotesi divisionale prospettata dal CTU, il giudice di prime cure aveva assegnato le particelle identificate al fol. 6 nn. 305, 306
e 310 (di valore complessivo pari a € 5.040,61) agli eredi legittimi e la particella 303 a (di valore pari a € 3.568,09), prevedendo un CP_1
conguaglio di € 234,09, oltre interessi e rivalutazione per complessivi €
331,94, al quale aveva aggiunto la somma di € 3.265,50, per le spese di messa in sicurezza dei fabbricati di cui alle p.lle 305 e 306, ordinate dal Comune
[...]
[...] a 28 Pt_9
San Leucio, risultanti dalla fattura n. 6 del 01/10/2011 prodotta dagli appellati.
L'appellante censura, in primo luogo, la riunione fittizia operata dal CTU in primo grado, ritenendo che le spese funerarie non dovessero essere detratte dalla massa ereditaria, in quanto ritiene che siano state pagate con le disponibilità economiche relitte del de cuius; in ogni caso, osserva che gli eredi non sarebbero stati consultati tempestivamente sull'organizzazione del funerale.
In secondo luogo, l'appellante sostiene che l'intervento di messa in sicurezza delle p.lle 305 e 306 – per il quale il Tribunale aveva disposto il rimborso delle spese di € 3.265,50 da parte della comunione ereditaria – non sia, in realtà, mai stato effettuato e che, pertanto, siano state ingiustamente conteggiate le relative somme fatturate, negli importi dovuti a titolo di conguaglio dagli eredi in favore dei coniugi.
Ritenuti necessari ulteriori approfondimenti istruttori sul punto, la Corte ha disposto un'integrazione della CTU, conferendo incarico all'ing. , il Per_10
quale ha così concluso:
- ha confermato la riunione fittizia ex art. 556 c.c. eseguita dall'architetto ritenendo computabili tra le passività le spese funerarie in quanto Per_7
congrue e necessarie, con un netto ereditario pari a € 6.408,70;
- ha confermato il calcolo dell'Arch. er la determinazione della quota Per_7
di riserva spettante ai legittimari, attribuendo 1/4 al coniuge, pari a €
1.602,18 (su massa di € 6.408,70), e 1/2 ai figli pari a € 3.204,35, con una quota disponibile di 1/4 del patrimonio ereditario pari € 1.602,18; posto che il de cuius ha attribuito ai legittimari solo € 1.088,80, ovvero il valore del solo bene non oggetto di testamento (particella 305), mentre ha lasciato in legato le particelle 303, 306 e 310, la quota di riserva spettante a coniuge e figli è pari a € 4.806,52, da cui va dedotto quanto trasmesso a titolo di successione Pag. 23 a 28
legittima (€ 1.088,80), con conseguente lesione della riserva pari a €
3.717,72;
- non ha confermato, escludendola, l'imputazione tra le passività deducibili dalla massa ereditaria delle spese edilizie di messa in sicurezza pari a €
3.265,50, come da fattura allegata dagli odierni appellati, in ragione dell'assenza di elementi documentali idonei a confermare l'effettiva assunzione della spesa da parte della comunione ereditaria.
In conclusione, il CTU prospetta come ipotesi divisionale:
a) l'assegnazione della p.lla 303 (€3.568,09) a;
della p.lle 305 (€ CP_1
1.088,80), 306 (€3.058,05) e 310 (€893,76) agli eredi;
Per_3
b) ricevendo gli eredi € 5.040,61, a fronte di una quota di riserva Per_3
calcolata in € 4.806,52, essi devono versare, a titolo di conguaglio, € 421,54
(ossia l'eccedenza di €234,09 comprensiva di interessi e rivalutazione) ai coniugi . CP_1
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU in appello vanno in parte condivise.
In primo luogo, vi sono elementi sufficienti per ritenere, conformemente a quanto ritenuto dal CTU , che l'intervento edilizio di messa in Per_10
sicurezza delle p.lle 305 e 306, di cui all'allegata fattura n. 6 del 01/10/2011, emessa da per € 3.265,50, non sia stato realizzato. CP_6
Va considerato, infatti, che dopo aver preso possesso dei beni a lui assegnati,
l'appellante constatò che, in realtà, questi interventi non erano mai stati eseguiti e sporse denunzia-querela per la persecuzione di tali fatti. L'assunto dell'appellante è stato riscontato dalle dichiarazioni rese dall'Arch. Per_7
la quale, escussa a sommarie informazioni nel procedimento penale originato da tale querela, evidenziò – in netto contrasto con quanto rappresentato nella CTU a sua firma, depositata in primo grado – che per la particella n. 305 non furono rilevati in sede di sopralluogo degli interventi di consolidamento strutturale, mentre per quella al n. 306 – che versava, al pari Pag. 24 a 28
della pt.lla 305, allo stato di rudere – non fu in grado di dire se ivi fossero stati eseguiti lavori di consolidamento, dal momento che non fu possibile accedere all'interno dello stabile per questioni di sicurezza.
Ciò è sufficiente ad escludere – come correttamente ha concluso il CTU Ing.
– che tali interventi non furono eseguiti e, conseguentemente, che Per_10
le spese in questione debbano essere poste a carico degli eredi.
Questo Collegio ritiene, tuttavia, di discostarsi in parte delle conclusioni del
CTU Ing. , laddove ricomprende tra le passività della massa Per_10
ereditaria le spese funerarie, detraendo dal patrimonio ereditario la somma di € 2.200,00.
Dalle prove acquisite sono emersi, infatti, indizi gravi, precisi e concordanti che le somme utilizzate per il pagamento delle spese funerarie provenissero dalla liquidità del de cuius.
Tutti i testi chiamati a riferire sul pagamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile nel quale coabitavano i coniugi e Parte_7 Per_3
, ceduto con il contratto di vitalizio, hanno dichiarato di aver ricevuto
[...]
il pagamento dallo sempre in contanti e di non conoscere la CP_2
provenienza di tale denaro (v. dichiarazioni testimoniali di ). Tes_4
Per quanto attiene alle spese mediche, l'infermiere, che prestava assistenza domiciliare al , ha dichiarato di aver sempre ricevuto il pagamento in Per_3
contanti dal sig. , ma di non sapere di chi fosse effettivamente il denaro CP_2
(v. dichiarazioni testimoniali di ). Testimone_7
Allo stesso modo, la ditta funebre ha riferito di aver ricevuto il pagamento delle spese funerarie in contanti dal sig. e di non sapere a chi CP_2
appartenesse il denaro (v. dichiarazioni testimoniali di ). Testimone_10
Ebbene, non può ignorarsi che , fino alla sua morte, percepì Persona_3
una considerevole somma mensile – tra pensione americana, pensione INPS
e indennità di accompagnamento – e che, negli ultimi anni, aggravatosi il suo stato di salute, condusse una vita modesta, essendo limitate le sue uscite alle Pag. 25 a 28
visite mediche. Tali somme erano, peraltro, nella diretta disponibilità dei due coniugi, poiché la sig. sin dal 2000 era stata dal delegata alla CP_1 Per_3
loro riscossione (v. estratti conto con ricevuta di prelievo a firma della CP_5
). CP_1
Assume fondamentale rilievo, nella valutazione degli elementi indiziari, la circostanza che del denaro in questione non sia stato tenuto alcun conto e non ne sia rimasta alcuna traccia al momento dell'apertura della successione.
Da tutti questi elementi probatori è possibile desumere che le somme percepite dal de cuius, quanto meno nei suoi ultimi cinque anni di vita, siano state utilizzate dal anche per soddisfare i bisogni dell'intero nucleo Per_3
abitativo e non solo per provvedere ai propri bisogni.
Del resto, come ampiamente dimostrato attraverso l'istruttoria (v. produzione documentale della parte attrice in primo grado e interrogatorio formale dei convenuti), anche le utenze telefoniche – pur essendo intestate al – furono concesse in utilizzo alla famiglia . Per_3 Persona_4
D'altra parte, gli odierni appellati non hanno fornito la prova della provenienza del denaro da essi utilizzato durante il corso degli anni per i plurimi interventi di ristrutturazione dell'immobile cedutogli dal , né Per_3
di quello impiegato per il pagamento delle prestazioni mediche e assistenziali in suo favore, né, infine, quello per il pagamento delle spese funerarie.
Per queste ragioni non si condividono sul punto le conclusioni del CTU ing.
, laddove ha confermato la riunione fittizia operata dal CTU in Per_10
primo grado. Ne consegue che la somma di € 2.200,00 non deve essere computata tra le passività ereditarie e che la quota di riserva dei legittimari deve essere ricalcolata, come segue, con riforma della sentenza impugnata in parte qua.
Considerato che il relictum era costituito dai seguenti beni immobili: Pag. 26 a 28
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 303 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1 con valore di mercato pari a € 3.568,09;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 306 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1 con valore di mercato pari a € 3.058,05;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 310 – are 1,60 con valore di mercato pari a € 893,76;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 305 – 1 vano p.t. con valore di mercato pari a € 1.088,80;
Che non esistevano beni costituenti donatum;
Per un patrimonio totale di € 8,608,70;
- La quota di riserva spettante ai legittimari è pari a € 6.456,525 (1/4 alla GL pari a € 2.152,175 e ½ ai figli pari a € 4.304,35);
- La quota disponibile è pari a € 2.152,175.
Pertanto, posto che la p.lla 305 (valore € 1.088,80) è caduta in successione legittima, la lesione della quota di riserva residua da reintegrare è pari a €
5.367,725 (€ 6.456,525- € 1.088,80).
A titolo di reintegrazione della quota di riserva lesa, vanno, dunque, assegnati agli eredi – oltre all'immobile di cui alla p.lla 305 – gli immobili di cui alle p.lle
306 – il cui valore di mercato pari a € 3.058,05 – e 310 – il cui valore di mercato pari a € 893,76.
L'immobile di cui alla p.lla 303 resta, invece, assegnato alla sig. , la CP_1
quale è tenuta, a titolo di conguaglio, al pagamento in favore dei legittimari della somma di € 1.415,915, oltre interessi dalla domanda al saldo.
3.4. Infine, quanto alla domanda, già proposta in primo grado e reiterata con l'atto di appello, di dichiarazione di indegnità a succedere della CP_1
tale richiesta deve ritenersi infondata, poiché non ricorre nel caso di
[...]
specie alcuna delle cause previste dall'art. 463 c.c.
Le risultanze probatorie dimostrano, infatti, da un lato, che i coniugi Per_6
– lungi dall'attentare alla vita del – hanno sempre trattato
[...] Per_3 Pag. 27 a 28
con cura e affetto l'anziano; dall'altro, che il lascito testamentario, mediante legato, in favore della sia stato frutto una scelta libera e consapevole CP_1
del de cuius. Difatti, l'istruttoria ha consentito di accertare che il Per_3
godeva di un'ottimale condizione psico-fisica, quantomeno fino all'aggravamento della malattia (in ogni caso successivo rispetto al testamento del 1999). Inoltre, l'odierno appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il de cuius fosse stato soggiogato dai coniugi e, dunque, così indotto a testare in loro favore. Parte_7
§.
4. L'appello va dunque accolto, limitatamente al secondo motivo, per quanto detto, e rigettato nel resto.
Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
Considerato, pertanto, che delle originarie domande proposte dagli eredi di
(risoluzione per inadempimento del contratto di vitalizio Persona_3
atipico, indegnità a succedere di e riduzione del legato per CP_1
lesione di legittima) è stata accolta la sola domanda di riduzione del legato per lesione di legittima, le spese di lite vanno compensate per 8/10 e poste per la restante parte a carico degli appellati maggiormente soccombenti, non essendo stata accolta nessuna delle domande riconvenzionali da essi proposte (cfr. Cass. n. 13.11.2024, n. 31444 Rv. ); le spese di CTU vanno suddivise tra le parti con la medesima percentuale e poste a carico degli appellanti per 8/10 e a carico degli appellati per 2/10.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale procuratore Parte_1
speciale di , , , Parte_2 Parte_4 Parte_3 Per_3 Pag. 28 a 28
e , tutti quali eredi di e di CP_1 Parte_5 Persona_3 Per_1
, avverso la sentenza n. 1920/2016, emessa dal Tribunale di
[...]
Benevento, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello e riforma i soli capi nr. 4 e 5 della sentenza di primo grado e, per l'effetto:
- ridetermina la quota di riserva dei legittimari in € 6.456,525;
- assegna a , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
, e a titolo di quota di legittima i
[...] Parte_6 Parte_5
seguenti immobili: San Leucio del SA – F.
6- pa.lle 305, 306 e 310;
- condanna al pagamento, a titolo di conguaglio, in favore di CP_1
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_6
e della somma di € 1.415,915, oltre interessi dalla
[...] Parte_5
domanda al saldo.
2. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
3. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 8/10 e pone la restante parte a carico degli appellati, che liquida per tale porzione, quanto al primo grado, in complessivi € 1.015,04 per compensi ed € 151,8 per spese , oltre iva, cpa e spese generali al 15% e, quanto al grado di appello, in complessivi € 1.161,8 per compensi ed € 227,6 per spese , oltre iva, cpa e spese generali al 15%
4. Pone le spese di CTU, liquidata con separata ordinanza, nella misura di
8/10 a carico degli appellanti e pone la restante parte di 2/10, a carico degli appellati.
Così deciso in Napoli, il 03.12.2025
Il Cons. Est. La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Fabrizia Paglionico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 5490/2017, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
procuratore speciale dei germani Parte_2
( , ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( ), tutti in C.F._5 Parte_6 C.F._6
proprio e quali eredi della madre , nata a [...] Persona_1
SA (BN) il 03.05.28 e deceduta negli Stati Uniti d'America il 06.07.17, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Rauso ), C.F._7
come da procura in calce all'atto di appello, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Maria Cristina di Savoia n. 18 c/o lo studio dell'avv. Michelina La Bella.
APPELLANTE
E
e CP_1 C.F._8 Controparte_2
( ) e ( ), questi C.F._9 Controparte_3 C.F._10 Pag. 2 a 28
ultimi quali eredi di e, rappresentati e difesi dall'avv. Persona_2
dell'avv. Luca Cavuoto , con il quale elettivamente C.F._11
domicilia in Benevento alla via Colonnette n. 1, e dall'avv. Raffaele Cioffi
( ), come da comparsa di costituzione nel giudizio di C.F._12
appello del 29.09.2021.
Conclusioni
Per gli appellanti: si riportano ai propri atti, chiedendo l'accoglimento dell'appello, e per l'effetto riformarsi la sentenza di prime cure;
impugna e contesta le avverse difese, domande e conclusioni. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per gli appellati: si riportano alla propria comparsa di risposta in appello ed ai propri atti, insistendo per il rigetto dell'appello. In ipotesi di accoglimento dell'appello, in relazione al primo motivo, chiede l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato avente ad oggetto la domanda di restituzione delle spese sostenute dagli appellati per lavori sugli immobili assegnatigli e delle spese funerarie. Si chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione del 09.06.2007 – notificato il 13.06.2007 – Pt_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_6
e , quali eredi di , Persona_1 Parte_5 Persona_3
convennero in giudizio e , al fine di ottenere la Persona_2 CP_1
risoluzione del contratto di rendita vitalizia, stipulato tra questi ultimi e il loro padre , nonché la declaratoria di nullità ed inefficacia Persona_3
del testamento per notar , con cui aveva disposto CP_4 Persona_3
per legato in favore di di tutto il suo patrimonio immobiliare, CP_1
ledendo i diritti di essi legittimari, con conseguente riduzione del lascito e ogni altro provvedimento di legge. Pag. 3 a 28
1.1. A sostegno dedussero:
- di essere eredi legittimi di (in particolare , Persona_3 Persona_1
in qualità di GL, e , , , e Parte_1 Pt_2 Pt_4 Pt_3 CP_1
, in qualità di figli); Pt_5
- che, a seguito del trasferimento negli Stati Uniti d'America dell'intero nucleo familiare, , dopo aver istaurato una convivenza con una Persona_3
donna del luogo, aveva abbandonato la propria famiglia, recidendo ogni rapporto con essa;
- che nel 1982 era ritornato in Italia, trasferendosi nella casa Persona_3
di sua proprietà, sita in San Leucio del SA (BN), un tempo adibita a dimora familiare e successivamente concessa in locazione ai coniugi Per_2
e con i quali aveva instaurato un regime di
[...] CP_1
coabitazione;
- che, da allora, ogni incontro di con parenti ed amici si era Persona_3
tenuto rigorosamente alla presenza dei coniugi e previa Persona_4
autorizzazione da parte di costoro;
- che nel 1990 l'immobile in questione (in catasto al f. 6 del Comune di San
Leucio del SA p.lle 573 (ex 513) e 301) era stato trasferito ai coniugi in forza di un contratto di vitalizio – con atto per notar Persona_4 [...]
del 18.9.1990, Rep. N. 204592/34730 – come corrispettivo delle Per_5
prestazioni assistenziali morali e materiali cui i coniugi si erano impegnati, vita natural durante, in favore del;
Persona_3
- che , unico figlio rientrato in Italia e in contatto con il padre, Parte_1
aveva constatato che questi versava in una situazione di soggezione psicologica verso i due coniugi e che negli ultimi anni di vita presentava evidenti segni di assenza ed estraneità;
- che, secondo , il padre aveva vissuto in un vano autonomo Parte_1
dell'immobile concesso in locazione ai coniugi, nel quale era stato costretto a Pag. 4 a 28
consumare i pasti, in solitudine, nella stessa camera dove dormiva e che spesso veniva lasciato solo e privo di assistenza anche per lungo tempo;
- che, dati i sospetti che i coniugi e avessero profittato dello CP_2 CP_1
stato di infermità mentale del padre, gli eredi, tramite difensore, svolsero una serie di indagini dalle quali emerse che:
i) in base ad accertamenti catastali era proprietario, oltre alla Persona_3
particella 573, solamente dei cespiti classificati al N.C.T. foglio 6, p.lle nn. 303,
306 e 310;
ii) in base ad una verifica presso l' sede di Benevento, CP_5 Persona_3
aveva goduto, fino alla sua morte, di una pensione di vecchiaia dell'importo mensile di € 564,10, e di una indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2000 dell'importo mensile di € 443,83, alla cui riscossione aveva provveduto , su delega di , presso l'ufficio CP_1 Persona_3
postale di San Leucio del SA;
iii) In base a quanto appreso tramite il Consolato d'America in Italia, Per_3
era stato, altresì titolare di pensione pari a 7.020,00 dollari per
[...]
l'anno 2004 e di importi analoghi per gli anni precedenti.
- che, nonostante le richieste formali di restituzione degli averi del de cuius
(effetti personali, valori, ecc.), i coniugi e non consegnarono CP_2 CP_1
alcunché alla famiglia;
Per_3
- che, tramite informazioni rese da Telecom Italia S.p.a., era emerso che l'utenza telefonica collegata all'immobile, pur essendo intestata al sig.
, veniva di fatto utilizzata copiosamente dai coniugi Persona_3 Per_6
;
[...]
- che, stando alle cartelle cliniche acquisite, in data 21.03.2005, Per_3
era stato ricoverato d'urgenza, con una prognosi primaria di
[...]
“carcinoma vescicale” e con una prognosi secondaria di “pregresso ictus cerebrale con paresi agli arti inferiori” e che, nonostante l'aggravamento del quadro clinico, l'uomo era stato dimesso in data 23.3.2005, “per volontà dei Pag. 5 a 28
familiari in gravi condizioni contro il parere dei sanitari (con firma di Per_2
)”, per poi morire dopo alcuni giorni;
[...]
- che in data 09.08.2005 aveva presentato una denuncia- Parte_1
querela contro i coniugi , rappresentando i fatti come sopra Parte_7
esposti e chiedendone la persecuzione;
- che aveva disposto con testamento del 22.10.1999, raccolto Persona_3
dal notaio , un legato a favore di avente ad Persona_5 CP_1
oggetto i beni indicati nel N.C.T. alla partita 3288 foglio 6, p.lle nn. 303 e 306
(due piccoli fabbricati rurali entrambi con un vano al piano terra e un vano al primo piano) e 310 (un terreno), costituenti l'intero patrimonio immobiliare del de cuius, e che detti beni erano stati successivamente trascritti a nome della legataria.
Tanto premesso, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
, , e convennero in
[...] Parte_6 Parte_5 Persona_1
giudizio e al fine di ottenere, previo Persona_2 CP_1
accertamento della loro qualità di eredi:
a) la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto di rendita vitalizia atipico stipulato tra il loro defunto padre e i coniugi , Persona_4
in base al quale il primo aveva trasferito la proprietà dell'immobile in cui coabitava con i secondi, in cambio di assistenza “materiale” (alimenti, vestiario, spese mediche, alloggio, cura della casa e della persona) e
“spirituale” (compagnia, intrattenimento culturale e nel tempo libero, ecc.);
b) l'annullamento del testamento del 22.10.1999, per avere il testatore utilizzato il mezzo del legato per disporre con le sue ultime volontà dell'intero suo patrimonio a favore della , estromettendo del tutto i CP_1
legittimari;
c) la dichiarazione di inefficacia della disposizione testamentaria lesiva di legittima, con conseguente riduzione di essa nei limiti della quota disponibile;
Pag. 6 a 28
d) la dichiarazione di indegnità a succedere di nella quota CP_1
disponibile al de cuius;
e) l'accertamento e la dichiarazione del diritto degli attori alla ricostituzione dell'asse ereditario, avente ad oggetto tutto quanto disposto con legato e oggetto del contratto di rendita vitalizia;
f) la condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili oggetto del contratto di vitalizio e di testamento, con frutti, pertinenze e accessori tutti;
g) l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio –
e ogni altra autorità pubblica interessata dalla vicenda – di adottare i consequenziali provvedimenti a tutela degli attori.
1.2. Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepirono, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda di risoluzione del contratto di vitalizio e la prescrizione dell'azione; nel merito, contestarono i fatti posti a fondamento della domanda avversaria, chiedendone il rigetto;
in subordine, in via riconvenzionale, chiesero il riconoscimento in loro favore di tutte le spese sostenute, per le migliorie apportate all'immobile oggetto del contratto – quantificate in circa € 40.000
– e per le spese funebri da loro anticipate, pari a € 2.200,00.
1.3. Il Tribunale istruì la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta, interrogatori formali ed escussione dei testi;
dispose una CTU per l'individuazione e la stima dei beni caduti in successione, il calcolo della quota di riserva in favore dei legittimari e la predisposizione di un progetto di divisione. Il CTU concluse che:
a) in ipotesi di efficacia del contratto vitalizio
- il relictum era costituito dai seguenti beni immobili:
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 303 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 306 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 310 – are 1,60
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 305 – 1 vano p.t. Pag. 7 a 28
- Non esistevano beni costituenti donatum;
- Risultavano agli atti, come passività, le spese funerarie pari a € 2.200,00;
b) in ipotesi di inefficacia del contratto vitalizio
- il relictum era costituito dai seguenti beni immobili:
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 573 (ex 513) – 7 vani;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 303 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 306 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 310 – are 1,60;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 305 – 1 vano p.t.;
- Non esistevano beni costituenti donatum;
- Risultavano agli atti, come passività, le spese funerarie pari a € 2.200,00.
Quanto alla stima dei beni predetti, che il valore di mercato è pari a:
o P.lla 573 (ex 513) – 7 vani – € 63,462,00;
o P.lla 303 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1 – € 3.568,09;
o P.lla 306 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1 – € 3.058,05;
o P.lla 310 – are 1,60 – € 893,76;
o Palla 305 – 1 vano p.t. – € 1.088,80;
Per un totale di € 8,608, 70 in ipotesi di efficacia del contratto di vitalizio e di
€ 72.070,70 in ipotesi di inefficacia dello stesso.
All'esito della riunione fittizia, dedotte le passività (€ 2.200,00), il patrimonio netto è pari a:
o € 6.408,70 in caso di efficacia del contratto vitalizio;
o € 69,870,70 in caso di inefficacia del contratto vitalizio.
Avanzò, quindi, due ipotesi divisionali:
1. Ritenuto efficace il contratto vitalizio con esito della riunione fittizia ex art. 556 c.c. in € 6.408,70
- riconosciuto ¼ dell'attivo ereditario in favore del coniuge pari a € 1.602,17
e ½ dell'attivo ereditario in favore dei figli pari a € 3.204,35, con una quota di riserva (coniugi + figli) pari a € 4.806,52; Pag. 8 a 28
- calcolata una quota disponibile pari a ¼ dell'attivo ereditario pari a €
1.602,17; propose attribuirsi agli eredi, oltre all'immobile di cui alla p.lla 305, caduto in successione legittima, i beni di cui alle p.lle 306 e 310, con un conguaglio di € 234,09 in favore dei coniugi , che per interessi e Parte_7
rivalutazione monetaria viene definitivamente liquidato in € 331,94;
a ciò il CTU aggiunse, in favore dei due coniugi, l'importo di € 3.265,50 per le spese di messa in sicurezza dei fabbricati di cui alle p.lle 305 e 306 ordinate dal Comune di San Leucio, come da fattura n. 6 del 01/10/2011; all'esito di tale prima ipotesi divisionale rimarrebbe CP_1
intestataria del fabbricato censito alla p.lla 303, con diritto ad un conguaglio pari a complessivi € 3.597,44 (331,94 + 3.265,59).
2. Ritenuto inefficace il contratto vitalizio con esito della riunione fittizia ex art. 556 c.c. in € 64.550,80, non sussistendo una lesione della legittima, i beni di cui alla p.lla 573, 301 e 305 sarebbero da attribuirsi agli eredi senza che sia dovuto alcun conguaglio.
1.4 All'esito dell'istruttoria il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari ed accertata la legittimazione di tutte le parti in causa, rigettò la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di vitalizio ed accolse la domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva dei diritti dei legittimari, disponendo la reintegrazione delle quote di riserva in favore dei legittimari, accogliendo la prima ipotesi divisionale proposta dal CTU arch.
(per il caso di efficacia del contratto vitalizio, pagg. 27 e Persona_7
28, par. 10.1 della relazione), mediante conguagli.
Quindi, dichiarò interamente compensate fra le parti le spese di lite, ivi compreso il costo delle CTU.
§.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1920/2016 del
03.08.2016 ha interposto gravame da , in proprio e in qualità Parte_1
di procuratore speciale dei germani , , Parte_2 Parte_3 Pag. 9 a 28
, , , tutti in proprio e quali eredi Parte_4 Parte_5 Parte_6
della madre , articolando due motivi di appello così Persona_1
rubricati:
2.1. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. Att
c.p.c., art. 111 Cost. e art. 2697 c.c.”, con cui contesta l'omessa e/o insufficiente motivazione sull'insussistenza dell'inadempimento del contratto di vitalizio stipulato tra il sig. e i coniugi con cui – a Persona_3 Parte_7
fronte della cessione dell'immobile in via Tuoppo – questi ultimi si impegnarono ad accudirlo vita natural durante, in regime di coabitazione e a fornirgli vitto, alloggio, vestiario, assistenza morale e materiale, cure mediche, anche specialistiche e quanto altro necessario a condurre una vita decorosa, ivi compresa la pulizia personale e della biancheria. In particolare,
l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle seguenti prove:
- prove documentali relative allo stato di salute del de cuius e alle cure ricevute da quest'ultimo, prodotte dalla parte attrice;
- dichiarazioni del teste di parte convenuta (escusso Testimone_1
l'08.05.2009) dalle quali emerge che aveva vissuto in un Persona_3
piccolo locale, reso comunicante con il resto della casa solo negli ultimi anni;
che fino a pochi anni prima della morte si preparava da Persona_3
mangiare da solo, consumando spesso i pasti nei ruderi di sua proprietà;
- dichiarazioni del teste di parte convenuta (escussa il Testimone_2
05.03.2010) dalle quali emerge che fino al 1996 lei stessa si era occupata del lavaggio della sua biancheria;
- dichiarazioni degli stessi convenuti, rese in sede di interrogatorio formale, da cui emerge che negli ultimi anni di vita aveva condotto Persona_3
una vita semplice e senza sprechi e che non usciva più di casa;
- dichiarazioni del teste (escussa l'08.05.09) da cui emerge Testimone_3
che nell'anno 2004 aveva trovato rinchiuso in una stanza a Persona_3
letto e mentalmente assente;
Pag. 10 a 28
- documentazione da cui emerge che l'utenza telefonica e dell'Enel erano intestate a , pur essendo in uso ai coniugi , e Persona_3 Persona_4
che il de cuius aveva percepito due pensioni di vecchiaia (una italiana e l'altra americana) per circa vent'anni, una pensione di guerra e un'indennità di accompagnamento dal mese di ottobre del 2000, alla cui riscossione era stata delegata e delle quali non era rimasta traccia all'apertura della CP_1
successione;
- documentazione ospedaliera dalla quale emergeva che, sebbene dal
15.04.2000 fosse stato diagnosticato a un tumore alla Persona_3
prostata, per motivi sconosciuti egli non venne sottoposto ad alcuna cura;
in particolare. Nella certificazione del 28.09.2000 del medico di base dott.
, risultavano elencate le patologie di cui era affetto Persona_8
e veniva concluso che “lo stesso versa in imminente pericolo Persona_3
di vita”; a tale certificazione – in base a quanto asserito dall'appellante – non era seguita alcuna visita specialistica o terapia specifica, se non l'assistenza domiciliare di un infermiere per la risoluzione di problemi relativi al catetere. La cartella clinica del ricovero avvenuto in data 20.02.2004, poi, attesta che era non deambulante, poco orientato con Persona_3
riguardo al sistema nervoso e con scadenti condizioni generali;
nonché il diario clinico per il ricovero datato 19.01.2005, sono indicate condizioni generali “scadute” e, infine, il diario clinico relativo al ricovero d'urgenza del
21.03.2005, ove si legge che, nonostante l'aggravamento del paziente e il parere contrario dei medici, coloro che si presentarono come parenti (in particolare il sig. ) lo fecero dimettere. CP_2
Dall'esame di tali elementi probatori emerge, secondo l'appellante,
l'inadempimento da parte dei coniugi degli obblighi di Persona_4
assistenza morale e materiale, derivanti dal contratto di vitalizio stipulato con il , che espressamente comprendeva l'obbligo, a spese di Persona_3 Pag. 11 a 28
questi ultimi, di sottoporre l'anziano alle visite Persona_3
specialistiche necessarie per la sua sopravvivenza.
A parere dell'appellante, il giudice di prime cure aveva, inoltre, erroneamente valutato come attendibili le dichiarazioni testimoniali assunte, pur trattandosi di persone che potevano riferire solo circostanze generiche, ossia che conviveva con i coniugi Persona_3 Parte_7
e che appariva ben trattato, senza essere in grado di riferire alcunché riguardo alle cure mediche, alle spese di vestiario e cibo per il mantenimento dell'anziano uomo. Al contrario, aveva ignorato la testimonianza del teste che aveva riferito che gli raccontava spesso Testimone_1 Persona_3
di comprare la carne o versare denaro alla ed ai suoi figli per CP_1
“disobbligarsi”.
L'appellante contesta, inoltre, l'attendibilità del teste e di sua Tes_4
GL , in quanto il primo aveva svolto l'incarico di Direttore dei Tes_5
lavori, per alcune opere realizzate nell'immobile di via Tuoppo, ed aveva altresì svolto il ruolo di consulente di parte per i convenuti, durante il giudizio di primo grado.
2.2. “Erronea determinazione della quota legittima. Violazione dell'art. 542
c.c.”, in quanto il CTU Arch. ritenuto valido l'atto di Persona_7
rendita vitalizia, aveva stimato il patrimonio del de cuius per un valore complessivo di € 8.608,70, da cui aveva detratto le spese funerarie (pari a
2.200,00€), per un importo totale pari a € 6.4087,70. Su questa base, aveva calcolato la quota di riserva in € 4.806,52 e la disponibile in € 1.088,80.
Il CTU aveva prospettato, quindi, un'ipotesi divisionale, fatta propria del giudice di prime cure, in base alla quale le particelle identificate al fol. 6 nn.
305, 306 e 310 (di valore complessivo pari a € 4,806,52) dovevano essere assegnate agli eredi legittimi, mentre le particelle 303 sarebbe rimasta di proprietà della (di valore pari a € 3.568,09); aveva stabilito, CP_1 Pag. 12 a 28
poi, che gli eredi legittimi avrebbero dovuto versare alla una quota – CP_1
pari a € 3.597,44 – a titolo di conguaglio.
Tuttavia, secondo l'appellante, posto che la quota disponibile era stata ritenuta pari a € 1.088,80, avrebbe dovuto essere la a versare una CP_1
somma a titolo di conguaglio in favore degli eredi, pari a € 2.274,55, oltre interessi e rivalutazione.
Inoltre, l'appellante sostiene che le spese funerarie erano state erroneamente detratte dall'asse ereditario, in quanto ritiene che fossero state pagate con le disponibilità economiche del de cuius e, in ogni caso, non era stata fornita, nel giudizio di primo grado, alcuna prova dalla controparte che vi avessero provveduto essi stessi con proprio denaro. L'appellante afferma anche che gli eredi legittimi non erano stati avvertiti in tempo utile, né gli era stato chiesto alcunché sull'organizzazione del funerale.
In secondo luogo, secondo l'appellante, il CTU aveva erroneamente valutato i beni caduti in successione, in quanto ingiustamente aveva computato – come somme dovute a titolo di conguaglio dagli eredi – anche le spese rappresentate in una fattura, presentata dagli appellati, relativa a lavori effettuati sulle particelle nn. 305 e 306, a seguito di un'ordinanza di messa in sicurezza del Comune di San Leucio del SA, per un importo complessivo di € 3.265,50.
A seguito della presa di possesso dei beni assegnatigli, infatti, l'appellante aveva constatato che, in realtà, tali beni non erano mai stati interessati da alcun intervento e, pertanto, propose querela in sede penale per tali fatti.
L'Arch. in sede di sommarie informazioni nel relativo procedimento Per_7
penale, affermò che per la particella n. 305 non furono rilevati, in sede di sopralluogo, interventi di consolidamento strutturale, mentre per quella al n. 306 – che versava, al pari della pt.lla 305, allo stato di rudere – non potendo accedere all'interno per questioni di sicurezza, non fu in grado di dire se ivi fossero stati eseguiti lavori di consolidamento. Pag. 13 a 28
Tali dichiarazioni, sottolinea l'appellante, sono in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso Arch. nella propria CTU, depositata nel Per_7
giudizio di primo grado, laddove aveva dichiarato che per la pt.lla n. 303 si era proceduto con demolizione e che per le p.lle 305 e 306 era stato realizzato un intervento di consolidamento per un importo di spesa complessivo pari a € 3.265,50.
Pertanto, l'appellante contesta l'ingiusta detrazione di € 3.265,50 dalle somme spettanti agli eredi legittimari per lavori mai eseguiti.
2.3. Per tali motivi, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, richiede:
- la risoluzione del contratto di vitalizio atipico;
- l'accertamento e dichiarazione di indegnità a succedere di;
CP_1
- l'accertamento e dichiarazione del diritto degli attori alla ricostituzione dell'intero compendio ereditario, comprendente sia l'oggetto del lascito testamentario, sia i beni oggetto del contratto di rendita vitalizia;
- in via subordinata, previo accertamento della lesione della quota di riserva, attribuirsi le pt.lle nn. 305, 306 e 310 agli eredi legittimi e la pt.lla 303 alla sig. , disponendo che quest'ultima versi in favore degli eredi CP_1
legittimi la somma pari a € 2.114,94 (la differenza tra il valore dei beni attribuiti agli eredi e la quota di legittima, cui va aggiunta la differenza tra il valore del bene attribuito alla sig.ra e la quota disponibile), oltre CP_1
interessi e rivalutazione;
- in ogni caso, condannarsi le parti appellate al pagamento delle spese, anche di CTU, e competenze del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario del 15% icva e cpa come per legge, da distrarre a favore dell'avv. Rauso;
- in via istruttoria, chiamare a chiarimenti il CTU Arch. Persona_7
per sentirla sulle circostanze oggetto di querela ovvero disporre un'integrazione di CTU o disporre una nuova CTU per verificare i lavori effettivamente svolti e la fattura depositata dagli appellati. Pag. 14 a 28
2.4. Si sono costituiti gli appellati e , eccependo, CP_1 Persona_2
nel merito l'infondatezza del gravame, insistendo per la conferma della decisione impugnata e reiterando, in ipotesi di accoglimento dell'appello, la domanda in via riconvenzionale di restituzione delle spese sostenute dagli appellati per i lavori di ristrutturazione ed aggiusti vari effettuati all'immobile oggetto di vitalizio, così come quantificate dal CTU Arch. Per_7
in € 52.710,46, oltre € 3.265,50 per le spese sostenute dagli appellati in relazione agli immobili censiti a f. 6 p.lle nn. 303, 305 e 306, nonché €
2.200,00 per le spese funerarie, oltre interessi.
§.
3. All'udienza del 27/09/2019 la causa è stata rinviata all'udienza del
22/10/2021 per la precisazione delle conclusioni. In data 28/11/2020 decedeva l'avv. . Gli appellati, pertanto, si costituivano a Persona_9
mezzo dell'avv. Luca Cavuoto unitamente all'avv. Raffaele Cioffi con comparsa del 29.09.2021.
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.10.2022, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del doppio termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito, ritenuti necessari ulteriori approfondimenti, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stato nominato CTU l'Ing. . Per_10
3.1 La Corte, all'udienza dell'11.09.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20).
3.1. L'appello è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.2. Il primo motivo di gravame è infondato in quanto il giudice di prime cure ha correttamente motivato, in ordine all'insussistenza dell'inadempimento del contratto atipico di rendita vitalizia, stipulato tra il e i Persona_3
coniugi nel 1990, lamentato dall'appellante. Parte_7
Tale convenzione, come correttamente osservato nella sentenza gravata, si configura come un contratto atipico di “vitalizio alimentare” o “contratto di mantenimento”, che mutua alcuni elementi della rendita vitalizia (artt. 1872- Pag. 15 a 28
1881 c.c.), caratterizzandosi per la previsione – come corrispettivo dell'attribuzione di un immobile o altri beni o utilità – di prestazioni assistenziali e materiali per tutta la durata della vita del vitaliziando e in correlazione ai suoi bisogni. Ciò implica che il contratto in esame è caratterizzato da un'alea più intensa, connessa sia alla durata della vita del beneficiario, sia all'imprevedibile entità delle prestazioni a carico del vitaliziante. Dato il suo carattere atipico, a differenza di quanto previsto per la rendita vitalizia, si ritiene pacificamente applicabile a tale contratto il rimedio della risoluzione in caso di inadempimento.
Tanto premesso, il giudice di prime cure ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto, per inadempimento da parte dei coniugi , poiché ha ritenuto che Parte_7
gli obbligati avessero sempre adempiuto diligentemente, durante i venticinque anni di coabitazione con il , a tutti gli obblighi derivanti Per_3
dallo stesso, sia di ordine materiale che spirituale.
Tale valutazione si è fondata sulle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, sull'interrogatorio formale dei convenuti e sulla produzione documentale di ambedue le parti.
L'appellante contesta l'omessa valutazione di alcune dichiarazioni testimoniali – in particolare dei testi , Testimone_1 Testimone_3
(escussi l'08.05.09) e (escussa il 05.03.2010)– dalle quali Testimone_2
era emerso che abitava in un locale separato dal resto Persona_3
dell'abitazione, reso comunicante con il resto della casa solo negli ultimi anni, che si preparava da mangiare da solo e pranzava spesso nei ruderi di sua proprietà e che fino al 1996 la sig. – e non – aveva Tes_2 CP_1
provveduto al lavaggio della sua biancheria.
Ebbene, tali emergenze non contrastano la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado. Pag. 16 a 28
Difatti, la motivazione della sentenza gravata ha accertato l'adempimento, da parte dei coniugi , del nucleo essenziale degli obblighi di Parte_7
assistenza materiale e morale derivanti dal contratto: più testimoni hanno, infatti, riferito che l'anziano appariva sempre curato, che partecipava alla vita familiare dei coniugi e che veniva tratto come uno di Parte_7
famiglia, addirittura come un nonno dai figli della coppia (v. dichiarazioni di
, , , , Tes_4 Tes_5 Testimone_6 Testimone_1 Testimone_7
e ). Testimone_8 Testimone_9
Tra amici e vicini di casa – sicuramente in grado di riferire sul punto, con cognizione di causa, in quanto spettatori della quotidianità del e Per_3
della famiglia – nessuno ha riferito di aver mai visto il in stato CP_2 Per_3
di trascuratezza, abbandono, malessere;
al contrario, tutti sottolineano la vicinanza e l'affetto nei confronti dell'anziano da parte dei vitalizianti.
3.2.1. Tanto premesso, la circostanza che nei primi anni Persona_3
avesse vissuto in una stanza separata dall'abitazione dei coniugi Per_6
e che si preparasse da mangiare da solo e che consumasse talvolta i
[...]
pasti nei ruderi di sua proprietà non è rilevante ai fini dell'inadempimento del contratto di mantenimento, poiché il beneficiario, fin quando ne ha la capacità psico-fisica, è libero di decidere come provvedere alle proprie esigenze e come trascorrere il proprio tempo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo dei vitalizianti di garantirgli vitto, alloggio e cure in caso di malattia.
Nel caso di specie, come riferito dai testimoni escussi, durante i suoi ultimi anni di vita la stanza fu collegata all'abitazione dei coniugi e, aggravatesi le sue condizioni di salute, non era stato più visto in paese, Persona_3
perché non più deambulante e, di conseguenza, costretto a letto. Da questo momento, è stato accertato che fu accudito in tutto e per Persona_3
tutto dai coniugi , i quali lo accompagnavano alle visite Parte_7
mediche ambulatoriali o ospedaliere, fornendogli assistenza continua anche durante le notti di ricovero in ospedale. Ebbene, pure in tali circostanze il Pag. 17 a 28
appariva curato (v. in particolare dichiarazioni di , Per_3 Testimone_9
e ) e in stato di adeguata nutrizione. Testimone_2 Testimone_7
3.2.2. In secondo luogo, come riscontrato anche dalla planimetria allegata alla d.i.a. presentata in data 20.07.1998 dai coniugi , la parte Parte_7
dell'immobile riservata al era costituita da uno vano al piano terra, Per_3
con annesso bagno, speculare rispetto alla sala da pranzo in uso ai coniugi
. La circostanza, invero riferita dal solo teste , che il Parte_7 Tes_1
vano in questione sia stato reso comunicante solo negli ultimi anni di vita del si ribadisce essere irrilevante ai fini della valutazione in ordine Per_3
all'inadempimento del contratto di mantenimento. Difatti, da un lato,
l'anziano, quando ancora godeva di buona salute, poteva muoversi in libertà
e autonomia, dall'altro, godeva di un proprio spazio riservato, fermo restando il regime di coabitazione.
3.2.3. In terzo luogo, devono ritenersi inattendibili le dichiarazioni rese da sul lavaggio della biancheria del , poiché in un Testimone_2 Per_3
primo momento la teste riferisce di avervi provveduto fino al 1986 – dunque prima della conclusione del contratto di mantenimento nel 1990 – e, in un secondo momento, si contraddice sostenendo di essersene occupata fino al
1996 circa. In ogni caso, anche se tale ultima circostanza fosse vera confermerebbe, a contrario che, dal 1996 al 2005, del lavaggio della biancheria si era occupata la . CP_1
3.2.4. L'appellante contesta altresì l'omessa valutazione della documentazione comprovante l'uso da parte dei coniugi Parte_7
dell'utenza telefonica intestata al . Anche tale circostanza deve Per_3
ritenersi irrilevante ai fini della decisione, poiché la scelta di intestarsi le utenze dell'appartamento, così come quella di consentirne l'utilizzo ai suoi conviventi, fu liberamente assunta dal , il quale – come ampiamente Per_3
dimostrato attraverso le testimonianze (v. dichiarazioni di , Testimone_8 Pag. 18 a 28
, e la documentazione medica – è stato Testimone_9 Parte_8
lucido e orientato fino agli ultimi mesi di vita.
Pertanto, deve ritenersi corretta la motivazione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto assorbenti, rispetto a tale ultima circostanza, le emergenze probatorie che dimostravano l'adempimento degli obblighi di vitto, alloggio e cura previsti dal contratto.
3.2.5. Infine, l'appellante contesta l'omessa valutazione della documentazione sanitaria allegata in primo grado.
Con l'atto di citazione sono state prodotte in giudizio le cartelle cliniche relative ai ricoveri del 22.05.1995, 15.04.2000, 12.02.2004 e 21.03.2005 e la certificazione resa in data 28.09.2000 dal medico di base dott.
[...]
, al fine di dimostrare l'inadempimento da parte dei vitalizianti Per_8
degli obblighi di cura e assistenza verso il . Per_3
Alla luce delle accuse mosse dall'odierno all'appellante nei confronti dei coniugi (“Ma l'inadempimento più grave alle obbligazioni Parte_7
assunte con il contratto di rendita vitalizia atipico emerge con riguardo alla cura della salute fisica e psichica del . In particolare, in data Persona_3
15.04.00 al , previo ricovero, veniva diagnosticato un tumore Persona_3
alla prostata ma, per motivazioni ancora sconosciute, non veniva né operato né sottoposto a cure antitumorali. […] Nonostante il grave quadro patologico non è stato rinvenuto né è stata esibita alcuna documentazione medica afferente eventuali visite specialistiche. In tale contesto gli odierni appellati, con un fare ben lontano dal concetto di assistenza materiale e morale, hanno inteso affidare il alle cure del medico di base con l'intervento Persona_3
sporadico di un infermiere per risolvere i problemi relativi al catetere”), giova preliminarmente sintetizzare, sulla base di detta documentazione, i passaggi essenziali della storia clinica del . Per_3
In data 22.05.1995 venne ricoverato d'urgenza per Persona_3
un'ematuria macroscopica all'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento e subì, Pag. 19 a 28
in quell'occasione, una TURV (Resezione Transuretrale di Neoplasia
Vescicale), ossia una procedura endoscopica per la rimozione di cellule sospette nella vescica. Venne altresì sottoposto ad una TAC Torace dalla quale si evidenziò la presenza di una formazione solida di circa 5 cm nel mediastino postero-superiore, con alcuni nuclei a densità calcica. In seguito agli accertamenti e all'operazione venne dimesso in buone condizioni.
In data 15.04.2000 venne ricoverato d'urgenza una seconda Persona_3
volta all'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento per ritenzione d'urina.
Venne sottoposto a TAC collo-addome, cistoscopia ed ecografia renale, transrettale, vescicale e prostatica.
Da tali esami venne riscontrata una formazione di circa 12x8 mm alla prostata, nonché altra formazione nodulare a sinistra di circa 21x17 mm e delle cisti renali. Venne eseguita una FNAB prostata, ossia una biopsia aspirativa con ago sottile per prelevare campioni da esaminare.
All'esito gli fu diagnosticato un tumore alla prostata (K-Prostata).
Nella cartella clinica si dà atto che il paziente non è suscettibile di terapia chirurgica per pregresso infarto del miocardio e per le scadenti condizioni generali. Di conseguenza, venne dimesso in data 29.04.2000 per terapia sintomatica con somministrazione dei seguenti farmaci: Aminomal,
Nitrosilon, Lasix, Luvion, Lanoxin, Kapoten, Bactrim antibiotico.
In data 12.02.2004 il venne ricoverato d'urgenza per la terza volta Per_3
all'Ospedale G. Rummo di Benevento per ritenzione d'urine. Anche nella cartella clinica del nuovo ricovero si dà atto dell'impossibilità di eseguire una terapia chirurgica per le scadenti condizioni generali e di praticare esami chimici, perché il paziente non è collaborativo. In data 18.02.2004, durante lo stesso ricovero, venne sottoposto ad accertamenti cardiologici, neurologici e pneumologici. Il paziente viene descritto, all'interno della cartella clinica, come sveglio e abbastanza orientato. A seguito di Pag. 20 a 28
osservazione e trattamento, venne nuovamente dimesso in data 20.02.2004 con prescrizione di proseguire con la terapia sintomatica.
In data 20.01.2005, il , già in condizioni generali scadenti, con Per_3
pregresso infarto del miocardio e con una diagnosi di K prostata, venne nuovamente ricoverato all'Ospedale G. Rummo di Benevento per insufficienza renale. Fu sottoposto ad ecografia addominale, che evidenziò delle complicanze al rene sinistro. L'urologo consigliò un “atteggiamento attendista” perché, a suo parere, il paziente non versava in pericolo di vita.
Ancora ricoverato, dal 21.01.2005 al 07.02.2005 il venne sottoposto Per_3
a numerosi esami clinici e consulenze urologiche, a trattamenti di reidratazione e ad una nefrostomia destra (25.01.2005) per un'uropatia ostruttiva. Il 07.02.2005 fu dimesso in discrete condizioni generali a seguito dell'intervento urologico.
In data 16.02.2005 venne nuovamente ricoverato all'Ospedale G. Rummo di
Benevento e il giorno seguente gli fu eseguita un'ulteriore nefrostomia per ostruzione delle vie urinarie, per poi essere dimesso il giorno seguente.
In data 21.03.2005 venne ricoverato per l'ultima volta all'Ospedale G.
Rummo di Benevento in condizioni critiche. Dopo essere stato sottoposto a monitoraggio, a seguito di peggioramento, il 23.03.2005 fu dimesso per volontà dei familiari e contro il parere dei medici.
Quanto, invece, alla certificazione del 28.09.2000 a firma del medico di base dott. , si tratta di un mero atto riepilogativo del quadro Persona_8
patologico di cui era affetto il , finalizzato ad ottenere il Per_3
riconoscimento da parte dell' dell'invalidità e dell'accompagnamento CP_5
per il riconoscimento di prestazioni assistenziali, di fatto, poi, ottenute nel mese di ottobre del 2000.
Il contenuto delle cartelle cliniche prodotte in giudizio smentisce, dunque, quanto affermato dall'appellante, in ordine all'omessa prestazione di cure specialistiche per la patologia diagnosticata. Il fu seguito, durante Per_3 Pag. 21 a 28
tutto il decorso della malattia, dagli specialisti dell'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento e all'Ospedale G. Rummo di Benevento sin dal 1995, quando per la prima volta fu trattato chirurgicamente in via endoscopica per la rimozione di cellule sospette all'interno della vescica.
A cinque anni di distanza al fu diagnosticato un tumore alla prostata Per_3
e, pur nell'impossibilità di asportarlo chirurgicamente, in ragione delle condizioni scadenti in cui già versava e del pregresso infarto del miocardio, fu trattato con terapie ospedaliere e con terapia domiciliare sintomatica. Nel
2005, ultimo anno di vita del , in cui è stato ricoverato più volte, gli Per_3
furono eseguite due nefrostomie che, comportando l'inserimento di un catetere, richiesero il costante monitoraggio da parte dell'infermiere (il teste
) che veniva, di volta in volta, chiamato dai coniugi Testimone_7 Per_6
per interventi domiciliari.
[...]
Per tutte queste ragioni devono ritenersi infondate le doglianze sollevate con il primo motivo di appello, che va, pertanto, rigettato.
3.3. Appare, invece, fondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta l'erronea determinazione della quota di legittima da parte del CTU
Arch. Persona_7
Il CTU aveva stimato il patrimonio del de cuius per un valore complessivo di
€ 8.608,70, da cui aveva detratto le spese funerarie (pari a 2.200,00€), per un importo totale pari a € 6.4087,70. Su questa base, aveva calcolato la quota di riserva in € 4.806,52 e la disponibile in € 1.088,80.
Facendo propria la prima ipotesi divisionale prospettata dal CTU, il giudice di prime cure aveva assegnato le particelle identificate al fol. 6 nn. 305, 306
e 310 (di valore complessivo pari a € 5.040,61) agli eredi legittimi e la particella 303 a (di valore pari a € 3.568,09), prevedendo un CP_1
conguaglio di € 234,09, oltre interessi e rivalutazione per complessivi €
331,94, al quale aveva aggiunto la somma di € 3.265,50, per le spese di messa in sicurezza dei fabbricati di cui alle p.lle 305 e 306, ordinate dal Comune
[...]
[...] a 28 Pt_9
San Leucio, risultanti dalla fattura n. 6 del 01/10/2011 prodotta dagli appellati.
L'appellante censura, in primo luogo, la riunione fittizia operata dal CTU in primo grado, ritenendo che le spese funerarie non dovessero essere detratte dalla massa ereditaria, in quanto ritiene che siano state pagate con le disponibilità economiche relitte del de cuius; in ogni caso, osserva che gli eredi non sarebbero stati consultati tempestivamente sull'organizzazione del funerale.
In secondo luogo, l'appellante sostiene che l'intervento di messa in sicurezza delle p.lle 305 e 306 – per il quale il Tribunale aveva disposto il rimborso delle spese di € 3.265,50 da parte della comunione ereditaria – non sia, in realtà, mai stato effettuato e che, pertanto, siano state ingiustamente conteggiate le relative somme fatturate, negli importi dovuti a titolo di conguaglio dagli eredi in favore dei coniugi.
Ritenuti necessari ulteriori approfondimenti istruttori sul punto, la Corte ha disposto un'integrazione della CTU, conferendo incarico all'ing. , il Per_10
quale ha così concluso:
- ha confermato la riunione fittizia ex art. 556 c.c. eseguita dall'architetto ritenendo computabili tra le passività le spese funerarie in quanto Per_7
congrue e necessarie, con un netto ereditario pari a € 6.408,70;
- ha confermato il calcolo dell'Arch. er la determinazione della quota Per_7
di riserva spettante ai legittimari, attribuendo 1/4 al coniuge, pari a €
1.602,18 (su massa di € 6.408,70), e 1/2 ai figli pari a € 3.204,35, con una quota disponibile di 1/4 del patrimonio ereditario pari € 1.602,18; posto che il de cuius ha attribuito ai legittimari solo € 1.088,80, ovvero il valore del solo bene non oggetto di testamento (particella 305), mentre ha lasciato in legato le particelle 303, 306 e 310, la quota di riserva spettante a coniuge e figli è pari a € 4.806,52, da cui va dedotto quanto trasmesso a titolo di successione Pag. 23 a 28
legittima (€ 1.088,80), con conseguente lesione della riserva pari a €
3.717,72;
- non ha confermato, escludendola, l'imputazione tra le passività deducibili dalla massa ereditaria delle spese edilizie di messa in sicurezza pari a €
3.265,50, come da fattura allegata dagli odierni appellati, in ragione dell'assenza di elementi documentali idonei a confermare l'effettiva assunzione della spesa da parte della comunione ereditaria.
In conclusione, il CTU prospetta come ipotesi divisionale:
a) l'assegnazione della p.lla 303 (€3.568,09) a;
della p.lle 305 (€ CP_1
1.088,80), 306 (€3.058,05) e 310 (€893,76) agli eredi;
Per_3
b) ricevendo gli eredi € 5.040,61, a fronte di una quota di riserva Per_3
calcolata in € 4.806,52, essi devono versare, a titolo di conguaglio, € 421,54
(ossia l'eccedenza di €234,09 comprensiva di interessi e rivalutazione) ai coniugi . CP_1
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU in appello vanno in parte condivise.
In primo luogo, vi sono elementi sufficienti per ritenere, conformemente a quanto ritenuto dal CTU , che l'intervento edilizio di messa in Per_10
sicurezza delle p.lle 305 e 306, di cui all'allegata fattura n. 6 del 01/10/2011, emessa da per € 3.265,50, non sia stato realizzato. CP_6
Va considerato, infatti, che dopo aver preso possesso dei beni a lui assegnati,
l'appellante constatò che, in realtà, questi interventi non erano mai stati eseguiti e sporse denunzia-querela per la persecuzione di tali fatti. L'assunto dell'appellante è stato riscontato dalle dichiarazioni rese dall'Arch. Per_7
la quale, escussa a sommarie informazioni nel procedimento penale originato da tale querela, evidenziò – in netto contrasto con quanto rappresentato nella CTU a sua firma, depositata in primo grado – che per la particella n. 305 non furono rilevati in sede di sopralluogo degli interventi di consolidamento strutturale, mentre per quella al n. 306 – che versava, al pari Pag. 24 a 28
della pt.lla 305, allo stato di rudere – non fu in grado di dire se ivi fossero stati eseguiti lavori di consolidamento, dal momento che non fu possibile accedere all'interno dello stabile per questioni di sicurezza.
Ciò è sufficiente ad escludere – come correttamente ha concluso il CTU Ing.
– che tali interventi non furono eseguiti e, conseguentemente, che Per_10
le spese in questione debbano essere poste a carico degli eredi.
Questo Collegio ritiene, tuttavia, di discostarsi in parte delle conclusioni del
CTU Ing. , laddove ricomprende tra le passività della massa Per_10
ereditaria le spese funerarie, detraendo dal patrimonio ereditario la somma di € 2.200,00.
Dalle prove acquisite sono emersi, infatti, indizi gravi, precisi e concordanti che le somme utilizzate per il pagamento delle spese funerarie provenissero dalla liquidità del de cuius.
Tutti i testi chiamati a riferire sul pagamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile nel quale coabitavano i coniugi e Parte_7 Per_3
, ceduto con il contratto di vitalizio, hanno dichiarato di aver ricevuto
[...]
il pagamento dallo sempre in contanti e di non conoscere la CP_2
provenienza di tale denaro (v. dichiarazioni testimoniali di ). Tes_4
Per quanto attiene alle spese mediche, l'infermiere, che prestava assistenza domiciliare al , ha dichiarato di aver sempre ricevuto il pagamento in Per_3
contanti dal sig. , ma di non sapere di chi fosse effettivamente il denaro CP_2
(v. dichiarazioni testimoniali di ). Testimone_7
Allo stesso modo, la ditta funebre ha riferito di aver ricevuto il pagamento delle spese funerarie in contanti dal sig. e di non sapere a chi CP_2
appartenesse il denaro (v. dichiarazioni testimoniali di ). Testimone_10
Ebbene, non può ignorarsi che , fino alla sua morte, percepì Persona_3
una considerevole somma mensile – tra pensione americana, pensione INPS
e indennità di accompagnamento – e che, negli ultimi anni, aggravatosi il suo stato di salute, condusse una vita modesta, essendo limitate le sue uscite alle Pag. 25 a 28
visite mediche. Tali somme erano, peraltro, nella diretta disponibilità dei due coniugi, poiché la sig. sin dal 2000 era stata dal delegata alla CP_1 Per_3
loro riscossione (v. estratti conto con ricevuta di prelievo a firma della CP_5
). CP_1
Assume fondamentale rilievo, nella valutazione degli elementi indiziari, la circostanza che del denaro in questione non sia stato tenuto alcun conto e non ne sia rimasta alcuna traccia al momento dell'apertura della successione.
Da tutti questi elementi probatori è possibile desumere che le somme percepite dal de cuius, quanto meno nei suoi ultimi cinque anni di vita, siano state utilizzate dal anche per soddisfare i bisogni dell'intero nucleo Per_3
abitativo e non solo per provvedere ai propri bisogni.
Del resto, come ampiamente dimostrato attraverso l'istruttoria (v. produzione documentale della parte attrice in primo grado e interrogatorio formale dei convenuti), anche le utenze telefoniche – pur essendo intestate al – furono concesse in utilizzo alla famiglia . Per_3 Persona_4
D'altra parte, gli odierni appellati non hanno fornito la prova della provenienza del denaro da essi utilizzato durante il corso degli anni per i plurimi interventi di ristrutturazione dell'immobile cedutogli dal , né Per_3
di quello impiegato per il pagamento delle prestazioni mediche e assistenziali in suo favore, né, infine, quello per il pagamento delle spese funerarie.
Per queste ragioni non si condividono sul punto le conclusioni del CTU ing.
, laddove ha confermato la riunione fittizia operata dal CTU in Per_10
primo grado. Ne consegue che la somma di € 2.200,00 non deve essere computata tra le passività ereditarie e che la quota di riserva dei legittimari deve essere ricalcolata, come segue, con riforma della sentenza impugnata in parte qua.
Considerato che il relictum era costituito dai seguenti beni immobili: Pag. 26 a 28
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 303 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1 con valore di mercato pari a € 3.568,09;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 306 – 1 vano p.t. e 1 vano p.1 con valore di mercato pari a € 3.058,05;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 310 – are 1,60 con valore di mercato pari a € 893,76;
o San Leucio del SA – F. 6 – p.lla 305 – 1 vano p.t. con valore di mercato pari a € 1.088,80;
Che non esistevano beni costituenti donatum;
Per un patrimonio totale di € 8,608,70;
- La quota di riserva spettante ai legittimari è pari a € 6.456,525 (1/4 alla GL pari a € 2.152,175 e ½ ai figli pari a € 4.304,35);
- La quota disponibile è pari a € 2.152,175.
Pertanto, posto che la p.lla 305 (valore € 1.088,80) è caduta in successione legittima, la lesione della quota di riserva residua da reintegrare è pari a €
5.367,725 (€ 6.456,525- € 1.088,80).
A titolo di reintegrazione della quota di riserva lesa, vanno, dunque, assegnati agli eredi – oltre all'immobile di cui alla p.lla 305 – gli immobili di cui alle p.lle
306 – il cui valore di mercato pari a € 3.058,05 – e 310 – il cui valore di mercato pari a € 893,76.
L'immobile di cui alla p.lla 303 resta, invece, assegnato alla sig. , la CP_1
quale è tenuta, a titolo di conguaglio, al pagamento in favore dei legittimari della somma di € 1.415,915, oltre interessi dalla domanda al saldo.
3.4. Infine, quanto alla domanda, già proposta in primo grado e reiterata con l'atto di appello, di dichiarazione di indegnità a succedere della CP_1
tale richiesta deve ritenersi infondata, poiché non ricorre nel caso di
[...]
specie alcuna delle cause previste dall'art. 463 c.c.
Le risultanze probatorie dimostrano, infatti, da un lato, che i coniugi Per_6
– lungi dall'attentare alla vita del – hanno sempre trattato
[...] Per_3 Pag. 27 a 28
con cura e affetto l'anziano; dall'altro, che il lascito testamentario, mediante legato, in favore della sia stato frutto una scelta libera e consapevole CP_1
del de cuius. Difatti, l'istruttoria ha consentito di accertare che il Per_3
godeva di un'ottimale condizione psico-fisica, quantomeno fino all'aggravamento della malattia (in ogni caso successivo rispetto al testamento del 1999). Inoltre, l'odierno appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il de cuius fosse stato soggiogato dai coniugi e, dunque, così indotto a testare in loro favore. Parte_7
§.
4. L'appello va dunque accolto, limitatamente al secondo motivo, per quanto detto, e rigettato nel resto.
Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
Considerato, pertanto, che delle originarie domande proposte dagli eredi di
(risoluzione per inadempimento del contratto di vitalizio Persona_3
atipico, indegnità a succedere di e riduzione del legato per CP_1
lesione di legittima) è stata accolta la sola domanda di riduzione del legato per lesione di legittima, le spese di lite vanno compensate per 8/10 e poste per la restante parte a carico degli appellati maggiormente soccombenti, non essendo stata accolta nessuna delle domande riconvenzionali da essi proposte (cfr. Cass. n. 13.11.2024, n. 31444 Rv. ); le spese di CTU vanno suddivise tra le parti con la medesima percentuale e poste a carico degli appellanti per 8/10 e a carico degli appellati per 2/10.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale procuratore Parte_1
speciale di , , , Parte_2 Parte_4 Parte_3 Per_3 Pag. 28 a 28
e , tutti quali eredi di e di CP_1 Parte_5 Persona_3 Per_1
, avverso la sentenza n. 1920/2016, emessa dal Tribunale di
[...]
Benevento, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello e riforma i soli capi nr. 4 e 5 della sentenza di primo grado e, per l'effetto:
- ridetermina la quota di riserva dei legittimari in € 6.456,525;
- assegna a , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
, e a titolo di quota di legittima i
[...] Parte_6 Parte_5
seguenti immobili: San Leucio del SA – F.
6- pa.lle 305, 306 e 310;
- condanna al pagamento, a titolo di conguaglio, in favore di CP_1
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_6
e della somma di € 1.415,915, oltre interessi dalla
[...] Parte_5
domanda al saldo.
2. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
3. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 8/10 e pone la restante parte a carico degli appellati, che liquida per tale porzione, quanto al primo grado, in complessivi € 1.015,04 per compensi ed € 151,8 per spese , oltre iva, cpa e spese generali al 15% e, quanto al grado di appello, in complessivi € 1.161,8 per compensi ed € 227,6 per spese , oltre iva, cpa e spese generali al 15%
4. Pone le spese di CTU, liquidata con separata ordinanza, nella misura di
8/10 a carico degli appellanti e pone la restante parte di 2/10, a carico degli appellati.
Così deciso in Napoli, il 03.12.2025
Il Cons. Est. La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Fabrizia Paglionico.