Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 636
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti e prescrizione

    Il giudice rileva che, sebbene le fatture originarie siano state regolarmente notificate, manca la prova della notifica di una delle intimazioni di pagamento presupposte. Pertanto, tra la notifica delle fatture (anni 2011-2012) e la notifica dell'intimazione del 2019 (atto presupposto della cartella impugnata), è maturata la prescrizione quinquennale del credito. Il giudice chiarisce che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento non preclude l'eccezione di prescrizione maturata in precedenza, in quanto tale atto non rientra tra quelli tassativamente previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e la sua impugnazione è una facoltà e non un onere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 636
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 636
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo