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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1554/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036307569000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7596/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
com ein atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00363075 69000, emessa dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione, notificata il 23 dicembre 2024, nonché il ruolo n.
2024/001801, reso esecutivo il 18 marzo 2024, relativo alla raccolta rifiuti per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 con cui l'ATO ha chiesto il pagamento della somma di € 904,88.
La ricorrente, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti e, in particolare, dell'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
L' Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai motivi relativi all'operato dell'ente impositore, unico responsabile della formazione del ruolo.
L' Società_1 s. p. a. in liquidazione, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso affermando la regolare notifica delle fatture con cui era stato chiesto il pagamento della TIA e delle successive intimazioni di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Assume rilievo ai fini della decisione la questione della notifica degli atti che hanno preceduto la cartella impugnata, contestata dalla ricorrente, che su tale circostanza fonda l'eccezione di prescrizione costituente il principale motivo di ricorso.
Dall'esame della documentazione si evince che l'ATO ha correttamente notificato alla ricorrente le fatture;
in particolare in data 05/05/2011 è stata consegnata la raccomandata relativa alla TIA 2010( All 2), in data
26/03/202012 è stata consegnata la TIA 2011 ( All. 3), in data 09/08/2012 è stata consegnato il I° semestre
TIA 2012 e in data 14/12/2012 è stato consegnato il II° semestre TIA 2012 ( All. 4).
Precisato ciò l'ATO ha affermato che dopo l'avvenuta notifica delle cartelle - stante l'omesso pagamento del credito ha provveduto a notificare n. 2 intimazioni di pagamento: l'intimazione n. 019029/16 del 05/12/16
( All. 5), e in data 28/09/19 l'intimazione n. 298406 del 29/07/19 da cui è scaturita la cartella oggetto di impugnazione.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti manca la prova della regolare notifica dell'intimazione del
2016 non potendo a tal fine costituire “ prova” un documento formato unilateralmente dalla parte in cui si attesta la data di avvenuta notifica al destinatario (cfr. all.5).
Pertanto dalla data di notifica delle fatture - avvenuta negli anni 2011 e 2012 - alla data di notifica dell'intimazione del 2019, documentata in atti, può ritenersi prescritta per decorso del termine quinquennale la pretesa creditoria.
Appare destituita di fondamento, inoltre, l'eccezione fondata sulla mancata notifica della intimazione del 2019 atto presupposto, a cui è peraltro seguita, la notifica della cartella di pagamento impugnata in questa sede;
deve escludersi che la mancata impugnazione dell'intimazione, come argomenta la difesa di Società_1 s. p. a., precluda la formulazione dell'eccezione di prescrizione maturata in precedenza.
Vero è che secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, se l'atto non viene impugnato
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo,
Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.
11 novembre 2016, n. 23046).
Il principio illustrato, tuttavia, presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione.
L'intimazione di pagamento TIA, in quanto atto successivo alle fatture in essa indicate, è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19; essa, tuttavia – che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza” – non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma.
Consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza
(v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie tassativamente indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione.
Il destinatario ha, quindi, la facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v.
Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Sul punto è necessario ulteriormente precisare che quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza ed il preteso superamento del citato precedente del 2024 riguarda l'impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, preceduta dalla notifica della cartella, assimilata all'avviso di mora e pertanto rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati all'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992.
Per tale intimazione è stato ribadito che, ove essa non è impugnata nei termini decadenziali, si determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare è precluso al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (così Cass. 21 luglio 2025, n. 20476;
e, più di recente, v. Cass. 13 settembre 2025, n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945).
A tale intimazione, a prescindere dal dato nominale, non appare assimilabile l'omonimo atto emesso da ATO
ME1 nell'ambito dell'attività di riscossione affidatagli dai Comuni, che infatti, come è avvenuto anche nel caso di specie, precede l'emissione della cartella impugnata con il presente giudizio.
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l'AdER atteso che il vizio invalidante è imputabile esclusivamente alla condotta posta in essere dall'ATO, mentre nei confronti di quest'ultima seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 450,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il Giudice
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1554/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036307569000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7596/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
com ein atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00363075 69000, emessa dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione, notificata il 23 dicembre 2024, nonché il ruolo n.
2024/001801, reso esecutivo il 18 marzo 2024, relativo alla raccolta rifiuti per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 con cui l'ATO ha chiesto il pagamento della somma di € 904,88.
La ricorrente, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti e, in particolare, dell'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
L' Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai motivi relativi all'operato dell'ente impositore, unico responsabile della formazione del ruolo.
L' Società_1 s. p. a. in liquidazione, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso affermando la regolare notifica delle fatture con cui era stato chiesto il pagamento della TIA e delle successive intimazioni di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Assume rilievo ai fini della decisione la questione della notifica degli atti che hanno preceduto la cartella impugnata, contestata dalla ricorrente, che su tale circostanza fonda l'eccezione di prescrizione costituente il principale motivo di ricorso.
Dall'esame della documentazione si evince che l'ATO ha correttamente notificato alla ricorrente le fatture;
in particolare in data 05/05/2011 è stata consegnata la raccomandata relativa alla TIA 2010( All 2), in data
26/03/202012 è stata consegnata la TIA 2011 ( All. 3), in data 09/08/2012 è stata consegnato il I° semestre
TIA 2012 e in data 14/12/2012 è stato consegnato il II° semestre TIA 2012 ( All. 4).
Precisato ciò l'ATO ha affermato che dopo l'avvenuta notifica delle cartelle - stante l'omesso pagamento del credito ha provveduto a notificare n. 2 intimazioni di pagamento: l'intimazione n. 019029/16 del 05/12/16
( All. 5), e in data 28/09/19 l'intimazione n. 298406 del 29/07/19 da cui è scaturita la cartella oggetto di impugnazione.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti manca la prova della regolare notifica dell'intimazione del
2016 non potendo a tal fine costituire “ prova” un documento formato unilateralmente dalla parte in cui si attesta la data di avvenuta notifica al destinatario (cfr. all.5).
Pertanto dalla data di notifica delle fatture - avvenuta negli anni 2011 e 2012 - alla data di notifica dell'intimazione del 2019, documentata in atti, può ritenersi prescritta per decorso del termine quinquennale la pretesa creditoria.
Appare destituita di fondamento, inoltre, l'eccezione fondata sulla mancata notifica della intimazione del 2019 atto presupposto, a cui è peraltro seguita, la notifica della cartella di pagamento impugnata in questa sede;
deve escludersi che la mancata impugnazione dell'intimazione, come argomenta la difesa di Società_1 s. p. a., precluda la formulazione dell'eccezione di prescrizione maturata in precedenza.
Vero è che secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, se l'atto non viene impugnato
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo,
Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.
11 novembre 2016, n. 23046).
Il principio illustrato, tuttavia, presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione.
L'intimazione di pagamento TIA, in quanto atto successivo alle fatture in essa indicate, è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19; essa, tuttavia – che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza” – non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma.
Consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza
(v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie tassativamente indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione.
Il destinatario ha, quindi, la facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v.
Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Sul punto è necessario ulteriormente precisare che quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza ed il preteso superamento del citato precedente del 2024 riguarda l'impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, preceduta dalla notifica della cartella, assimilata all'avviso di mora e pertanto rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati all'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992.
Per tale intimazione è stato ribadito che, ove essa non è impugnata nei termini decadenziali, si determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare è precluso al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (così Cass. 21 luglio 2025, n. 20476;
e, più di recente, v. Cass. 13 settembre 2025, n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945).
A tale intimazione, a prescindere dal dato nominale, non appare assimilabile l'omonimo atto emesso da ATO
ME1 nell'ambito dell'attività di riscossione affidatagli dai Comuni, che infatti, come è avvenuto anche nel caso di specie, precede l'emissione della cartella impugnata con il presente giudizio.
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l'AdER atteso che il vizio invalidante è imputabile esclusivamente alla condotta posta in essere dall'ATO, mentre nei confronti di quest'ultima seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 450,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il Giudice