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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 632/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 18 novembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che il decreto, con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, è stato comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 4 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 632/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto liquidazione compensi CTU
PROMOSSA DA geom. ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Beniamino Mazzilli ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Alarindo Cesareo ed elettivamente domiciliato come in atti
opposto
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa CP_2 CodiceFiscale_3 dall'avv. Marisa Santini ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il geom. proponeva opposizione avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 31 marzo 2023 per € 1.470,42 oltre oneri emesso in suo favore nel giudizio R.G. 5/2013 Tribunale di Lagonegro.
Pag. 2 A sostegno della opposizione evidenziava e sosteneva come l'attività svolta riguardasse un incarico complesso per lo svolgimento del quale erano risultati necessari numerosi sopralluoghi, diverse misurazioni e rilievi topografici anche con l'assistenza di un collaboratore come da autorizzazione del giudice.
Riteneva, pertanto, che per l'attività svolta fosse da individuare anche un compenso a vacazioni oltre che il rimborso per le spese di viaggio. Alla luce di tanto rideterminava e chiedeva la liquidazione per € 3.654,95.
Si costituivano in giudizio le parti opposte che ritenendo infondata l'opposizione ne chiedevano il rigetto e, la parte , eccepiva anche, CP_1 in via preliminare, la intempestività dell'opposizione.
Fissata l'udienza per la discussione attraverso il ricorso anche all'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 18 novembre 2024, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'opposizione. Invero, la comunicazione della liquidazione è stata effettuata in data 31.03.2023
e l'opposizione a mezzo del ricorso introduttivo è stata depositata in data
2 maggio 2023, data che deve ritenersi tempestiva in quanto il giorno di naturale scadenza, 30 aprile 2023, cadeva di sabato con slittamento, come per legge (art. 155, c. 5, c.p.c.), al lunedì successivo che, in questo caso, risultava festivo cadendo in data 1° maggio. La data del 2 maggio 2023 deve, pertanto, considerarsi tempestiva.
Quanto al merito, occorre sottolineare che l'opponente richiede la voce di liquidazione per vacazioni e per onorario. Come sottolineato dalla giurisprudenza (ex multis, Cass., 26/07/2023, n. 22554) i due criteri non risultano cumulabili se non in situazioni di eccezionalità di indagine, comunque non presenti nella fattispecie in esame.
In particolare, l'art. 1 dell'Allegato al D.M. 30 maggio 2002 stabilisce che
"Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la
Pag. 3 perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non
è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni".
Alla luce di tale previsione normativa il ricorso al criterio delle vacazioni per la determinazione del compenso spettante al CTU è consentito quando non sia possibile applicare il criterio del "valore della controversia" e, quindi, determinare gli onorari "a percentuale" (ex multis, Trib. Lucca, 15.10.2021).
Orbene, la liquidazione a mezzo del ricorso al criterio delle vacazioni è categoria residuale (ex multis, Cass., 03/08/2001, n. 10745), così che andava applicato, come avvenuto con il decreto di liquidazione opposto, il criterio dell'onorario e per il caso di specie, come specificamente indicato dal giudice della liquidazione, l'art. 12 del D.M. 30 maggio 2002
a mente del quale “Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni
e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.”, tutto questo non senza considerare che il giudice ha specificato “considerata la complessità del quesito, il valore della causa
e la qualità della relazione, che giustificano l'applicazione del valore massimo previsto dalla disposizione citata”, soddisfacendo, quindi, anche al requisito della complessità.
Quanto alle spese, non si rinvengono elementi idonei a riconoscere ulteriori spese rispetto a quelle liquidate con il decreto opposto, tanto perché non documentate.
Pag. 4 Invero, per la liquidazione delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio, risulta necessario allegare la certificazione chilometrica. Inoltre, è previsto, in caso di uso di mezzo proprio, il rimborso dei pedaggi autostradali previa presentazione degli scontrini originali mentre non è ammesso il rimborso dei parcheggi.
Orbene, l'art. 56 del Testo Unico (30 maggio 2002, n. 115) prevede che gli ausiliari del magistrato debbano presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude quelle non necessarie. Tutti elementi che non risultano documentati nel presente giudizio di opposizione.
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta infondata e va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda pari ad €.3.654,95 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 632/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dal geom. avverso il decreto Parte_1
di liquidazione del 31 marzo 2023 per € 1.470,42 oltre oneri emesso in suo favore nel giudizio R.G. 5/2013 Tribunale di Lagonegro;
- condanna parte opponete al pagamento in favore di CP_1 delle spese di lite che liquida in complessivi €.1.701,00, oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..;
- condanna, altresì, parte opponete al pagamento in favore di CP_2 delle spese di lite che liquida in complessivi €.1.701,00, oltre
[...]
spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..;
Pag. 5 Così deciso in Lagonegro 4 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 6
SEZIONE CIVILE
R.G. 632/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 18 novembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che il decreto, con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, è stato comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 4 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 632/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto liquidazione compensi CTU
PROMOSSA DA geom. ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Beniamino Mazzilli ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Alarindo Cesareo ed elettivamente domiciliato come in atti
opposto
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa CP_2 CodiceFiscale_3 dall'avv. Marisa Santini ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il geom. proponeva opposizione avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 31 marzo 2023 per € 1.470,42 oltre oneri emesso in suo favore nel giudizio R.G. 5/2013 Tribunale di Lagonegro.
Pag. 2 A sostegno della opposizione evidenziava e sosteneva come l'attività svolta riguardasse un incarico complesso per lo svolgimento del quale erano risultati necessari numerosi sopralluoghi, diverse misurazioni e rilievi topografici anche con l'assistenza di un collaboratore come da autorizzazione del giudice.
Riteneva, pertanto, che per l'attività svolta fosse da individuare anche un compenso a vacazioni oltre che il rimborso per le spese di viaggio. Alla luce di tanto rideterminava e chiedeva la liquidazione per € 3.654,95.
Si costituivano in giudizio le parti opposte che ritenendo infondata l'opposizione ne chiedevano il rigetto e, la parte , eccepiva anche, CP_1 in via preliminare, la intempestività dell'opposizione.
Fissata l'udienza per la discussione attraverso il ricorso anche all'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 18 novembre 2024, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'opposizione. Invero, la comunicazione della liquidazione è stata effettuata in data 31.03.2023
e l'opposizione a mezzo del ricorso introduttivo è stata depositata in data
2 maggio 2023, data che deve ritenersi tempestiva in quanto il giorno di naturale scadenza, 30 aprile 2023, cadeva di sabato con slittamento, come per legge (art. 155, c. 5, c.p.c.), al lunedì successivo che, in questo caso, risultava festivo cadendo in data 1° maggio. La data del 2 maggio 2023 deve, pertanto, considerarsi tempestiva.
Quanto al merito, occorre sottolineare che l'opponente richiede la voce di liquidazione per vacazioni e per onorario. Come sottolineato dalla giurisprudenza (ex multis, Cass., 26/07/2023, n. 22554) i due criteri non risultano cumulabili se non in situazioni di eccezionalità di indagine, comunque non presenti nella fattispecie in esame.
In particolare, l'art. 1 dell'Allegato al D.M. 30 maggio 2002 stabilisce che
"Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la
Pag. 3 perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non
è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni".
Alla luce di tale previsione normativa il ricorso al criterio delle vacazioni per la determinazione del compenso spettante al CTU è consentito quando non sia possibile applicare il criterio del "valore della controversia" e, quindi, determinare gli onorari "a percentuale" (ex multis, Trib. Lucca, 15.10.2021).
Orbene, la liquidazione a mezzo del ricorso al criterio delle vacazioni è categoria residuale (ex multis, Cass., 03/08/2001, n. 10745), così che andava applicato, come avvenuto con il decreto di liquidazione opposto, il criterio dell'onorario e per il caso di specie, come specificamente indicato dal giudice della liquidazione, l'art. 12 del D.M. 30 maggio 2002
a mente del quale “Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni
e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.”, tutto questo non senza considerare che il giudice ha specificato “considerata la complessità del quesito, il valore della causa
e la qualità della relazione, che giustificano l'applicazione del valore massimo previsto dalla disposizione citata”, soddisfacendo, quindi, anche al requisito della complessità.
Quanto alle spese, non si rinvengono elementi idonei a riconoscere ulteriori spese rispetto a quelle liquidate con il decreto opposto, tanto perché non documentate.
Pag. 4 Invero, per la liquidazione delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio, risulta necessario allegare la certificazione chilometrica. Inoltre, è previsto, in caso di uso di mezzo proprio, il rimborso dei pedaggi autostradali previa presentazione degli scontrini originali mentre non è ammesso il rimborso dei parcheggi.
Orbene, l'art. 56 del Testo Unico (30 maggio 2002, n. 115) prevede che gli ausiliari del magistrato debbano presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude quelle non necessarie. Tutti elementi che non risultano documentati nel presente giudizio di opposizione.
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta infondata e va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda pari ad €.3.654,95 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 632/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dal geom. avverso il decreto Parte_1
di liquidazione del 31 marzo 2023 per € 1.470,42 oltre oneri emesso in suo favore nel giudizio R.G. 5/2013 Tribunale di Lagonegro;
- condanna parte opponete al pagamento in favore di CP_1 delle spese di lite che liquida in complessivi €.1.701,00, oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..;
- condanna, altresì, parte opponete al pagamento in favore di CP_2 delle spese di lite che liquida in complessivi €.1.701,00, oltre
[...]
spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..;
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