Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2309/2024 rg, sul ricorso depositato il 07/05/2024 proposto da (difesa da Avv. Domenico Ruggiero) Parte_1 nei confronti di , in persona del in carica (difeso da Controparte_1 CP_2
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria)
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e CPA se dovute e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
a) accertare e dichiarare in capo alla Dott.ssa la sussistenza del diritto al Parte_1 riconoscimento del diritto a percepire il Bonus Docente previsto dalla Carta Docenti per il valore pari ad euro 1.500 e i compensi accessori a lei spettanti;
1
Docenti in favore della ricorrente comprensiva dell'importo di euro 1.500.
Vittoria di spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario
Parte ricorrente deduceva che: quale dipendente del in quanto docente assunta con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “R. Piria” di Scilla (RC), pur essendo titolare del diritto ad ottenere il riconoscimento della Carta Docente, non ha beneficiato della corresponsione delle somme previste per il Bonus Docente per i seguenti anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021.
Parte resistente si costituiva tardivamente e contestava la domanda .
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano
2 fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, dallo stato matricolare e dall'ultimo contratto di lavoro allegato da parte ricorrente emergono supplenze svolte fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge.
3 Parte ricorrente ha provato la permanenza nel sistema scolastico con il rapporto a tempo indeterminato.
Il diritto infine sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede come fatto costitutivo del diritto una domanda specifica né la parte resistente dimostra come fosse possibile alla ricorrente accedere alla piattaforma .
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, e liquidate ex D.M. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147/2022).
Reggio Calabria 5.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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