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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo presidente
2) dott. Alberto Nicola Filardo consigliere rel.
3) dott.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1560/2023 RGAC vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Balsamo,
appellante e
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Controparte_1
Notaro, appellata nonché con la partecipazione del Procuratore Generale,
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che l'appellante non è obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento alla controparte per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e/o comunque dalla data di adozione dei provvedimenti presidenziali divorzili ovvero dal 2 agosto
2021 e fino al 31.12.2022 e/o comunque fino alla data delle nuove nozze avvenute in data 4.1.2023; 2) accertare e dichiarare che ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio con il quale convive o in via subordinata si chiede che venga mantenuto l'obbligo a carico dell'appellante di versare alla parte appellata la somma di euro 250,00 mensili per il mantenimento del figlio e che la parte appellata Pt_1
partecipi al mantenimento del figlio minore attraverso la Per_1
corresponsione in favore della parte appellante della somma che sarà
ritenuta equa e di giustizia;
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per l'appellata: “l'integrale rigetto del ricorso in appello proposto da davanti Codesta Corte Parte_1
D'Appello di Catanzaro avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme n. 527/2023 pubblicata il 28.6.2023, con conseguente conferma di tutte le statuizioni contenute nella stessa sentenza n. 527/2023. Con
condanna al pagamento delle spese processuali”.
Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
In fatto e diritto.
Con ricorso iscritto in data 22.3.2021 la signora Controparte_1
dopo aver premesso: -che aveva contratto matrimonio concordatario con il signor
[...]
in data 6.7.2002 a Lamezia Terme;
Parte_1
-che dall'unione erano nati, il 7.5.2003 ed il 19.2.2006 ; Pt_1 Per_1
-che il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 1636/2017, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite con i provvedimenti presidenziali assunti in sede di separazione e che venisse determinato in € 150,00 l'assegno mensile per il divorzio ed in € 250,00 al mese il contributo per il mantenimento del figlio . Pt_1
Il resistente si è costituito in data non opponendosi alla declaratoria di divorzio ma contestando, per il resto, le richieste di assegno divorzile e di contributo per il mantenimento del figlio abitante con la madre.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 527 del 28.6.2023, ha così statuito: “1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
collocandolo presso il padre, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le
questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la madre possa
esercitare il diritto di visita attraverso incontri protetti organizzati dai
Servizi Sociali territorialmente competenti (quelli di Lamezia Terme) per un
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, periodo al termine del quale gli incontri potranno proseguire in
modalità libera per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accoro tra
le parti il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 salvo diverso accordo tra le parti in ordine ai giorni e agli orari di visita e tenuto conto
delle esigenze personali e di studio del minore) salvo evidenti controindicazioni eventualmente riscontrate dagli operatori sociali;
2) i servizi sociali competenti (quelli di Lamezia Terme) dovranno predisporre
un programma di recupero del rapporto tra madre e figlio nonché attivare
il monitoraggio delle relazioni familiari, relazionare al Tribunale sugli incontri e segnalare tempestivamente alla procura della Repubblica per i
minorenni qualsiasi comportamento ritenuto nocivo per il minore affinché
l'Ufficio di Procura Minorile possa eventualmente intraprendere le necessarie iniziative de potestate;
3) nulla sull'assegnazione della casa
coniugale; 4) respinge la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente e revoca ogni assegno di mantenimento in precedenza disposto a
favore della con decorrenza 4.1.2023, data delle nuove nozze di CP_1
quest'ultima; 5)pone a carico di l'obbligo di mantenimento Parte_1
ordinario del figlio minore che è collocato presso il padre;
6) pone Per_1
a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Parte_1 CP_1
mensile di Euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio
maggiorenne non ancora autonomo redditualmente entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese con decorrenza dalla data di adozione dei provvedimenti presidenziali nell'ambito del giudizio divorzile;
7) pone a carico di entrambe le parti, al 50%, il pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli ed;
8) compensa interamente tra le parti le spese Pt_1 Per_1
di lite del presente giudizio”.
Il signor ha impugnato la sentenza Parte_1
con ricorso depositato in data 19.10.2023, chiedendo la riforma della stessa con eliminazione degli obblighi di mantenimento della prole non convivente o, in via subordinata, la condanna della signora al versamento di un CP_1
contributo per il mantenimento del figlio collocato presso il padre. Si è costituita la signora con comparsa depositata Controparte_1
in data 7.3.2024 resistendo al gravame.
La Corte, all'udienza del 22.10.2024 -ordinanza del 20.11.2024-, ha trattenuto la causa in decisione.
Con un primo motivo di impugnazione il signor ha censurato Parte_1
la sentenza n. 527/2023 nella parte in cui ha previsto l'obbligo di corrispondere alla signora un assegno di mantenimento fino al CP_1
4.1.2023, data di celebrazione di un nuovo matrimonio;
l'appellante, in particolare, ha evidenziato che il Tribunale non aveva correttamente valutato che la documentazione prodotta in atti dimostrava il suo stato di disoccupazione fin dal 7.8.2017 e i redditi dell'ex moglie in misura superiore ai propri.
La censura non può essere accolta.
L'assegno di mantenimento a favore dell'ex coniuge in misura di € 100,00 al mese era stata adottata dal presidente del tribunale con provvedimento del
2.8.2021, adottato all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi. Tale provvedimento aveva confermato, sul punto, la decisione presidenziale del 6.4.2017 ritenendo che la situazione patrimoniale delle parti in causa non fosse sostanzialmente mutata. In vero, occorre osservare che nel periodo successivo all'udienza di aprile 2017, i modesti redditi percepiti dalla signora quale retribuzione per il lavoro di colf a CP_1
tempo parziale (redditi di circa € 144,50 euro lordi a settimana) non hanno concretamente modificato gli elementi presi in considerazione in sede di separazione personale dei coniugi. Unico elemento significativo è
rappresentato dalla celebrazione delle nuove nozze della in data CP_1
4.1.2023 e da tale momento il Tribunale ha, correttamente, disposto la revoca del predetto assegno.
Con un secondo motivo di impugnazione il signor ha censurato Parte_1
la sentenza nella parte in cui non ha previsto alcun obbligo della madre per il mantenimento del figlio , nato il [...] e abitante con il padre. Per_1
Il motivo merita accoglimento.
Il Tribunale ha, infatti, previsto l'obbligo per il padre di contribuire con un versamento di € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio , nato Pt_1
il 7.5.2003, collocato presso la madre e non ancora economicamente autonomo, ma nulla ha disposto per l'altro figlio (all'epoca minorenne) completamente a carico del padre.
Orbene, la situazione reddituale dei signori e è Parte_1 CP_1
sostanzialmente equivalente, considerati i modesti redditi dagli stessi dichiarati (peraltro appare irrilevante il fatto, insolitamente valorizzato dal
Tribunale, che il primo non debba più corrispondere l'assegno divorzile alla seconda e che, per tale ragione possa sopportare oneri maggiori rispetto all'ex coniuge); così come devono ritenersi equivalenti le necessità dei figli
(collocato presso la madre) (collocato presso il padre), Pt_1 Per_1
ormai maggiorenni ma economicamente non autonomi.
E, in osservanza del principio di solidarietà familiare, non può escludersi che entrambi i genitori debbano contribuire in egual misura al mantenimento della prole e che, pertanto, anche la signora sia obbligata a CP_1
contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di un Per_1
assegno mensile di egual misura di quello previsto a carico del padre per il mantenimento del figlio e con la medesima decorrenza (sarà, poi, Pt_1 facoltà dei genitori concordare se porre in esecuzione detti obblighi mediante distinti versamenti o operando una compensazione degli stessi).
Il parziale accoglimento dell'appello conduce a ritenere giusta una pronuncia di compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Lamezia Terme n. 527 del 28.6.2023, ogni contraria istanza disattesa, così
provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dichiara che la signora
[...]
è obbligata a corrispondere al signor Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 250,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-foi, quale contributo per il mantenimento del figlio , con decorrenza dalla data di Per_1
adozione dei provvedimenti presidenziali nella causa di divorzio;
2) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
3) compensa le spese del giudizio.
Catanzaro 14.11.2024.
Il consigliere est.
Dott. Alberto Nicola Filardo
Il presidente
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo presidente
2) dott. Alberto Nicola Filardo consigliere rel.
3) dott.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1560/2023 RGAC vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Balsamo,
appellante e
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Controparte_1
Notaro, appellata nonché con la partecipazione del Procuratore Generale,
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che l'appellante non è obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento alla controparte per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e/o comunque dalla data di adozione dei provvedimenti presidenziali divorzili ovvero dal 2 agosto
2021 e fino al 31.12.2022 e/o comunque fino alla data delle nuove nozze avvenute in data 4.1.2023; 2) accertare e dichiarare che ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio con il quale convive o in via subordinata si chiede che venga mantenuto l'obbligo a carico dell'appellante di versare alla parte appellata la somma di euro 250,00 mensili per il mantenimento del figlio e che la parte appellata Pt_1
partecipi al mantenimento del figlio minore attraverso la Per_1
corresponsione in favore della parte appellante della somma che sarà
ritenuta equa e di giustizia;
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per l'appellata: “l'integrale rigetto del ricorso in appello proposto da davanti Codesta Corte Parte_1
D'Appello di Catanzaro avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme n. 527/2023 pubblicata il 28.6.2023, con conseguente conferma di tutte le statuizioni contenute nella stessa sentenza n. 527/2023. Con
condanna al pagamento delle spese processuali”.
Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
In fatto e diritto.
Con ricorso iscritto in data 22.3.2021 la signora Controparte_1
dopo aver premesso: -che aveva contratto matrimonio concordatario con il signor
[...]
in data 6.7.2002 a Lamezia Terme;
Parte_1
-che dall'unione erano nati, il 7.5.2003 ed il 19.2.2006 ; Pt_1 Per_1
-che il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 1636/2017, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite con i provvedimenti presidenziali assunti in sede di separazione e che venisse determinato in € 150,00 l'assegno mensile per il divorzio ed in € 250,00 al mese il contributo per il mantenimento del figlio . Pt_1
Il resistente si è costituito in data non opponendosi alla declaratoria di divorzio ma contestando, per il resto, le richieste di assegno divorzile e di contributo per il mantenimento del figlio abitante con la madre.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 527 del 28.6.2023, ha così statuito: “1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
collocandolo presso il padre, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le
questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la madre possa
esercitare il diritto di visita attraverso incontri protetti organizzati dai
Servizi Sociali territorialmente competenti (quelli di Lamezia Terme) per un
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, periodo al termine del quale gli incontri potranno proseguire in
modalità libera per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accoro tra
le parti il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 salvo diverso accordo tra le parti in ordine ai giorni e agli orari di visita e tenuto conto
delle esigenze personali e di studio del minore) salvo evidenti controindicazioni eventualmente riscontrate dagli operatori sociali;
2) i servizi sociali competenti (quelli di Lamezia Terme) dovranno predisporre
un programma di recupero del rapporto tra madre e figlio nonché attivare
il monitoraggio delle relazioni familiari, relazionare al Tribunale sugli incontri e segnalare tempestivamente alla procura della Repubblica per i
minorenni qualsiasi comportamento ritenuto nocivo per il minore affinché
l'Ufficio di Procura Minorile possa eventualmente intraprendere le necessarie iniziative de potestate;
3) nulla sull'assegnazione della casa
coniugale; 4) respinge la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente e revoca ogni assegno di mantenimento in precedenza disposto a
favore della con decorrenza 4.1.2023, data delle nuove nozze di CP_1
quest'ultima; 5)pone a carico di l'obbligo di mantenimento Parte_1
ordinario del figlio minore che è collocato presso il padre;
6) pone Per_1
a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Parte_1 CP_1
mensile di Euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio
maggiorenne non ancora autonomo redditualmente entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese con decorrenza dalla data di adozione dei provvedimenti presidenziali nell'ambito del giudizio divorzile;
7) pone a carico di entrambe le parti, al 50%, il pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli ed;
8) compensa interamente tra le parti le spese Pt_1 Per_1
di lite del presente giudizio”.
Il signor ha impugnato la sentenza Parte_1
con ricorso depositato in data 19.10.2023, chiedendo la riforma della stessa con eliminazione degli obblighi di mantenimento della prole non convivente o, in via subordinata, la condanna della signora al versamento di un CP_1
contributo per il mantenimento del figlio collocato presso il padre. Si è costituita la signora con comparsa depositata Controparte_1
in data 7.3.2024 resistendo al gravame.
La Corte, all'udienza del 22.10.2024 -ordinanza del 20.11.2024-, ha trattenuto la causa in decisione.
Con un primo motivo di impugnazione il signor ha censurato Parte_1
la sentenza n. 527/2023 nella parte in cui ha previsto l'obbligo di corrispondere alla signora un assegno di mantenimento fino al CP_1
4.1.2023, data di celebrazione di un nuovo matrimonio;
l'appellante, in particolare, ha evidenziato che il Tribunale non aveva correttamente valutato che la documentazione prodotta in atti dimostrava il suo stato di disoccupazione fin dal 7.8.2017 e i redditi dell'ex moglie in misura superiore ai propri.
La censura non può essere accolta.
L'assegno di mantenimento a favore dell'ex coniuge in misura di € 100,00 al mese era stata adottata dal presidente del tribunale con provvedimento del
2.8.2021, adottato all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi. Tale provvedimento aveva confermato, sul punto, la decisione presidenziale del 6.4.2017 ritenendo che la situazione patrimoniale delle parti in causa non fosse sostanzialmente mutata. In vero, occorre osservare che nel periodo successivo all'udienza di aprile 2017, i modesti redditi percepiti dalla signora quale retribuzione per il lavoro di colf a CP_1
tempo parziale (redditi di circa € 144,50 euro lordi a settimana) non hanno concretamente modificato gli elementi presi in considerazione in sede di separazione personale dei coniugi. Unico elemento significativo è
rappresentato dalla celebrazione delle nuove nozze della in data CP_1
4.1.2023 e da tale momento il Tribunale ha, correttamente, disposto la revoca del predetto assegno.
Con un secondo motivo di impugnazione il signor ha censurato Parte_1
la sentenza nella parte in cui non ha previsto alcun obbligo della madre per il mantenimento del figlio , nato il [...] e abitante con il padre. Per_1
Il motivo merita accoglimento.
Il Tribunale ha, infatti, previsto l'obbligo per il padre di contribuire con un versamento di € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio , nato Pt_1
il 7.5.2003, collocato presso la madre e non ancora economicamente autonomo, ma nulla ha disposto per l'altro figlio (all'epoca minorenne) completamente a carico del padre.
Orbene, la situazione reddituale dei signori e è Parte_1 CP_1
sostanzialmente equivalente, considerati i modesti redditi dagli stessi dichiarati (peraltro appare irrilevante il fatto, insolitamente valorizzato dal
Tribunale, che il primo non debba più corrispondere l'assegno divorzile alla seconda e che, per tale ragione possa sopportare oneri maggiori rispetto all'ex coniuge); così come devono ritenersi equivalenti le necessità dei figli
(collocato presso la madre) (collocato presso il padre), Pt_1 Per_1
ormai maggiorenni ma economicamente non autonomi.
E, in osservanza del principio di solidarietà familiare, non può escludersi che entrambi i genitori debbano contribuire in egual misura al mantenimento della prole e che, pertanto, anche la signora sia obbligata a CP_1
contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di un Per_1
assegno mensile di egual misura di quello previsto a carico del padre per il mantenimento del figlio e con la medesima decorrenza (sarà, poi, Pt_1 facoltà dei genitori concordare se porre in esecuzione detti obblighi mediante distinti versamenti o operando una compensazione degli stessi).
Il parziale accoglimento dell'appello conduce a ritenere giusta una pronuncia di compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Lamezia Terme n. 527 del 28.6.2023, ogni contraria istanza disattesa, così
provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dichiara che la signora
[...]
è obbligata a corrispondere al signor Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 250,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-foi, quale contributo per il mantenimento del figlio , con decorrenza dalla data di Per_1
adozione dei provvedimenti presidenziali nella causa di divorzio;
2) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
3) compensa le spese del giudizio.
Catanzaro 14.11.2024.
Il consigliere est.
Dott. Alberto Nicola Filardo
Il presidente
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo