Ordinanza cautelare 14 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05148/2025REG.PROV.COLL.
N. 04287/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il comune di Cagliari ha annullato in autotutela la concessione in sanatoria n. -OMISSIS-.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dal ricorso introduttivo e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
-con rogito rep. n. -OMISSIS- i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- acquistavano dal signor -OMISSIS- un immobile sito nel comune di Cagliari. All’atto di compravendita veniva allegata la domanda di condono edilizio presentata dal dante causa in data -OMISSIS- per la sanatoria di un incremento volumetrico di mq -OMISSIS-;
-con provvedimento n. -OMISSIS-, veniva rilasciata ai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- –in qualità di attuali proprietari dell’immobile oggetto di condono- la sanatoria per un abuso di mq -OMISSIS-, evidentemente maggiore di quello richiesto. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’istanza e la data di rilascio della sanatoria, la domanda di condono era stata, infatti, illecitamente modificata;
-con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- il comune di Cagliari, avuta conoscenza dell’accadimento, annullava in autotutela la concessione in sanatoria del -OMISSIS- in quanto rilasciata sulla base di documentazione falsificata.
3. Con il ricorso di primo grado la signora -OMISSIS- ha impugnato l’atto di autotutela, lamentandone l’illegittimità in quanto adottato a distanza di 26 anni dal rilascio della concessione e, quindi, dopo un lasso di tempo di gran lunga superiore a quello previsto dall’art. 21 nonies l. 241/1990.
4. Il T.a.r. per la Sardegna, sezione prima, con sentenza n. -OMISSIS- respingeva il ricorso rilevando che:
a) la falsità della documentazione è stata accertata nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti dei signori -OMISSIS-/-OMISSIS- che si è concluso con l’archiviazione per prescrizione;
b) il termine di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela (fatti salvi comunque i casi di passaggio in giudicato di sentenza di condanna per il falso) non può che decorrere dal momento in cui l’Amministrazione ha avuto piena contezza delle ragioni per le quali ritiene di dover procedere in autotutela;
c) nel caso di specie solo dopo l’acquisizione di tutti gli atti, anche quelli in possesso della Procura della Repubblica, pervenuti al comune grazie alle comunicazioni del signor -OMISSIS-, richiamate nel provvedimento impugnato) nonché dell’atto notarile di trasferimento dell’immobile, l’amministrazione ha potuto svolgere l’istruttoria che, pur nella particolarità della vicenda, si è conclusa nei termini indicati.
5. La ricorrente ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, articolando un unico motivo di gravame.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese della fase cautelare pari ad euro 1000,00.
7. Si è costituito in giudizio il comune di Cagliari che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
8. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
9. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. L’appellante lamenta che erroneamente il T.a.r. ha ritenuto rispettato il termine di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990 per l’esercizio dell’autotutela poiché il comune è sicuramente venuto a conoscenza della manomissione dei moduli in base ai quali è stata rilasciata la sanatoria nel -OMISSIS-, allorché il signor -OMISSIS- aveva trasmesso un esposto in ordine alla falsificazione dei dati.
12. La censura è infondata.
13. Con riguardo ai presupposti per l’annullamento in autotutela di un provvedimento favorevole rilasciato sulla base di dichiarazioni non veritiere, l’Adunanza plenaria n. 8 del 2017 ha statuito che:
- in caso di titoli abilitativi rilasciati sulla base di dichiarazioni oggettivamente non veritiere (e a prescindere dagli eventuali risvolti di ordine penale), laddove la fallace prospettazione abbia sortito un effetto rilevante ai fini del rilascio del titolo, il termine ‘ragionevole’ decorre solo dal momento in cui l’amministrazione ha appreso della richiamata non veridicità;
-non sussiste l’esigenza di tutelare l’affidamento di chi abbia ottenuto un titolo edilizio – anche in sanatoria – rappresentando elementi non veritieri, e ciò anche qualora intercorra un considerevole lasso di tempo fra l’abuso e l’intervento repressivo dell’amministrazione.
14. Nel caso di specie è pacifico e non contestato che la sanatoria dell’ampliamento di -OMISSIS- mq sia stata conseguita a seguito di falsificazione dell’originaria domanda che aveva ad oggetto un abuso di -OMISSIS- mq.
15. Non può, invece, condividersi quanto sostenuto dall’appellante in ordine alla decorrenza del termine ragionevole per l’esercizio dell’autotutela dalla ricezione dell’esposto del signor -OMISSIS-.
16. A quella data, infatti, non erano ancora nella diponibilità dell’ente tutti gli elementi da cui desumere l’effettiva falsificazione della pratica di condono, atteso che:
- dall’esposto del signor -OMISSIS-emerge un mero fumus di reato di falso, il cui accertamento compete non certo al comune ma alla procura della Repubblica, a cui il primo ha, infatti, trasmesso la notizia di reato;
-nell’ambito del procedimento penale avviato a seguito della sudetta comunicazione, la procura della Repubblica ha acquisito, in originale, dal comune l’intero fascicolo della pratica di condono che, quindi, non era più nella disponibilità dell’ente (cfr. -OMISSIS-);
-in data -OMISSIS- la procura della Repubblica ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale per intervenuta prescrizione, precisando che la concessione in sanatoria è palesemente falsa e che è stata clamorosamente falsificata tutta la pratica di condono;
-non risulta che la richiesta di archiviazione e il successivo decreto del GIP siano stati comunicati al comune il quale, per conto suo, già con nota prot. -OMISSIS- -OMISSIS- ha chiesto alla procura la trasmissione della domanda di sanatoria in originale, in possesso esclusivo del richiedente signor -OMISSIS-, della planimetria catastale e del bollettino di versamento in originale, necessari per il confronto con quelli nella disponibilità dell’ente. L’istanza è rimasta senza riscontro (cfr. documento impugnato, pag. 2);
- solo a seguito della trasmissione da parte del signor -OMISSIS-, con note del -OMISSIS-, della documentazione relativa al procedimento penale e alla domanda originale di condono (tra cui l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, la richiesta di archiviazione, la relazione conclusiva della polizia giudiziaria e il rogito di compravendita tra -OMISSIS- e -OMISSIS- --OMISSIS-, con allegata la domanda originale di condono edilizio, tutti documenti che non erano nella disponibilità dell’ente), il comune è stato posto nella condizione avviare l’autonoma istruttoria per accertare la falsificazione degli atti in suo possesso. Ha, quindi, proceduto, in data -OMISSIS-, all’acquisizione presso l’archivio notarile di copia conforme del rogito di compravendita e dell’allegata domanda di condono.
17. E’ evidente che solo a seguito della comunicazione della richiesta di archiviazione della procura e della successiva dell’acquisizione di copia conforme dell’originaria domanda di condono l’ente ha potuto accertare l’effettiva discrasia tra questa e la copia in suo possesso. Ha, di conseguenza, avviato in data -OMISSIS-il procedimento per l’esercizio dell’autotutela, poi concluso con il provvedimento di annullamento del -OMISSIS-, ossia dieci mesi dopo l’avvenuta conoscenza della falsificazione.
18. Quanto alle ulteriori deduzioni difensive è sufficiente osservare che:
a) l’appellante non ha fornito alcuna prova che il comune avesse avuto conoscenza della richiesta di archiviazione del pubblico ministero in data antecedente al-OMISSIS- (data in cui veniva trasmessa dal signor -OMISSIS-);
b) il dichiarato affidamento della ricorrente in ordine alla legittimità della sanatoria è incompatibile con l’oggettiva discrasia tra l’oggetto della domanda di condono allegata al rogito notarile di compravendita (abuso di -OMISSIS- mq) e l’oggetto della sanatoria annullata in autotutela (abuso di -OMISSIS- mq). In ogni caso la falsificazione della domanda è di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento dell’atto, non potendo il privato vantare alcuna pretesa alla conservazione di un vantaggio conseguito per effetto di una condotta costituente reato, a prescindere dalla sussistenza o meno della sua responsabilità penale e dell’imputabilità della falsificazione a un terzo rimasto ignoto (che può essere anche un dipendente comunale della cui condotta dolosa l’ente non è chiamato a rispondere).
19. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del comune di Cagliari delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.