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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott.ssa Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8331/2023 R.G. a cui è riunito il procedimento per ATPO iscritto al n. R.G. 6118/2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Sparanise, Parte_1
alla via Canonico De Felice, presso l'avv.to Giovanna L'Arco che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata nel procedimento per ATP
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena
Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATPO ex art. 445bis, co. VI, c.p.c..
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.9.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità civile.
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO (cfr. relazione peritale in atti) non riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione indicata, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 60%.
1 Con decreto del 27.10.2023, comunicato alle parti in pari data, il giudice assegnava termine di trenta giorni per la formulazione del dissenso.
Previo tempestivo dissenso ai sensi e per gli effetti di cui al co. IV del citato art. 445 bis,
c.p.c. manifestato in data 24.11.2023, parte ricorrente, con ricorso depositato il 28.12.2023, proponeva opposizione contestando le conclusioni rassegnate dal CTU e chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa data risultante in corso di causa, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si costituiva e contestava l'avversa domanda. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza dell'8 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per maturazione della decadenza di cui al co. VI dell'art. 445 bis cpc.
Al riguardo, il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c. prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
È evidente che nel caso in esame a far data dal 24 novembre 2023, data di deposito della dichiarazione di dissenso, siano trascorsi più di trenta giorni sino alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 28 dicembre 2023, con tutte le conseguenze di legge. Il termine perentorio di 30 giorni per il deposito del ricorso, infatti, scadeva il
27.12.2023, primo giorno non festivo successivo ai sensi dell'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c..
Nulla per le spese di lite in ragione delle documentate condizioni economiche della ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di consulenza della fase di ATPO sono poste a carico dell' e liquidate con CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio resa in fase di ATPO e per
2 l'effetto dichiara l'insussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
c) nulla per le spese di lite;
d) pone le spese di CTU della fase di APO a carico dell' , liquidate con separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 9.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott.ssa Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8331/2023 R.G. a cui è riunito il procedimento per ATPO iscritto al n. R.G. 6118/2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Sparanise, Parte_1
alla via Canonico De Felice, presso l'avv.to Giovanna L'Arco che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata nel procedimento per ATP
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena
Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATPO ex art. 445bis, co. VI, c.p.c..
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.9.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità civile.
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO (cfr. relazione peritale in atti) non riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione indicata, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 60%.
1 Con decreto del 27.10.2023, comunicato alle parti in pari data, il giudice assegnava termine di trenta giorni per la formulazione del dissenso.
Previo tempestivo dissenso ai sensi e per gli effetti di cui al co. IV del citato art. 445 bis,
c.p.c. manifestato in data 24.11.2023, parte ricorrente, con ricorso depositato il 28.12.2023, proponeva opposizione contestando le conclusioni rassegnate dal CTU e chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa data risultante in corso di causa, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si costituiva e contestava l'avversa domanda. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza dell'8 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per maturazione della decadenza di cui al co. VI dell'art. 445 bis cpc.
Al riguardo, il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c. prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
È evidente che nel caso in esame a far data dal 24 novembre 2023, data di deposito della dichiarazione di dissenso, siano trascorsi più di trenta giorni sino alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 28 dicembre 2023, con tutte le conseguenze di legge. Il termine perentorio di 30 giorni per il deposito del ricorso, infatti, scadeva il
27.12.2023, primo giorno non festivo successivo ai sensi dell'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c..
Nulla per le spese di lite in ragione delle documentate condizioni economiche della ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di consulenza della fase di ATPO sono poste a carico dell' e liquidate con CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio resa in fase di ATPO e per
2 l'effetto dichiara l'insussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
c) nulla per le spese di lite;
d) pone le spese di CTU della fase di APO a carico dell' , liquidate con separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 9.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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