Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: nella causa civile iscritta al n.4749/2020 del ruolo civile contenzioso, promossa Risarcimento danni da e rappresentati e difesi dall' avv. Fiorella Parte_1 Parte_2
Martina mandato in atti
Attori
contro
in persona del rappresentante Controparte_1
pro-tempore rappresentato e difesi dall'avv. Salvatore Vincenti mandato in atti
Convenuta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 29.06.2020 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la
[...] Controparte_1
C in persona del rappresentante pro-tempore per ivi sentir accogliere nei suoi
[...]
confronti le seguenti conclusioni: 1) accertato e dichiarato la presenza di vi zi e difetti di costruzione nonché dei vizi occulti tutti tempestivamente denunciati dai sigg.ri e riconosciuti dalla ditta Controparte_2 CP_1
relativi all'appartamento sito in Surbo( LE) alla via G. Dalle Bande Nere n.39 di proprietà degli odierni deducenti… 2) accertato e dichiarato la responsabilità
ex art.1494 c.c. della ditta costruttrice e il suo obbligo a garantire i vi zi delle cosa venduta ex art.1490 c.c. per lo effetto dichiarare
tenuta e quindi condannare la nella qualità di impresa Controparte_1
costruttrice al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni da essi subiti,
consistenti nelle spese da sostenere per l'eliminazione degli accertati vizi ed al ripristino del buono stato dell'immobile quantificati in €.25.444,70= o nella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e C.T.U. tecnica, precisate le conclusioni, assegnati i termini per il deposito di note e la stessa veniva rinviata all'udienza ( a trattazione scritta) del 31.01.2025 per la decisione.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento sia pure nei modi e nei termini che appresso si diranno
La espletata C.'iT.U. che questo Giudicante ritiene di condividere in ogni sua parte con riferimento a quanto lamentato dagli attori nell'atto introduttivo e quindi con riferimento alle infiltrazioni dal terrazzo ha accertato che “ in sintesi
l'origine delle infiltrazioni rilevate sono da ricollegarsi alla non perfetta tenuta
dello strato di impermeabilizzazione delle terrazza di copertura.
Rilevava il CTU che “ la valutazione del danno è pari alla quantificazione del
costo della rimozione del pacchetto di copertura, il successivo controllo
accurato, il ripristino della guaina impermeabilizzante ed il rifacimento del
lastrico solare.
Quantificava, a seguito di una accurata descrizione dei lavori da eseguire, in
€.
5.975.71 al netto Iva la somma necessaria per eseguire i lavori necessari di ripristino dei luoghi di proprietà attorea 3
specificando che nella quantificazione dei danni non comprende la rimozione del pavimenti in gres perché eseguito successivamente dagli attori.
Alla luce di quanto sopra, riscontrata la responsabilità della società convenuta nella causazione die danni lamentati dagli attori a questo Giudicante non rimane che riconoscere agli stessi il diritto al risarcimento dei danni pari ad
€.5.975,71 oltre Iva se ed in quanto dovuta,oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1)Dichiara la in persona del Controparte_1
rappresentante pro-tempore responsabile dei danni subiti dagli attori e per lo effetto la condanna al pagamento in favore degli stessi della somma di
€.5.975,71= oltre Iva se ed in quanto dovuta, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
2)Condanna la in persona del Controparte_1
rappresentante pro-tempore alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore degli attori che si liquidano in complessivi €.2.800,00 di cui €. 300,00
per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
3) spese di C.T.U. definitivamente a carico della società convenuta.
Lecce, 31.01.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo