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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 1629/2023 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A.I. Natali
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1629/2023 del Ruolo Generale promossa
D A
, nato il [...] a [...] e residente in [...], rappr.to e difeso dall' Avv. Simonetta De Carlo, c.f.
[...]
, del foro di Brindisi, con tel. e fax: 0831.1592692 e PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il proprio Email_1
Studio in Brindisi alla Via Mazzini, nr.54;
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Rosalba Gatto con studio in Cellino San Marco alla via A. Canova n. 32 (C.F.:
– Pec: , tel e fax: 0831/617740, ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosalba Gatto
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto del 24/03/2023, ritualmente notificato, la sig.ra Controparte_1 precettava al sig. il pagamento della somma di € 5.914,35 sostenendo che con Parte_1 sentenza n. 1124/2015, emessa nell'ambito del procedimento n. 1589/2014 R.G., questo
Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite tra i coniugi, sigg.ri e . Quest'ultimo si obbligava a versare la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 550,00 di cui € 150,00 a titolo di assegno divorzile ed € 400,00 per il mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, Per_1 scolastiche, sportive ed hobby) sostenute in favore del figlio, ecc..
Sosteneva, altresì, che, in ottemperanza all'ordinanza del 22/01/2014 di questo Tribunale, emessa nel giudizio n. 1008/2013, veniva statuito che le spese relative alle utenze dell'immobile assegnato alla sig.ra venivano compensate trattenendo l'importo di € _1
150,00 (a titolo di assegno divorzile) a partire dal mese di aprile e sino al mese di luglio 2015 incluso.
Affermava, inoltre, che alla morte della madre del sig. , avvenuta il 08/03/2019, Parte_1
1
la sig.ra aveva da sola provveduto al pagamento di tutte le utenze, senza tuttavia _1 ricevere l'assegno divorzile trattenuto dall'ex marito sino al febbraio 2022, il quale fino a detta data si era limitato a versare il solo assegno di mantenimento per il figlio Per_1
Avverso al predetto atto di precetto, proponeva opposizione a precetto con atto del
28.04.2023, il sig. , affermando di vantare nei confronti di un Parte_1 Controparte_1 credito di importo superiore a quello di cui all'atto di precetto, domandava al Tribunale di
Brindisi di accogliere le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
b) nel merito: dichiarare che l'opponente nulla deve alla sig.ra _1 in forza del titolo azionato, in quanto il credito vantato è ingiusto ed illegittimo;
c) accertare il credito del Sig. e condannare la sig.ra a corrispondere all'opponente attore la Pt_1 _1 somma pari ad euro 2.613,51; d) autorizzare il sig. a compensare il credito, trattenendo Pt_1 dalla sig.ra la somma pari ad euro 150,00 mensili (che versa a titolo di assegno _1 divorzile) come già disposto con sentenza di divorzio;
e) condannare pertanto la sig.ra _1
al pagamento delle spese e competenze di causa.
[...]
In data 30.05.2023 il proponeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo Pt_1 ex art. 615 cpc lamentando mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
nonché infondatezza della pretesa creditoria. Veniva dunque iscritto a ruolo il sub- procedimento 1629-1/2023.
In data 9.06.2023 questo Giudice concedeva la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva della Sentenza 1124/2015 del Tribunale di Brindisi.
In data 12.07.2023 si costituiva , chiedendo di rigettare la domanda di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da controparte stante l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione proposta e il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva.
All'esito dell'udienza del 20.07.2023, questo Giudice rilevava che il credito rispetto al quale veniva opposta la compensazione di un controcredito assolveva ad una funzione alimentare e, dunque, non era suscettibile di compensazione. Pertanto, si revocava la sospensione inizialmente concessa.
Il procedimento 1629/2023 proseguiva e in data 30.06.2023 presentava Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva: in via preliminare: a) rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da controparte;
b) Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta, con la conseguente insussistenza del credito vantato dall'opponente e portato in compensazione nei confronti della sig.ra per l'effetto rigettare le domande formulate dall'opponente e condannare _1 quest'ultimo al pagamento in favore della opposta della somma di euro 5.814,35, di cui all'atto di precetto così come corretta e ridotta, oltre interessi dal dovuto;
c) accertare e dichiarare che il sig. deve corrispondere altresì alla sig.ra l'ulteriore somma di € Parte_1 _1
4283.45 pari al 50% delle somme versate a titolo di utenze AQP, NE e Gas dalla sig.ra dalla morte della madre del sig. , sig.ra , sino alla data portata in _1 Pt_1 Persona_2 fattura;
d) in subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice adito, accogliendo la domanda
2
spiegata da con l'opposizione al precetto, dovesse riconoscere quest'ultimo Parte_1 creditore di euro 2.631,51 verso la sig.ra si chiede operarsi dalla somma complessiva _1 spettante alla sig.ra la compensazione con il credito eventualmente riconosciuto al _1
; Pt_1
e) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova testi.
In data 19.12.2023 questo Giudice nominava CTU dott. . Persona_3
In data 10.01.2024 la difesa di nominava consulente di parte dott. Controparte_1 [...]
Persona_4
Seguivano le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
All'esito dell'udienza del 26.02.2025 questo Giudice introitava la causa per la decisione senza concedere i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
1.In merito alla mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità
L'opponente argomenta la proposta opposizione a partire dalla presunta carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria. Ad avviso dell'opponente, la pretesa creditoria avanzata dalla sig.ra sarebbe basata su un conteggio unilateralmente _1 approntato e prospettato.
A questo proposito, l'opponente afferma che, dal tenore formale del precetto, non si riuscirebbe a individuare la sorte capitale, atteso che nella racc. a.r. del 25.11.2022 si contesta un importo pari ad €. 5.250,00, mentre l'atto di precetto riporta un importo differente, come sorte capitale, pari ad €. 5.550,00, senza, tuttavia, precisare le modalità di calcolo.
Sul punto occorre, però, osservare che trattasi di mero errore materiale, così come esplicitato da parte opposta, che, a tal riguardo, ha osservato che la sig.ra chiedeva, con l'atto _1 di precetto, il pagamento del mantenimento in suo favore per un totale di complessivi 36 mesi che, moltiplicati per l'importo di euro 150,00 mensile stabilito per l'assegno divorzile, produce un credito a titolo di sorte capitale della complessiva somma di euro 5.400,00 che per mero errore materiale era stata indicata in precetto in euro 5.500,00.
In virtù della formula “S. E. & O.”, si è ridotta la somma precettata, correggendo l'importo complessivo, erroneamente calcolato, in complessivi euro 5.914,35, a quello, esatto, di euro
5.814,35, ottenuto riducendo la somma precettata dell'importo di euro 100,00. Nell'ambito di questo procedimento l'importo dovuto dal sig. a titolo di mantenimento per il periodo che Pt_1 va da aprile del 2019 a febbraio del 2022 è stato ulteriormente corretto e determinato nella somma di euro 5.250,00.
Al netto della correzione dell'errore materiale, il credito oggetto di precetto deve ritenersi ad ogni effetto di legge certo, liquido ed esigibile, dal momento che esso deriva da un titolo giudiziale, ossia la sentenza di divorzio, in cui è stato indicato l'importo da corrispondere alla sig.ra e pari a € 150.00. _1
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2.In merito all'infondatezza della pretesa creditoria
L'opponente riteneva di poter compensare il proprio asserito credito con le somme, dovute a quest'ultima a titolo di mantenimento.
Giova chiarire che, col decreto di omologa del 14.2.2011, emesso nel procedimento di separazione n. 503/2010 R.G., si stabiliva l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e si poneva il costo delle utenze, in comune con l'immobile sottostante abitato dalla _1 madre del , ad esclusivo carico di quest'ultimo. Veniva, inoltre, stabilito a carico del Pt_1 Pt_1 un assegno di mantenimento da corrispondere in favore del coniuge dell'importo di euro
150,00 mensili. Con riferimento alle unità immobiliari indicate in atti si stabiliva, in sede di separazione, che la nuda proprietà di entrambi gli immobili veniva trasferita in favore del figlio mentre tratteneva per sé, riconoscendolo altresì alla moglie, il CP_2 Parte_1 diritto di abitazione dell'immobile di cui al primo piano.
L'unità immobiliare di cui al piano terra era, invece, gravata da usufrutto in favore di ER
. Con ricorso ex art. 710 cpc. il sig. chiedeva la modifica delle condizioni di
[...] Pt_1 separazione, ottenendo un provvedimento depositato il 22.01.14 che, a parziale modifica delle precedenti condizioni, poneva, a carico di , nella misura del 50% gli importi Controparte_1 relativi alle utenze domestiche e ai tributi della casa coniugale.
La convenuta era obbligata a pagare nella misura del 50% i soli costi generati a titolo di utenze e tributi dall'immobile da ella abitato insieme al figlio Dagli atti di causa Per_1 emerge che l'immobile ceduto in diritto di abitazione alla opposta è esclusivamente quello con numero civico 5.
Con la sentenza nr. 1124/2015, emessa dal Tribunale di Brindisi nel procedimento avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa, veniva stabilito l'assegno divorzile in favore della moglie, nella misura già stabilita per il mantenimento, e si specificava (si veda punto n. 3 del verbale di udienza del 14.04.15) che “le spese relative alle utenze dell'immobile assegnato alla sig.ra venivano compensate trattenendo l'importo _1 di euro 150,00 (a titolo di assegno divorzile) a partire dal mese di aprile fino a luglio incluso. Si specifica che la somma di €. 600,00 è a totale compensazione di quanto dovuto dalla sig.ra fino ad oggi”. _1
Pertanto, il sig. era legittimato a trattenere in compensazione la somma di euro 150,00 Pt_1 mensili fino a luglio del 2015.
Ne deriva che le compensazioni che, successivamente, lo stesso ha operato di sua iniziativa, sono da considerarsi poste in essere in assenza di un provvedimento abilitativo, in tal senso.
Il sig. , continuando ad operare la compensazione anche nei mesi successivi, Parte_1 cioè da agosto del 2015 a marzo del 2019, ha omesso il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore di per 44 mensilità cumulando un debito pari a Controparte_1 complessivi euro 6.600,00.
Ciò premesso, al fine di determinare l'esatto ammontare dei pagamenti effettuati dalle parti a titolo di utenze domestiche, relative all'immobile su cui la sig.ra vanta il diritto di _1 abitazione, questo Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio e rivolgeva al ctu il seguente
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quesito: “verifichi, distinti per annualità, i pagamenti effettuati dalle parti in relazione alle utenze domestiche dell'immobile sito in Via Cristoforo Colombo 5[…]” e il ctu concludeva, a tal proposito, che i pagamenti per utenze domestiche effettuati dal ammontano a Parte_1 complessivi euro 20.683,95, mentre quelli effettuati da ammontano a Controparte_1 complessivi euro 12.842,39.
Pertanto, la sig.ra per il periodo che va da agosto del 2015 a marzo del 2019, _1 avrebbe dovuto ricevere dal a titolo di mantenimento la complessiva somma di euro Pt_1
6.600,00 e contribuire ai consumi dell'immobile per complessivi euro 10.341,97
(20.683,95:2). Ne deriva che, per il periodo in questione, sarebbe, quindi, il sig. a vantare Pt_1 verso la un credito di euro 3.741,97 (10.341,97-6.600,00). _1
Nel periodo che va da aprile 2019 (mese successivo a quello del decesso della madre del sig.
) in poi, le spese relative all'immobile in questione (quello che comprende sia Pt_1
l'appartamento occupato dalla che l'altro rimasto vuoto a seguito del decesso di _1
) vanno divise nella misura del 50% tra le parti in causa. Quindi, Persona_5 considerato che, nel periodo dal 2019 al 2024, la ha sostenuto, come da conteggi _1 del ctu, spese per utenze nella misura di complessivi euro 12.842,39 ella ha diritto a vedersi riconoscere dal un rimborso pari a complessivi euro 6.421,19. Pt_1
Nel periodo che va da aprile 2019 a febbraio 2022, il sig. ha omesso di versare il Pt_1 mantenimento in favore della sig.ra per un periodo di 35 mensilità maturando un _1 debito nei suoi confronti di complessivi euro 5.250,00, cioè, la somma oggetto dell'atto di precetto. La sig.ra vanta, pertanto, nei confronti del un credito di Controparte_1 Pt_1 complessivi euro 7.929,22 (5250,00 (somma oggetto dell'atto di precetto a titolo di mantenimento) cui vanno aggiunte euro 6421,19 (la metà delle spese per utenze sostenute dalla , mentre devono sottrarsi euro 3741,97 (ossia il credito di , risultante dal _1 Pt_1 calcolo sopra esplicitato).
Per quanto concerne le domande e la documentazione nuova, depositata (Dichiarazione
TARI del 2017; Dismissione Impianto del gas del 07.08.2020) dall'opponente, in sede di precisazione delle conclusioni, si osserva che esse sono tardive e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini del thema decidendum.
Alla luce delle suddette valutazioni, la pretesa creditoria dedotta nell'atto di precetto opposto deve ritenersi fondata in parte qua e, pertanto, l'opposizione va rigettata anche con riguardo al motivo in parola.
3.Sulle spese e competenze di lite
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande di parte attorea, per cui è stata determinante la perizia del c.t.u., questo giudice ritiene di compensare le spese tra le parti.
Coerentemente, le spese di c.t.u. vengono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A.I. Natali, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
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1) accoglie in parte qua l'opposizione all'esecuzione come proposta dall'attore e, per
l'effetto:
a) dichiara il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore opponente nei limiti che si vanno a esplicitare;
b) ridetermina il saldo debitore del sig. in euro 2.679,22; Pt_1
c) compensa le spese di lite e pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Brindisi, 22.3.2025
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio processo. CP_3
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A.I. Natali
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1629/2023 del Ruolo Generale promossa
D A
, nato il [...] a [...] e residente in [...], rappr.to e difeso dall' Avv. Simonetta De Carlo, c.f.
[...]
, del foro di Brindisi, con tel. e fax: 0831.1592692 e PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il proprio Email_1
Studio in Brindisi alla Via Mazzini, nr.54;
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Rosalba Gatto con studio in Cellino San Marco alla via A. Canova n. 32 (C.F.:
– Pec: , tel e fax: 0831/617740, ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosalba Gatto
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto del 24/03/2023, ritualmente notificato, la sig.ra Controparte_1 precettava al sig. il pagamento della somma di € 5.914,35 sostenendo che con Parte_1 sentenza n. 1124/2015, emessa nell'ambito del procedimento n. 1589/2014 R.G., questo
Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite tra i coniugi, sigg.ri e . Quest'ultimo si obbligava a versare la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 550,00 di cui € 150,00 a titolo di assegno divorzile ed € 400,00 per il mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, Per_1 scolastiche, sportive ed hobby) sostenute in favore del figlio, ecc..
Sosteneva, altresì, che, in ottemperanza all'ordinanza del 22/01/2014 di questo Tribunale, emessa nel giudizio n. 1008/2013, veniva statuito che le spese relative alle utenze dell'immobile assegnato alla sig.ra venivano compensate trattenendo l'importo di € _1
150,00 (a titolo di assegno divorzile) a partire dal mese di aprile e sino al mese di luglio 2015 incluso.
Affermava, inoltre, che alla morte della madre del sig. , avvenuta il 08/03/2019, Parte_1
1
la sig.ra aveva da sola provveduto al pagamento di tutte le utenze, senza tuttavia _1 ricevere l'assegno divorzile trattenuto dall'ex marito sino al febbraio 2022, il quale fino a detta data si era limitato a versare il solo assegno di mantenimento per il figlio Per_1
Avverso al predetto atto di precetto, proponeva opposizione a precetto con atto del
28.04.2023, il sig. , affermando di vantare nei confronti di un Parte_1 Controparte_1 credito di importo superiore a quello di cui all'atto di precetto, domandava al Tribunale di
Brindisi di accogliere le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
b) nel merito: dichiarare che l'opponente nulla deve alla sig.ra _1 in forza del titolo azionato, in quanto il credito vantato è ingiusto ed illegittimo;
c) accertare il credito del Sig. e condannare la sig.ra a corrispondere all'opponente attore la Pt_1 _1 somma pari ad euro 2.613,51; d) autorizzare il sig. a compensare il credito, trattenendo Pt_1 dalla sig.ra la somma pari ad euro 150,00 mensili (che versa a titolo di assegno _1 divorzile) come già disposto con sentenza di divorzio;
e) condannare pertanto la sig.ra _1
al pagamento delle spese e competenze di causa.
[...]
In data 30.05.2023 il proponeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo Pt_1 ex art. 615 cpc lamentando mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
nonché infondatezza della pretesa creditoria. Veniva dunque iscritto a ruolo il sub- procedimento 1629-1/2023.
In data 9.06.2023 questo Giudice concedeva la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva della Sentenza 1124/2015 del Tribunale di Brindisi.
In data 12.07.2023 si costituiva , chiedendo di rigettare la domanda di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da controparte stante l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione proposta e il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva.
All'esito dell'udienza del 20.07.2023, questo Giudice rilevava che il credito rispetto al quale veniva opposta la compensazione di un controcredito assolveva ad una funzione alimentare e, dunque, non era suscettibile di compensazione. Pertanto, si revocava la sospensione inizialmente concessa.
Il procedimento 1629/2023 proseguiva e in data 30.06.2023 presentava Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva: in via preliminare: a) rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da controparte;
b) Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta, con la conseguente insussistenza del credito vantato dall'opponente e portato in compensazione nei confronti della sig.ra per l'effetto rigettare le domande formulate dall'opponente e condannare _1 quest'ultimo al pagamento in favore della opposta della somma di euro 5.814,35, di cui all'atto di precetto così come corretta e ridotta, oltre interessi dal dovuto;
c) accertare e dichiarare che il sig. deve corrispondere altresì alla sig.ra l'ulteriore somma di € Parte_1 _1
4283.45 pari al 50% delle somme versate a titolo di utenze AQP, NE e Gas dalla sig.ra dalla morte della madre del sig. , sig.ra , sino alla data portata in _1 Pt_1 Persona_2 fattura;
d) in subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice adito, accogliendo la domanda
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spiegata da con l'opposizione al precetto, dovesse riconoscere quest'ultimo Parte_1 creditore di euro 2.631,51 verso la sig.ra si chiede operarsi dalla somma complessiva _1 spettante alla sig.ra la compensazione con il credito eventualmente riconosciuto al _1
; Pt_1
e) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova testi.
In data 19.12.2023 questo Giudice nominava CTU dott. . Persona_3
In data 10.01.2024 la difesa di nominava consulente di parte dott. Controparte_1 [...]
Persona_4
Seguivano le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
All'esito dell'udienza del 26.02.2025 questo Giudice introitava la causa per la decisione senza concedere i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
1.In merito alla mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità
L'opponente argomenta la proposta opposizione a partire dalla presunta carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria. Ad avviso dell'opponente, la pretesa creditoria avanzata dalla sig.ra sarebbe basata su un conteggio unilateralmente _1 approntato e prospettato.
A questo proposito, l'opponente afferma che, dal tenore formale del precetto, non si riuscirebbe a individuare la sorte capitale, atteso che nella racc. a.r. del 25.11.2022 si contesta un importo pari ad €. 5.250,00, mentre l'atto di precetto riporta un importo differente, come sorte capitale, pari ad €. 5.550,00, senza, tuttavia, precisare le modalità di calcolo.
Sul punto occorre, però, osservare che trattasi di mero errore materiale, così come esplicitato da parte opposta, che, a tal riguardo, ha osservato che la sig.ra chiedeva, con l'atto _1 di precetto, il pagamento del mantenimento in suo favore per un totale di complessivi 36 mesi che, moltiplicati per l'importo di euro 150,00 mensile stabilito per l'assegno divorzile, produce un credito a titolo di sorte capitale della complessiva somma di euro 5.400,00 che per mero errore materiale era stata indicata in precetto in euro 5.500,00.
In virtù della formula “S. E. & O.”, si è ridotta la somma precettata, correggendo l'importo complessivo, erroneamente calcolato, in complessivi euro 5.914,35, a quello, esatto, di euro
5.814,35, ottenuto riducendo la somma precettata dell'importo di euro 100,00. Nell'ambito di questo procedimento l'importo dovuto dal sig. a titolo di mantenimento per il periodo che Pt_1 va da aprile del 2019 a febbraio del 2022 è stato ulteriormente corretto e determinato nella somma di euro 5.250,00.
Al netto della correzione dell'errore materiale, il credito oggetto di precetto deve ritenersi ad ogni effetto di legge certo, liquido ed esigibile, dal momento che esso deriva da un titolo giudiziale, ossia la sentenza di divorzio, in cui è stato indicato l'importo da corrispondere alla sig.ra e pari a € 150.00. _1
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2.In merito all'infondatezza della pretesa creditoria
L'opponente riteneva di poter compensare il proprio asserito credito con le somme, dovute a quest'ultima a titolo di mantenimento.
Giova chiarire che, col decreto di omologa del 14.2.2011, emesso nel procedimento di separazione n. 503/2010 R.G., si stabiliva l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e si poneva il costo delle utenze, in comune con l'immobile sottostante abitato dalla _1 madre del , ad esclusivo carico di quest'ultimo. Veniva, inoltre, stabilito a carico del Pt_1 Pt_1 un assegno di mantenimento da corrispondere in favore del coniuge dell'importo di euro
150,00 mensili. Con riferimento alle unità immobiliari indicate in atti si stabiliva, in sede di separazione, che la nuda proprietà di entrambi gli immobili veniva trasferita in favore del figlio mentre tratteneva per sé, riconoscendolo altresì alla moglie, il CP_2 Parte_1 diritto di abitazione dell'immobile di cui al primo piano.
L'unità immobiliare di cui al piano terra era, invece, gravata da usufrutto in favore di ER
. Con ricorso ex art. 710 cpc. il sig. chiedeva la modifica delle condizioni di
[...] Pt_1 separazione, ottenendo un provvedimento depositato il 22.01.14 che, a parziale modifica delle precedenti condizioni, poneva, a carico di , nella misura del 50% gli importi Controparte_1 relativi alle utenze domestiche e ai tributi della casa coniugale.
La convenuta era obbligata a pagare nella misura del 50% i soli costi generati a titolo di utenze e tributi dall'immobile da ella abitato insieme al figlio Dagli atti di causa Per_1 emerge che l'immobile ceduto in diritto di abitazione alla opposta è esclusivamente quello con numero civico 5.
Con la sentenza nr. 1124/2015, emessa dal Tribunale di Brindisi nel procedimento avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa, veniva stabilito l'assegno divorzile in favore della moglie, nella misura già stabilita per il mantenimento, e si specificava (si veda punto n. 3 del verbale di udienza del 14.04.15) che “le spese relative alle utenze dell'immobile assegnato alla sig.ra venivano compensate trattenendo l'importo _1 di euro 150,00 (a titolo di assegno divorzile) a partire dal mese di aprile fino a luglio incluso. Si specifica che la somma di €. 600,00 è a totale compensazione di quanto dovuto dalla sig.ra fino ad oggi”. _1
Pertanto, il sig. era legittimato a trattenere in compensazione la somma di euro 150,00 Pt_1 mensili fino a luglio del 2015.
Ne deriva che le compensazioni che, successivamente, lo stesso ha operato di sua iniziativa, sono da considerarsi poste in essere in assenza di un provvedimento abilitativo, in tal senso.
Il sig. , continuando ad operare la compensazione anche nei mesi successivi, Parte_1 cioè da agosto del 2015 a marzo del 2019, ha omesso il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore di per 44 mensilità cumulando un debito pari a Controparte_1 complessivi euro 6.600,00.
Ciò premesso, al fine di determinare l'esatto ammontare dei pagamenti effettuati dalle parti a titolo di utenze domestiche, relative all'immobile su cui la sig.ra vanta il diritto di _1 abitazione, questo Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio e rivolgeva al ctu il seguente
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quesito: “verifichi, distinti per annualità, i pagamenti effettuati dalle parti in relazione alle utenze domestiche dell'immobile sito in Via Cristoforo Colombo 5[…]” e il ctu concludeva, a tal proposito, che i pagamenti per utenze domestiche effettuati dal ammontano a Parte_1 complessivi euro 20.683,95, mentre quelli effettuati da ammontano a Controparte_1 complessivi euro 12.842,39.
Pertanto, la sig.ra per il periodo che va da agosto del 2015 a marzo del 2019, _1 avrebbe dovuto ricevere dal a titolo di mantenimento la complessiva somma di euro Pt_1
6.600,00 e contribuire ai consumi dell'immobile per complessivi euro 10.341,97
(20.683,95:2). Ne deriva che, per il periodo in questione, sarebbe, quindi, il sig. a vantare Pt_1 verso la un credito di euro 3.741,97 (10.341,97-6.600,00). _1
Nel periodo che va da aprile 2019 (mese successivo a quello del decesso della madre del sig.
) in poi, le spese relative all'immobile in questione (quello che comprende sia Pt_1
l'appartamento occupato dalla che l'altro rimasto vuoto a seguito del decesso di _1
) vanno divise nella misura del 50% tra le parti in causa. Quindi, Persona_5 considerato che, nel periodo dal 2019 al 2024, la ha sostenuto, come da conteggi _1 del ctu, spese per utenze nella misura di complessivi euro 12.842,39 ella ha diritto a vedersi riconoscere dal un rimborso pari a complessivi euro 6.421,19. Pt_1
Nel periodo che va da aprile 2019 a febbraio 2022, il sig. ha omesso di versare il Pt_1 mantenimento in favore della sig.ra per un periodo di 35 mensilità maturando un _1 debito nei suoi confronti di complessivi euro 5.250,00, cioè, la somma oggetto dell'atto di precetto. La sig.ra vanta, pertanto, nei confronti del un credito di Controparte_1 Pt_1 complessivi euro 7.929,22 (5250,00 (somma oggetto dell'atto di precetto a titolo di mantenimento) cui vanno aggiunte euro 6421,19 (la metà delle spese per utenze sostenute dalla , mentre devono sottrarsi euro 3741,97 (ossia il credito di , risultante dal _1 Pt_1 calcolo sopra esplicitato).
Per quanto concerne le domande e la documentazione nuova, depositata (Dichiarazione
TARI del 2017; Dismissione Impianto del gas del 07.08.2020) dall'opponente, in sede di precisazione delle conclusioni, si osserva che esse sono tardive e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini del thema decidendum.
Alla luce delle suddette valutazioni, la pretesa creditoria dedotta nell'atto di precetto opposto deve ritenersi fondata in parte qua e, pertanto, l'opposizione va rigettata anche con riguardo al motivo in parola.
3.Sulle spese e competenze di lite
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande di parte attorea, per cui è stata determinante la perizia del c.t.u., questo giudice ritiene di compensare le spese tra le parti.
Coerentemente, le spese di c.t.u. vengono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A.I. Natali, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
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1) accoglie in parte qua l'opposizione all'esecuzione come proposta dall'attore e, per
l'effetto:
a) dichiara il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore opponente nei limiti che si vanno a esplicitare;
b) ridetermina il saldo debitore del sig. in euro 2.679,22; Pt_1
c) compensa le spese di lite e pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Brindisi, 22.3.2025
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio processo. CP_3
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