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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 33/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ROMANO CLAUDIA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2020, parte ricorrente ha proposto domanda di merito ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., chiedendo il riconoscimento del diritto della sig.ra all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al Parte_1 CP_1
pagamento della prestazione, nonché delle spese di lite.
2. La domanda è stata proposta a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., conclusosi con decreto di omologa avente valore di titolo esecutivo.
1 3. L' si è costituito in giudizio sostenendo che la prestazione è stata già CP_1
regolarmente liquidata in base al suddetto decreto di omologa, con decorrenza dal 1° settembre 2017, come indicato nella consulenza tecnica d'ufficio, e che pertanto non residuerebbe alcuna pretesa azionabile in giudizio.
4. Dalla documentazione versata in atti risulta che la prestazione è stata effettivamente liquidata dall' in data 29 aprile 2020, successivamente al deposito del ricorso di CP_1
merito, ma in esecuzione del decreto di omologa pronunciato in fase monitoria.
5. Va osservato che il decreto di omologa costituisce titolo esecutivo (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), e l' , una volta decorso il termine per proporre opposizione (30 CP_1
giorni dalla notifica del decreto), è tenuto a dare esecuzione al provvedimento, salvo cause ostative.
6. Non risulta tuttavia che sia stato fissato o previsto nel decreto un termine per l'adempimento da parte dell'ente previdenziale. In assenza di una espressa previsione, deve ritenersi che l' abbia l'onere di provvedere in un termine CP_1
ragionevole decorrente dalla definitività del provvedimento giudiziale.
7. Nel caso di specie, il ricorso di merito è stato proposto in data 9 gennaio 2020, mentre la liquidazione è avvenuta in data 29 aprile 2020, a fronte del Decreto di
Omologa dell'1.2.2019 comunicato alle parti il 13.2.2019, ossia oltre un anno dall'emissione di detto Decreto ed oltre tre mesi dopo l'introduzione del giudizio e comunque in un momento successivo all'inerzia dell'ente nel dare esecuzione spontanea al titolo giudiziale.
8. Pertanto, la proposizione del ricorso si rivela giustificata dal comportamento omissivo dell' , che ha reso necessario l'intervento giudiziario. CP_1
9. Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità, la stessa deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la soddisfazione della pretesa in corso di causa.
10. Sussistono invece i presupposti per la condanna alle spese di lite in capo all' , in quanto la mancata esecuzione spontanea del titolo prima CP_1 dell'instaurazione del giudizio ha costretto parte ricorrente a promuovere il ricorso di merito.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda di merito per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la prestazione richiesta è stata medio tempore liquidata dall' ; CP_1
2. Condanna l' alla rifusione in favore della difensore distrattario delle spese del CP_1 presente giudizio, che liquida in complessivi €.1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso, 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 33/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ROMANO CLAUDIA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2020, parte ricorrente ha proposto domanda di merito ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., chiedendo il riconoscimento del diritto della sig.ra all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al Parte_1 CP_1
pagamento della prestazione, nonché delle spese di lite.
2. La domanda è stata proposta a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., conclusosi con decreto di omologa avente valore di titolo esecutivo.
1 3. L' si è costituito in giudizio sostenendo che la prestazione è stata già CP_1
regolarmente liquidata in base al suddetto decreto di omologa, con decorrenza dal 1° settembre 2017, come indicato nella consulenza tecnica d'ufficio, e che pertanto non residuerebbe alcuna pretesa azionabile in giudizio.
4. Dalla documentazione versata in atti risulta che la prestazione è stata effettivamente liquidata dall' in data 29 aprile 2020, successivamente al deposito del ricorso di CP_1
merito, ma in esecuzione del decreto di omologa pronunciato in fase monitoria.
5. Va osservato che il decreto di omologa costituisce titolo esecutivo (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), e l' , una volta decorso il termine per proporre opposizione (30 CP_1
giorni dalla notifica del decreto), è tenuto a dare esecuzione al provvedimento, salvo cause ostative.
6. Non risulta tuttavia che sia stato fissato o previsto nel decreto un termine per l'adempimento da parte dell'ente previdenziale. In assenza di una espressa previsione, deve ritenersi che l' abbia l'onere di provvedere in un termine CP_1
ragionevole decorrente dalla definitività del provvedimento giudiziale.
7. Nel caso di specie, il ricorso di merito è stato proposto in data 9 gennaio 2020, mentre la liquidazione è avvenuta in data 29 aprile 2020, a fronte del Decreto di
Omologa dell'1.2.2019 comunicato alle parti il 13.2.2019, ossia oltre un anno dall'emissione di detto Decreto ed oltre tre mesi dopo l'introduzione del giudizio e comunque in un momento successivo all'inerzia dell'ente nel dare esecuzione spontanea al titolo giudiziale.
8. Pertanto, la proposizione del ricorso si rivela giustificata dal comportamento omissivo dell' , che ha reso necessario l'intervento giudiziario. CP_1
9. Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità, la stessa deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la soddisfazione della pretesa in corso di causa.
10. Sussistono invece i presupposti per la condanna alle spese di lite in capo all' , in quanto la mancata esecuzione spontanea del titolo prima CP_1 dell'instaurazione del giudizio ha costretto parte ricorrente a promuovere il ricorso di merito.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda di merito per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la prestazione richiesta è stata medio tempore liquidata dall' ; CP_1
2. Condanna l' alla rifusione in favore della difensore distrattario delle spese del CP_1 presente giudizio, che liquida in complessivi €.1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso, 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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