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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6099 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 27/03/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MORCIANO SERGIO AMEDEO
ATTRICEE
E
in persona del l.r. p.t. Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. DE PASCALIS SERENA e dall'avv. SPARASCIO
GIANCARLO
CONVENUTA
E
in persona del l.r. p.t. Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO MADARO
CONVENUTA – TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14.12.2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Tricase, e Controparte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per Controparte_2 effetto di una infrazione costale subita in conseguenza del trattamento di tecarterapia cui si è sottoposta presso il centro.
Costituitesi le parti resistenti, il Giudice di Pace di Tricase ha dichiarato la propria incompetenza per materia, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale ordinario.
La ha quindi riassunto il giudizio, convenendo il Pt_1 Controparte_1
e la sua compagnia assicurativa dinanzi al Tribunale di Lecce,
[...] chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito. si è costituito con propria comparsa, Controparte_3 eccependo l'inammissibilità della domanda per essere stata introdotta con citazione anziché con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e per l'errata applicazione del rito AB, nonché eccependo la nullità dell'atto introduttivo (che invoca tanto la responsabilità contrattuale quanto quella extracontrattuale). La convenuta ha poi negato l'esistenza dei presupposti dell'azione invocata e ne ha chiesto il rigetto. si è costituita con propria comparsa, eccependo Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito l'avversa domanda.
La causa è stata istruita con TU ed è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni, secondo il rito AB, con concessione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c..
***
2 a) Sulle eccezioni preliminari
In via preliminare, devono esaminarsi le eccezioni sollevate dalle parti convenute.
Il ha eccepito l'inammissibilità dell'azione, Controparte_1 evidenziando che il giudizio è stato introdotto con atto di citazione, nonostante la normativa di riferimento ne imponesse l'introduzione con ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
L'eccezione è evidentemente infondata.
L'eventuale introduzione con rito diverso da quello di legge, infatti, comporterebbe unicamente la necessità della conversione del rito in quello previsto, ma non potrebbe determinare l'inammissibilità della domanda.
Nel caso di specie, peraltro, il giudizio è stato introdotto con atto di citazione e ha comportato l'applicazione di un rito che implementa e irrobustisce le possibilità di difesa della parte, anziché ridurle. Nessuna violazione si è dunque avuta, soprattutto ove si consideri che il provvedimento di conversione dal rito sommario a quello ordinario ben avrebbe potuto aversi nel corso della prima udienza, in ragione della necessità di espletamento dell'attività istruttoria.
Palesemente infondata, poi, l'eccezione che mira a far discendere l'inammissibilità dell'azione dalla scelta di applicare il rito AB (in vigore il 13.09.2023, momento di introduzione del presente giudizio) anziché il vecchio rito, in vigore il
14.12.2022, quando fu introdotto il giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
In primo luogo, deve darsi atto che l'interpretazione giurisprudenziale in merito al rito da applicarsi in caso di riassunzioni non è pacifica e registra opinioni contrastanti.
In secondo luogo, è evidente che aver scelto un rito ordinario anziché un altro rito ordinario non ha comportato alcuna violazione nel diritto di difesa della parte, che ha potuto disporre dei medesimi termini per il deposito di tutte le memorie, sia pure secondo scansione temporale differente.
In ogni caso, non potrebbe mai farsi derivare un'inammissibilità dell'azione dalla presunta scelta di un rito differente, dovendosi al più consentire la conversione del rito per riparare all'eventuale vulnus nel diritto di difesa.
3 Parte convenuta ha poi eccepito la nullità della citazione, evidenziando che nell'atto introduttivo sono richiamate la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi che nell'atto di citazione la richiama Pt_1 indistintamente i profili di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, quasi fossero sovrapponibili, dimostrando eccessiva flessibilità nella richiesta di applicazione degli uni e degli altri principi giuridici.
Ciononostante, deve rilevarsi che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice e che la parte convenuta ha spiegato piene difese, con la conseguenza che la ritenuta nullità è comunque sanata per il raggiungimento dello scopo.
È invece fondata l'eccezione sollevata da volta Controparte_2
a far valere l'inammissibilità dell'azione diretta nei confronti della Compagnia.
Parte attrice ha richiamato sul punto l'art. 12 della l. n. 24/17, senza tuttavia menzionare la circostanza che tale norma entrerà in vigore solo a partire dall'implementazione del decreto attuativo di cui all'art. 10, sesto comma (decreto, questo, la cui emanazione era attesa nei centoventi giorni successivi alla data dell'entrata in vigore della riforma Gelli-Bianco, ma che non si è ancora avuto).
Ad oggi, pertanto, l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa non è ancora attuativa ed è pertanto inammissibile.
La questione è comunque priva di rilevanza pratica, in quanto il Centro
Riabilitazione ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della medesima compagnia.
b) La responsabilità da colpa medica – profili generali.
Poiché la controversia in esame trae origine da allegata colpa professionale medica, occorre in via preliminare chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
4 Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite)” (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare
l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
In tempi recenti è stato tuttavia specificato che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento
5 imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la Mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura)” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del
26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o
l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era Mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la
TU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo)” (Cass. Civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei
6 differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi recenti, Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10050 del 29/03/2022, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
Sulla questione è intervenuta la l. n. 24/2017 (legge ), che all'art. 7 ha CP_4 previsto quanto segue:
“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
7
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
La giurisprudenza è intervenuta ribadendo che “In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, procedendo a un'autonoma valutazione delle circostanze di fatto prese in considerazione dalla c.t.u., aveva ritenuto provato, in termini di preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente, valorizzando in tal senso l'insussistenza di eventi intermedi - tali da costituire di per sé causa efficiente dell'arresto circolatorio - diversi dalla cardiopatia insorta nel corso ed a causa del travagliato iter operatorio)” (Cass.
Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024; conforme
Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024).
c) Storia clinica del paziente
Sulla base degli atti, della documentazione sanitaria allegata e delle allegazioni difensive, è possibile ricostruire la storia clinica della paziente:
8 - in data 15.03.2022, - per dolore e impotenza funzionale Parte_1 alla spalla destra - si recò presso lo studio fisioterapico , ove fu CP_1 sottoposta a visita dal Dott. (Specialista in Fisiatria); all'esito Persona_1 della visita, fu posta diagnosi di: “tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx, con ampia rottura del sovraspinoso” e indicazione ad un trattamento riabilitativo di n. 5 sedute di Tecar e Laser Terapia;
- durante la prima seduta, la ha riferito di aver avvertito algie costali Pt_1
a dx in seguito ad una forte pressione a livello scapolare posteriore, e di aver proseguito le sedute giornaliere per i primi 5 giorni, riferendo persistenza di algie costali;
- in data 22.3.2022, il dr la sottoponeva a visita con prescrizione di Per_1 antidolorifici e densitometria;
- in data 25.03.2022, il medico curante dr. certificò “Algie Persona_2 emicostato ds post traumatiche”, con prescrizione di riposo, cure e accertamenti;
- in data 26.3.2022, fu eseguito Rx arcata costale dx con descrizione di infrazione VIII e IX costa dx, per cui seguiva iter clinico per il trattamento del riferito trauma toracico con infrazioni costali;
- in data 23.04.2022 il dr. attestava l'intervenuta guarigione. Per_2
d) Sull'utilizzabilità della TU a firma della dr.ssa Persona_3
La questione giuridica principale che si pone nel presente giudizio è quella inerente alla dedotta nullità della consulenza, in quanto svolta con la nomina di ausiliario che non sarebbe stata comunicata alle parti. Parte ricorrente ha infatti ritenuto che l'omessa indicazione dell'ausiliario e del giorno in cui costui avrebbe espletato la lettura delle radiografie le abbia impedito la nomina di uno specialista.
La questione è stata affrontata all'udienza del 12.12.2024, nel corso della quale la scrivente ha rigettato la richiesta di rinnovo della TU in ragione della mancata formulazione di contestazioni di natura tecnica alla perizia.
Nonostante tale motivazione, neppure in comparsa conclusionale la parte ricorrente ha inteso ampliare le proprie difese, avendo omesso di contestare la lettura delle radiografie sotto un profilo tecnico.
9 Vanno al proposito compiute alcune considerazioni.
Nel caso di irregolarità formali della TU, la nullità è relativa e superabile mediante la formulazione di osservazioni in un termine ad hoc, da assegnarsi laddove sia riscontrata la lamentata irregolarità.
La giurisprudenza ha infatti chiarito, con riferimento a uno dei potenziali profili di nullità della consulenza, che “Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico
d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice” (Cass.
Civ., sez. 3, ord. n. 24695/24). Il medesimo principio è applicato anche in caso di nullità di diversa matrice, come l'omesso rispetto dei termini o l'omessa trasmissione della bozza.
Nel caso di specie, va in primo luogo evidenziato che nella perizia, a pag. 7, è stato attestato che in sede di operazioni peritali il TU ha comunicato che lo specialista radiologo – avente la funzione di ausiliario – sarebbe stato il dr. : Persona_4
“Durante le operazioni peritali, il dr esibiva ed illustrava la piastra fissa che Per_5 viene utilizzata durante la tecarterapia, seguiva discussione tra i consulenti presenti.
All'esito delle operazioni peritali, veniva dato atto che il consulente radiologo, dr
, avrebbe esaminato le lastre radiografiche effettuate presso lo Studio Persona_4 radiologico il 26.3.2022 e il 6.4.2022 che il legale della ricorrente produceva Per_6 alla scrivente”.
La circostanza, riportata nella perizia, non è stata contestata dalla parte ricorrente: già durante le operazioni peritali, dunque, il difensore era a conoscenza della nomina dello specialista nella persona del dr. . Persona_4
Va poi evidenziato che nella bozza è stata riprodotta in modo testuale la consulenza del dr. che ha escluso l'esistenza di lesioni traumatiche Persona_7 riferibili all'evento lesivo del 15/03/2022. Il testo integrale della relazione è stato trascritto alla pag. 9 della TU.
Sul punto, l'attrice ha riferito, nella memoria di replica, che la relazione dello specialista va allegata e non trascritta. L'affermazione è stata contenuta senza alcuna indicazione non solo di una fonte normativa, ma soprattutto di una
10 violazione del diritto di difesa che ne sarebbe conseguita: in sede di deposito della
TU definitiva, infatti, è stato allegato il referto dell'ausiliario, dal contenuto identico a quello trascritto in perizia.
Nonostante l'intervenuto deposito dell'intero testo della consulenza specialistica, all'udienza fissata per l'esame della TU parte attrice si è limitata a chiedere il rinnovo della TU o “i provvedimenti più opportuni”, facendo leva sulla mancata comunicazione della stessa insieme alla bozza e sull'omesso rispetto del termine per il deposito della perizia.
Il comportamento processuale della parte è significativo.
Come già evidenziato, la parte – avuta conoscenza del referto dello specialista radiologo al più con il deposito della TU nel fascicolo telematico, in data
03.12.2024, nove giorni prima dell'udienza del 12.12.2024 – avrebbe potuto chiedere di essere rimessa in termini per la formulazione di contestazioni alla perizia. La stessa parte avrebbe potuto chiedere di fissare un supplemento di perizia, con convocazione degli specialisti – d'ufficio e delle parti – al fine di ottenere un riesame della documentazione radiologica.
Al contrario, nel corso del processo la ricorrente ha chiesto unicamente il rinnovo della TU, senza mai chiedere di essere rimessa in termini, senza mai consultare uno specialista radiologo (nonostante abbia avuto molto tempo a disposizione) e senza proporre una nuova lettura della radiografia.
È evidente che il lamentato vulnus del diritto di difesa si sarebbe potuto ricomporre rimettendo la parte in termini per la formulazione di contestazioni di natura tecnica. Tali contestazioni, tuttavia, non sono mai pervenute. Né si è chiesto un termine per poterle presentare.
Di fatto, la parte ha invocato la lettura della prima radiografia fatta dal dr. Per_6 radiologo cui la si era rivolta, e sulla base di tale lettura ha portato avanti Pt_1 la propria azione. Quanto il dr. ha messo in discussione che la Persona_4 lettura del referto del 25.03.2022 fosse corretta, la parte ha omesso di nominare uno specialista (o di chiedere l'autorizzazione a nominarlo) e ha omesso di censurare la lettura offerta dal dr. essendosi concentrata Persona_4 unicamente sull'omessa comunicazione.
Vanno inoltre compiute alcune considerazioni.
11 Già prima dell'avvio del giudizio, la dott.ssa consulente Persona_8 della parte convenuta, ha ritenuto che dai referti radiologici “non fossero visibili alterazioni scheletriche di significato traumatico a carico degli archi costali di destra”. Sulla base di tale valutazione, il dr. – CTP di Per_9 Controparte_2
– aveva escluso la sussistenza di un danno imputabile alla parte
[...] convenuta.
Il fisioterapista, dr. dipendente della società resistente, aveva a sua Persona_10 volta evidenziato che le caratteristiche tecniche della piastra della tecar (spessa alcuni millimetri, estremamente flessibile, con bordatura in gomma) erano tali da escludere la possibilità di un danno come quello invocato dalla e aveva Pt_1 indicato l'osteoporosi come possibile causa del dolore lamentato dalla paziente, in unione con la comune attività domestica.
Nonostante l'esistenza di un referto medico – della dr.ssa – contrario alla Per_8 lettura del dr. e l'indicazione di cause alternative, la ha agito in Per_6 Pt_1 giudizio omettendo di rivolgersi a uno specialista radiologo. La CTP depositata in atti è infatti redatta da medico-legale, la cui consulenza è interamente basata sui referti degli esami radiologici come offerti in sede di visita privata.
All'udienza di giuramento del 10.07.2024 la dott.ssa TU, ha Persona_3 chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla nomina di ausiliario radiologo.
Ciononostante, parte ricorrente non ha chiesto di poter nominare a sua volta uno specialista.
In data 22.07.2024, nel corso delle operazioni peritali, la dott.ssa ha Per_3 indicato nel dr. il medico che avrebbe proceduto alla lettura delle Persona_4 lastre;
la parte ricorrente nulla ha dedotto.
Non è pervenuta alcuna richiesta di nomina di specialista radiologo, dopo la nomina dell'ausiliario del TU, nonostante la parte fosse nella condizione di chiederla fin dall'udienza di conferimento dell'incarico.
Solo dopo la trasmissione della perizia, con esclusione della sussistenza di una lesione permanente riconducibile al trattamento tecar, parte attrice ha chiesto non già un supplemento di perizia con la partecipazione dell'ausiliario e dello specialista, ma l'intero rinnovo della TU.
In ragione di quanto sopra, non avendo rinvenuto alcuna censura di natura tecnica all'accertamento del radiologo, la domanda è stata rigettata.
12 Parte attrice ha poi ritenuto che la prova del nesso causale sia data dalla successione temporale degli eventi: al momento dell'avvio della tecarterapia il medico del centro aveva diagnosticato solo un dolore alla spalla e non anche alla costola. Ciò dimostrerebbe che il problema alla costola è stato determinato dalla tecar terapia.
Tale considerazione, basata su un criterio puramente cronologico, non è condivisibile.
In primo luogo, ci si chiede come mai questa valutazione – ove avente un fondamento scientifico – non sia stata formulata nel termine concesso per la presentazione di osservazioni alla TU: nonostante la trasmissione della bozza, infatti, parte attrice non ha presentato osservazioni.
In secondo luogo, già prima dell'inizio delle operazioni peritali il fisiatra del Centro aveva indicato nell'osteoporosi la probabile causa dei dolori costali, avendo anche descritto le caratteristiche della piastra del macchinario tecar.
In terzo luogo, la circostanza dirimente è la probabile insussistenza di lesioni traumatiche alle costole, probabilità indicata come estremamente elevata nel corso della TU. Orbene, ove si consideri che la problematica si è risolta in pochi giorni in assenza di trattamento, con sola prescrizione di tachipirina e antidolorifici, è più che probabile che nessuna infrazione alla costola sia stata esistente ab origine.
Del resto, la stessa parte attrice non si è rivolta a uno specialista radiologo, ma ha nominato – anche prima del giudizio – unicamente un medico legale, il quale ha formulato l'intera valutazione sulla base del primo referto radiologico.
Venuta meno l'attendibilità della lettura del primo referto, viene meno interamente la valutazione che ne è seguita.
Parte ricorrente ha poi contestato la TU, evidenziando che la dott.ssa non Per_3 ha allegato alla bozza la richiesta che l'11.11.2024 l'avv. Sergio Morciano le ha rivolto, volta ad ottenere la messa a disposizione delle lastre. Tuttavia, nel muovere tale contestazione la ricorrente omette di precisare che le lastre le sono state consegnate in data 18.11.2024, dunque in un momento in cui avrebbe potuto ben farle visionare da uno specialista prima dell'udienza del 12.12.2024 (il verbale di consegna è allegato alla perizia).
La bozza è stata trasmessa alle parti il 10.11.2024 e il termine per le osservazioni scadeva il 30.11.2024: la aveva dunque 12 giorni per formulare Pt_1
13 osservazioni sulla base della lettura delle radiografie (che richiede pochi minuti) e comunque aveva quasi un mese prima dell'udienza per contestare il referto del dr.
. Persona_4
Ad oggi, invece, nessuna contestazione di natura tecnica è avvenuta.
Le censure mosse alla TU (omesso rispetto dei termini;
omessa iniziale allegazione della relazione del dr. , pure interamente trascritta;
omesso deposito Persona_4 di una PEC dell'11.11.2024 cui era seguita la consegna delle lastre il 18.11.2024) sono tutte di natura formale e sono tutte collegate a esigenze di difesa che erano state comunque interamente soddisfatte. La censura relativa all'omessa indicazione dell'ausiliario nominato è invece infondata, in quanto lo stesso è stato indicato in sede di operazioni peritali.
Conclusivamente, si condividono pienamente le conclusioni cui è pervenuta la
TU.
La ricorrente ha agito sulla base di una radiografia del 26.03.2022, priva di indicazioni circa la causa della dedotta infrazione costale. La CTP a firma della dr.ssa indica un danno del 3% sulla base di un evento “traumatico Persona_11 del marzo 2022”, che sarebbe costituito dal fatto di aver poggiato una placca in metallo di pochi mm, flessibile e con i bordi in gomma, in corrispondenza dell'addome. L'indagine sul dedotto “evento traumatico” è peraltro dal CTP ricondotta a una narrazione della che ha dichiarato di aver “avvertito Pt_1 dolore”. Nella CTP non vi è alcuna motivazione in merito al nesso di causa tra il dedotto dolore e la presunta infrazione costale.
Nessuna delle cause alternative indicate dal fisiatra del Controparte_1
è stata messa in discussione dall'attrice, né prima del giudizio né in corso
[...] di causa.
La TU ha escluso l'esistenza di una lesione riconducibile al trattamento tecar e la stessa evoluzione della sintomatologia dolorosa, unita alle condizioni fisiche della suggeriscono che non vi sia stata lesione dell'integrità fisica della Pt_1 paziente. Il dolore – non riconducibile alla terapia tecar – è scomparso dopo pochi giorni di riposo e terapia antidolorifica, senza che sia risultata obiettivabile alcuna conseguenza.
e) Sulle conclusioni della TU
14 Premesso quanto sopra in merito all'utilizzabilità e alla piena attendibilità della
TU, se ne trasmettono i passi più rilevanti:
“Orbene, prima di passare alla valutazione del caso appare opportuno ricordare che la Tecarterapia, nota anche come Tecar o Trasferimento Energetico Capacitivo
Resistivo, è un tipo di trattamento elettromedicale, che trova particolare impiego nella cura di patologie infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico.
La Tecarterapia consiste in un massaggio particolare ossia nell'applicazione di onde elettromagnetiche con frequenza nell'ordine di quelle per le radiotrasmissioni a onde medie (fra 0.45 e 1.2 MHz), effettuata tramite uno strumento capace di ridurre il dolore e accelerare la naturale riparazione dei tessuti, laddove ovviamente ci sia un danno. Lo strumento per la Tecarterapia sfrutta il principio fisico del c.d. condensatore (o Circuito Resistenza – Condensatore), costituito da 4 elementi:
• Le due cosiddette armature del condensatore, che sono due piastre poste una di fronte all'altra: la piastra mobile, con cui il terapeuta massaggia l'area anatomica dolente o infiammata, e la piastra fissa che il terapeuta applica sulla superficie corporea opposta a quella da trattare;
la piastra fissa è spessa pochi millimetri, flessibile e perimetrata da bordatura gommata (non plastica rigida).
• Il materiale isolante, interposto tra le due armature, coincide con l'area anatomica da curare, comprensiva di tutti i suoi tessuti
• Il generatore elettrico corrisponde alla macchina a cui sono collegate le due piastre;
Di fatto, la Tecarterapia è nota essere un metodo di trattamento sicuro che non comporta effetti collaterali di rilievo, segnalati in letteratura. A motivo di ciò, essendo state descritte radiologicamente due fratture costali, si è reso necessario un approfondimento diagnostico mediante rilettura delle lastre radiografiche del torace avuto particolare riguardo per quella effettuata il 25.3.24 allorché' venivano descritte due infrazioni costali (VII e VIII costa di destra).
Il Consulente Radiologo individuato dalla scrivente TU nel Dr Persona_7 ha riesaminato l'Rx emitorace destro del 25/03/2022, eseguito in tre proiezioni, e presentato su due pellicole radiografiche, con conclusioni diagnostiche di “Non si evidenziano fratture degli archi costali di destra”. Ciò posto, riteniamo poter rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma:
Quesito n. 1 Diagnosi: a.se la formulazione della diagnosi sia stata corretta;
15 b. in caso di errore di diagnosi specifichi se lo stesso sia dovuto a incompletezza delle indagini cliniche e strumentali, ovvero a oggettiva incompletezza delle indagini cliniche e strumentali, ovvero ad altro.
Risposta al quesito n.1: alla IG.ra che si rivolse al Centro Fisioterapico Pt_1
“ ” per algie a carico della spalla destra, fu clinicamente riscontrata da CP_1 specialista fisiatra una “tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx, con ampia rottura del sovraspinoso ”; per il trattamento di tale patologia, fu correttamente posta indicazione di eseguire sedute di tecarterapia, comunemente utilizzata per lenire il dolore ed abbreviare i tempi di guarigione laddove ricorrano processi infiammatori;
Quesito n. 2 Scelta del trattamento a. Se sia stata fornita preventivamente una adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento ed acquisito il
“consenso in formato” del periziando;
b. in caso di risposta affermativi specifichi le utilità ed i rischi che presentava il trattamento prescelto rispetto ad eventuali altri trattamenti anche essi praticabili nel caso concreto;
c. se il trattamento prescelto poteva ritenersi astrattamente adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medico chirurgica del tempo;
d. in relazione al precedente quesito dica se il trattamento prescelto richiedesse una specifica competenza professionale e se questa fosse in possesso del convenuto (esperienza maturata nell'esecuzione del trattamento prescelto).
Risposta al quesito n. 2: per il trattamento di tale patologia degenerativa riscontrata
a carico della cuffia dei rotatori della spalla destra, fu correttamente posta indicazione di eseguire sedute di tecar e laserterapia, terapie strumentali conservative queste comunemente utilizzate per lenire il dolore ed abbreviare i tempi di guarigione laddove ricorrano processi infiammatori muscolari o articolari su base degenerativa o traumatica;
Trattasi di tecniche terapeutiche che come ogni trattamento sanitario necessita di un preventivo consenso informato da parte del paziente, come anche richiamato nel Codice deontologico dei fisioterapisti all' Art. 23, ove si legge che la persona assistita, o colui che esercita la legale rappresentanza sullo stesso, deve essere debitamente informato della terapia consigliata prima di iniziare le cure. Ricordiamo al proposito che il consenso deve essere scritto in casi di comprovata gravità, in caso di trapianti di organi, di accertamenti sanitari di infezione da HIV, in materia di procreazione assistita, di uso di medicinali al di fuori
16 delle indicazioni autorizzate, di sperimentazione scientifica e di prelievo ed innesto della cornea. Il Codice di Deontologia Medica prevede come obbligatoria la raccolta del consenso informato in forma scritta nei seguenti casi: interventi chirurgici, utilizzo di mezzi di contrasto nel corso di esami diagnostici, terapie con elevata incidenza di reazioni avverse, trattamenti con radiazioni ionizzanti, trattamenti che incidono sulla capacità di procreare, trattamenti psichiatrici invasivi. Al di fuori di questi specifici casi il consenso può essere raccolto anche in forma orale. Va da sé che se la IG.ra si è sottoposta alle sedute di tecarterapia, allora ha espresso il consenso a Pt_1 questo tipo di trattamento che ricordiamo essere privo di effetti collaterali.
Quesito n.3 Esecuzione del trattamento a. Accerti se il trattamento sia stato conseguito in conformità delle metodiche medico chirurgiche stabilite dalla prassi o dalla scienza medica;
b. in caso di risposta negativa: - specifichi le cause della difettosa esecuzione (in relazione alla tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc.) - rilevi e descriva eventuali difficoltà (originarie
o sopravvenute) nella esecuzione del trattamento indicando quali rimedi siano stati adottati (ovvero fossero in concreto adottabili) per il superamento delle stesse avuto riguardo all'attività svolta dai singoli operatori secondo le specifiche competenze;
Risposta al quesito n.3: la tecarterapia, tenuto conto dello strumentario utilizzato - avuto particolare riguardo per la sottile piastra flessibile con bordatura gommata situata al di sotto della parte corporea opposta (nel nostro caso emiaddome inferiore dx) rispetto a quella da trattare (spalla destra) - e della modalità di applicazione
(massaggio), non presenta di per sé (né potrebbe presentare) caratteristiche tali da assurgere a dignità di strumento lesivo tale da poter giustificare il determinismo di traumi contusivi fratturativi sia sulla parte corporea ove viene applicato il massaggio sia in quella opposta.
Quesiti n. 4 danno (nesso causale) e n.5 danno conseguenza
Risposta ai quesiti n. 4 e n. 5: Nel caso esaminato, non è occorso alcun danno iatrogeno come documentato dal riesame delle lastre radiografiche del torace che ha escluso la presenza di fratture costali. In conclusione, alla luce delle risultanze relative alla rivalutazione delle immagini diagnostiche degli esami radiologici da parte del consulente specialista (Dr. ) che ha escluso la presenza di Persona_4 fratture costali, tenuto conto del tipo di terapia attuata, Tecar terapia, inidonea sia come strumentario sia come modalità di applicazione nel
17 determinismo del trauma toracico lamentato, si ritiene poter escludere ogni forma di responsabilità a carico del . Parte_2
In data 10.11.2024 veniva inviata bozza alle parti con termine di 20 giorni per ricevere osservazioni. In data 3/12/2024, non essendo pervenute osservazioni, si procedeva al deposito della bozza di relazione da considerarsi definitiva”.
f) Conclusioni
Conclusivamente, è emerso che la tecarterapia è una procedura non invasiva e inidonea a comportare una infrazione costale;
non è stato provato che tale infrazione sia mai realmente esistita, tenendo conto della circostanza che la stessa
è indicata unicamente nel referto del radiologo di parte e non è stata rinvenuta né dall'ausiliario del TU né dal CTP della Compagnia assicurativa.
La tesi di parte attrice, secondo cui il certificato del dr. farebbe fede fino a Per_6 querela di falso, è del tutto infondata: in primo luogo, in quanto non è un pubblico ufficiale;
in secondo luogo, perché la valutazione contenuta nel certificato è una mera considerazione medica e non la rappresentazione di un fatto oggettivo avvenuto in sua presenza.
Le censure che l'attrice muove alla TU sono tutte pretestuose e in alcun modo confortate da valutazioni tecniche e medico-legali.
Peraltro, l'attrice non ha neppure mai contestato che il macchinario tecar sia di fatto privo di controindicazioni e in sé idoneo a cagionare una infrazione delle costole (la CTP della dr.ssa sul punto è del tutto silente, come sotto il Per_11 profilo del nesso di causa).
Infine, la diligente condotta dei convenuti – che hanno sottoposto a visita di controllo la e hanno presentato offerta conciliativa prima della TU – non Pt_1 può valere quale riconoscimento alcuno di responsabilità. Il valore della controversia è infatti talmente modesto da suggerire al professionista di conciliare e porre termine alla lite, per esigenze che prescindono da ogni riconoscimento di colpa (che non vi è mai stato).
La domanda è quindi rigettata.
g) Le spese di lite
18 Le spese di lite sono poste a carico dell'attrice, soccombente. Si pone in rilievo la circostanza che le convenute, al solo fine di evitare il giudizio, hanno offerto fin dal principio un importo che sarebbe stato satisfattivo anche se all'esito dell'istruttoria fosse stato accertato il nesso causale.
Le spese di TU sono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 6099/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute, liquidate per ciascuna di esse in € 2.552,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 31/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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