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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2529/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17957/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Fiumicino RM
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Generale Dalla Chiesa 10 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162640 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 162640 del 22/07/2024, notificato in data 05/09/2024, con cui il Comune di Fiumicino ha accertato una maggiore imposta IMU per l'anno 2019, per un importo complessivo di euro 646,00, detratto l'importo di euro 345,00 già versato, oltre sanzioni e interessi per un totale richiesto di complessivi euro 508,00.
L'atto impugnato ha per oggetto l'immobile sito in Fiumicino, Indirizzo_1
, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Fiumicino al Dati catastali, categoria A/2, rendita catastale euro 650,74, possesso 50%, mesi di possesso 12.
La ricorrente ha dedotto che l'immobile è stato acquistato con atto notarile del 13/06/2018 (Notaio Nominativo_1, rep. 99245, racc. 18219) in regime di separazione dei beni con il coniuge, al fine di accorparlo all'abitazione principale contigua, sita nel medesimo stabile, distinta con subalterno 72, anch'essa di proprietà al 50%.
Ha precisato di avere presentato, nel gennaio 2019, una CILA per fusione dei due cespiti e che la variazione catastale è stata richiesta ed ottenuta in data 14/06/2019, con soppressione dei precedenti subalterni e istituzione del nuovo subalterno 512, destinato ad abitazione principale del nucleo familiare.
Ha, quindi, sostenuto che l'immobile non doveva essere assoggettato ad IMU per l'anno 2019, in quanto destinato ad abitazione principale, non essendo lei proprietaria di ulteriori immobili abitativi.
Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che, ai fini dell'IMU, l'esenzione per abitazione principale presuppone la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale dell'intero nucleo familiare, e che, nel 2019, i due subalterni risultavano ancora autonomamente censiti, con conseguente legittimità dell'imposizione per la quota del 50%., anche considerando che la variazione catastale è stata riconosciuta a fare data dall'1.01.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è parzialmente fondato.
È emerso dagli atti che l'immobile oggetto di accertamento è stato effettivamente acquistato nel 2018 con finalità di accorpamento alla contigua abitazione principale e che, nel corso del 2019, è stata avviata e completata la procedura edilizia e catastale di fusione.
Tuttavia, ai fini IMU, la situazione giuridico-catastale rilevante si cristallizza al 1° gennaio dell'anno d'imposta; ne consegue che per i mesi antecedenti alla variazione catastale intervenuta il 14/06/2019, l'unità immobiliare ha mantenuto autonoma rilevanza fiscale.
Ne deriva che l'imposizione per l'intero anno 2019 non risulta corretta, dovendosi riconoscere l'esenzione per abitazione principale a decorrere dalla data di effettiva unificazione catastale.
L'avviso di accertamento n. 162640 del 22/07/2024 deve, pertanto, essere annullato limitatamente alla parte eccedente l'imposta dovuta per il periodo antecedente la fusione catastale, con conseguente rideterminazione proporzionale dell'imposta per i soli mesi nei quali l'immobile ha conservato autonoma identificazione catastale (dall'1.01.2019 al 14.06.2019), non essendoci prova in atti che la variazione catastale richiesta sia stata riconosciuta solo a fare data dall'01.01.2020.
Infatti, è orientamento della Cassazione che in tema di determinazione della base imponibile ICI e IMU per i fabbricati iscritti in catasto, le variazioni delle rendite catastali hanno efficacia, per regola generale, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali, dovendo assumersi per ciascun atto di imposizione le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione. Tale regola generale patisce eccezione soltanto in due ipotesi: quando la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori materiali di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile, purché l'errore risulti evidente ed incontestabile e sia stato riconosciuto dallo stesso ufficio, nel qual caso la diversa rendita si applica con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo;
ovvero quando le variazioni catastali conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, nel qual caso esse trovano applicazione dalla data della denuncia e non retroattivamente, come nel caso di specie. Ne consegue che le variazioni catastali proposte dal contribuente in epoca successiva alla formazione del presupposto impositivo non possono operare retroattivamente per le annualità precedenti, risultando irrilevante che gli avvisi di accertamento siano stati notificati dopo la presentazione della denuncia di variazione (Cfr. Cassazione, ordinanza n. 21908 del 2 agosto 2024).
Considerata la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
AL CL
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17957/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Fiumicino RM
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Generale Dalla Chiesa 10 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162640 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 162640 del 22/07/2024, notificato in data 05/09/2024, con cui il Comune di Fiumicino ha accertato una maggiore imposta IMU per l'anno 2019, per un importo complessivo di euro 646,00, detratto l'importo di euro 345,00 già versato, oltre sanzioni e interessi per un totale richiesto di complessivi euro 508,00.
L'atto impugnato ha per oggetto l'immobile sito in Fiumicino, Indirizzo_1
, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Fiumicino al Dati catastali, categoria A/2, rendita catastale euro 650,74, possesso 50%, mesi di possesso 12.
La ricorrente ha dedotto che l'immobile è stato acquistato con atto notarile del 13/06/2018 (Notaio Nominativo_1, rep. 99245, racc. 18219) in regime di separazione dei beni con il coniuge, al fine di accorparlo all'abitazione principale contigua, sita nel medesimo stabile, distinta con subalterno 72, anch'essa di proprietà al 50%.
Ha precisato di avere presentato, nel gennaio 2019, una CILA per fusione dei due cespiti e che la variazione catastale è stata richiesta ed ottenuta in data 14/06/2019, con soppressione dei precedenti subalterni e istituzione del nuovo subalterno 512, destinato ad abitazione principale del nucleo familiare.
Ha, quindi, sostenuto che l'immobile non doveva essere assoggettato ad IMU per l'anno 2019, in quanto destinato ad abitazione principale, non essendo lei proprietaria di ulteriori immobili abitativi.
Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che, ai fini dell'IMU, l'esenzione per abitazione principale presuppone la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale dell'intero nucleo familiare, e che, nel 2019, i due subalterni risultavano ancora autonomamente censiti, con conseguente legittimità dell'imposizione per la quota del 50%., anche considerando che la variazione catastale è stata riconosciuta a fare data dall'1.01.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è parzialmente fondato.
È emerso dagli atti che l'immobile oggetto di accertamento è stato effettivamente acquistato nel 2018 con finalità di accorpamento alla contigua abitazione principale e che, nel corso del 2019, è stata avviata e completata la procedura edilizia e catastale di fusione.
Tuttavia, ai fini IMU, la situazione giuridico-catastale rilevante si cristallizza al 1° gennaio dell'anno d'imposta; ne consegue che per i mesi antecedenti alla variazione catastale intervenuta il 14/06/2019, l'unità immobiliare ha mantenuto autonoma rilevanza fiscale.
Ne deriva che l'imposizione per l'intero anno 2019 non risulta corretta, dovendosi riconoscere l'esenzione per abitazione principale a decorrere dalla data di effettiva unificazione catastale.
L'avviso di accertamento n. 162640 del 22/07/2024 deve, pertanto, essere annullato limitatamente alla parte eccedente l'imposta dovuta per il periodo antecedente la fusione catastale, con conseguente rideterminazione proporzionale dell'imposta per i soli mesi nei quali l'immobile ha conservato autonoma identificazione catastale (dall'1.01.2019 al 14.06.2019), non essendoci prova in atti che la variazione catastale richiesta sia stata riconosciuta solo a fare data dall'01.01.2020.
Infatti, è orientamento della Cassazione che in tema di determinazione della base imponibile ICI e IMU per i fabbricati iscritti in catasto, le variazioni delle rendite catastali hanno efficacia, per regola generale, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali, dovendo assumersi per ciascun atto di imposizione le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione. Tale regola generale patisce eccezione soltanto in due ipotesi: quando la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori materiali di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile, purché l'errore risulti evidente ed incontestabile e sia stato riconosciuto dallo stesso ufficio, nel qual caso la diversa rendita si applica con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo;
ovvero quando le variazioni catastali conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, nel qual caso esse trovano applicazione dalla data della denuncia e non retroattivamente, come nel caso di specie. Ne consegue che le variazioni catastali proposte dal contribuente in epoca successiva alla formazione del presupposto impositivo non possono operare retroattivamente per le annualità precedenti, risultando irrilevante che gli avvisi di accertamento siano stati notificati dopo la presentazione della denuncia di variazione (Cfr. Cassazione, ordinanza n. 21908 del 2 agosto 2024).
Considerata la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
AL CL