Art. 3.
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative
1. All' articolo 7 della legge 27 dicembre 2013, n. 148 , dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto della somma di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 148 del 2013 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2014, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonche' tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2014, e' comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto della somma di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative
1. All' articolo 7 della legge 27 dicembre 2013, n. 148 , dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto della somma di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 148 del 2013 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2014, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonche' tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2014, e' comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto della somma di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.