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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio , composta dai Magistrati sigg:
dott. Simone Salcerini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. Arianna De Martino Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 459 /2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MICHELANGELI ANNA e dall'avv. MICHELANGELI FABIO, elettivamente domiciliato in Foligno,
Piazza Santa Angela, 3 presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SPACCINO CP_1 C.F._2
LAURA , elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 17 06121 PERUGIA presso il difensore avv.
SPACCINO LAURA
APPELLATA
e con l'intervento del PG presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana Cugini
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n 102/24 del Tribunale di Spoleto
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: come da atto di appello pagina 1 di 13 Per l'appellata: come da comparsa di costituzione
Conclusioni del PG : come da parere dell'8.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il 25.7.2024 e notificato il 8.8.2024 ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 102/24 emessa dal Tribunale di Spoleto che, provvedendo sulla domanda di separazione giudiziale dei coniugi, ha disposto l'addebito in capo al marito, l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, a carico del un assegno di mantenimento per la Per_1 Per_2 Pt_1
signora di euro 200,00 mensili ed un assegno ordinario di mantenimento per la prole di euro 850,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie;
condanna del al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Come primo motivo di appello si contesta la mancata valutazione, da parte del Tribunale, dell'eccezione preliminare formulata dal resistente relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo. Si deduce infatti che il ricorso fu notificato al presso la casa coniugale (dalla quale si era già allontanato) e Pt_1
ritirato dalla , che non gli consegnò la comunicazione di avvenuto deposito del plico se non dopo CP_1
che l'udienza dinanzi al Presidente ex art. 708 cpc era stata già celebrata.
Il Tribunale ha ritenuto di non doversi pronunciare sul punto reputando che l'eccezione, non reiterata dal resistente all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, fosse stata rinunciata, ma l'appellante contesta tale assunto in quanto la volontà di rinunciare ad una domanda deve essere inequivoca. Da ciò conseguirebbe la necessità di dichiarare nulla la notifica del ricorso introduttivo e del verbale presidenziale.
Con il secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le prove, travisando i fatti posti a base della domanda di addebito della separazione. Da un lato infatti la scoperta della sospetta relazione extraconiugale non era stata il fattore determinante la separazione, come del resto riferito dalla stessa sig. , la quale allegava soltanto condotte denigratorie ed umilianti subite da CP_1
parte del marito;
solo marginalmente faceva cenno al fatto che aveva intestato una quota societaria Pt_1
alla nuova compagna , fatto che non poteva costituire prova né della presunta relazione, Parte_2
né della efficacia causale di questa nel determinare la fine del matrimonio. D'altro canto, neppure si pagina 2 di 13 poteva ritenere non contestato l'addebito di responsabilità, dal momento che il sig. aveva sempre Pt_1
contestato i generici addebiti mossi da controparte.
Con il terzo motivo si contesta errata valutazione dei fatti, contraddittorietà ed errata applicazione dell'art. 337 quater cpc. Il Tribunale ha disposto l'affido esclusivo dei due figli alla madre benché con l'ordinanza del 14.4.2023 avesse ritenuto i medesimi fatti non tali da giustificare una modifica del regime di affido condiviso. L'appellante afferma di aver sempre provveduto al mantenimento nella misura permessagli dalle sue reali ed effettive capacità economiche;
di aver sempre cercato di organizzarsi per mantenere la frequentazione dei figli assidua e costante, pur avendo talvolta mancato gli appuntamenti a causa della stanchezza derivante dal suo lavoro di fornaio, svolto in orario notturno, e dalla distanza dal nuovo luogo di residenza dei minori rispetto alla sua abitazione (circa due ore di tragitto). Il ha Pt_1
negato di essersi mai rifiutato di sottoscrivere autorizzazioni mediche, evidenziando che era stata la ex moglie a non voler condurre i figli a visita presso uno specialista di Spello, visita già pagata dal padre.
Con il quarto motivo di appello si contesta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie relativamente alle decisioni su questioni di natura economica, in violazione dell'art. 337 ter cpc. Il Tribunale non avrebbe correttamente valutato i risultati dell'indagine rimessa alla Guardia di Finanza e le denunce dei redditi, da cui risulta che l'assegno di mantenimento (quantificato in euro 425,00 per ciascun figlio) è spropositato e non commisurato alle capacità economiche del Premesso che la signora Pt_1 CP_1
lavora e non sostiene canoni di locazione in quanto ospite della nonna, l'appellante rappresenta un fatto nuovo, cioè il proprio attuale stato di disoccupazione per essere stato costretto a chiudere la panetteria per impossibilità di pagare i debiti accumulati coi fornitori.
Ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e del verbale presidenziale, dichiarare l'inesistenza dei presupposti per l'addebito, revocare l'affido esclusivo prevedendo quello condiviso, rideterminare il mantenimento dei figli in misura di euro 150,00 ciascuno, revocando quello per la moglie, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata deducendo l'infondatezza di tutte le doglianze dell'appellante. Sul primo motivo osserva che il Tribunale ha deciso l'eccezione preliminare concedendo alla difesa del resistente il termine richiesto e all'esito non ha accolto l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, quindi nessun vulnus alle prerogative difensive si è verificato.
pagina 3 di 13 Quanto al secondo motivo osserva che la relazione con non è stata mai smentita e che la Parte_2
produzione documentale conferma i comportamenti lesivi della dignità del coniuge tenuti dal Pt_1
Quanto al terzo motivo, vengono ribaditi i numerosi inadempimenti degli obblighi non solo patrimoniali ma anche morali ed assistenziali tenuti dall'ex coniuge, confermando che egli non ha reso il consenso per la presa in carico dei figli allo di CI , pur in presenza di diagnosi già certificate, e CP_2
continua a non voler collaborare e comunicare con la , preferendo “triangolare” il figlio CP_1
dodicenne.
In merito, infine, alle questioni economiche, fa presente che nell'anno 2024 non è stato versato alcunché, che nei medesimi locali ove si svolgeva l'attività del Panificio Pallini opera ora la Fattorillo srl, di cui è unica proprietaria, socia ed amministratrice, la compagna del che quest'ultimo ha spesso riferito Pt_1
al figlio di essere al lavoro o di stare andando al lavoro anche dopo la cessazione dell'attività ed inoltre gli avrebbe mostrato una palestra, sita in via Vinci a Foligno, presentandola come propria;
palestra denominata Crossfit 1RM, dove R e M potrebbero essere le iniziali dei nomi del e della sua Pt_1
compagna.
L'appellata chiede quindi che si svolgano nuove indagini su redditi, patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dell'appellante e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna di controparte alle spese e competenze di giudizio. In subordine, in caso di accoglimento del quarto motivo di gravame, chiede che venga previsto un contributo non inferiore ad euro 600,00 per i figli e 150,00 per sé, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il PG ha rassegnato il proprio parere chiedendo la conferma della sentenza impugnata quanto all'addebito ed al regime di affido esclusivo, ma l'accoglimento dell'appello con riguardo alle statuizioni economiche, meritevoli di revisione con riguardo alle capacità economiche dell'obbligato, suggerendo eliminazione assegno per la moglie e riduzione di quello per i figli ad euro 600,00 complessivi.
All'udienza del 27/01/2025, sentiti i difensori, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Tanto premesso, il primo motivo di appello è infondato, ove solo si consideri che l'eventuale nullità della notifica del ricorso è stata sanata dalla successiva costituzione del resistente ex art. 156 terzo comma c.p.c, che non è prevista alcuna regressione dalla fase dinanzi all'istruttore – nel regime precedente l'entrata in vigore della cd. “riforma Cartabia” – a quella presidenziale;
inoltre al una volta Pt_1
pagina 4 di 13 rimesso in termini per svolgere compiute difese, è stato concesso di argomentare in merito ai provvedimenti provvisori urgenti assunti dal presidente, che il giudice istruttore non ha inteso però
modificare.
Con il secondo motivo l'appellante assume non essere sussistenti le ragioni che hanno indotto il Tribunale
di Spoleto ad accogliere la domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie nei suoi confronti.
La sentenza impugnata afferma che i fatti dedotti dalla ricorrente non sono stati specificamente contestati dal resistente in alcuno dei suoi scritti difensivi, perché il signor mai ha negato di aver avuto una Pt_1
relazione extraconiugale né che dalla stessa sia dipesa la crisi irreversibile dell'unione matrimoniale. La sentenza richiama giurisprudenza secondo cui i presupposti di fatto per dare luogo a declaratoria di addebito possono essere provati anche per mancanza di specifica contestazione della controparte.
In punto di diritto non pare superfluo ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo: “In tema di
separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del
comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”. (Sez.
1 - Ordinanza n.
16691 del 05/08/2020, Rv. 658891 – 01).
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. In caso di mancato raggiungimento della prova, va pronunciata separazione senza addebito (Cass. Sez. 1,
20/12/2021, n. 40795, Rv. 663468 – 01).
Nel caso di specie va evidenziato in primo luogo che nella memoria integrativa formulò CP_1
domanda di addebito deducendo testualmente che “la convivenza si è resa intollerabile, a causa dei
censurabili comportamenti del marito, diretti a coartare ogni possibilità di autodeterminazione della
moglie. Nel corso dell'istruttoria si dimostreranno i gravi comportamenti che ha dovuto subire la
pagina 5 di 13 , non solo e non tanto per la relazione extra-coniugale con la , che ha sostituito la CP_1 Parte_2
moglie nella società, prendendosi le sue quote societarie (cfr. all.ti 3 e 4), quanto piuttosto perché è stata insultata dal sia nell'aspetto fisico, nel modo di vestire, di parlare e di camminare - colpendola Pt_1
nei punti deboli fisici, quelli per i quali era a conoscenza che infastidissero - che ridicolizzandola,
facendola sentire incapace, o creandole imbarazzo con gli amici, familiari o operai - né dall'utilizzare parole offensive quali “stupida“, “perdente” o del “fallita“ - facendo del sarcasmo, arrivando ad isolarla da tutti e addirittura a chiederle di allontanare i propri genitori. L'atteggiamento è
perfettamente in linea con la personalità del Pt_1
Oltre alle pesanti e denigranti considerazioni, alle continue critiche ed umiliazioni, per svalutarla e farla
sentire sempre più inadeguate e non altezza, non sono mancate neanche le urla e le imprecazioni, anche
davanti ai figli, e le vere e proprie minacce, che hanno gettato la nello sconforto più CP_1
totale, prima con quella della casa - il 15 agosto, si sarebbero presentati gli ufficiali giudiziari per
buttarla fuori – poi quello della carta di credito – è stato rotto il chip della stessa ed è stato graffiato
con un oggetto appuntito tutta la banda magnetica, così da renderla inutilizzabile – poi chiedendo ogni
mattina dei soldi per la spesa, che vengono elargiti nella misura che il ritiene opportuna”. Pt_1
A fronte di ciò – che si costituì in data 22.2.2021 eccependo la nullità della notifica del ricorso e Pt_1
chiedendo un termine a difesa a causa della positività al Covid di entrambi i difensori – chiese fin da subito di rigettare tutte le domande avanzate in quanto infondate e non provate;
contestò la documentazione prodotta ex adverso (note di trattazione del 10.5.2021 e del 10.7.2021); si oppose all'ammissione delle prove avversarie (terza memoria 183 cpc); contestò, negli scritti conclusionali, la richiesta di addebito in quanto infondata e non provata.
Non può, quindi, sostenersi che non abbia mai contestato i presupposti di fatto per Parte_1
l'addebito, avendo fin da subito contestato che la domanda era infondata e non provata. Del resto il principio di non contestazione opera solo qualora i fatti che dovrebbero essere contestati siano oggetto di una specifica allegazione, non potendosi, evidentemente, adeguatamente contestare ciò che è solo genericamente allegato.
Nel caso in esame è palese come la non abbia mai allegato che la scoperta della relazione CP_1
extraconiugale intrattenuta dal marito sia stata la causa scatenante dell'intollerabilità dell'unione, da lei pagina 6 di 13 ascritta piuttosto a comportamenti irriguardosi del coniuge che si riservava di provare nel corso dell'istruttoria.
In base alla stessa prospettazione dell'attrice (vedi capitoli di prova articolati nella seconda memoria 183
cpc in primo grado) tali irrispettose condotte del coniuge risalirebbero all'estate del 2018, mentre il trasferimento di quote societarie a a marzo 2020, pochi mesi prima che Parte_2 Parte_1
abbandonasse la casa familiare. Tutte successive alla data di deposito del ricorso sono poi le condotte di cui ai – pur contestati– capitoli 12 e seguenti della seconda memoria, così come contestata dal è Pt_1
la valenza delle registrazioni o trascrizioni di conversazione, operate unilateralmente dalla . CP_1
Pare quindi evidente che la crisi coniugale viene fatta temporalmente risalire dalla ad epoca ben CP_1
anteriore rispetto a quella in cui il marito cedette le quote alla signora . In altri termini, Parte_2
quand'anche si volesse ritenere, attese le scarne allegazioni sul punto, che ebbe la CP_1
certezza dell'esistenza di un legame sentimentale fra il marito e quando apprese Parte_2
dell'ingresso di quest'ultima nella società, cioè a marzo 2020, non è dato rilevare che proprio tale scoperta determinò la fine del matrimonio, essendo la disaffezione verso il marito insorta, come dalla ricorrente allegato, circa un anno e mezzo prima in conseguenza di atteggiamenti offensivi ed irrispettosi da lui tenuti nei suoi confronti.
Dette ultime condotte, però, non risultano affatto provate.
In primo luogo va ricordato che, poiché la separazione personale dei coniugi costituisce materia di ordine pubblico, essa è sottratta alla disponibilità delle parti, onde i fatti dedotti come motivi di separazione non possono formare oggetto di confessione e dunque neppure essere oggetto di interrogatorio formale, il cui scopo è, appunto, quello di provocare la confessione. Al più, le ammissioni di una parte possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili,
sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7998 del 04/04/2014). Correttamente, dunque, l'interrogatorio formale del non è stato ammesso. Pt_1
Le prove testimoniali articolate appaiono generiche e non decisive, anche con riguardo all'infedeltà. Si
chiedeva infatti al teste di confermare se avesse o meno una relazione affettiva con Parte_2
pagina 7 di 13 , senza nulla dire sull'epoca di inizio di tale relazione e sull'epoca in cui la moglie ne Parte_1
avrebbe appreso l'esistenza. In sostanza alcun mezzo di prova è stato richiesto per dimostrare l'esistenza del nesso causale fra violazione del dovere di fedeltà ed intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non si può dunque, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, valutare la domanda di addebito provata sulla base del principio di non contestazione, per i motivi innanzi esposti;
neppure si può ritenere raggiunta la prova circa le condotte allegate dalla moglie sulla base della documentazione da lei prodotta, che, in disparte da ogni considerazione su provenienza ed attendibilità, attesta una conflittualità elevata fra coniugi risalente ad epoca coeva o successiva alla data di presentazione del ricorso per la separazione, epoca in cui la crisi coniugale era, per forza di cose, già conclamata.
La sentenza va dunque riformata eliminando la previsione dell'addebito.
Il terzo motivo risulta invece infondato.
Come è noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli di cui all'art. 337 quater c.c. è derogabile solo ove la sua applicazione risulti in concreto “contrario all'interesse del minore”.
Nel caso di specie la sentenza impugnata – ancora una volta valorizzando il principio di non contestazione
– ha ritenuto provate le inadempienze paterne, manifestatesi in un disinteresse per le esigenze, anche di salute, dei minori, in forma di “cieco diniego” alle richieste della madre.
Invero tale motivazione non appare pienamente corretta, dal momento che nella memoria del 31.3.2023
il aveva ripetutamente negato di aver privato i figli di assistenza morale e materiale e di aver, in Pt_1
particolare, negato il proprio consenso per visite mediche o controlli, specificando di aver avuto un contrasto di opinioni con la solo con riguardo alla presa in carico allo SREE, preferendo CP_1
sottoporre i minori a visita presso uno specialista privato (psichiatra). La sentenza di primo grado avrebbe quindi dovuto specificare per quale motivo le giustificazioni addotte dal padre fossero ininfluenti oppure inattendibili e dunque non idonee a sconfessare le tesi materne, sempre che queste fossero adeguatamente provate.
Orbene, appare utile fornire alcune coordinate ermeneutiche che rilevano per la soluzione della controversia.
pagina 8 di 13 Secondo Cass. 26587/2009 la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto “tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori
responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”.
Deve altresì osservarsi che in materia familiare il giudicato è sempre rebus sic stantibus, nel senso che i provvedimenti assunti sono suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che, di conseguenza, possono essere fatti valere anche in grado di appello.
Nel caso in esame il ha dimostrato di aver effettuato, nel 2022, versamenti a titolo di Pt_1
mantenimento in importi inferiori a quelli stabiliti dal Presidente, e non sempre in maniera regolare. Deve
però considerarsi che l'assegno era all'epoca stabilito in euro 2.000 mensili (1.000 per i figli e 1.000 per la moglie), importo oggettivamente lontano dalle reali capacità economiche dell'obbligato il quale, pur socio di una società attiva e dal vivace fatturato, aveva dichiarato per l'anno 2021 redditi personali per euro 1.252,00 e redditi da partecipazioni pari ad euro 6.257,00, come risulta dall'indagine patrimoniale svolta dalla GDF. Detto inadempimento non potrebbe, dunque, di per sé valere quale sintomo di un grave disinteresse del padre per le esigenze di cura dei figli, essendo oggettivamente impossibile fare fronte,
con le proprie sostanze, ad assegni così elevati.
Anche l'esercizio discontinuo del diritto di visita dovrebbe essere contestualizzato, onde verificare se tale irregolarità dipenda da circostanze estranee alla volontà del genitore non collocatario, ovvero sia sintomo dell'incapacità di farsi carico in maniera responsabile delle esigenze di cura, istruzione ed educazione della prole.
Orbene, alla luce della copiosa documentazione prodotta da in primo grado e dei CP_1
documenti sopravvenuti prodotti in questa sede emerge che il si è sottratto non solo, ripetutamente, Pt_1
agli obblighi assistenziali (risulta ad esempio non aver versato alcuna somma a titolo di mantenimento per l'anno 2024, non avendo prodotto alcuna prova documentale a fronte dell'avversa allegazione contenuta nella comparsa di costituzione in appello) e di visita, ma si è dimostrato carente anche con pagina 9 di 13 riguardo ad urgenti ed importanti attività da svolgere nell'interesse dei figli (si veda ad esempio il doc. 3 allegato all'istanza dell'11.3.2022, da cui risulta che la dovette richiedere, invano, la mediazione CP_1
dei legali per ottenere il consenso del alla presa in carico dei figli da parte dello di Pt_1 CP_2
CI e la sottoscrizione del PEI, ovvero il piano educativo individuale per gli studenti con difficoltà). Oltretutto sono stati prodotti stralci di numerose conversazioni whatsapp in cui la CP_1
formulava richieste di natura organizzativa rimaste senza risposta da parte del sig. che sono segno Pt_1
di grave incomunicabilità nella coppia genitoriale.
Né si può ritenere legittima la pretesa del di sottoporre i figli ad un ulteriore consulto (la cosiddetta Pt_1
“second opinion”) con il dott. ; le diagnosi e certificazioni delle patologie dei figli risalgono ad Per_3
epoca anteriore alla separazione ed erano certamente note al padre, che non poteva, ragionevolmente,
opporsi alla prosecuzione dei percorsi offerti, peraltro gratuitamente, dal Servizio pubblico (SREE di
CI).
In questa prospettiva, pare evidente che il si mostra refrattario ad affrontare le responsabilità di Pt_1
un affidamento condiviso, che sarebbe contrario all'interesse dei minori proprio in considerazione dell'impossibilità di assumere decisioni di comune accordo sulle questioni di maggiore interesse, tanto più in situazioni di urgenza che pure potrebbero presentarsi, il tutto anche in ragione dei peculiari orari lavorativi del sig. che non lo rendono facilmente reperibile in orario diurno. Pt_1
Ulteriore elemento che rileva sia ai fini della decisione sull'affido che di quella, successiva, sul mantenimento è l'allegato stato di disoccupazione del Pt_1
La giurisprudenza ha più volte affermato che anche l'eventuale stato di disoccupazione non esonera il genitore dall'obbligo di contribuzione per i figli e che incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, soprattutto laddove il soggetto disponga di una capacità lavorativa che possa essere utilmente spesa.
Va infatti condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c. non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma pagina 10 di 13 rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie il ha perduto l'occupazione per una scelta personale, avendo cessato l'attività. Pt_1
Anche a voler sostenere che si sia trattato di scelta necessitata, per la gravosità della situazione debitoria dalla s.a.s. (in udienza è stato riferito che la società Panificio Pallini è stata posta in liquidazione giudiziale), il giovane ed in buone condizioni di salute, potrebbe agevolmente reimpiegarsi nel Pt_1
medesimo settore, alle dipendenze di terzi, o accedere alle misure di sostegno al reddito;
in ogni caso, non può sottrarsi agli obblighi di mantenimento della prole.
La previsione dell'affido esclusivo va dunque confermata, con attribuzione alla signora del CP_1
potere di assumere in via autonoma le decisioni di maggior interesse, quali quelle in materia scolastica e sanitaria.
Il quarto motivo è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente la Corte reputa non necessarie ulteriori indagini a carattere patrimoniale, dovendo rimarcarsi come, al fine di stabilire an e quantum degli assegni nei procedimenti familiari, non sia necessaria una ricostruzione analitica dei patrimoni e delle singole entrate finanziarie di ciascun coniuge nel loro esatto ammontare, ma sia sufficiente una attendibile ricostruzione delle rispettive potenzialità
economiche (cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
Come si accennava, il negli anni precedenti il ricorso per la separazione era titolare di una Pt_1
panetteria e disponeva di conti correnti che facevano registrare accrediti, in media, per circa 33.000 euro annui (vedi informativa GDF). Valutando anche all'attualità l'esistenza di una capacità lavorativa che può essere utilmente spesa, si deve ritenere congruo che egli contribuisca al mantenimento dei figli,
tenuto conto anche dei più ampi tempi di permanenza presso il genitore collocatario, con la somma di euro 650,00 mensili, confermando la previsione del 70% a suo carico delle spese straordinarie, in ragione della disparità reddituale con l'ex coniuge, che percepisce circa 600/700 euro mensili di retribuzione.
Per quanto riguarda invece il mantenimento della ricorrente, giova richiamare la giurisprudenza che, in tema di assegno di mantenimento, ha rimarcato la differenza di presupposti fra assegno di separazione ed assegno divorzile, precisando che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i pagina 11 di 13 "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cassazione civile sez.
I, 20/06/2023, n.17544 e 17545).
In questa prospettiva interpretativa, e prescindendo dalla eventuale e contingente situazione di non occupazione del operando una valutazione comparativa tra le rispettive situazioni economiche Pt_1
deve ritenersi che sussista tuttora l'obbligo del marito di versare un mantenimento alla moglie,
sussistendone tutti i presupposti di legge, ovvero la sperequazione reddituale e, non da ultimo, valorizzato il dato pacifico per cui la , in costanza di matrimonio, non lavorava a causa della necessità di CP_1
occuparsi dei figli, soprattutto cui, in tenera età, è stata diagnosticata l'epilessia. Per_1
In considerazione del criterio di soccombenza e del complessivo esito del giudizio, che ha visto la parziale riforma della sentenza impugnata nel senso invocato dall'appellante (che, tuttavia, non ha visto integralmente accolte le sue pretese), e dovendosi valutare la soccombenza sulla base dell'esito finale della lite (cfr. Cass. Civ. n. 13356/2021 e Cass. civ 6369/2013), le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in dispositivo vanno compensate per metà e poste per la restante parte a carico del Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza impugnata Parte_1
rigetta la domanda di addebito della separazione personale proposta da CP_1
riduce l'importo dell'assegno di mantenimento per la prole posto a carico di ad € 650,00 Parte_1
mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat annuali per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza;
dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/2 e condanna Parte_1
a rifondere a la restante metà, che liquida (limitatamente a tale metà) per il primo grado CP_1
pagina 12 di 13 in € 1.500,00 per compensi professionali e per il giudizio di appello in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 27/01/2025
Il Consigliere rel.
dott. Arianna De Martino
Il Presidente
dott. Simone Salcerini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio , composta dai Magistrati sigg:
dott. Simone Salcerini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. Arianna De Martino Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 459 /2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MICHELANGELI ANNA e dall'avv. MICHELANGELI FABIO, elettivamente domiciliato in Foligno,
Piazza Santa Angela, 3 presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SPACCINO CP_1 C.F._2
LAURA , elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 17 06121 PERUGIA presso il difensore avv.
SPACCINO LAURA
APPELLATA
e con l'intervento del PG presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana Cugini
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n 102/24 del Tribunale di Spoleto
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: come da atto di appello pagina 1 di 13 Per l'appellata: come da comparsa di costituzione
Conclusioni del PG : come da parere dell'8.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il 25.7.2024 e notificato il 8.8.2024 ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 102/24 emessa dal Tribunale di Spoleto che, provvedendo sulla domanda di separazione giudiziale dei coniugi, ha disposto l'addebito in capo al marito, l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, a carico del un assegno di mantenimento per la Per_1 Per_2 Pt_1
signora di euro 200,00 mensili ed un assegno ordinario di mantenimento per la prole di euro 850,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie;
condanna del al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Come primo motivo di appello si contesta la mancata valutazione, da parte del Tribunale, dell'eccezione preliminare formulata dal resistente relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo. Si deduce infatti che il ricorso fu notificato al presso la casa coniugale (dalla quale si era già allontanato) e Pt_1
ritirato dalla , che non gli consegnò la comunicazione di avvenuto deposito del plico se non dopo CP_1
che l'udienza dinanzi al Presidente ex art. 708 cpc era stata già celebrata.
Il Tribunale ha ritenuto di non doversi pronunciare sul punto reputando che l'eccezione, non reiterata dal resistente all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, fosse stata rinunciata, ma l'appellante contesta tale assunto in quanto la volontà di rinunciare ad una domanda deve essere inequivoca. Da ciò conseguirebbe la necessità di dichiarare nulla la notifica del ricorso introduttivo e del verbale presidenziale.
Con il secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le prove, travisando i fatti posti a base della domanda di addebito della separazione. Da un lato infatti la scoperta della sospetta relazione extraconiugale non era stata il fattore determinante la separazione, come del resto riferito dalla stessa sig. , la quale allegava soltanto condotte denigratorie ed umilianti subite da CP_1
parte del marito;
solo marginalmente faceva cenno al fatto che aveva intestato una quota societaria Pt_1
alla nuova compagna , fatto che non poteva costituire prova né della presunta relazione, Parte_2
né della efficacia causale di questa nel determinare la fine del matrimonio. D'altro canto, neppure si pagina 2 di 13 poteva ritenere non contestato l'addebito di responsabilità, dal momento che il sig. aveva sempre Pt_1
contestato i generici addebiti mossi da controparte.
Con il terzo motivo si contesta errata valutazione dei fatti, contraddittorietà ed errata applicazione dell'art. 337 quater cpc. Il Tribunale ha disposto l'affido esclusivo dei due figli alla madre benché con l'ordinanza del 14.4.2023 avesse ritenuto i medesimi fatti non tali da giustificare una modifica del regime di affido condiviso. L'appellante afferma di aver sempre provveduto al mantenimento nella misura permessagli dalle sue reali ed effettive capacità economiche;
di aver sempre cercato di organizzarsi per mantenere la frequentazione dei figli assidua e costante, pur avendo talvolta mancato gli appuntamenti a causa della stanchezza derivante dal suo lavoro di fornaio, svolto in orario notturno, e dalla distanza dal nuovo luogo di residenza dei minori rispetto alla sua abitazione (circa due ore di tragitto). Il ha Pt_1
negato di essersi mai rifiutato di sottoscrivere autorizzazioni mediche, evidenziando che era stata la ex moglie a non voler condurre i figli a visita presso uno specialista di Spello, visita già pagata dal padre.
Con il quarto motivo di appello si contesta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie relativamente alle decisioni su questioni di natura economica, in violazione dell'art. 337 ter cpc. Il Tribunale non avrebbe correttamente valutato i risultati dell'indagine rimessa alla Guardia di Finanza e le denunce dei redditi, da cui risulta che l'assegno di mantenimento (quantificato in euro 425,00 per ciascun figlio) è spropositato e non commisurato alle capacità economiche del Premesso che la signora Pt_1 CP_1
lavora e non sostiene canoni di locazione in quanto ospite della nonna, l'appellante rappresenta un fatto nuovo, cioè il proprio attuale stato di disoccupazione per essere stato costretto a chiudere la panetteria per impossibilità di pagare i debiti accumulati coi fornitori.
Ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e del verbale presidenziale, dichiarare l'inesistenza dei presupposti per l'addebito, revocare l'affido esclusivo prevedendo quello condiviso, rideterminare il mantenimento dei figli in misura di euro 150,00 ciascuno, revocando quello per la moglie, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata deducendo l'infondatezza di tutte le doglianze dell'appellante. Sul primo motivo osserva che il Tribunale ha deciso l'eccezione preliminare concedendo alla difesa del resistente il termine richiesto e all'esito non ha accolto l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, quindi nessun vulnus alle prerogative difensive si è verificato.
pagina 3 di 13 Quanto al secondo motivo osserva che la relazione con non è stata mai smentita e che la Parte_2
produzione documentale conferma i comportamenti lesivi della dignità del coniuge tenuti dal Pt_1
Quanto al terzo motivo, vengono ribaditi i numerosi inadempimenti degli obblighi non solo patrimoniali ma anche morali ed assistenziali tenuti dall'ex coniuge, confermando che egli non ha reso il consenso per la presa in carico dei figli allo di CI , pur in presenza di diagnosi già certificate, e CP_2
continua a non voler collaborare e comunicare con la , preferendo “triangolare” il figlio CP_1
dodicenne.
In merito, infine, alle questioni economiche, fa presente che nell'anno 2024 non è stato versato alcunché, che nei medesimi locali ove si svolgeva l'attività del Panificio Pallini opera ora la Fattorillo srl, di cui è unica proprietaria, socia ed amministratrice, la compagna del che quest'ultimo ha spesso riferito Pt_1
al figlio di essere al lavoro o di stare andando al lavoro anche dopo la cessazione dell'attività ed inoltre gli avrebbe mostrato una palestra, sita in via Vinci a Foligno, presentandola come propria;
palestra denominata Crossfit 1RM, dove R e M potrebbero essere le iniziali dei nomi del e della sua Pt_1
compagna.
L'appellata chiede quindi che si svolgano nuove indagini su redditi, patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dell'appellante e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna di controparte alle spese e competenze di giudizio. In subordine, in caso di accoglimento del quarto motivo di gravame, chiede che venga previsto un contributo non inferiore ad euro 600,00 per i figli e 150,00 per sé, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il PG ha rassegnato il proprio parere chiedendo la conferma della sentenza impugnata quanto all'addebito ed al regime di affido esclusivo, ma l'accoglimento dell'appello con riguardo alle statuizioni economiche, meritevoli di revisione con riguardo alle capacità economiche dell'obbligato, suggerendo eliminazione assegno per la moglie e riduzione di quello per i figli ad euro 600,00 complessivi.
All'udienza del 27/01/2025, sentiti i difensori, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Tanto premesso, il primo motivo di appello è infondato, ove solo si consideri che l'eventuale nullità della notifica del ricorso è stata sanata dalla successiva costituzione del resistente ex art. 156 terzo comma c.p.c, che non è prevista alcuna regressione dalla fase dinanzi all'istruttore – nel regime precedente l'entrata in vigore della cd. “riforma Cartabia” – a quella presidenziale;
inoltre al una volta Pt_1
pagina 4 di 13 rimesso in termini per svolgere compiute difese, è stato concesso di argomentare in merito ai provvedimenti provvisori urgenti assunti dal presidente, che il giudice istruttore non ha inteso però
modificare.
Con il secondo motivo l'appellante assume non essere sussistenti le ragioni che hanno indotto il Tribunale
di Spoleto ad accogliere la domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie nei suoi confronti.
La sentenza impugnata afferma che i fatti dedotti dalla ricorrente non sono stati specificamente contestati dal resistente in alcuno dei suoi scritti difensivi, perché il signor mai ha negato di aver avuto una Pt_1
relazione extraconiugale né che dalla stessa sia dipesa la crisi irreversibile dell'unione matrimoniale. La sentenza richiama giurisprudenza secondo cui i presupposti di fatto per dare luogo a declaratoria di addebito possono essere provati anche per mancanza di specifica contestazione della controparte.
In punto di diritto non pare superfluo ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo: “In tema di
separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del
comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”. (Sez.
1 - Ordinanza n.
16691 del 05/08/2020, Rv. 658891 – 01).
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. In caso di mancato raggiungimento della prova, va pronunciata separazione senza addebito (Cass. Sez. 1,
20/12/2021, n. 40795, Rv. 663468 – 01).
Nel caso di specie va evidenziato in primo luogo che nella memoria integrativa formulò CP_1
domanda di addebito deducendo testualmente che “la convivenza si è resa intollerabile, a causa dei
censurabili comportamenti del marito, diretti a coartare ogni possibilità di autodeterminazione della
moglie. Nel corso dell'istruttoria si dimostreranno i gravi comportamenti che ha dovuto subire la
pagina 5 di 13 , non solo e non tanto per la relazione extra-coniugale con la , che ha sostituito la CP_1 Parte_2
moglie nella società, prendendosi le sue quote societarie (cfr. all.ti 3 e 4), quanto piuttosto perché è stata insultata dal sia nell'aspetto fisico, nel modo di vestire, di parlare e di camminare - colpendola Pt_1
nei punti deboli fisici, quelli per i quali era a conoscenza che infastidissero - che ridicolizzandola,
facendola sentire incapace, o creandole imbarazzo con gli amici, familiari o operai - né dall'utilizzare parole offensive quali “stupida“, “perdente” o del “fallita“ - facendo del sarcasmo, arrivando ad isolarla da tutti e addirittura a chiederle di allontanare i propri genitori. L'atteggiamento è
perfettamente in linea con la personalità del Pt_1
Oltre alle pesanti e denigranti considerazioni, alle continue critiche ed umiliazioni, per svalutarla e farla
sentire sempre più inadeguate e non altezza, non sono mancate neanche le urla e le imprecazioni, anche
davanti ai figli, e le vere e proprie minacce, che hanno gettato la nello sconforto più CP_1
totale, prima con quella della casa - il 15 agosto, si sarebbero presentati gli ufficiali giudiziari per
buttarla fuori – poi quello della carta di credito – è stato rotto il chip della stessa ed è stato graffiato
con un oggetto appuntito tutta la banda magnetica, così da renderla inutilizzabile – poi chiedendo ogni
mattina dei soldi per la spesa, che vengono elargiti nella misura che il ritiene opportuna”. Pt_1
A fronte di ciò – che si costituì in data 22.2.2021 eccependo la nullità della notifica del ricorso e Pt_1
chiedendo un termine a difesa a causa della positività al Covid di entrambi i difensori – chiese fin da subito di rigettare tutte le domande avanzate in quanto infondate e non provate;
contestò la documentazione prodotta ex adverso (note di trattazione del 10.5.2021 e del 10.7.2021); si oppose all'ammissione delle prove avversarie (terza memoria 183 cpc); contestò, negli scritti conclusionali, la richiesta di addebito in quanto infondata e non provata.
Non può, quindi, sostenersi che non abbia mai contestato i presupposti di fatto per Parte_1
l'addebito, avendo fin da subito contestato che la domanda era infondata e non provata. Del resto il principio di non contestazione opera solo qualora i fatti che dovrebbero essere contestati siano oggetto di una specifica allegazione, non potendosi, evidentemente, adeguatamente contestare ciò che è solo genericamente allegato.
Nel caso in esame è palese come la non abbia mai allegato che la scoperta della relazione CP_1
extraconiugale intrattenuta dal marito sia stata la causa scatenante dell'intollerabilità dell'unione, da lei pagina 6 di 13 ascritta piuttosto a comportamenti irriguardosi del coniuge che si riservava di provare nel corso dell'istruttoria.
In base alla stessa prospettazione dell'attrice (vedi capitoli di prova articolati nella seconda memoria 183
cpc in primo grado) tali irrispettose condotte del coniuge risalirebbero all'estate del 2018, mentre il trasferimento di quote societarie a a marzo 2020, pochi mesi prima che Parte_2 Parte_1
abbandonasse la casa familiare. Tutte successive alla data di deposito del ricorso sono poi le condotte di cui ai – pur contestati– capitoli 12 e seguenti della seconda memoria, così come contestata dal è Pt_1
la valenza delle registrazioni o trascrizioni di conversazione, operate unilateralmente dalla . CP_1
Pare quindi evidente che la crisi coniugale viene fatta temporalmente risalire dalla ad epoca ben CP_1
anteriore rispetto a quella in cui il marito cedette le quote alla signora . In altri termini, Parte_2
quand'anche si volesse ritenere, attese le scarne allegazioni sul punto, che ebbe la CP_1
certezza dell'esistenza di un legame sentimentale fra il marito e quando apprese Parte_2
dell'ingresso di quest'ultima nella società, cioè a marzo 2020, non è dato rilevare che proprio tale scoperta determinò la fine del matrimonio, essendo la disaffezione verso il marito insorta, come dalla ricorrente allegato, circa un anno e mezzo prima in conseguenza di atteggiamenti offensivi ed irrispettosi da lui tenuti nei suoi confronti.
Dette ultime condotte, però, non risultano affatto provate.
In primo luogo va ricordato che, poiché la separazione personale dei coniugi costituisce materia di ordine pubblico, essa è sottratta alla disponibilità delle parti, onde i fatti dedotti come motivi di separazione non possono formare oggetto di confessione e dunque neppure essere oggetto di interrogatorio formale, il cui scopo è, appunto, quello di provocare la confessione. Al più, le ammissioni di una parte possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili,
sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7998 del 04/04/2014). Correttamente, dunque, l'interrogatorio formale del non è stato ammesso. Pt_1
Le prove testimoniali articolate appaiono generiche e non decisive, anche con riguardo all'infedeltà. Si
chiedeva infatti al teste di confermare se avesse o meno una relazione affettiva con Parte_2
pagina 7 di 13 , senza nulla dire sull'epoca di inizio di tale relazione e sull'epoca in cui la moglie ne Parte_1
avrebbe appreso l'esistenza. In sostanza alcun mezzo di prova è stato richiesto per dimostrare l'esistenza del nesso causale fra violazione del dovere di fedeltà ed intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non si può dunque, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, valutare la domanda di addebito provata sulla base del principio di non contestazione, per i motivi innanzi esposti;
neppure si può ritenere raggiunta la prova circa le condotte allegate dalla moglie sulla base della documentazione da lei prodotta, che, in disparte da ogni considerazione su provenienza ed attendibilità, attesta una conflittualità elevata fra coniugi risalente ad epoca coeva o successiva alla data di presentazione del ricorso per la separazione, epoca in cui la crisi coniugale era, per forza di cose, già conclamata.
La sentenza va dunque riformata eliminando la previsione dell'addebito.
Il terzo motivo risulta invece infondato.
Come è noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli di cui all'art. 337 quater c.c. è derogabile solo ove la sua applicazione risulti in concreto “contrario all'interesse del minore”.
Nel caso di specie la sentenza impugnata – ancora una volta valorizzando il principio di non contestazione
– ha ritenuto provate le inadempienze paterne, manifestatesi in un disinteresse per le esigenze, anche di salute, dei minori, in forma di “cieco diniego” alle richieste della madre.
Invero tale motivazione non appare pienamente corretta, dal momento che nella memoria del 31.3.2023
il aveva ripetutamente negato di aver privato i figli di assistenza morale e materiale e di aver, in Pt_1
particolare, negato il proprio consenso per visite mediche o controlli, specificando di aver avuto un contrasto di opinioni con la solo con riguardo alla presa in carico allo SREE, preferendo CP_1
sottoporre i minori a visita presso uno specialista privato (psichiatra). La sentenza di primo grado avrebbe quindi dovuto specificare per quale motivo le giustificazioni addotte dal padre fossero ininfluenti oppure inattendibili e dunque non idonee a sconfessare le tesi materne, sempre che queste fossero adeguatamente provate.
Orbene, appare utile fornire alcune coordinate ermeneutiche che rilevano per la soluzione della controversia.
pagina 8 di 13 Secondo Cass. 26587/2009 la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto “tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori
responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”.
Deve altresì osservarsi che in materia familiare il giudicato è sempre rebus sic stantibus, nel senso che i provvedimenti assunti sono suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che, di conseguenza, possono essere fatti valere anche in grado di appello.
Nel caso in esame il ha dimostrato di aver effettuato, nel 2022, versamenti a titolo di Pt_1
mantenimento in importi inferiori a quelli stabiliti dal Presidente, e non sempre in maniera regolare. Deve
però considerarsi che l'assegno era all'epoca stabilito in euro 2.000 mensili (1.000 per i figli e 1.000 per la moglie), importo oggettivamente lontano dalle reali capacità economiche dell'obbligato il quale, pur socio di una società attiva e dal vivace fatturato, aveva dichiarato per l'anno 2021 redditi personali per euro 1.252,00 e redditi da partecipazioni pari ad euro 6.257,00, come risulta dall'indagine patrimoniale svolta dalla GDF. Detto inadempimento non potrebbe, dunque, di per sé valere quale sintomo di un grave disinteresse del padre per le esigenze di cura dei figli, essendo oggettivamente impossibile fare fronte,
con le proprie sostanze, ad assegni così elevati.
Anche l'esercizio discontinuo del diritto di visita dovrebbe essere contestualizzato, onde verificare se tale irregolarità dipenda da circostanze estranee alla volontà del genitore non collocatario, ovvero sia sintomo dell'incapacità di farsi carico in maniera responsabile delle esigenze di cura, istruzione ed educazione della prole.
Orbene, alla luce della copiosa documentazione prodotta da in primo grado e dei CP_1
documenti sopravvenuti prodotti in questa sede emerge che il si è sottratto non solo, ripetutamente, Pt_1
agli obblighi assistenziali (risulta ad esempio non aver versato alcuna somma a titolo di mantenimento per l'anno 2024, non avendo prodotto alcuna prova documentale a fronte dell'avversa allegazione contenuta nella comparsa di costituzione in appello) e di visita, ma si è dimostrato carente anche con pagina 9 di 13 riguardo ad urgenti ed importanti attività da svolgere nell'interesse dei figli (si veda ad esempio il doc. 3 allegato all'istanza dell'11.3.2022, da cui risulta che la dovette richiedere, invano, la mediazione CP_1
dei legali per ottenere il consenso del alla presa in carico dei figli da parte dello di Pt_1 CP_2
CI e la sottoscrizione del PEI, ovvero il piano educativo individuale per gli studenti con difficoltà). Oltretutto sono stati prodotti stralci di numerose conversazioni whatsapp in cui la CP_1
formulava richieste di natura organizzativa rimaste senza risposta da parte del sig. che sono segno Pt_1
di grave incomunicabilità nella coppia genitoriale.
Né si può ritenere legittima la pretesa del di sottoporre i figli ad un ulteriore consulto (la cosiddetta Pt_1
“second opinion”) con il dott. ; le diagnosi e certificazioni delle patologie dei figli risalgono ad Per_3
epoca anteriore alla separazione ed erano certamente note al padre, che non poteva, ragionevolmente,
opporsi alla prosecuzione dei percorsi offerti, peraltro gratuitamente, dal Servizio pubblico (SREE di
CI).
In questa prospettiva, pare evidente che il si mostra refrattario ad affrontare le responsabilità di Pt_1
un affidamento condiviso, che sarebbe contrario all'interesse dei minori proprio in considerazione dell'impossibilità di assumere decisioni di comune accordo sulle questioni di maggiore interesse, tanto più in situazioni di urgenza che pure potrebbero presentarsi, il tutto anche in ragione dei peculiari orari lavorativi del sig. che non lo rendono facilmente reperibile in orario diurno. Pt_1
Ulteriore elemento che rileva sia ai fini della decisione sull'affido che di quella, successiva, sul mantenimento è l'allegato stato di disoccupazione del Pt_1
La giurisprudenza ha più volte affermato che anche l'eventuale stato di disoccupazione non esonera il genitore dall'obbligo di contribuzione per i figli e che incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, soprattutto laddove il soggetto disponga di una capacità lavorativa che possa essere utilmente spesa.
Va infatti condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c. non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma pagina 10 di 13 rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie il ha perduto l'occupazione per una scelta personale, avendo cessato l'attività. Pt_1
Anche a voler sostenere che si sia trattato di scelta necessitata, per la gravosità della situazione debitoria dalla s.a.s. (in udienza è stato riferito che la società Panificio Pallini è stata posta in liquidazione giudiziale), il giovane ed in buone condizioni di salute, potrebbe agevolmente reimpiegarsi nel Pt_1
medesimo settore, alle dipendenze di terzi, o accedere alle misure di sostegno al reddito;
in ogni caso, non può sottrarsi agli obblighi di mantenimento della prole.
La previsione dell'affido esclusivo va dunque confermata, con attribuzione alla signora del CP_1
potere di assumere in via autonoma le decisioni di maggior interesse, quali quelle in materia scolastica e sanitaria.
Il quarto motivo è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente la Corte reputa non necessarie ulteriori indagini a carattere patrimoniale, dovendo rimarcarsi come, al fine di stabilire an e quantum degli assegni nei procedimenti familiari, non sia necessaria una ricostruzione analitica dei patrimoni e delle singole entrate finanziarie di ciascun coniuge nel loro esatto ammontare, ma sia sufficiente una attendibile ricostruzione delle rispettive potenzialità
economiche (cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
Come si accennava, il negli anni precedenti il ricorso per la separazione era titolare di una Pt_1
panetteria e disponeva di conti correnti che facevano registrare accrediti, in media, per circa 33.000 euro annui (vedi informativa GDF). Valutando anche all'attualità l'esistenza di una capacità lavorativa che può essere utilmente spesa, si deve ritenere congruo che egli contribuisca al mantenimento dei figli,
tenuto conto anche dei più ampi tempi di permanenza presso il genitore collocatario, con la somma di euro 650,00 mensili, confermando la previsione del 70% a suo carico delle spese straordinarie, in ragione della disparità reddituale con l'ex coniuge, che percepisce circa 600/700 euro mensili di retribuzione.
Per quanto riguarda invece il mantenimento della ricorrente, giova richiamare la giurisprudenza che, in tema di assegno di mantenimento, ha rimarcato la differenza di presupposti fra assegno di separazione ed assegno divorzile, precisando che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i pagina 11 di 13 "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cassazione civile sez.
I, 20/06/2023, n.17544 e 17545).
In questa prospettiva interpretativa, e prescindendo dalla eventuale e contingente situazione di non occupazione del operando una valutazione comparativa tra le rispettive situazioni economiche Pt_1
deve ritenersi che sussista tuttora l'obbligo del marito di versare un mantenimento alla moglie,
sussistendone tutti i presupposti di legge, ovvero la sperequazione reddituale e, non da ultimo, valorizzato il dato pacifico per cui la , in costanza di matrimonio, non lavorava a causa della necessità di CP_1
occuparsi dei figli, soprattutto cui, in tenera età, è stata diagnosticata l'epilessia. Per_1
In considerazione del criterio di soccombenza e del complessivo esito del giudizio, che ha visto la parziale riforma della sentenza impugnata nel senso invocato dall'appellante (che, tuttavia, non ha visto integralmente accolte le sue pretese), e dovendosi valutare la soccombenza sulla base dell'esito finale della lite (cfr. Cass. Civ. n. 13356/2021 e Cass. civ 6369/2013), le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in dispositivo vanno compensate per metà e poste per la restante parte a carico del Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza impugnata Parte_1
rigetta la domanda di addebito della separazione personale proposta da CP_1
riduce l'importo dell'assegno di mantenimento per la prole posto a carico di ad € 650,00 Parte_1
mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat annuali per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza;
dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/2 e condanna Parte_1
a rifondere a la restante metà, che liquida (limitatamente a tale metà) per il primo grado CP_1
pagina 12 di 13 in € 1.500,00 per compensi professionali e per il giudizio di appello in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 27/01/2025
Il Consigliere rel.
dott. Arianna De Martino
Il Presidente
dott. Simone Salcerini
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