Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1357
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato contraddittorio preventivo

    Il giudice ha escluso l'obbligo di contraddittorio per i tributi non armonizzati, richiamando la giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Genericità dei motivi di rigetto della domanda di esenzione

    Il giudice ha ritenuto legittima la compensazione tra crediti e debiti del contribuente, richiamando gli articoli del codice civile.

  • Rigettato
    Mancanza del presupposto impositivo

    Il giudice ha dichiarato inconferente tale motivo, poiché l'atto impugnato non fa riferimento a rifiuti ordinari.

  • Rigettato
    Illegittimità di condizioni di esenzione regolamentari diverse da quelle previste dalla legge

    Il giudice ha ritenuto che l'esclusione dall'esenzione derivasse da debiti pregressi del ricorrente, non da condizioni regolamentari illegittime.

  • Rigettato
    Adempimento onere probatorio

    Il giudice ha ritenuto inconferente tale eccezione, poiché il provvedimento di rigetto non contestava l'adempimento probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1357
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1357
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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