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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1357/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9646/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112500198822 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva, nei confronti del Comune di RO TA, ricorso n. 9646/2025 RG avverso un Avviso di pagamento per TARI 2024 per € 1.770,00 in relazione ad un immobile in Indirizzo_2
.
1.1 Ricorrente lamenta che nel locale di 300 mq esercita un'attività di carrozzeria e, poiché produce rifiuti prevalentemente speciali, li smaltisce in proprio ed a proprie spese, presentando annualmente rituale domanda di esenzione TARI (D. Lgs. n. 116/2020) che, tuttavia, per il 2024 gli è stata rigettata dal Comune
(25/02/2025) per la presunta esistenza di debiti TARI degli anni precedenti. Propone, pertanto, i seguenti motivi.
1° - Mancato contraddittorio preventivo con il contribuente (art.
6-bis, l. n. 212/2000).
2° - Genericità dei motivi di rigetto della domanda di esenzione (mancato fondamento giuridico per il rigetto dell'esenzione 2024 e mancata indicazione dei debiti arretrati).
3° - Mancanza del presupposto impositivo, perché una percentuale anche minima di rifiuti ordinari resterebbe assorbita nel diritto all'esenzione di specie (art. 1, co. 649, l. n. 147/2013).
4° - Illegittimità di condizioni di esenzione Regolamentari diverse da quelle previste dalla legge, anche tenuto conto dell'evoluzione normativa estensiva delle esenzioni (art. 1, co. 9 D. Lgs. n. 116/2020).
5° - Adempimento del proprio onere probatorio, a mezzo della documentazione allegata.
2. RO TA si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere come segue infondati tutti i motivi proposti.
1° motivo (contraddittorio preventivo) - Non esiste alcun obbligo di attivare il contraddittorio endo- procedimentale per i tributi non armonizzati, come l'IMU (Cass. n. 9978/2021).
2° motivo (Genericità dei motivi di rigetto della domanda di esenzione) - Il creditore può ben portare in compensazione le proprie ragioni di credito e di debito (artt. 1241 c.c. e ss.)
3° motivo (Mancanza del presupposto impositivo) - L'eccezione è inconferente, atteso che l'atto impugnato non fa alcun riferimento a rifiuti ordinari.
4° motivo (condizioni di esenzione Regolamentari diverse da quelle previste dalla legge) - L'atto impugnato non introduce alcuna ulteriore condizione rispetto a quelle di legge, atteso che l'esclusione dall'esenzione deriva dalle ragioni di debito a carico del ricorrente.
5° motivo (adempimento del proprio onere probatorio) - L'eccezione è inconferente, atteso che il punto non
è stato messo in discussione dal provvedimento di rigetto allegato dal ricorrente.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa con risorse proprie dell'Ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 700 in favore del Comune di Roma
Capitale.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9646/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112500198822 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva, nei confronti del Comune di RO TA, ricorso n. 9646/2025 RG avverso un Avviso di pagamento per TARI 2024 per € 1.770,00 in relazione ad un immobile in Indirizzo_2
.
1.1 Ricorrente lamenta che nel locale di 300 mq esercita un'attività di carrozzeria e, poiché produce rifiuti prevalentemente speciali, li smaltisce in proprio ed a proprie spese, presentando annualmente rituale domanda di esenzione TARI (D. Lgs. n. 116/2020) che, tuttavia, per il 2024 gli è stata rigettata dal Comune
(25/02/2025) per la presunta esistenza di debiti TARI degli anni precedenti. Propone, pertanto, i seguenti motivi.
1° - Mancato contraddittorio preventivo con il contribuente (art.
6-bis, l. n. 212/2000).
2° - Genericità dei motivi di rigetto della domanda di esenzione (mancato fondamento giuridico per il rigetto dell'esenzione 2024 e mancata indicazione dei debiti arretrati).
3° - Mancanza del presupposto impositivo, perché una percentuale anche minima di rifiuti ordinari resterebbe assorbita nel diritto all'esenzione di specie (art. 1, co. 649, l. n. 147/2013).
4° - Illegittimità di condizioni di esenzione Regolamentari diverse da quelle previste dalla legge, anche tenuto conto dell'evoluzione normativa estensiva delle esenzioni (art. 1, co. 9 D. Lgs. n. 116/2020).
5° - Adempimento del proprio onere probatorio, a mezzo della documentazione allegata.
2. RO TA si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere come segue infondati tutti i motivi proposti.
1° motivo (contraddittorio preventivo) - Non esiste alcun obbligo di attivare il contraddittorio endo- procedimentale per i tributi non armonizzati, come l'IMU (Cass. n. 9978/2021).
2° motivo (Genericità dei motivi di rigetto della domanda di esenzione) - Il creditore può ben portare in compensazione le proprie ragioni di credito e di debito (artt. 1241 c.c. e ss.)
3° motivo (Mancanza del presupposto impositivo) - L'eccezione è inconferente, atteso che l'atto impugnato non fa alcun riferimento a rifiuti ordinari.
4° motivo (condizioni di esenzione Regolamentari diverse da quelle previste dalla legge) - L'atto impugnato non introduce alcuna ulteriore condizione rispetto a quelle di legge, atteso che l'esclusione dall'esenzione deriva dalle ragioni di debito a carico del ricorrente.
5° motivo (adempimento del proprio onere probatorio) - L'eccezione è inconferente, atteso che il punto non
è stato messo in discussione dal provvedimento di rigetto allegato dal ricorrente.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa con risorse proprie dell'Ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 700 in favore del Comune di Roma
Capitale.