TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/10/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 3486/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Torino, via Massena Parte_1
87, presso lo studio dell'avv. Francesco Criniti, che la rappresenta e difende, con l'avv. Domenico Odetti, per delega in atti;
attrice;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Milano, piazza Bertarelli 1, presso lo CP_1 studio degli avv. Massimo Donna e Chiara Bianchi, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: vendita.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… Nel merito
Per i motivi tutti illustrati in fatto ed in diritto, Dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere CP_1 alla la complessiva somma di euro 7037,09 o quell'altra somma veriore CP_2 accertanda in corso di causa oltre agli interessi moratori di cui al Dlgs 231/2002.
In ogni caso
Col favore delle spese di lite, con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti avvocati ex art. 93 c.p.c.”
Convenuta: “… Nel merito in via principale:
- Rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in atti;
- Condannare in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 1 ovvero co. 2 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria in favore di CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella somma che sarà
[...] ritenuta di giustizia ad esito del presente procedimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
In via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato l'inadempimento di Parte_1 alle obbligazioni assunte per le ragioni esposte in atti per l'effetto:
Condannare in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale subìto da pari ad euro 26.357,05 o nella diversa somma ritenuta di giustizia Controparte_1 risultante all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
Condannare in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale subìto da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, da Controparte_1 liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- accertato e dichiarato che le condotte poste in essere da
[...] descritte in atti, costituiscono atti illeciti ai sensi dell'art. 2043 c.c. Parte_1 in danno di per l'effetto Controparte_1
Condannare in persona del suo legale Parte_1
2 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale subìto da e dalla dott.ssa nella sua qualità di legale rappresentante Controparte_1 Per_1 di pari ad euro 3.829,06 o nella diversa somma ritenuta di giustizia Controparte_1 risultante all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
Condannare in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale subìto da e dalla dott.ssa nella sua qualità di legale rappresentante Controparte_1 Per_1 di da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata la domanda attorea, rideterminare la somma che sarà dovuta ad
[...]
nella misura che sarà ritenuta di giustizia ad esito del giudizio e Parte_1 comunque tenuto conto dell'importo già corrisposto da pari ad euro CP_1
7.038,18 e dei costi sostenuti da per eliminare i vizi e difetti della merce CP_1 acquistata.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria ...”
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree hanno a oggetto la condanna della convenuta al pagamento di € 7.037,09 (oltre interessi), a titolo di prezzo residuo per la vendita di valvole, la cui conformità alle previsioni contrattuali sarebbe stata contestata
“genericamente” il 27/12/2021 (cit. p. 2).
La ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande CP_1 avversarie, in ragione dell'esistenza di vizi dei beni;
in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale (quantificato in
€ 26.357,05) e non patrimoniale (da liquidare in via equitativa), oltre al risarcimento di quello subito dalla legale rappresentante (quantificato, nella Parte_2 sua componente patrimoniale, in € 3.829,06).
3 2. Iniziando dalle questioni relative alla denuncia dei vizi - che, ai sensi dell'art. 1495 c. 1 Cc, deve essere fatta “entro otto giorni dalla scoperta” -, va rilevato che le cose sono state consegnate il 13/12/2021 (circostanza pacifica in causa) e i vizi sono stati denunciati il 20/12/2021 (e non solo il 27/12/2021; doc. 8 fasc. att.).
Ne discende il rispetto dei termini per far valere il diritto alla garanzia del compratore ex art. 1495 Cc.
3. Passando al merito, la natura della controversia rende necessario rilevare che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492
c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (Cass. Sez. Un.
11748/2019; nello stesso senso, Cass. 8199/2020).
Ciò premesso, nella specie è da ritenere che la convenuta abbia fornito tale prova, da cui discendono il rigetto della domanda attorea e il parziale accoglimento di quelle riconvenzionali.
Al riguardo, va osservato che l'esistenza dei vizi emerge anzitutto dalla testimonianza di il quale ha confermato di aver svolto un Testimone_1 collaudo e di aver contribuito alla redazione del “rapporto di non conformità” del
27/12/2021, che contiene un'analitica descrizione dei vizi rilevati (doc. 19 e 19 bis fasc. conv.).
Le allegazioni della convenuta hanno inoltre trovato riscontro nelle comunicazioni del cliente MO in data 03/01/2022 e della destinataria finale
Edison Spa, relative all'esistenza di difatti (doc. 20 e 20 bis fasc. conv.).
Meno significative sono invece le dichiarazioni di tenuto Testimone_2 conto, sotto il profilo soggettivo, del fatto che il testimone è “socio e membro del
Consiglio di Amministrazione della ; dal punto di vista oggettivo, che CP_1 egli ha dimostrato di non avere un adeguato ricordo dei fatti di causa, con riferimento al numero delle valvole (affermando che “La fornitura aveva a oggetto circa 30 - 40 valvole”, mentre l'ordine del 26/07/2021 riguarda 18 cose;
doc. 1 fasc. att.) e all'articolazione dei controlli, sulla quale è da ritenere più attendibile la deposizione dello che ha partecipato personalmente alla stesura del Tes_1 citato rapporto.
4 In ogni caso, va osservato che, tenuto conto del complesso delle risultanze, le divergenze tra le affermazioni dei due testimoni non sono tali da escludere la prova dei vizi.
La dimostrazione dell'esistenza di questi difetti assorbe le questioni relative agli altri inadempimenti lamentati dalla convenuta.
Ne discende il rigetto della domanda attorea.
4. Venendo alla quantificazione del danno subito dal compratore, risultano provate le voci di cui alle fatture della Cfa Srl n. 191/2021 (€ 1.030,00), 12/2022 (€
320,00), 13/2022 (€ 210,00), 14/2022 (€ 2.200,00), con esclusione dell'Iva (il cui versamento non si traduce in un pregiudizio per la società convenuta), le cui prestazioni risultano riconducibili all'oggetto della vendita e non sono state specificamente contestate dall'attrice (doc. 21 - 21 ter e 21 sexies e mem. ex art. 171 ter n. 1 Cpc p. 3).
Quanto alla fattura n. 5/2022 della Cvb Valves Srl, la richiesta è fondata con riferimento alla valvola DN 3'', inclusa nella “FORNITURA ITALIANA VALVOLE
INDUSTRIALI”, mentre non può essere accolta per quella DN 8'' ANSI 900#, che non rientra nell'oggetto dell'ordine del 26/07/2021, con conseguente determinazione di un danno di € 1.525,00 (esclusa Iva), pari a ½ della somma complessiva (doc. 21 quater fasc. conv. e doc. 1 fasc. att.).
La domanda non può invece essere accolta nella parte relativa alla fattura n.
15/2022, che si riferisce a un ordine del 02/08/2021, confermato il 06/08/2021, in data anteriore alla consegna delle cose (doc. 21 quinquies fasc. conv.).
Ad analoga conclusione si deve giungere per quanto concerne il danno “per il costo del personale di che si è occupato di risolvere le problematiche CP_1 insorte” (comp. concl. p. 18), tenendo conto dell'orientamento di questo Tribunale, secondo cui le “spese sostenute per le ore di lavoro dei dipendenti … non rappresentano un danno risarcibile”, trattandosi “di costi che sarebbero stati comunque sostenuti anche nel caso in cui l'appalto avesse avuto un andamento regolare”, potendo rilevare esclusivamente “costi aggiuntivi, ad esempio per ore di straordinario o per l'assunzione di nuovi addetti” (Trib. Torino 2936/2024 e
2967/2022).
Il danno patrimoniale va pertanto determinato in € 5.285,00.
Va infine riconosciuta l'esistenza di un danno da discredito commerciale
5 (Cass. 22301/2015), derivante dal fatto che il materiale era “da installare presso il cantiere” di terzi (comp. risp. p. 3 e doc. 20 e 20 bis fasc. conv.), il quale può essere quantificato in via equitativa nella misura di 1/4 del danno patrimoniale, pari a € 1.321,25.
Il danno complessivo ammonta pertanto a € 6.606,25.
Trattandosi di un debito di valore, tale importo va maggiorato di interessi e rivalutazione all'attualità (Cass. Sez. Un. 1712/1995).
L'attrice deve pertanto essere condannata a pagare alla convenuta €
6.606,25 per capitale, € 971,12 per maggior danno ed € 750,45 per interessi, per un totale di € 8.327,82, oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 Cc dalla data della presente sentenza al saldo.
5. Va infine dichiarato il difetto di legittimazione attiva della in CP_1 ordine ai danni subiti da , che non si è costituita in proprio, ma Parte_2 solo come legale rappresentante della società, con conseguente inammissibilità della relativa domanda.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 5.077,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta la domanda proposta dall' nei confronti Parte_1 della CP_1 condanna l a pagare alla € Parte_1 CP_1
8.327,82, oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 Cc dalla data della presente sentenza al saldo;
dichiara inammissibile la domanda proposta dalla nei CP_1 confronti dell , relativa ai danni subiti da Parte_1 Parte_2
;
[...] condanna l a rimborsare alla le Parte_1 CP_1
6 spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 13/10/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
7