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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15406/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Curatela Eredita' Giacente Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21731/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'avviso di accertamento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente deposistato, la "Curatela dell'eredità giacente di Ricorrente_1" ricorreva avverso l'avviso di accertamento relativo alla TARI dovuta per l'anno 2018, eccependone l'illegittimità per omessa notifica al curatore dell'eredità giacente, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Nessuno si costituiva per il Comune di Sant'Antimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, la mancata costituzione dell'Ufficio induce a ritenere fondata l'eccezione di parte ricorrente, non risultando agli atti l'avvenuta notifica al curatore dell'eredità giacente.
Alla soccombenza segue la condanna del Comune di Sant'Antimo al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 278, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Sant'Antimo al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 278,00 in favore di parte ricorrente, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15406/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Curatela Eredita' Giacente Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1717 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21731/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'avviso di accertamento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente deposistato, la "Curatela dell'eredità giacente di Ricorrente_1" ricorreva avverso l'avviso di accertamento relativo alla TARI dovuta per l'anno 2018, eccependone l'illegittimità per omessa notifica al curatore dell'eredità giacente, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Nessuno si costituiva per il Comune di Sant'Antimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, la mancata costituzione dell'Ufficio induce a ritenere fondata l'eccezione di parte ricorrente, non risultando agli atti l'avvenuta notifica al curatore dell'eredità giacente.
Alla soccombenza segue la condanna del Comune di Sant'Antimo al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 278, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Sant'Antimo al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 278,00 in favore di parte ricorrente, oltre accessori di legge se dovuti.