Sentenza 30 marzo 2026
Decreto presidenziale 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 5935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5935 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05935/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15729/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15729 del 2025, proposto da
Costruzioni LI AR QU S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Vincenzo Ferrante, Pietro Renato Canzi, Andrea Nardi, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;
contro
Autostrade per L’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, Adriano Cavina, Donato Caterino, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Po, n.2;
nei confronti
Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni Società Consortile A Responsabilità Limitata, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del 10 ottobre 2025, trasmesso a mezzo PEC tramite Portale HWTP in pari data (doc. 1), con il quale Autostrade per l’Italia S.p.A. ha disposto l’esclusione del costituendo RTI tra la mandataria Costruzioni LI AR QU S.p.A. e le mandanti Steelconcrete Consorzio Stabile e RE s.r.l. dalla procedura di gara aperta indetta per l’affidamento dei lavori di ammodernamento delle gallerie ricadenti sulle tratte autostradali delle direzioni di tronco di autostrade per l’Italia S.p.A. - LOTTO 7 (DT7 Pescara) - CIG B29A016FCA (TENDER_71243) (il “Provvedimento di Esclusione”);
- del provvedimento del 1° agosto 2025, trasmesso a mezzo PEC tramite Portale HWTP, con il quale Autostrade per l’Italia S.p.A. ha richiesto “chiarimenti dichiarazione equivalenza tutele normative NL e richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 dichiarazione di equivalenza tutele economiche NL” (doc. 2);
- di tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti, nelle parti concernenti l’istruttoria svolta per disporre l’esclusione del costituendo RTI, ivi compreso il verbale inerente al procedimento di verifica dell’equivalenza, ex artt. 11 e 101 del D.lgs. n. 36/2023;
- dei pareri del 14 luglio 2025 e dell’8 settembre 2025 del consulente giuslavorista, acquisiti dal RUP ai fini della adozione del provvedimento di esclusione del costituendo RTI tra la mandataria Costruzioni LI AR QU S.p.A. e le mandanti Steelconcrete Consorzio Stabile e RE s.r.l. ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, commi 1, 2, 3, e 4 e dell’art. 57, comma 1, del Codice (nel seguito, congiuntamente i “Pareri” - doc. 3
- o, isolatamente, il secondo parere il “Parere Conclusivo” - doc. 3
bis);
- nelle parti indicate in diritto, del Bando di gara (doc. 4) e del Disciplinare di gara (doc. 5), e di ogni altro atto o documento facente parte della
lex specialis;
- della non conosciuta graduatoria finale, ove nelle more eventualmente approvata;
- del non conosciuto provvedimento di aggiudicazione, ove nelle more eventualmente approvato;
- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso, indicato nei precedenti atti, ancorché non conosciuto;
e
per la declaratoria di inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto, ove stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell’aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire, in separata sede, per il risarcimento danni per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autostrade per L’Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. GI GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna controversia riguarda la procedura aperta indetta da Autostrade per l’Italia s.p.a. (di seguito anche solo “ASPI” o “stazione appaltante”) per l’affidamento dei lavori di ammodernamento delle gallerie ricadenti sulle tratte autostradali delle direzioni di tronco di ASPI - LOTTO 7 (DT7 Pescara) – CIG B29A016FCA (TENDER_71243).
La gara è stata suddivisa in 7 lotti ed il presente giudizio riguarda il lotto 1 (CIG: B29A016FCA – DT7 Pescara).
Nella predetta gara il costituendo RTI composto dalla mandataria Costruzioni LI AR QU s.p.a. e le mandanti Steelconcrete Consorzio Stabile e RE s.r.l. (di seguito anche solo “RTI AR” o “ricorrente”) si è classificato al primo posto della graduatoria. Di conseguenza, ASPI ha avviato a) la verifica dei requisiti e dei costi della manodopera, nonché b) la verifica di equivalenza sul NL LA – Aziende Industriali indicato dalla mandante RE s.r.l. (di seguito anche solo “RE”) rispetto al NL LIzia – Aziende Industriali (F012) indicato nel disciplinare come applicabile all’appalto. All’esito della predetta verifica, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione del RTI AR dalla gara per l’asserita non equivalenza delle tutele economiche e normative tra il NL LIzia e il NL LA applicato da RE.
2. Con il presente gravame parte ricorrente domanda:
- in via principale, l’annullamento del provvedimento di esclusione e degli atti ad esso presupposti e conseguenti, al fine di “ aggiudicare la Gara alla ricorrente, dichiarando l’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e con conseguente subentro della ricorrente ”;
- in via subordinata di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici o di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nei termini che verranno di seguito precisati.
Il ricorso contiene, altresì, un’istanza di verificazione volta ad accertare l’equivalenza tra il NL LIzia e quello LA.
Il gravame è affidato a cinque motivi di gravame come di seguito rubricati:
“ I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLA-ZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ANAC AL BANDO TIPO N. 1/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N. 2/2020. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ERRO-NEITÀ DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI-FETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI BUON ANDAMENTO, REGOLARITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA .”;
“ II. (SOTTO ALTRO PROFILO) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA RELA-ZIONE ILLUSTRATIVA ANAC AL BANDO TIPO N. 1/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLI-CAZIONE DELLA CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N. 2/2020. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DI-FETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI BUON ANDAMENTO, REGOLARITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA, RISULTATO. ”;
“ III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLA-ZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, C. 2, LETT. H), N. 2 DELLA L. 78/2022 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 76 COST. RICHIESTA DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA IN VIO-LAZIONE DELL’ART. 76 COST .”;
“ IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLA-ZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ANAC AL BANDO TIPO N. 1/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 39, 41, 97 COST.. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTO-RIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA, BUON ANDAMENTO, PROPORZIONA-LITÀ, RISULTATO FAVOR PARTECIPATIONIS. RICHIESTA DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 39, 41, 97 E 118, c. 4 COST. SIN-GOLARMENTE O CUMULATIVAMENTE CONSIDERATI ”;
“ V. SULLA DISAPPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.LGS. N. 36/2023. DISAPPLICAZIONE DEL PAR. 3 DEL DISCIPLINARE DI GARA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 49 E 56 TFUE E 31 DELL’ART. 70 DELLA DIRETTIVA 2014/24, RILETTO ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI, DELLA MASSIMA APERTURA ALLA CONCORRENZA, DEI CONSIDERANDO 70 E 104. DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE. RICHIESTA DI RINVIO PREGIUDIZIALE IN CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA EX ART. 267 TFUE ”.
3. Si è costituita per resistere al gravame ASPI, in qualità di Amministrazione resistente.
4. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Con il primo motivo parte ricorrente contesta il provvedimento di esclusione sostenendo che il giudizio di non equivalenza tra il NL LA (applicato dalla mandante RE) e il NL LIzia (previsto dalla lex specialis ) sia frutto di difetto di istruttoria e motivazione e, comunque, errato.
Non sussistono i dedotti vizi.
7.1. Dalle risultanze istruttorie emerge che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), riscontrata l’applicazione, da parte di uno dei componenti del RTI, di un regime contrattuale difforme da quello prescritto dalla lex specialis , abbia formulato una richiesta di chiarimenti nei confronti del concorrente, nella quale sono state evidenziate le differenze normative rilevate tra i due NL, al fine di acquisire:
- documentazione ulteriore rispetto a quella già in possesso della stazione appaltante ed ogni eventuale altro chiarimento ritenuto utile e comunque idoneo a dimostrare la sussistenza dell’equivalenza normativa tra i contratti collettivi citati;
- la dichiarazione della società RE di equivalenza delle tutele economiche fra il NL LA – Aziende Industriali e il NL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice F012) indicato nella lex specialis di gara.
Il RUP, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal concorrente, e previa acquisizione del parere di un giuslavorista, ha tuttavia concluso che « le tutele normative ed economiche garantite dal NL LA – Aziende Industriali siano inferiori rispetto a quelle previste dal NL LIzia – Aziende Industriali (F012) », sulla base delle seguenti motivazioni:
« “i) Lavoro straordinario: la dichiarazione della società RE S.r.l. evidenzia che alcune maggiorazioni previste dal NL LA sono superiori o uguali a quelle del NL F012. Tuttavia, l’equivalenza non può fondarsi su singole voci favorevoli, bensì su una valutazione sistemica. Il NL LA Aziende Industriali presenta una struttura meno tutelante, con percentuali inferiori in diverse casistiche e una disciplina più frammentata.
(ii) Assistenza integrativa e welfare: il NL F012 prevede forme di assistenza sanitaria e welfare vincolanti e strutturate, mentre il NL LA Aziende Industriali si affida a misure aziendali volontarie. La certificazione UNI/PdR 125:2022, nonché la dichiarazione della società RE S.r.l. di aver avviato iniziative come la corresponsione di buoni pasto, corsi di formazione o polizze assicurative, pur rilevanti, non garantiscono la permanenza né la vincolatività delle prestazioni, che restano nella discrezionalità dell’Impresa. Le tutele contrattuali devono essere oggettive e garantite, non basate su policy interne.
( iii) Preavviso: le differenze nei termini di preavviso, seppur minime, sono sistematiche e incidono sulla tutela del lavoratore. Inoltre, il NL F012 presenta una maggiore rigidità e protezione in caso di licenziamento.
(iv) Lavoro supplementare: la società RE S.r.l. sostiene che le maggiorazioni applicate sono superiori al 20%, tuttavia, tale percentuale di maggiorazione è riconosciuta solo nel caso di lavoro straordinario notturno o festivo; pertanto, la disciplina del NL LA Aziende Industriali è meno tutelante rispetto al NL F012. Inoltre, il NL F012 prevede una maggiorazione fissa del 20% per il lavoro supplementare non prevista del NL LA Aziende Industriali.
(v) Lavoro part-time: la mancata possibilità di verifica della percentuale massima di lavoratori part-time rappresenta un limite oggettivo. Il fatto che attualmente non vi siano lavoratori part-time non esclude la futura applicazione di norme meno tutelanti.
(vi) Contribuzione alla Cassa Edile: il NL LA – Aziende Industriali non prevede l’iscrizione e conseguentemente il versamento dei contributi alla Cassa Edile, riconosciuto invece dal NL F012.
- i cedolini trasmessi al fine di dimostrare l’equivalenza delle tutele economiche sono datati agosto 2025, mentre avrebbero dovuto riferirsi al periodo della presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
- tra gli elementi retributivi indicati figura un’indennità di cantiere prevista con accordo contrattuale, di cui non è stata fornita copia, né alcuna spiegazione o contestualizzazione e della cui legittimità si dubita, considerato che i lavoratori inquadrati nel NL LA Aziende Industriali non operano normalmente in cantiere;
- nei cedolini trasmessi figura altresì un superminimo assorbibile, che non può essere ritenuto accettabile ai fini della valutazione dell’equivalenza, in quanto per sua natura è soggetto a variazioni e riduzioni. Escludendo il superminimo assorbibile, gli importi indicati risultano inferiori a quelli previsti dal NL F012 ”.
Dall’esame del provvedimento di esclusione, di cui quello sopra riportato rappresenta solo un estratto, risulta che ASPI abbia indicato analiticamente le ragioni per le quali ha ritenuto non equivalenti le tutele normative ed economiche del NL LA rispetto a quelle previste dal NL LIzia, completando l’istruttoria anche attraverso l’acquisizione del parere di un esperto in materia giuslavoristica.
In particolare, dopo aver rilevato, in linea con il par. 7 della Relazione Anac, che l’equivalenza delle tutele normative può ritenersi sussistente quando “ lo scostamento rispetto ai parametri considerati è ‘marginale’ ovvero quando è limitato al massimo a soli due parametri ”, ha evidenziato – indicandone puntualmente le relative motivazioni – lo scostamento di ben sei parametri relativi al trattamento normativo che incidono negativamente sulla tutela dei lavoratori.
Analoghe considerazioni devono essere spese con riferimento al giudizio di equivalenza economica. In piena aderenza alle citate Linee Guida, l’Amministrazione ha infatti precisato che tale equivalenza sussiste solo qualora il valore delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto collettivo indicato nella lex specialis . Nel caso di specie, tuttavia, è stato rilevato – tra gli altri profili di criticità – come gli importi indicati dalla ricorrente risultino inferiori rispetto ai parametri tabellari previsti dal NL F012.
Il provvedimento impugnato, dunque, dopo aver analizzato nel dettaglio ogni singola divergenza, è approdato alla motivata conclusione circa l’inferiorità delle tutele garantite dal NL LA.
Sotto altro profilo, occorre rilevare che l’asserito vizio di istruttoria non può essere dedotto dalla mera circostanza che il parere giuslavoristico definisca le tutele del NL LA non “pienamente” equivalenti a quelle del NL LIzia. La tesi attorea, secondo cui tale espressione rivelerebbe l’applicazione di un parametro di valutazione errato (ovvero la ricerca di una sovrapponibilità assoluta anziché l’assenza di una “netta divergenza”), appare priva di pregio. Invero, una lettura complessiva e non parcellizzata dell’istruttoria conferma che l’Amministrazione ha operato un raffronto sistemico tra i due regimi contrattuali, giungendo alla conclusione che lo scostamento rilevato non sia marginale, bensì tale da intaccare il nucleo essenziale delle tutele minime garantite dalla lex specialis.
7.2. Vanno del pari dichiarate infondate le contestazioni volte a mettere in discussione la correttezza della valutazione della stazione appaltante in merito al mancato superamento del giudizio di equivalenza.
Al riguardo va ricordato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di equivalenza delle tutele costituisce “ espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti ” (T.a.r. Torino, n. 689/2025; T.a.r. Campania - Napoli, n. 7073/2025). Sicché, “ compito del Collegio [sarà] quello di valutare se l’attività istruttoria condotta dal RUP sia complessivamente corretta e se il risultato al quale egli è pervenuto non sia irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti ” (T.a.r. Lazio - Roma, n. 12007/2025).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente non abbiano evidenziato abnormità o errori di fatto nelle valutazioni impugnate. L’Amministrazione, infatti, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali non sussiste la dedotta equivalenza delle tutele tra i due NL, prendendo specifica posizione — anche nei propri scritti difensivi — sulle contestazioni di merito in ordine alle scelte compiute, formulando valutazioni logiche e coerenti che resistono integralmente al sindacato di legittimità.
L’evidente infondatezza del motivo esime il Collegio dal provvedere sulla istanza di verificazione, in quanto non necessaria ai fini del decidere.
8. Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto la stazione appaltante non avrebbe – a suo dire – dovuto effettuare alcun giudizio di equivalenza in quanto il NL LA sarebbe più pertinente in relazione alle prestazioni svolte da RE.
8.1. Ai fini dello scrutinio di tale motivo di ricorso si rende necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L’articolo 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, nella versione applicabile ratione temporis , prevede quanto segue:
“ 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 ”.
Il disciplinare di gara, a sua volta, prevedeva:
- che “ Il contratto collettivo applicato, per tutti i lotti di gara, è il NL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice F012) ” (art. 3);
- la facoltà di applicare altro contratto collettivo nazionale e territoriale che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (art. 10);
- che il RUP dovesse verificare “ l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10 ” (art. 25).
La lex specialis ha dunque positivizzato l’obbligo per l’aggiudicatario di garantire l’applicazione del NL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice F012), oppure di un altro contratto a condizione che il medesimo “ garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto ”.
8.2 Stante tale quadro normativo di riferimento va rilevata, anzitutto, l’infondatezza della tesi di parte ricorrente secondo la quale l’articolo 11 del Codice imporrebbe di indicare tanti contratti collettivi quanti sono quelli coinvolti nelle lavorazioni dell’appalto. L’articolo 11, difatti, come appena visto, onera espressamente la stazione appaltante di indicare il paradigma contrattuale di riferimento (comma 2) basandosi sulla prevalenza e sulla natura delle prestazioni (comma 1) oggetto dell’appalto o della concessione.
Va al riguardo evidenziato che il nuovo codice appalti ha innovato profondamente il regime normativo che riguarda la scelta del contratto collettivo applicabile negli appalti. Invero, mentre nel vigore del precedente regime, l’operatore poteva scegliere il contratto collettivo da applicare alla commessa a condizione che esso fosse stato coerente con l’oggetto dell’appalto, l’art. 11 del Codice cambia radicalmente prospettiva. Come chiarito dalla relazione illustrativa sull’articolo 11, il baricentro per la scelta del NL non è più l’attività prevalente dell’impresa (ex art. 2070 cod. civ.), bensì «le prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire». Ne consegue la piena legittimità della scelta di optare per un unico contratto ove questo rifletta la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni complessivamente messe a gara.
Nel sistema così delineato la stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto e, a fronte di tale indicazione, all’operatore economico sono “ date due possibilità in sede di presentazione dell’offerta: applicare il NL individuato dalla stazione appaltante oppure applicare un diverso NL, però provando che quest’ultimo offra garanzie equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, n. 9510/2025). Il sistema così delineato, quindi, restringe lo spazio di libertà negoziale dell’impresa a favore di una maggiore protezione dei lavoratori ” (cfr. T.a.r. Toscana - Firenze, n. 1584/2025; T.a.r. Campania - Napoli, n. 7073/2025).
Tale approccio trova peraltro conferma nella recente introduzione dell’art. 11, comma 2-bis, del Codice (ad opera del d.lgs. n. 208/2024). Sebbene tale novella non sia applicabile alla presente procedura ratione temporis, essa si inserisce pienamente nel solco dell’interpretazione qui sostenuta, assumendo una rilevante valenza chiarificatrice del sistema. Il legislatore, nel circoscrivere l’obbligo di indicazione di una pluralità di contratti alle sole ipotesi di attività autonome eccedenti la soglia del 30%, ha infatti esplicitato ex post un principio già insito nell’art. 11: ovvero quello secondo cui, al di sotto di tale soglia, l’individuazione del NL rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, la quale può legittimamente optare per i contratti più pertinenti al nucleo essenziale dell’appalto.
La validità delle presenti conclusioni non è posta in discussione dal richiamo, effettuato da parte ricorrente, alle indicazioni operative contenute nel contributo n. 21/2024 del CNEL. Detto contributo, difatti, se da un lato prevede che in presenza di attività plurime tra loro autonome « la pubblica Amministrazione potrà vincolare l’operatore economico ad applicare tanti contratti collettivi (…) quante sono le attività oggetto del contratto di appalto», dall’altro chiarisce che se le prestazioni sono «strumentalmente connesse perché dirette al conseguimento della medesima finalità produttiva oppure qualora alcune di queste abbiano solo carattere complementare, (…) il contratto collettivo applicabile è quello relativo all’attività “prevalente” ».
Che il predetto contributo CNEL non supporti l’interpretazione di parte ricorrente è confermato dal passaggio in cui lo stesso fornisce anche un’evidenza applicativa del criterio, osservando quanto segue: « si ipotizzi che la Pubblica Amministrazione voglia edificare una scuola (...) l’attività da eseguire riguarda non solo l’edificazione della struttura ma anche l’installazione degli infissi. (...) trattandosi di due attività tra loro connesse (perché finalizzate al medesimo risultato, cioè la costruzione di un edificio), la Pubblica Amministrazione ben potrebbe prevedere nel bando di gara che il NL da applicare ai sensi dell’art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 sia quello relativo all’attività prevalente oggetto del contratto di appalto, che in questo caso sarebbe rappresentato dall’attività di edificazione; in questo senso, allora, l’impresa aggiudicataria potrà applicare il NL imprese edili e affini e cooperative per definire il trattamento economico e normativo anche dei lavoratori che si occuperanno dell’installazione degli infissi ».
Il richiamato contributo del CNEL conferma la ricostruzione sin qui prospettata e contraddice la tesi di parte ricorrente: compete alla stazione appaltante il potere di individuazione del NL di riferimento. Nell’ambito di tale potere discrezionale, pur potendosi ipotizzare l’individuazione da parte della stazione appaltante di più contratti in presenza di prestazioni autonome e rilevanti, l’indicazione di un unico NL deve ritenersi pienamente legittima laddove le attività siano finalisticamente collegate e sia ravvisabile un contratto prevalente al quale le diverse lavorazioni oggetto dell’appalto possano essere ricondotte. Nel caso di specie, attesa la prevalenza dell’attività edilizia, la scelta operata dalla lex specialis di indicare il solo NL LIzia si palesa come pienamente ragionevole e conforme alla ratio normativa.
La riscontrata infondatezza nel merito esime, infine, il Collegio dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti in relazione a tale profilo di censura.
8.3. Dalla ricostruita conformità della lex specialis al dettato codicistico deriva altresì l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente, secondo cui ASPI avrebbe dovuto prescindere dal giudizio di equivalenza e applicare senz’altro il NL LA indicato da RE quale più pertinente alle prestazioni dell’appalto. Tale assunto, difatti, collide:
- con il tenore letterale dell’art. 11 del Codice, che non ammette deroghe al controllo della stazione appaltante;
- con il tenore del disciplinare (art. 25), che onera espressamente il RUP di verificare l’equivalenza delle tutele nel caso in cui il concorrente avesse dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo;
- con il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di equivalenza assume carattere obbligatorio, non essendo possibile sottrarre alla stazione appaltante il controllo sul contratto scelto dal concorrente, “ in quanto tale soluzione, peraltro priva di supporto normativo, non risulta coerente con le finalità di tutela sopra individuate e imposte dalla richiamata norma di rango primario, che anzi impongono una effettiva verifica e comparazione delle condizioni contrattuali - economiche e normative – proposte dall’operatore economico ” (T.a.r. Torino, n. 6892/2025; T.a.r. Toscana-Firenze, n. 1584 del 2025); l’impresa, quindi, pur libera di non adottare il NL indicato nel bando, “ deve però dimostrare che le tutele da essa fornite sono equivalenti, assoggettandosi ad una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura ” (Cons. Stato, n. 9075/2025).
8.4. Una volta chiarito che l’Amministrazione ha agito conformemente alla legge e al bando, vale precisare che non si ravvisano nemmeno i dedotti profili di abnormità o manifesta illogicità nell’operato dell’Amministrazione.
Occorre al riguardo precisare che le contestazioni di merito in ordine alla maggiore pertinenza del NL LA rispetto a quello LIzia lambiscono lo spazio della discrezionalità tecnica di esclusiva spettanza di ASPI. Tale valutazione è «sindacabile dal giudice amministrativo solo se le valutazioni a essa sottese siano abnormi, manifestamente irragionevoli, illogiche o affette da errori di fatto», non potendo il Collegio sostituirsi all’Amministrazione se non sotto i profili di «logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria», pena «un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione » (T.a.r. Sicilia - Catania, n. 1335/2025).
Va al riguardo rimarcato che, come risulta dagli atti di gara, RE si è obbligata a eseguire, all’interno del RTI, il 10% delle lavorazioni (e non una mera fornitura con posa in opera) relative alla categoria prevalente OG4. Ai sensi dell’Allegato II.12, Tabella A) del Codice, tali prestazioni riguardano le “ Opere d’arte nel sottosuolo ”: attività rispetto alle quali il NL LIzia risulta, all’evidenza, il paradigma contrattuale strettamente e logicamente connesso.
Peraltro, anche a voler ritenere che l’attività di RE nell’appalto di cui si controverte si limitasse - come tuttavia non è dimostrato - alla mera realizzazione e posa in opera di “ manufatti industriali ” la stessa rivestirebbe, comunque, natura edile.
Invero, l’Allegato X al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “ Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile ”, riconduce nei “ lavori di costruzione edile […] il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili ”.
È significativo, del resto, che il NL LIzia delinei il relativo perimetro di applicazione facendo riferimento alla “ costruzione (...) manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati )”.
Una volta accertato che RE ha assunto una quota delle lavorazioni principali in categoria OG4, l’eventuale natura non strettamente edile di una parte delle prestazioni di detto operatore non può giustificare l’applicazione di un diverso contratto collettivo che abbia tutele deteriori. Risulterebbe, infatti, intrinsecamente contraddittorio – oltre che irragionevole – sottrarre il personale impiegato in cantiere alle tutele specifiche garantite dal relativo NL di settore.
In altri termini, le prestazioni da eseguire in cantiere, anche ove fossero — per mera ipotesi — minoritarie rispetto a quelle svolte in stabilimento, devono comunque rimanere soggette ai livelli minimi di tutela inderogabilmente individuati dalla stazione appaltante. Diversamente opinando, si giungerebbe al risultato paradossale di applicare regimi contrattuali differenti (e, nel caso di specie, tutele deteriori) a lavoratori che operano nel medesimo contesto di cantiere, frustrando la ratio stessa dell’art. 11 del Codice.
E del resto, appare difficilmente configurabile un sistema in cui l’impresa applichi regimi contrattuali differenziati in ragione della specifica mansione svolta di volta in volta dal dipendente nell’ambito del medesimo appalto. Una siffatta frammentazione, oltre a presentare criticità di ordine pratico e gestionale, finirebbe per alimentare pericolosi fenomeni elusivi, rendendo estremamente incerta la verifica sull’effettiva osservanza della normativa giuslavoristica, specie nell’ipotesi di promiscuità delle mansioni di stabilimento e cantiere e rischiando di alterare il confronto competitivo della gara pubblica tra chi applica il NL LIzia e chi il “meno costoso” NL LA.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve concludersi non solo per l’infondatezza della tesi secondo cui il NL LA sarebbe l’unico contratto collettivo connesso all’attività svolta dalla mandante, ma anche per la piena ragionevolezza e legittimità della soluzione indicata nella lex specialis e applicata dall’Amministrazione.
Ne deriva l’infondatezza del primo motivo in tutte le sue articolazioni.
9. I motivi terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione.
9.1. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che, ove l’art. 11 del Codice venisse interpretato nel senso di imporre alle stazioni appaltanti di sottoporre il NL “specialistico” indicato dai concorrenti (ove diverso da quello contenuto nella lex specialis ) a verifica di equipollenza, tale norma sarebbe incostituzionale per eccesso di delega ex art. 76 Cost., “ poiché il legislatore delegato avrebbe ecceduto dagli indirizzi ricevuti da quello delegante, favorendo, peraltro, un’evoluzione del quadro normativo incoerente con il più generale sistema ”.
Secondo la tesi di parte ricorrente, in particolare:
- la delega conferita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. h), n. 2, della l. n. 78/2022 (la “legge delega”) sarebbe stata concepita al fine di consentire in sede di gara l’individuazione non già di un unico contratto collettivo, da sottoporre sempre e comunque a un vaglio di equivalenza, bensì di una pluralità di contratti commisurati all’eterogeneità delle prestazioni che compongono l’appalto (p. 24 ricorso);
- il giudizio di equivalenza delle tutele sarebbe giustificato esclusivamente allorché un operatore economico applicasse un contratto collettivo difforme rispetto a quello indicato dagli atti di gara, ma riconducibile allo stesso settore di attività.
9.2. Con il quarto motivo parte ricorrente sostiene che l’articolo 11 del Codice si ponga in violazione degli artt. 3, 36, 39, 41 e 118 Cost..
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono irrilevanti e manifestamente infondate.
9.3. Va anzitutto rimarcato che RE non si è obbligata a svolgere una prestazione super-specialistica e settoriale, ma, al contrario, si è impegnata a eseguire una quota delle lavorazioni (edili) prevalenti in categoria OG4, rispetto alle quali la stazione appaltante ha individuato il NL LIzia (F012) proprio in quanto " strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto ".
Se, dunque, le prestazioni che RE si è impegnata a eseguire sono proprio quelle in funzione delle quali la stazione appaltante ha individuato il contratto di riferimento, la questione di legittimità costituzionale sollevata risulta irrilevante ai fini del decidere, dato che la ricorrente contesta la legittimità di un meccanismo di verifica dell’equivalenza tra settori eterogenei che, nel caso di specie, non troverebbe comunque applicazione, essendo il NL indicato dalla lex specialis coerente con la natura intrinseca delle lavorazioni assunte dal componente del RTI.
A fini di completezza, occorre rilevare che le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono anche manifestamente infondate.
9.4. Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 76 Cost., atteso che il legislatore delegato ha recepito i criteri e i principi direttivi della legge delega.
Va al riguardo ricordato che l’art. 1, comma 2, lett. h), n. 2 della l. 78/2022, ha indicato, tra i criteri, “ l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, (…) specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell’offerta, criteri orientati tra l’altro a (…) 2) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contrastare il lavoro irregolare ”.
In adesione a tale principio, l’art. 11 del Codice ha previsto che le stazioni appaltanti indichino, nei documenti di gara, il NL nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e che i concorrenti ne siano tenuti all’applicazione, salva la facoltà per questi ultimi di indicare, nella propria offerta, un NL diverso, purché assicuri ai lavoratori le medesime tutele previste dal NL indicato dalla stazione appaltante.
Occorre inoltre rimarcare che la stazione appaltante ha un’ampia discrezionalità nell’individuare il NL applicabile all’appalto. Il che, se consente a quest’ultima – come avvenuto nel caso di specie – di indicare il NL avuto riguardo all’attività prevalente, allo stesso tempo non esclude che la stessa possa – con riguardo ad altre procedure – individuare più di un contratto collettivo ove lo richiedano la rilevanza e la natura autonoma delle prestazioni da eseguire; in linea, del resto, con quanto ora dispone il comma 2-bis del Codice. Così interpretata, la norma esclude la sussistenza del dedotto vizio di costituzionalità fatto valere con il presente gravame.
Non sussiste, in conclusione, alcuna violazione dei principi contenuti nella legge delega, anche tenuto conto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’art. 76 Cost. non riduce la funzione del legislatore delegato ad una “ mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore delegante ” (Corte Cost., n. 210/2025), ma lascia, nel rispetto della ratio della delega, margini di discrezionalità nella sua attuazione (Corte Cost. sentenze n. 59/2016, n. 146 e n. 98/2015, n. 119/ 2013).
9.5. I profili di incostituzionalità sollevati da parte ricorrente con riferimento agli articoli 39 e 41 Cost. sono già stati oggetto di scrutinio e ritenuti infondati dal Consiglio di Stato nella Relazione illustrativa alla norma e dalla giurisprudenza amministrativa successiva, con motivazioni che il Collegio condivide.
In particolare il Consiglio di Stato, nella predetta relazione, ha chiarito che: « La previsione non pare in contrasto con l’art. 39 Cost. in quanto non è diretta a estendere ex lege ed erga omnes l’efficacia del contratto collettivo, ma si limita a indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l’appalto pubblico, restando libero di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento dell’attività imprenditoriale diversa; e restando libero di accettare o non la clausola dell’appalto pubblico oggetto dell’aggiudicazione (accettando, quindi, anche l’esclusione dalla procedura). I medesimi argomenti possono essere utilizzati per affermare la compatibilità anche rispetto all’art. 41 Cost., tenuto conto altresì che la libera iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale ”.
Il consentire alla p.a. la scelta di indicare il NL applicabile alle prestazioni oggetto di gara sembra trovare giustificazione proprio sotto questo profilo (Art. 41, secondo comma, Cost.) ».
In senso analogo, la giurisprudenza amministrativa ha escluso la sussistenza di qualsivoglia contrasto dell’art. 11 con gli artt. 39 e 41 Cost. sul presupposto che “ l’impresa resta libera di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento della propria attività imprenditoriale e resta altresì libera di non adottare il determinato NL individuato dalla stazione appaltante, potendo dimostrare che le tutele da essa offerte sono equivalenti; in tal caso, essa si assoggetta a una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura, senza che tale sistema presenti profili di interferenza con i principi costituzionali evocati ” (in questi termini T.a.r. Toscana - Firenze, n. 1584/2025; cfr. ex multis anche T.a.r. Sicilia - Catania, n. 1335/2025).
9.6. Del pari infondata è la censura di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 36 Cost.. L’art. 11 del Codice, lungi dall’incidere negativamente sulla garanzia di una retribuzione proporzionata e sufficiente, si pone come presidio attivo della stessa. La disposizione, infatti, non comprime la tutela costituzionale ma ne promuove un’attuazione effettiva e uniforme, neutralizzando il rischio che dinamiche concorrenziali al ribasso tra gli operatori economici si traducano in una pregiudizievole erosione del nucleo essenziale e incomprimibile delle garanzie dei lavoratori.
9.7. Vanno altresì dichiarate infondate le doglianze riferite all’art. 118 Cost. in quanto formulate quale corollario della dedotta violazione degli artt. 39 e 41 Cost. e prive di autonoma consistenza argomentativa. Ne consegue che, esclusa la ricorrenza di questi ultimi vizi, non può configurarsi alcuna violazione del principio di sussidiarietà.
9.8. Vanno altresì disattesi i profili di incostituzionalità con riferimento all’articolo 3 Cost. Come evidenziato in sede di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, l’art. 11 del Codice non impone ai concorrenti di adottare il NL indicato nella lex di gara, bensì ammette la possibilità di applicarne uno differente a condizione che quello prescelto dai concorrenti garantisca “ ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante ”. Ne deriva l’insussistenza di alcun profilo di disparità di trattamento, ben potendo l’operatore economico applicare un differente NL purché quest’ultimo garantisca tutele economiche e normative equivalenti a quello indicato nella lex specialis.
9.9. Infondata, infine, è la dedotta violazione dell’art. 97 Cost., prospettata sotto il profilo della frustrazione dei principi del risultato e della massima apertura alla concorrenza.
Vale rimarcare come l’art. 11 persegua anche una finalità di semplificazione della procedura di gara. Da quest’ottica si deve escludere che l’Amministrazione sia onerata di indicare nel bando ogni singolo contratto collettivo che viene in rilievo per le varie le prestazioni coinvolte, con il conseguente onere di vagliare tutte le relative equivalenze. Siffatta interpretazione, infatti, costringerebbe la stazione appaltante a complessi e sistematici giudizi di equivalenza, alimentando il rischio di una proliferazione di contenziosi proprio sull’esito di tali verifiche, con evidente pregiudizio per i principi di buon andamento e di risultato.
In tale contesto, il richiamo al principio della concorrenza non è sufficiente per dimostrare l’irrazionalità della regola, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire il necessario punto di equilibrio tra la tutela del predetto interesse e quello all’efficienza della procedura e alla doverosa protezione del lavoratore; rispetto a tale valutazione discrezionale, le censure di parte ricorrente non hanno fatto emergere profili di manifesta irragionevolezza.
Alla luce di quanto precede, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno respinti.
10. Con l’ultimo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che l’articolo 11 del Codice, ove interpretato nel senso di precludere agli operatori economici di operare in gare pubbliche ricorrendo al proprio NL, si ponga in violazione degli art. 49 e 56 TFUE sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi, nonché della Direttiva 2014/24/UE, ove quest’ultima prevede che:
- “ Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero (…) avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale ” (considerando 97);
- “ Le condizioni di esecuzione di un appalto dovrebbero essere compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano collegate all’oggetto dell’appalto, che comprende tutti i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o commercializzazione. Ciò include le condizioni concernenti il processo di esecuzione dell’appalto, ma esclude i requisiti riguardanti la politica aziendale generale ” (considerando 104).
A giudizio di parte ricorrente l’articolo 11 del Codice:
- « limita l’eventuale vantaggio concorrenziale che un NL pertinente con l’oggetto dell’appalto e le prestazioni da eseguire può garantire alle imprese che correttamente lo applicano (cfr. CGUE, Sez. V, 27 novembre 2019, C-402/18) »;
- « si traduce in una misura capace di ledere al contempo tutte quelle norme e principi e di portare ad una violazione e falsa applicazione dell’art. 70 della Direttiva 24/ 2014, dal momento che – come insegna la giurisprudenza dell’Unione - “esistono misure meno restrittive” quali quella propria del caso di interesse, in cui assumendo per assurdo la non equipollenza, si diano NL specifici sottoscritti da rappresentanze sindacali leader e perfettamente coerenti vuoi con le prestazioni da eseguire vuoi con la porzione dell’oggetto dell’appalto ».
Le censure sono infondate e non sussistono i presupposti per disapplicare l’articolo 11 del Codice né per disporre il richiesto rinvio pregiudiziale.
La scelta di rimettere alla stazione appaltante l’individuazione del contratto collettivo, pertinente all’oggetto dell’appalto — eletto a standard minimo di tutela dei lavoratori — non costituisce una restrizione ingiustificata della concorrenza, ma rappresenta, all’evidenza, una misura volta ad assicurare che la competizione tra gli operatori non avvenga “al ribasso” sulle tutele normative ed economiche della forza lavoro, anche al fine di prevenire fenomeni di dumping sociale.
Siffatta impostazione, del resto, si pone in linea con gli obiettivi perseguiti dal diritto europeo e, segnatamente, dalla direttiva 2014/24/UE laddove prevede che:
- “ Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione ” (articolo 70);
- “ è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell’Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione ” (considerando 37);
- “ Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X ” (articolo 18, paragrafo 2);
- le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni “ a) ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2” (art. 57, paragrafo 4, lett. a)).
Va inoltre osservato che le censure di difetto di proporzionalità sono del tutto fuori fuoco perché:
- né l’articolo 11 del Codice né il bando prevedono che il concorrente debba applicare (come viceversa afferma parte ricorrente) un NL estraneo alle prestazioni da eseguire nell’appalto;
- per converso, come chiarito al punto 8.4 del presente provvedimento, il NL edilizia era senz’altro coerente con le prestazioni che RE si è obbligata ad eseguire nel presente appalto.
Risultano parimenti insussistenti i profili di contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata dalla stessa Commissione Europea, ha infatti chiarito che « il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano l’applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro conclusi tra le parti sociali a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro, a condizione che si rispettino le norme del trattato CE, in particolare l’articolo 49 » (Comunicazione Commissione delle Comunità Europee 458/2003).
11. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto, siccome infondato.
12. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC LE, Presidente
GI GR, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI GR | NC LE |
IL SEGRETARIO