TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 5935
TAR
Sentenza 30 marzo 2026
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CS
Decreto presidenziale 30 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023

    Il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante abbia adeguatamente motivato il giudizio di non equivalenza, evidenziando analiticamente le differenze normative ed economiche tra i due contratti collettivi e completando l'istruttoria con il parere di un esperto. Il giudizio di equivalenza è considerato espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o travisamento dei fatti.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023

    Il TAR ha rigettato tale tesi, confermando la legittimità della scelta della stazione appaltante di indicare un unico contratto collettivo (NL LIzia) basato sull'attività prevalente dell'appalto, in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla giurisprudenza. Ha altresì chiarito che la verifica di equivalenza è obbligatoria quando viene proposto un contratto diverso da quello indicato nella lex specialis.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega

    Il TAR ha ritenuto la questione irrilevante e infondata, poiché il NL indicato dalla lex specialis (LIzia) era coerente con le lavorazioni assunte dal componente del RTI, rendendo non applicabile il meccanismo di verifica tra settori eterogenei. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 76 Cost., ritenendo che il legislatore delegato abbia rispettato i principi direttivi della legge delega.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 36, 39, 41, 97 Cost.

    Il TAR ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che l'art. 11 non contrasti con gli artt. 39 e 41 Cost. poiché l'impresa resta libera di applicare il proprio NL purché equivalente. Ha altresì escluso la violazione dell'art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata) e dell'art. 97 Cost. (principi di risultato e concorrenza), ritenendo che la norma promuova l'effettiva tutela dei lavoratori e semplifichi le procedure di gara.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e della Direttiva 2014/24/UE

    Il TAR ha ritenuto le censure infondate, affermando che la scelta di individuare un contratto collettivo di riferimento non costituisce una restrizione ingiustificata della concorrenza ma una misura per prevenire il dumping sociale. Ha altresì evidenziato la compatibilità della norma con la Direttiva 2014/24/UE, che consente di imporre condizioni particolari di esecuzione connesse all'oggetto dell'appalto, incluse quelle sociali e lavoristiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 5935
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5935
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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