Cass. civ., sez. II, sentenza 17/10/1970, n. 2059
CASS
Sentenza 17 ottobre 1970

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Il recapito adempie alle stesse funzioni ed esigenze dello studio. Pertanto, in Mancanza di patto contrario, nessun compenso spetta al professionista per il suo spostamento dal luogo della sua abituale dimora a quello del recapito, avendo Rilevanza non il luogo di abituale dimora, ma la localizzazione dello studio al quale l'incarico professionale si riferisce. ( Conf 3271'68, mass n 336235).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/10/1970, n. 2059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2059
    Data del deposito : 17 ottobre 1970

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