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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°248 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Maltese Parte_1
-Appellante- CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Giglio
[...]
- Appellati -
e quest'ultima in proprio e nella Controparte_4 CP_5 qualità di tutore del figlio interdetto rappresentati e difesi Controparte_6 dall'avvocato. Emanuele Miceli
-Appellati – Oggetto: retribuzione.
All'udienza di discussione del 16 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 05.11.2019, conveniva in Parte_1 giudizio gli eredi di , deceduto il 09.12.2017, esponendo di Controparte_4 aver lavorato continuativamente alle dipendenze del loro congiunto, presso la di lui abitazione in Carini, dal 6.6.2002 sino alla sua morte, in qualità di lavoratrice subordinata convivente addetta alle mansioni di colf e badante, Pag. 1 mansioni riconducibili al livello CS del C.C.N.L. per i lavoratori domestici, chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di euro 374.283,28 a titolo di differenze retributive, straordinario feriale diurno, 13^, indennità per ferie non godute e t.f.r.. Deduceva, a sostegno della propria domanda, di:
- avere prestato la propria attività lavorativa ogni giorno, comprese le domeniche, dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 22:00 (per un totale di 12 ore giornaliere e 84 ore settimanali);
- aver provveduto “a preparare i pasti a pranzo ed a cena”, di aver lavato e stirato gli indumenti, di essersi occupata della spesa e della somministrazione di farmaci;
- avere accompagnato , soggetto “invalido al 100% Controparte_4 non autosufficiente in quanto gravemente cardiopatico”, in occasione dei suoi frequenti accessi (13 in 10 anni) al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cervello” di Palermo e di averlo assistito durante il ricovero ospedaliero dell'8 e 9 febbraio 2014;
- essersi trasferita, per meglio adempiere alle proprie incombenze lavorative, “avendo a sua disposizione una stanza attigua alla camera da letto del suo assistito e, soprattutto negli ultimi periodi, prestando allo stesso anche assistenza notturna, in special modo durante le sue crisi asmatiche”;
- aver percepito nella costanza del rapporto di lavoro, mai regolarizzato, una retribuzione mensile, in contanti, pari ad euro 300,00. Si costituivano in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 nella qualità di eredi di , chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_4 per essere intercorso tra e il loro dante causa, vedovo Parte_1 dall'agosto 2002, un “rapporto sentimentale ed affettivo”. Evidenziavamo a tale fine come fosse “perfettamente Controparte_4 in grado di provvedere all'autonomo soddisfacimento di ogni propria esigenza personale” e che la lo accompagnasse ovunque “quale compagna di vita”. PT
Eccepivano inoltre l'insussistenza dei c.d. indici sintomatici della subordinazione e il contenuto assolutamente “inverosimile” della ricostruzione dei fatti operata da controparte. Si costituiva anche contestando la fondatezza del Controparte_3 ricorso e aderendo alle difese spiegate da e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Restavano contumaci gli eredi di , fratello di Persona_1
. Controparte_4
Pag. 2 Con sentenza n. 307/2023, emessa il 2 febbraio 2023, il Tribunale G.L. di Palermo, istruita la causa con l'audizione di testimoni, rigettava il ricorso. Riteneva il Tribunale che all'esito della complessiva attività istruttoria fosse emersa l'instaurazione “tra la ricorrente ed il defunto ” di “un Controparte_4 rapporto di convivenza di tipo uxorio”, così da ricondurre “le eventuali prestazioni di tipo domestico effettuate dalla ricorrente all'interno della comune abitazione ovvero a fianco del de cuius non all'esecuzione della prestazione contrattuale dedotta in ricorso bensì a quei compiti di assistenza e di collaborazione insiti in ogni vincolo di tipo familiare”. Valorizzava a tal fine l'adito magistrato:
- le dichiarazioni dei testi e i quali Testimone_1 Testimone_2 evidenziavano come la presenza della ricorrente a casa del fosse CP_4 caratterizzata da un atteggiamento del tutto incompatibile con quello proprio di un lavoratore domestico (così il “Io ho cominciato a frequentarli intorno Tes_2 al 2015 e da allora ho sempre visto fra e la signora una Controparte_4 Pt_2 relazione chiaramente affettiva, come due normali conviventi, poiché vedevo che abitualmente si abbracciavano, si baciavano” e nello stesso senso il “… ho visto fra i Tes_1 due un rapporto affettuoso. Li vedevo anche scambiarsi baci e abbracci”); dichiarazioni non smentite dalle testi e , le quali Testimone_3 Testimone_4 pur genericamente riferendo (la prima) che “la ricorrente lavorava come badante per il sig. ” ovvero (la seconda) che “la signora si occupava di accudire il CP_4 PT signor ”) – non sono riuscite a fornire alcun ulteriore dettaglio né sulla CP_4 vita domestica dei due né, soprattutto, sulla sussistenza di elementi fattuali che potessero in qualche modo corroborare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata;
- l'assenza di allegazione e prova circa l'esercizio da parte di CP_4 di un potere direttivo e di controllo sulle prestazioni rese dalla
[...] PT limitandosi quest'ultima ad una mera enucleazione di una serie di attività astrattamente compatibili sia con la subordinazione, sia con una stabile convivenza more uxorio;
- l'esistenza di un rapporto di assoluta confidenza e intimità fra il e la ricorrente, laddove era quest'ultima, nel corso CP_4 dell'interrogatorio formale, a riferire di avere abitualmente dormito nello stesso letto (nonostante, come chiarito la teste , fosse Testimone_4 disponibile “un lettino” in un'altra stanza) e partecipato con frequenza a feste, pranzi, cene, ricorrenze, cerimonie ed altri incontri conviviali con i familiari del defunto (cfr. deposizioni sul punto anche dei testi e;
Tes_2 Tes_1
Pag.
3 - l'indimostrato stato di non autosufficienza del de cuius, risultando, invece, che questi, sicuramente anziano ed affetto dalle malattie riportate nelle certificazioni mediche in atti, era sostanzialmente autonomo nei suoi spostamenti e nelle ordinarie scelte di vita (per la teste Testimone_4
“il signor è sempre stato bene”), in grado di condurre una vettura (lo CP_4 racconta la ricorrente stessa e lo confermano tutti i testimoni), di uscire di casa quotidianamente e di andare al supermercato (così la teste
[...]
. Tes_3
Riteneva pertanto il Tribunale - sul presupposto che “proprio con riferimento a rapporti di lavoro domestico in situazioni di convivenza l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive deve escludersi in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l'esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso” – che il compendio probatorio in atti non avesse fornito alcun elemento in grado di avallare la dedotta subordinazione o l'onerosità delle prestazioni svolte all'interno dell'abitazione del de cuius da parte della ricorrente, comprovando gli stessi “piuttosto la costituzione di una comunione di tipo familiare, con reciproci vincoli di solidarietà, affetti ed interessi patrimoniali, che induce a presumere la gratuità delle prestazioni di lavoro domestico svolte dalla ricorrente ed a rigettare, di conseguenza, le rivendicazioni patrimoniali avanzate in giudizio”. Avverso tale decisione ha interposto appello con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria il 25 marzo 2023, chiedendone la riforma. Con il primo motivo lamenta la “erronea valutazione da parte del Giudice degli esiti dell'istruttoria dibattimentale e della interpretazione delle norme offerta dalla Giurisprudenza di legittimità”, laddove, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, la ricorrente aveva dimostrato la riconducibilità del rapporto di lavoro in oggetto nell'alvo della subordinazione, mentre “al di là delle illazioni, nulla di concreto è emerso in sede di istruttoria circa la reale sussistenza di un diverso rapporto, ultroneo al rapporto lavorativo subordinato addotto dalla lavoratrice”. Stigmatizza ancora le incongruenze e le contraddizioni insite nelle dichiarazioni dei resistenti e Controparte_7 Controparte_2
nonché la scarsa credibilità ed evidente contraddittorietà Controparte_3
Pag. 4 delle affermazioni dei testi di parte resistente, sentiti all'udienza del 7.12.2022, e Testimone_2 Testimone_1
Esalta, piuttosto, la “risolutiva” deposizione della teste
[...]
e le univoche dichiarazioni della teste . Tes_3 Testimone_4
Con il secondo motivo chiede riaprirsi l'istruttoria dibattimentale ex art.437 c.p.c. attraverso l'audizione dei testi , Testimone_5 Tes_6
e e l'assunzione “ad interrogatorio” della odierna
[...] Testimone_7 appellante. Hanno resistito in giudizio, con memoria del 20.11.2024, CP_1
e , nonché, con memoria
[...] Controparte_2 Controparte_3 del 30.11.2024, in proprio e nella qualità di tutore del figlio CP_5 interdetto e , domandando tutti il Controparte_6 Controparte_4 rigetto del gravame e la conferma della sentenza. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 16 gennaio 2025, è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato. Il thema decidendum è sostanzialmente incentrato sull'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra
[...]
e dal 06.06.2002 sino al decesso di PT Controparte_4 quest'ultimo. Parte appellante sostiene di avere disimpegnato, per oltre quindici anni, le mansioni di colf e badante per il , invalido e non autosufficiente, CP_4 tutti i giorni della settimana (incluse le domeniche) presso la residenza dello stesso a Carini.
Orbene dalla documentazione e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso alcuno dei requisiti caratterizzanti la subordinazione. In disparte le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente ( Tes_2
e ), per i quali tra parte appellante e il vi
[...] Testimone_1 CP_4 era “una relazione chiaramente affettiva”, occorre evidenziare che nemmeno i testimoni di parte ricorrente hanno fornito adeguato conforto all'assunto attoreo, nulla riferendo in merito alle mansioni concretamente svolte dalla ovvero circa l'osservanza delle direttive datoriali. PT
La teste sentita all'udienza del 07.12.2022, così si Testimone_3 esprimeva: “Io abito nella stessa strada in cui abitava via Luigi Controparte_4
Sturzo a Carini. Per quel che vedevo io, in particolare li vedevo passare davanti la mia abitazione quotidianamente, la signora cioè ola ricorrente, lavorava come badante Pt_2
Pag. 5 per il sig. . Penso che vivesse lì, non so se la sera andasse via o meno. Questo CP_4 rapporto è durato molto tempo, io direi da sempre. Io avevo un rapporto di semplice vicinato con il signor che frequentavo o quando mi portava delle cose da cucire o quando CP_4 mi proponeva di pigliare un caffè a casa sua. Sono invece diventata nel tempo amica della signora non sapevo neanche che si chiamasse Io stessa le chiedevo chi glielo Pt_2 PT faceva fare a vivere a casa del signor e lei mi diceva che aveva bisogno di lavorare. CP_4
Nelle occasioni in cui sono stata a casa del signor ho visto che era a CP_4 Pt_2 preparare il caffè, per il resto non l'ho mai vista direttamente intenta a svolgere altri lavori domestici. Posso solo dire che quando lei mi portava le cose da cucire sentivo che subito lui la richiamava. Non o dire se dormissero insieme o meno, non ho mai chiesto tali dati intimi né ho mai visto le rispettive camere da letto. Nulla so dire in merito ad un eventuale orario di lavoro. Ella comunque non usciva mi da sola, era sempre con lui. Non so dire se avesse o meno una retribuzione. Io non ho mai chiesto dettagli più intimi … Io la vedevo sia la mattina che il pomeriggio e la vedevo intenta a pulire l'area antistante al villino”. Si tratta di ricordi evidentemente inconferenti ai fini della decisione laddove la teste, non ha mai visto l'appellante impegnata “a svolgere altri lavori domestici” - ultronei rispetto alla preparazione del caffè o alla “sistemazione” dell'area antistante il villino – e nulla riferisce in tema di orario di lavoro della ovvero di osservanza delle direttive datoriali. PT
Lacunosi dati mnemonici particolarmente significativi se rapportati con la ricostruzione della vicenda fornita dalla che invece l'avrebbe vista, a PT suo dire, quotidianamente impegnata per dodici ore al giorno in una così ampia gamma di attività (pulizia dell'appartamento preparazione dei pasti, lavaggio delle stoviglie, stiratura degli indumenti, effettuazione della spesa) che difficilmente sarebbero sfuggite, per oltre quindici anni, all'amica e vicina. Analoghi elementi di insufficienza probatoria caratterizzano la deposizione della teste : “Dal 1999 abito in via Luigi Sturzo, Testimone_4 la mia abitazione è confinante con quella che apparteneva a La signora Controparte_4
è arrivata in questa casa dopo 3 o 4 anni che vi abitavo io, forse fra il 2003 e il PT
2004. Per quel che vedevo io dall'esterno la signora si occupava di accudire il signor PT
. Io vedevo che essi vivevano insieme, lei si occupava della casa, di occupava di lui, CP_4 mi è anche capitato di invitare ambedue a pranzo. Non so quale fosse il loro rapporto entro le mura domestiche, posso dire che io non ho mai visto fra di loro effusioni sentimentali come baci o simili, ma naturalmente io non vivevo con loro. Non so se la signora ricevesse PT una retribuzione, non avevo una tale confidenza. Non so se avesse un orario di lavoro, so che viveva in quella casa 24 ore su 24 …”.
Pag. 6 L'assenza di ogni riferimento alla prospettata osservanza di un orario di lavoro eteroderminato (“Non so se avesse un orario di lavoro”), all'eventuale obbligo per la di rispettare le direttive datoriali (“Non so quale fosse il loro rapporto PT entro le mura domestiche”), all'asserita corresponsione di una retribuzione mensile (“Non so se la signora ricevesse una retribuzione, non avevo una tale confidenza”), PT alle mansioni concretamente espletate (limitandosi la teste ad astratte considerazioni qualificatorie, “lei si occupava della casa, di occupava di lui”, “la signora si occupava di accudire il signor .”), non consentono, ancora una PT CP_4 volta, di riscontrare quei elementi univocamente ritenuti da una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità quali indici della subordinazione. Inoltre, anche la circostanza che fosse soggetto non Controparte_4 autosufficiente è smentita sia dai testi (“Per quanto ho visto Testimone_4 io il signor è sempre stato bene. Il signor ha sempre guidato la CP_4 CP_4 macchina, anche perché la ricorrente non sapeva guidare”) e (“Il signor Testimone_2
prima del ricovero e della morte era sempre stata una persona autonoma”), sia CP_4 dalla documentazione in atti (i numerosi referti del pronto soccorso dell'Ospedale “Cervello” di Palermo, attestano che il si recasse CP_4 autonomamente presso il nosocomio, tranne in un'occasione a mezzo ambulanza, senza che dai certificasse risulti il nominativo di un'eventuale accompagnatrice).
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di gravame. Alla difesa dell'appellante è, infatti, preclusa la possibilità di riaprire l'attività istruttoria attraverso l'escussione di nuovi testi, dopo che, con ordinanza del 26.5.2022 il Giudice di prime cure aveva ammesso la prova orale articolata dalla ricorrente limitatamente a due testi a scelta della medesima parte
- dovendosi presumere in base alla lista testi trascritta in ricorso che ciascun teste indicato fosse in grado di riferire su tutte le elencate circostanze – e la ha autonomamente scelto quali testi da escutere in primo grado PT
e . Testimone_3 Testimone_4
Contraria al codice di rito (artt.230-232 c.p.c.), in quanto proveniente dal difensore della medesima parte, è poi la richiesta di interrogatorio della stessa appellante. Irrilevante è infine l'istanza di audizione del teste il Testimone_7 quale sarebbe chiamato a deporre su circostanze irrilevanti ai fini decisori. Per quanto suesposto la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Pag. 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. 55/2104 (da ultimo modificato dal D.M. 147/2022), del valore della causa (scaglione di rifermento da euro 260.001 ad euro 520.000) e dell'omesso svolgimento di attività istruttoria in appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.370/2023, emessa dal Tribunale di Palermo il 2 febbraio 2023. Condanna la parte appellante al pagamento in favore di CP_1
e in via
[...] Controparte_2 Controparte_3 solidale fra loro, delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.120,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Condanna la parte appellante al pagamento in favore di CP_4
in proprio e nella qualità di tutore del figlio
[...] CP_5 interdetto in via solidale fra loro, delle spese del Controparte_6 presente grado, che liquida in euro 7.120,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso in Palermo il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco
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