TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 448/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa ALentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a: OL (TO) il 06.07.1963 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gregorio Colonna presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a: Torino il 30.05.1968 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gregorio Colonna presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San ET AL LE (TO) in data 8.09.2002
(anno 2002 atto n. 3 reg. parte 1 serie)
x□ separati consensualmente con verbale in data 29 giugno 2015 omologato con decreto del 08 settembre 2015 con i seguenti figli: nato il [...] a [...] citadinanza Italiana Controparte_2
e nato il [...] a [...] cittadinanza Italiana. CP_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i figli, entrambi maggiorenni ed attualmente entrambi studenti universitari, sono collocati presso la madre con residenza e dimora presso l'abitazione della madre in Basiglio
(MI) Via Guglielmo Marconi, Residenza Sassi n. 241;
2) il di Loro padre corrisponderà, per contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e l'assegno periodico di € 1.000,00 (mille,oo) per ognuno, sino a quando questi CP_2 CP_3
non saranno autonomi ed economicamente autosufficienti;
il suddetto assegno periodico di € 1,000,00
(mille,00), sarà da versare entro il giorno cinque di ogni mese e sarà da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, e inoltre, si fa carico del 50% delle spese straordinarie, concordate e documentate, secondo le indicazioni del protocollo di intesa, siglato dal Tribunale di Milano,
attualmente in vigore;
3) il sig. non corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
alcuna somma a titolo di assegno divorzile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in San ET AL LE (TO) in data 8.09.2002 tra e . Parte_1 Controparte_1
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _ in San ET AL LE (TO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa ALentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a: OL (TO) il 06.07.1963 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gregorio Colonna presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a: Torino il 30.05.1968 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gregorio Colonna presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San ET AL LE (TO) in data 8.09.2002
(anno 2002 atto n. 3 reg. parte 1 serie)
x□ separati consensualmente con verbale in data 29 giugno 2015 omologato con decreto del 08 settembre 2015 con i seguenti figli: nato il [...] a [...] citadinanza Italiana Controparte_2
e nato il [...] a [...] cittadinanza Italiana. CP_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i figli, entrambi maggiorenni ed attualmente entrambi studenti universitari, sono collocati presso la madre con residenza e dimora presso l'abitazione della madre in Basiglio
(MI) Via Guglielmo Marconi, Residenza Sassi n. 241;
2) il di Loro padre corrisponderà, per contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e l'assegno periodico di € 1.000,00 (mille,oo) per ognuno, sino a quando questi CP_2 CP_3
non saranno autonomi ed economicamente autosufficienti;
il suddetto assegno periodico di € 1,000,00
(mille,00), sarà da versare entro il giorno cinque di ogni mese e sarà da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, e inoltre, si fa carico del 50% delle spese straordinarie, concordate e documentate, secondo le indicazioni del protocollo di intesa, siglato dal Tribunale di Milano,
attualmente in vigore;
3) il sig. non corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
alcuna somma a titolo di assegno divorzile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in San ET AL LE (TO) in data 8.09.2002 tra e . Parte_1 Controparte_1
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _ in San ET AL LE (TO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG