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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3515/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 16.09.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3515/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA pagina 1 di 9 , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Anello Maione, elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA) al Via Costanzi n. 47;
APPELLANTE
E in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata in Nola, alla Via Abate Minichini, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Di Nuzzo
Francesco;
APPELLATA
E
residente in [...]; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3027/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 12.01.2019, resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 24.10.2019.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, e la Controparte_2 CP_1
rispettivamente nella qualità di proprietario del veicolo Ford Fiesta tg.
[...]
CR192GD, e di compagnia assicurativa per la responsabilità civile del suindicato veicolo di parte convenuta, al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del detto veicolo Ford Fiesta nella causazione del sinistro verificatosi in data 03.03.2014, alle ore 21:00 circa, all'incrocio tra Via Cupa San Pietro e Via Attila
Sallustro, in Ponticelli-Napoli. All'uopo deduceva che, mentre percorreva regolarmente
Via Cupa San Pietro, nell'unico senso di marcia consentito, con la propria Fiat Panda, veniva urtata frontalmente dall'autoveicolo di proprietà del convenuto che si immetteva pagina 2 di 9 nella suindicata Via Cupa San Pietro nel vietato senso opposto. A seguito dell'urto l'autovettura attorea riportava i lamentati danni alla parte anteriore, così come da perizia allegata, di cui chiedeva il risarcimento, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio, la compagnia assicurativa la quale, sulla base CP_1
delle ragioni di cui ai rispettivi in atti, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149
D. Lgs. 209/2005, nonché la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, co. 3 n. 4, e 164 co. 4 c.p.c., nel merito, contestava la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Non si costituiva, invece, Controparte_2
Istruito il giudizio, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 3027/2019 emessa in data 12.01.2029, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 24.10.2029, rigettava la domanda proposta da Parte_1
perché infondata, condannandola al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
[...]
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, censurando Parte_1
in particolare il rigetto della domanda disposto per l'assorbente ragione individuata nella circostanza che la stessa parte attrice aveva rivenduto l'autovettura de qua senza provare né allegare “di aver sostenuto le spese di riparazione o di aver ricevuto un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato, a cagione del sinistro”. Pertanto, deducendo la violazione e falsa applicazione della relativa normativa di legge, ha chiesto in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di risarcimento, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita nel presente giudizio la compagnia assicurativa la quale ha CP_1
chiesto, sulla base delle motivazioni in atti, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito, il rigetto pagina 3 di 9 dell'impugnazione perché infondata, essendo “legittima, giusta e motivata” la sentenza impugnata;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si è costituito, invece, l'appellato nonostante la regolarità della Controparte_2
notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'appello proposto nel termine di decadenza ex art. 327 c.p.c., il quale, nel caso di specie, va calcolato tenendo conto del periodo relativo alla cosiddetta sospensione straordinaria (ex art 83 D.L. nr. 18/2020 e art. 36, c. 1 D.L. nr. 23/2020); va dichiarata, poi, l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Inoltre, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la stessa è assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, il gravame risulta infondato e va rigettato con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso.
Sotto quest'ultimo aspetto va, infatti, precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
pagina 4 di 9 15185 del 10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Ciò posto, il Giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda attorea sull'assunto che “l'attrice ha rivenduto il veicolo danneggiato successivamente al sinistro non avendo, tuttavia, né allegato e né provato di aver sostenuto le spese di riparazione o di aver ricevuto un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato, a cagione del sinistro, che, anzi, risulta superiore a quello di acquisto;
in altri termini,
l'istante non ha dimostrato di avere eseguito le riparazioni necessarie al ripristino del veicolo incidentato, ovvero di aver dovuto alienare il veicolo in condizioni particolarmente sfavorevoli, a causa dell'incidente stradale, né, vieppiù, di aver assunto
l'obbligo di eseguire le riparazioni nei confronti della suindicata parte acquirente o altra voce di danno”.
Ebbene, dalla documentazione versata agli atti dall'odierno appellante, sin dal giudizio di primo grado (carta di circolazione e certificato di proprietà), si rileva che, alla data del verificarsi del sinistro, fosse titolare del diritto di proprietà Parte_1
sull'autovettura Fiat Panda, tg. EV241FA. Ciononostante, corretta è la decisione impugnata nella parte in cui rigetta la domanda sulla base del difetto della prova di una lesione nel patrimonio dell'odierna appellante.
A tal proposito si osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex multis sentenza S.C. a SU n. 2951/2016) il principio generale, valido per tutti i tipi di beni, mobili ed immobili, è quello secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario”.
pagina 5 di 9 Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene, infatti, non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale e di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
Sennonché, nella fattispecie ritiene questo giudice che nonostante Parte_1
fosse proprietaria del suindicato veicolo Fiat Panda al momento del sinistro come comprovato dalla documentazione in atti, non abbia subito alcuna diminuzione patrimoniale, o comunque non ne ha fornito la prova, se si considera che: 1) nessun esborso per le riparazioni è stato comprovato alla luce del mero preventivo di € 3.524,19 depositato in primo grado ma a cui non è seguita alcuna ricevuta o fattura;
2) il richiesto fermo tecnico non è stato dimostrato, in base al condivisibile orientamento della S.C. di cui alle sentenze n. 17135/011 e n. 20620/2015; 3) la autovettura è stata alienata in data
08.10.2024, come da certificato cronologico PRA ad un prezzo (€ 2.700,00) superiore a quello di acquisto (€1.500,00) avvenuto otto mesi prima.
Ed invero, parte appellante non ha fornito alcuna prova circa i motivi per cui il prezzo di vendita dell'autovettura è stato superiore a quello di acquisto, deducendo, lei stessa, delle semplici presunzioni cui non hanno fatto seguito puntuali e specifiche allegazioni.
In definitiva l'appellante non ha provato di aver subito alcun danno e alcuna perdita patrimoniale dal sinistro oggetto di causa, avendo alienato il bene mobile ad un prezzo superiore a quello di acquisto e, poiché non ha neppure dimostrato ritualmente alcun esborso o danno da fermo tecnico.
A tacer, comunque, di ogni altra considerazione, consistendo ciò in un ulteriore motivo di rigetto del proposto gravame, parte appellante non ha adeguatamente provato i lamentanti danni.
pagina 6 di 9 Ebbene, parte attrice nel libello introduttivo del primo grado di giudizio deduceva che la propria autovettura aveva riportato danni “come da perizia tecnica agli atti” chiedendone il risarcimento.
Il testimone escusso, dichiarava genericamente che “il veicolo Testimone_1
Fiat Panda riportava danni al lato anteriore e precisamente al paraurti, cofano ed altro”. Nel preventivo in atti risultano, oltre ai danni alla carrozzeria, anche danni alla meccanica (ossia radiatore, convogliatore aria con elettroventola, condensatore, longherone) che tuttavia non trovano conferma né nei rilievi fotografici né nelle dichiarazioni testimoniali.
All'uopo si osserva che in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito ad un sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova, come nel caso di specie, di cui costituisca un riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto si tratta pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio.
Inoltre, il preventivo in atti riporta come unica data quella in alto a destra del
08.05.2015, posta sotto il timbro dell'Officina incaricata dall'odierna appellante.
Orbene, se quella data si riferisce solamente alla stampa del preventivo allegato, lo stesso non può essere preso in considerazione in quanto carente dell'elemento indicante la data in cui è stata effettuata la perizia. Se, di contro, la data ivi posta, è quella in cui è stato compiuto l'accertamento sul veicolo, la stessa è successiva alla vendita, pertanto il preventivo è carente nella parte in cui non indica le modalità con cui è stata effettuata la detta perizia.
Pertanto, non potendo assurgere a prova il preventivo allegato ed in assenza di ulteriori e specifiche allegazioni, l'originaria domanda attorea è infondata anche perché non sono stati provati i danni lamentati.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema
pagina 7 di 9 Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez.
1. Ordinanza n.
14916 del 13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellata costituita.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia Controparte_2
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3027/2019 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna , al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e ss. mod., in euro pagina 8 di 9 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Nulla per le spese relative al giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace Controparte_2
5) dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 16.09.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3515/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA pagina 1 di 9 , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Anello Maione, elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA) al Via Costanzi n. 47;
APPELLANTE
E in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata in Nola, alla Via Abate Minichini, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Di Nuzzo
Francesco;
APPELLATA
E
residente in [...]; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3027/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 12.01.2019, resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 24.10.2019.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, e la Controparte_2 CP_1
rispettivamente nella qualità di proprietario del veicolo Ford Fiesta tg.
[...]
CR192GD, e di compagnia assicurativa per la responsabilità civile del suindicato veicolo di parte convenuta, al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del detto veicolo Ford Fiesta nella causazione del sinistro verificatosi in data 03.03.2014, alle ore 21:00 circa, all'incrocio tra Via Cupa San Pietro e Via Attila
Sallustro, in Ponticelli-Napoli. All'uopo deduceva che, mentre percorreva regolarmente
Via Cupa San Pietro, nell'unico senso di marcia consentito, con la propria Fiat Panda, veniva urtata frontalmente dall'autoveicolo di proprietà del convenuto che si immetteva pagina 2 di 9 nella suindicata Via Cupa San Pietro nel vietato senso opposto. A seguito dell'urto l'autovettura attorea riportava i lamentati danni alla parte anteriore, così come da perizia allegata, di cui chiedeva il risarcimento, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio, la compagnia assicurativa la quale, sulla base CP_1
delle ragioni di cui ai rispettivi in atti, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149
D. Lgs. 209/2005, nonché la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, co. 3 n. 4, e 164 co. 4 c.p.c., nel merito, contestava la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Non si costituiva, invece, Controparte_2
Istruito il giudizio, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 3027/2019 emessa in data 12.01.2029, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 24.10.2029, rigettava la domanda proposta da Parte_1
perché infondata, condannandola al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
[...]
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, censurando Parte_1
in particolare il rigetto della domanda disposto per l'assorbente ragione individuata nella circostanza che la stessa parte attrice aveva rivenduto l'autovettura de qua senza provare né allegare “di aver sostenuto le spese di riparazione o di aver ricevuto un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato, a cagione del sinistro”. Pertanto, deducendo la violazione e falsa applicazione della relativa normativa di legge, ha chiesto in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di risarcimento, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita nel presente giudizio la compagnia assicurativa la quale ha CP_1
chiesto, sulla base delle motivazioni in atti, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito, il rigetto pagina 3 di 9 dell'impugnazione perché infondata, essendo “legittima, giusta e motivata” la sentenza impugnata;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si è costituito, invece, l'appellato nonostante la regolarità della Controparte_2
notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'appello proposto nel termine di decadenza ex art. 327 c.p.c., il quale, nel caso di specie, va calcolato tenendo conto del periodo relativo alla cosiddetta sospensione straordinaria (ex art 83 D.L. nr. 18/2020 e art. 36, c. 1 D.L. nr. 23/2020); va dichiarata, poi, l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Inoltre, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la stessa è assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, il gravame risulta infondato e va rigettato con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso.
Sotto quest'ultimo aspetto va, infatti, precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
pagina 4 di 9 15185 del 10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Ciò posto, il Giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda attorea sull'assunto che “l'attrice ha rivenduto il veicolo danneggiato successivamente al sinistro non avendo, tuttavia, né allegato e né provato di aver sostenuto le spese di riparazione o di aver ricevuto un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato, a cagione del sinistro, che, anzi, risulta superiore a quello di acquisto;
in altri termini,
l'istante non ha dimostrato di avere eseguito le riparazioni necessarie al ripristino del veicolo incidentato, ovvero di aver dovuto alienare il veicolo in condizioni particolarmente sfavorevoli, a causa dell'incidente stradale, né, vieppiù, di aver assunto
l'obbligo di eseguire le riparazioni nei confronti della suindicata parte acquirente o altra voce di danno”.
Ebbene, dalla documentazione versata agli atti dall'odierno appellante, sin dal giudizio di primo grado (carta di circolazione e certificato di proprietà), si rileva che, alla data del verificarsi del sinistro, fosse titolare del diritto di proprietà Parte_1
sull'autovettura Fiat Panda, tg. EV241FA. Ciononostante, corretta è la decisione impugnata nella parte in cui rigetta la domanda sulla base del difetto della prova di una lesione nel patrimonio dell'odierna appellante.
A tal proposito si osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex multis sentenza S.C. a SU n. 2951/2016) il principio generale, valido per tutti i tipi di beni, mobili ed immobili, è quello secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario”.
pagina 5 di 9 Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene, infatti, non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale e di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
Sennonché, nella fattispecie ritiene questo giudice che nonostante Parte_1
fosse proprietaria del suindicato veicolo Fiat Panda al momento del sinistro come comprovato dalla documentazione in atti, non abbia subito alcuna diminuzione patrimoniale, o comunque non ne ha fornito la prova, se si considera che: 1) nessun esborso per le riparazioni è stato comprovato alla luce del mero preventivo di € 3.524,19 depositato in primo grado ma a cui non è seguita alcuna ricevuta o fattura;
2) il richiesto fermo tecnico non è stato dimostrato, in base al condivisibile orientamento della S.C. di cui alle sentenze n. 17135/011 e n. 20620/2015; 3) la autovettura è stata alienata in data
08.10.2024, come da certificato cronologico PRA ad un prezzo (€ 2.700,00) superiore a quello di acquisto (€1.500,00) avvenuto otto mesi prima.
Ed invero, parte appellante non ha fornito alcuna prova circa i motivi per cui il prezzo di vendita dell'autovettura è stato superiore a quello di acquisto, deducendo, lei stessa, delle semplici presunzioni cui non hanno fatto seguito puntuali e specifiche allegazioni.
In definitiva l'appellante non ha provato di aver subito alcun danno e alcuna perdita patrimoniale dal sinistro oggetto di causa, avendo alienato il bene mobile ad un prezzo superiore a quello di acquisto e, poiché non ha neppure dimostrato ritualmente alcun esborso o danno da fermo tecnico.
A tacer, comunque, di ogni altra considerazione, consistendo ciò in un ulteriore motivo di rigetto del proposto gravame, parte appellante non ha adeguatamente provato i lamentanti danni.
pagina 6 di 9 Ebbene, parte attrice nel libello introduttivo del primo grado di giudizio deduceva che la propria autovettura aveva riportato danni “come da perizia tecnica agli atti” chiedendone il risarcimento.
Il testimone escusso, dichiarava genericamente che “il veicolo Testimone_1
Fiat Panda riportava danni al lato anteriore e precisamente al paraurti, cofano ed altro”. Nel preventivo in atti risultano, oltre ai danni alla carrozzeria, anche danni alla meccanica (ossia radiatore, convogliatore aria con elettroventola, condensatore, longherone) che tuttavia non trovano conferma né nei rilievi fotografici né nelle dichiarazioni testimoniali.
All'uopo si osserva che in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito ad un sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova, come nel caso di specie, di cui costituisca un riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto si tratta pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio.
Inoltre, il preventivo in atti riporta come unica data quella in alto a destra del
08.05.2015, posta sotto il timbro dell'Officina incaricata dall'odierna appellante.
Orbene, se quella data si riferisce solamente alla stampa del preventivo allegato, lo stesso non può essere preso in considerazione in quanto carente dell'elemento indicante la data in cui è stata effettuata la perizia. Se, di contro, la data ivi posta, è quella in cui è stato compiuto l'accertamento sul veicolo, la stessa è successiva alla vendita, pertanto il preventivo è carente nella parte in cui non indica le modalità con cui è stata effettuata la detta perizia.
Pertanto, non potendo assurgere a prova il preventivo allegato ed in assenza di ulteriori e specifiche allegazioni, l'originaria domanda attorea è infondata anche perché non sono stati provati i danni lamentati.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema
pagina 7 di 9 Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez.
1. Ordinanza n.
14916 del 13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellata costituita.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia Controparte_2
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3027/2019 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna , al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e ss. mod., in euro pagina 8 di 9 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Nulla per le spese relative al giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace Controparte_2
5) dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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