Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/05/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.13640/2024 R.G.L promossa
DA
Lnato a CA (PA) il 29 gennaio 1979, C.F. C.F. 1 ed Parte 1
,
ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Pellegrini per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciro il Grande n. 21, C.F P.IVA 1 'in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Controparte_2 CP 3 con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tindara Marchese per mandato in atti
Resistenti
All'esito dell'udienza del 12.03.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, nella contumacia di
CP 4 che qui si dichiara:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP 4
59620160003440001000, n. 59620170003044730000 e n. 59620180001471389000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n. 29620249023444556000;
- Condanna l'CP_1 e l' Controparte_2 in solido, a rifondere parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €.1800,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.9.2024, l'odierno istante chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620249023444556000 notificata in data 8 giugno 2024, e dei sottesi avvisi di
596201600008522700000, 59620160003440001000, 59620170003044730000,addebito nn.
59620180001471389000, aventi ad oggetto contributi gestione Commercianti anni 2015 - 2017.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva la nullità della notifica degli avvisi di addebito per violazione dell'art. 7 sexies dello statuto del contribuente, degli artt. 137 e ss. del c.p.c., del d.p.r.
n. 602/73 e della l. 890/82 137 e ss. del c.p.c. eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP_1, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Deduceva preliminarmente il difetto di legittimazione della convenuta CP 4 l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione alla luce della regolare notifica degli avvisi di addebito e la sussistenza anche ai fini interruttivi di plurimi versamenti in acconto delle somme dovute presso il Concessionario della Riscossione, l'esclusiva imputabilità all' Controparte 2 nel caso di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli atti impositivi.
Si costituiva in giudizio anche l' Controparte 2 eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso trattandosi di atto di intimazione di pagamento non autonomamente impugnabile, la carenza di legittimazione passiva per le doglianze relative all'operato dell'Ente
impositore, la tardività dell'opposizione in ordine al motivo di omessa notifica degli avvisi di addebito, in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., l'interruzione della prescrizione con la notifica delle intimazioni di pagamento n. 296202190025438710008 (avvisi di addebito nn. 59620160000852270000, 59620160003440001000,) in data 04/10/2021 e
n.29620239009772361000, in data 04/08/2023 nonché tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza Covid-19. Per tali motivi concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La Controparte 4 seppur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, all'esito della udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
12.3.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione della Controparte 4 poiché essa non era più concessionaria dei crediti dell'ente previdenziale nel periodo cui si riferiscono i contributi intimati.
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal CP 3 Occorre
infatti evidenziare che l'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella o all'avviso di pagamento prodromico all'azione esecutiva, attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva. Tale provvedimento si colloca così all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità della prossima procedura esecutiva, la tutela del contribuente che di quella procedura è
il destinatario: in questa prospettiva l'intimazione di pagamento svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso costituisce atto impugnabile. (Corte di cassazione, Sezione tributaria, sentenza n.643/2025).
Quanto alla odierna impugnazione va precisato che l'azione promossa dal ricorrente, integra una opposizione all'intimazione di pagamento ex art. 615 comma 1 c.p.c. e non una opposizione ad estratto di ruolo.
Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente dei sottostanti avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o "fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo", l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali, oggetto di una cartella esattoriale non opposta, appare, dunque,
pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e
618 bis c.p.c.
Altrettanto destituita di fondamento appare l'eccezione di decadenza ex art. 617 c.p.c., formulata dal
CP 3 ravvisandosi, come detto, nella odierna opposizione per mancata notifica dell'atto presupposto, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non essendo legata a vizio di forma proprio dell'atto impugnato e, per questo sottratta al termine perentorio di cui all'art. 617 C.p.c.,
Ciò posto, non resta che esaminare la notifica degli atti impugnati e la prescrizione dei crediti sottesi.
Ora per quanto attiene all'avviso di addebito n. 59620160003440001000 avente ad oggetto somme dovute per l'anno 2015, non vi è prova della notifica al ricorrente.
Parimenti non risulta ritualmente notificato, per compiuta giacenza, l'avviso di addebito n.
59620170003044730000 avente ad oggetto contributi previdenziali anno 2016, perché sulla busta è
assente il timbro postale di spedizione e la data della compiuta giacenza, Si tratta di una carenza di elementi che non consente la verifica della corretta esecuzione della notifica.
Infine, anche per l'avviso di addebito n. 596201600008522700000 avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi anno 2015 come emerge per tabulas, non vi è prova della rituale notifica in ha depositato esclusivamente la ricevuta in formato "xml",quanto l' Controparte_5 Infatti, come già osservato da questo Tribunale in diversa composizione, dalla semplice ricevuta in formato ".xml" attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio,
l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, "ne vi è di alcun riferimento numerico relativo all'atto impugnato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato ".eml" o ".msg."
In merito si richiama il recente arresto della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ordinanza,
n. 16189 dell'8/06/2023) che, seppur intervenuta in una fattispecie diversa (prova della notifica di un atto giudiziario mediante deposito in PCT), ha avuto modo di precisare che l'omesso deposito «[..]
delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" —, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994),
determina la nullità della notificazione. Atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario [..]».
Ne consegue, che gli avvisi di addebito in oggetto non possano ritenersi validamente notificati e i crediti ad essi sottesi, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, notificata in data 08 giugno 2024, appaiono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale.
Va infatti rilevata l'inidoneità dell'atto di intimazione n. 296202190025438710008 asseritamente notificato il 4.10.2021 a interrompere il termine di prescrizione, atteso che non risulta, ex actis,la relata di notifica, ma solo una schermata contenente i dati della raccomandata a.r., che da sola non è
sufficiente a provarne la rituale notifica. Parimenti nessun effetto interruttivo può riconoscersi alla notifica all'intimazione n.
n.29620239009772361000 avvenuta ex art. 140 c.p.c. in data 04/08/2023, mancando agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
La notifica di tale atto, ex art. 140 c.p.c., con raccomandata a/r a mezzo operatore postale privato,
tornato al mittente per compiuta giacenza è da considerarsi radicalmente e integralmente nulla.
Occorre infatti considerare che con il procedimento ex art. 140 c.p.c. il plico non viene consegnato al destinatario ma depositato in Comune e, pertanto, la notifica può perfezionarsi esclusivamente con l'effettiva ricezione della raccomandata informativa della giacenza in deposito.
Nel caso di specie la C.A.D. non è stata ricevuta dal ricorrente, ma è ritornata al mittente per compiuta giacenza, apparendo evidente che, la mancanza di certezza cronologica sull'invio della raccomandata informativa della giacenza, posta la non disponibilità permanente dell'atto depositato, non può che determinare la nullità del procedimento, sanabile solo con il ritiro presso la casa comunale dell'atto medesimo, ritiro, appunto, non avvenuto.
Occorre inoltre osservare che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 3 del
14.01.2010, se per il notificante la notifica può dirsi perfezionata al momento del compimento dell'ultima delle tre formalità previste dalla norma (dunque, con l'invio della raccomandata), tale certezza non può esserci per quanto riguarda il destinatario per il quale i termini cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata.
Diversamente dalla documentazione allegata dall' CP_1, si evince la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 59620180001471389000, avvenuta in data 20/06/2018, a mezzo pec, con le ricevute di avvenuta consegna in formato eml.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato per tale atto, sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-11-2017)
Ciò posto giova ricordare che i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art.
3-comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni"), Invero il diritto di credito azionato dall' Controparte_6 mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L.
335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Ora con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, l'eccezione di prescrizione risulta fondata in ordine al suddetto avviso di addebito, in quanto accertata la regolare notifica, tenuto altresì conto della sospensione dei termini per l'emergenza Covid di giorni 311, prevista dal Decreto Cura Italia
n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n.
183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), ritualmente notificata per compiuta giacenza non vi è dubbio che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine prescrizionale era già decorso.
Va infatti disattesa l'applicazione dell'art. l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, ( con sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021) invocata dalla atteso che tale norma si riferisce espressamente ai termini diControparte_2
versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti e derivanti da avvisi o cartelle esattoriali,
fattispecie, questa, non ricorrente nel caso in esame posto che i termini dei versamenti dovuti risultavano già scaduti alla data dell'8 marzo del 2020.
Per i superiori motivi, ritenendo assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 3.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile