Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 203/2023 R.G., vertente TRA
nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 in qualità di genitore di , nato a [...] il [...], Persona_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Viale Principe Amedeo C.F._2 n. 12, presso lo studio dell'Avv. Luca Ventaloro del Foro di Rimini (CF
), che la rappresenta e difende, pec C.F._3
fax 0541-25988 Email_1 appellante CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CF – fax 0965/811224 –pec P.IVA_2 Email_2 presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, è domiciliato per legge appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 09.05.2018, la sig.ra , madre del minore Parte_1
, nato a [...] il [...], conveniva, innanzi al Persona_1 Tribunale di Palmi, il per vedere riconosciuto il nesso di causalità tra Controparte_1 le vaccinazioni obbligatorie praticate poco dopo la nascita, e la patologia diagnosticata al figlio: “disturbo globale dello sviluppo con turbe socio-relazionali di tipo autistico di N.D.D.” e, di conseguenza, vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo per danni da vaccinazione previsto dalla L. 210/1992. La ricorrente, all'esito della procedura amministrativa che aveva negato la sussistenza del nesso di causalità tra vaccinazioni obbligatorie e insorgenza della sintomatologia riconducibile al disturbo dello spettro autistico, adiva il Tribunale di Palmi affinché il nesso eziologico fosse giudizialmente accertato e riconosciuto. Chiedeva al giudice di: 1. accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra le vaccinazioni e la grave patologia in essere, quindi la presenza di un danno, indi dei requisisti per essere ammesso ai benefici di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 210/1992, ivi compresa la corresponsione dell'Una Tantum di cui all'art. 2, c. 2, della medesima legge, I° categoria, Tab. A), all. D.P.R. 30 dicembre 1981, 834; 2. Per l'effetto, condannare il Controparte_2
, nella persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione dell'indennizzo previsto
[...] dagli artt. 1 e 2 della legge predetta, con decorrenza dalla vaccinazione al saldo, ivi compresi interessi, oltre al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa. Illustrava che il figlio si era sottoposto, tra il 2002 e il 2004, alle vaccinazioni previste dalla legge: esavalente (dosi principali e richiami), antipolio, antidifterica, antitetanica, antipertosse, antiepatite B, antiemofilo, antimorbillo-parotite-rosolia. L'ultima dose di vaccino risaliva all'11.10.2004. Già nel 2003 il ragazzo aveva subìto la rimozione di una cisti mediana del collo e dall'estate dell'anno 2005, aveva manifestato “comportamenti bizzarri”. I genitori, su consiglio anche dell'insegnate, si erano prontamente attivati rivolgendosi ad un neuropsichiatra infantile, il Prof. che formulava la seguente diagnosi: Parte_2
“disturbo pervasivo dello sviluppo”. L'anno successivo, altra neuropsichiatra infantile, la Dott.ssa Controparte_3 aveva ritenuto che il minore fosse affetto da: “ritardo globale dello sviluppo psicomotorio con particolare riguardo alla compromissione del linguaggio”. Ad analoghe conclusioni era giunta anche la Dott.ssa del reparto di neuropsichiatria infantile di Bologna Persona_2 nell'anno 2009. I genitori, nel 2015, avevano segnalato all'Aifa la condizione di Per_1 riconducendola ad esiti da reazione avversa ai vaccini inoculati al piccolo. La tesi era supportata in giudizio dall'elaborato peritale redatto dal CTP, Dott. , il quale Persona_3 sosteneva che, in assenza di patologie genetiche, neurologiche o di altra natura, capaci di giustificare il quadro clinico del ragazzo, data la pericolosità presuntivamente conclamata di alcune delle componenti dei vaccini (Sali di alluminio, Sali di mercurio etc.) ed il ristretto arco temporale nel corso dei quali questi erano stati inoculati (2002/2003). Le cause collegate all'esordio della patologia qualificata come “esiti di disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo post vaccino” potevano essere rintracciate proprio nei vaccini.
Si costituiva il , il quale contestava la ricostruzione di parte Controparte_1 avversa con riguardo alla presunta sussistenza del nesso di causalità, sostenendo che non sussisteva la ragionevole probabilità che l'insorgenza della malattia fosse stata causata dalla inoculazione dei vaccini. Tra l'altro, le patologie da cui era affetto si Per_1 caratterizzavano per una eziologia multifattoriale con una fortissima tendenza genetica. Contrariamente a quanto affermato dalla controparte, gli studi scientifici approvati e riconosciuti non attribuivano alcuna rilevanza né ai vaccini, né alle menzionate componenti pericolose. Non sussistendo il nesso di causalità, né ulteriori argomentazioni a sostegno, la domanda era destituita di fondamento e doveva essere rigettata.
Veniva espletata c.t.u. medico – legale sulla persona del minore.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1516/2022 pubblicata il 27.102022, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda, compensava integralmente le spese di lite e poneva a carico della ricorrente le spese di c.t.u.. Affermava il Tribunale che: “la soluzione della controversia presuppone che si appuri
o si escluda la sussistenza di un nesso etio-patogenetico fra il ritardo psico-motorio sofferto dal minore e la somministrazione di vaccini (nel caso in esame inoculati in data 11.7.2002, 12.09.2003 e 24.07.2003 per le prime tre dosi di vaccino esavalente, in data 24.07.2003, prima somministrazione della vaccinazione MPR (o MMR), morbillo-parotite-rosolia, in data 11.10.2004, quarta somministrazione della vaccinazione antipolio”. 3
Più in dettaglio, il Tribunale evidenziava che, dalla disamina della documentazione versata in atti, ivi inclusa la c.t.u. e le relative osservazioni delle parti, emergevano aspetti oggettivi che revocavano in dubbio la configurabilità di una almeno probabile correlazione tra la sindrome sofferta dal periziato e le vaccinazioni dal medesimo effettuate. Il giudice esaminava, in particolare, le osservazioni che la ricorrente aveva mosso avverso la c.t.u., e rilevava che il c.t.u. aveva fondato il proprio convincimento sulla documentazione sanitaria presente in atti, sull'esame obiettivo del minore, su una copiosa letteratura scientifica puntualmente richiamata nell'elaborato conclusivo. Tra l'altro, il perito aveva compiutamente valutato la tesi attorea della rilevanza di fattori ambientali nell'insorgenza della patologia e le indagini svolte in sede peritale avevano determinato a ritenere che nella fattispecie in disamina non possa ritenersi provata la correlazione vaccinazione-autismo. Il c.t.u. aveva correttamente operato valutando, con il supporto delle evidenze scientifiche, la ragionevole probabilità che il disturbo da cui era affetto il minore avesse una origine eziologicamente riconducibile, secondo la regola del “più probabile che non” e, altrettanto correttamente, era giunto alla conclusione che tale correlazione non poteva essere acclarata, nemmeno in via presuntiva. Tra l'altro, citando la recente giurisprudenza in materia (Cass. 12445/2020), nella verifica del grado di fondatezza della domanda di stretta competenza del giudice con riguardo al caso concreto, le tesi attoree non si erano dimostrate fondate al punto da convincere il giudice delle conclusioni nelle stesse contenute. La domanda della ricorrente non poteva quindi trovare accoglimento.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne invocava la Pt_1 riforma, chiedendo di: “accertare e dichiarare che sussiste il nesso causale tra le vaccinazioni obbligatorie effettuate su e la grave patologia riportata;
b) per Persona_1 l'effetto di quanto articolato nelle precedenti conclusioni, condannare il Controparte_1
, in persona del suo Ministro legale rappresentante pro tempore, a corrispondere
[...] quanto spettantegli in forza della L. 210/1992 a far data dalla domanda. c) condannare l'appellato alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede rinnovarsi la C.T.U. medica, anche ai fini solo consultivi, per la determinazione del nesso di causa tra le vaccinazioni e la patologia riportata”. La interponeva un unico motivo di appello: “si impugna il capo della sentenza Pt_1 ove viene ritenuto non sussistente il nesso di causa tra le praticate vaccinazioni ed il danno riportato, e quindi negato il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 1 e 2 della l. 210/1992, con violazione dei medesimi articoli”. Il giudice di primo grado aveva errato fondando la propria decisione esclusivamente sugli esiti della c.t.u., avendo completamente omesso di considerare le osservazioni mosse dalla ricorrente e le evidenze scientifiche in esse contenute. Contestava l'affermazione del c.t.u.. contenuta a pag. 7 dell'elaborato, relativa alla forte componente genetica riscontrabile nell'insorgenza dei disturbi dello spettro autistico, poiché tale affermazione privava di rilevanza il fattore ambientale (rectius: vaccinale), nella determinazione della malattia e questa prospettiva ridotta aveva inciso negativamente sulla corretta determinazione del nesso eziologico tra inoculazione dei vaccini obbligatori e insorgenza della patologia. Inoltre, l'affermazione del c.t.u. che aveva negato l'esistenza di evidenze scientifiche che dimostrassero il legame tra vaccini ed autismo, si poneva in contrasto con gli art. 1 e 2 L. 210/1992, poiché fondata su valutazioni di tipo statistico/epidemiologico dalla stessa escluse. 4
Richiamava gli studi ritenuti rilevanti al fine di avvalorare la tesi della incidenza delle vaccinazioni nella “slatentizzazione” dei disturbi dello spettro autistico, in particolare con riguardo a soggetti particolarmente deboli o soggetti affetti da stati infiammatori cronici. Il Tribunale non aveva adeguatamente valorizzato le tesi della ricorrente, escludendo, aprioristicamente una correlazione causale con la vaccinazione, per il solo fatto di non conoscere, in tale momento storico, la causa di tale patologia, senza porre la dovuta attenzione all'esame del caso concreto. Chiedeva la riforma della sentenza, previo rinnovo della c.t.u..
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'appello, perché Controparte_1 inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, la conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze di lite. La decisione del Tribunale era corretta, non essendo stato provato il nesso di causalità tra vaccinazioni e “Disturbo globale dello sviluppo, con turbe socio-relazionali di tipo autistico di N.D.D., in trattamento riabilitativo” cui risultava affetto il minore. Tale onere probatorio, ai fini dell'indennizzo previsto dalla L. 210/1992, così come affermato da consolidata giurisprudenza, gravava interamente ed esclusivamente sull'interessato (cfr. Cass. civ. sez. VI, 23/10/2017, n.24959) che, nel caso di specie, non aveva fornito prova adeguata della sussistenza di tale legame finalistico tra i vaccini inoculati ad e l'insorgenza della malattia”. Per_1 Risultavano poco conducenti le contestazioni mosse dall'appellante con riguardo alla errata rilevanza presuntivamente attribuita agli studi statistici/epidemiologici, poiché era noto che, a fronte dell'impossibilità di accertare l'esistenza del nesso causale con leggi di copertura universale, ci si poteva affidare a criteri di probabilità logica, sub specie di studi che su vasta scala indicassero se un dato fatto fosse percentualmente ed in quale misura idoneo a provocare una data conseguenza. Le ultime risultanze scientifiche lasciavano permanere il dubbio con riguardo alle cause dell'insorgenza della sindrome dello spettro autistico, molteplici e non delineate nei loro contenuti, mentre erano chiari gli esiti degli studi scientifici che escludevano nettamente la correlazione causale tra inoculazione dei vaccini e insorgenza del suddetto disturbo. La c.t.u. aveva correttamente individuato e valutato la condizione di salute del periziato e, dall'esame obiettivo sulla sua persona, dall'attenta analisi della documentazione, dalla consultazione degli studi approvati dalla comunità scientifica, era emersa chiaramente l'insussistenza del nesso causale tra vaccino e disturbo dello spettro autistico. Né poteva accordarsi rilevanza a ricerche che avevano condotto ad esisti contrastanti, non attendibili e non adeguatamente supportati da evidenze scientifiche certe.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appellante, con l'unico motivo prospettato, ha contestato le conclusioni cui era giunto il c.t.u. sostenendo che queste fossero errate e, in quanto recepite in sentenza, ne avrebbero determinato l'erroneità, non avendo tenuto conto degli studi scientifici citati dall'appellante, né della perizia di parte del Dott. , responsabile del servizio Persona_3 trasfusionale dell'azienda sanitaria locale di Piombino, ritenuto massimo esperto in materia di danni da vaccinazione. Lamentava l'appellante che la c.t.u. era parziale e lacunosa poiché non aveva adeguatamente tenuto in conto i fattori “ambientali” (vaccinali) nell'esordio della patologia dello spettro autistico, ma solo quelli genetici che, sosteneva l'appellante, erano i quasi irrilevanti. 5
Osserva la Corte il Tribunale ha ben chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto fondata e probante la c.t.u. che ha escluso un nesso causale, con ragionevole probabilità, tra le vaccinazioni praticate e la patologia da cui è risultato affetto . Persona_1
Il c.t.u. ha, infatti, affermato: “Ci sono evidenze forti che supportano una componente genetica. Esistono forti evidenze che le vaccinazioni non causino autismo, e lo studio principale che ha suggerito questa associazione è stato ritirato perché il suo autore ha falsificato dei dati, come si dirà più avanti. Le differenze strutturali e funzionali del cervello probabilmente sono alla base di gran parte dell'eziologia dei disturbi dello spettro autistico”. Ed ancora: “non appaiono soddisfatti i criteri relativi al nesso di causalità, per come menzionati nel quesito posto dal Magistrato, vale a dire cronologico, topografico, di efficienza e di esclusione, e per come è apparso rilevabile da tutti i dati disponibili, considerati e discussi, che non consentono di affermare la sussistenza di una chiara e definita correlazione causale, con ragionevole probabilità, tra le vaccinazioni praticate e la patologia da cui è risultato affetto . Persona_1 Contrariamente al dedotto dell'appellante, il c.t.u., pur affermando l'incidenza del fattore genetico, non ha affatto ignorato la rilevanza dei fattori ambientali (vaccinali) prospettata dalla ricorrente: l'elaborato peritale, cfr. pagg. 13 e ss., ha ripercorso la letteratura scientifica in materia e, in esito alle risultanze degli studi approvati dalla comunità scientifica, ha posto in evidenza che gli studi citati, che avevano individuato un nesso eziologico tra alcune tipologie di vaccinazione e insorgenza dei disturbi dello spettro autistico, erano poi stati ritirati per via della falsificazione di alcuni dati: “Nel 2010, The Lancet ha completamente ritirato la pubblicazione del 1998 sulla base dei risultati del British General Medical Council. Tre mesi dopo il ritiro dal The Lancet, fu rimosso dal CP_4 registro medico degli abilitati del Regno Unito, con una dichiarazione riguardante la sua intenzionale falsificazione della sua ricerca;
di conseguenza, gli fu impedito di praticare la medicina nel Regno Unito”. (cfr. pagg. 14 -15 dell'elaborato peritale). Conseguiva dalla menzionata incertezza diagnostica, la multifattorialità determinante l'insorgenza dei disturbi dello spettro autistico, in uno con le evidenze scientifiche sulla prevalente incidenza della componente genetica (cfr. pagg. 7 e ss. dell'elaborato peritale). Corrette, dunque, sono le conclusioni del c.t.u., secondo cui non ricorrevano i presupposti per dichiarare sussistente, secondo la regola del più probabile che non, il nesso causale tra vaccini inoculati e insorgenza dei disturbi dello spettro autistico. Il c.t.u. ha altresì precisato che scarso rilievo assumeva la formulazione linguistica denominata “slatentizzazione”, invocata dall'appellante, della patologia poiché, sotto il profilo scientifico, non si potevano rintracciare differenze concrete tra “slatentizzazione” ed esordio dei sintomi dello spettro autistico: “D'altro canto, ad ulteriore conferma della mancata sussistenza di sufficienti prove a sostegno del nesso di causalità tra le vaccinazioni e l'insorgenza della malattia in esame, nello stesso ricorso presentato il legale afferma che
<<non si sta affermando che la vaccinazione ha causato l ma>
ha contribuito a slatentizzare la sindrome, in un organismo defedato e non vaccinato secondo tutte le precauzioni del caso>>. Anche la supposta condizione di <<defedato e non vaccinato secondo le precauzioni>>, appare priva di adeguato supporto medico-legale, vista la stessa documentazione prodotta da parte ricorrente;
in particolare, nella cartella clinica relativa all'asportazione della cisti mediana del collo, si rileva che il minore risultava in buone condizioni generali, né risultano attestate particolari ed eventuali condizioni determinanti il rinvio delle procedure di somministrazione dei vaccini per motivi di salute che si vorrebbero documentare semplicemente con un allegato fotografico. Ancora meno attendibile l'affermazione, riguardo al criterio cronologico, che << tutto è cominciato SUBITO DOPO cioè IMMEDIATAMENTE dopo la vaccinazione>>, visto che dal libretto vaccinale si evince 6
chiaramente che tra la terza dose del 12-05-2003 e la prima diagnosi del 28-04-2006 vi è un intervallo di circa tre anni”. Ha, quindi, concluso il c.t.u. che in assenza di dati scientifici accertati, a seguito dell'esame obiettivo del ragazzo, dello studio della documentazione medica allegata in atti e delle ricerche scientifiche ufficiali, la sola conclusione possibile era quella che negava la sussistenza del suddetto legame probabilistico. Le risultanze della c.t.u. sono corrette, scevre da vizi logici e giuridici, sì che non ne va disposta la rinnovazione.
5. La correttezza delle conclusioni del c.t.u., recepite in sentenza, è confermata dai principi di diritto regolatori dell'onere probatorio, a carico della parte che agisce, sui danni conseguenti alla vaccinazione: “In tema di responsabilità del per i Controparte_1 danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite (estensibile, per identità di ratio, anche alla somministrazione del vaccino trivalente – morbillo, parotite e rosolia -), il diritto all'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio” (Cass. civ. sez. lav., 27/06/2022, n. 20539). Già in precedenza, la Corte di Cassazione aveva affermato che: “ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio “del più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (Cass. civ. sez. VI, 24.10.2017, n.25119). Pertanto, con riguardo al tema dell'indennizzo ex L. 210/1999, il soggetto che ritiene di aver subìto un danno, deve provare la condotta, il danno ed il nesso causale che collega ragionevolmente la condotta al danno, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, id est.: la regola civilistica del più probabile che non. Sotto tale profilo, è stato di recente ribadito che: “l'interessato deve provare l'effettuazione della somministrazione vaccinale ed il verificarsi dei danni alla salute, nonché il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo. In sostanza l'accertamento del nesso di causalità va eseguito attraverso la logica del 'più probabile che non' (regola probatoria civilistica) da ancorarsi non tanto ad una probabilità quantitativa, bensì ad una probabilità logica” (Corte appello Venezia sez. lav., 25/03/2022, n.3).
6. L'onere di cui sopra non è stato assolto dalla ricorrente, che con l'atto di appello ha invocato, anche mercé la rinnovazione della c.t.u., una differente valutazione della documentazione sanitaria attestante, a suo dire, la coincidenza logica, ambientale e cronologica della insorgenza del disturbo dello spettro autistico in capo al minore e le vaccinazioni allo stesso inoculate negli anni 2002/2004. Tuttavia, come dimostrato dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio di prime cure, nessuno di tali criteri, in particolare cronologico ed ambientale (vaccinale, sono stati soddisfatti alla luce dell'esame obiettivo del paziente e degli esiti della ricerca scientifica ufficiale. Cronologicamente, l'età di insorgenza della patologia da cui è afflitto il giovane, coincide con l'età delle vaccinazioni obbligatorie e non risultano evidenze scientifiche in virtù delle quali si potrebbe ragionevolmente desumere una differente percentuale di insorgenza in capo a soggetti non vaccinati;
né vi sono ragioni per ritenere che i vaccini inoculati possano aver avuto collegamenti diretti con l'insorgenza dei sintomi della malattia. 7
Anzi, è scientificamente dimostrato (cfr. pp. 9 ss. c.t.u.) che le sostanze in questi contenuti non hanno alcuna rilevanza né nocività sotto i profili indicati dal consulente di parte ricorrente/appellante, laddove è, in contrario, sufficientemente nota l'incidenza della componente genetica nell'insorgenza del disturbo. A tali conclusioni è giunto il c.t.u. svolgendo un'analisi dettagliata e completa, comprovata da certificati studi dell'argomento. La Corte di Cassazione ha escluso la connessione causale tra vaccini, anche quelli della triade dedotta nel presente giudizio ed esordio della patologia autistica. La Suprema Corte, nel confermare la statuizione del giudice di merito, ha affermato che questo aveva correttamente “negato l'esistenza della prova di alcun nesso causale tra la somministrazione del vaccino e tutti i problemi fisici e psicofisici che di lì a poco si sono manifestati a carico del minore, che non pone in relazione di causalità con la somministrazione del vaccino in quanto riconducibili allo spettro dell'autismo, accertando che l'autismo debba ritenersi privo di alcuna connessione causale con la somministrazione di vaccini sulla base delle più accreditate ricerche scientifiche” (Cass. civ. sez. III, 07.11. 2024, n.28691). Alla luce delle argomentazioni esposte, non raggiunta la prova della sussistenza, secondo la regola del più probabile che non, dell'incidenza eziologica tra vaccino e patologia autistica, alla luce delle risultanze scientifiche che non hanno coonestato alcuna connessione tra vaccinazione e disturbo autistico, l'appello va rigettato. Le spese di questo grado di giudizio, attesa la peculiarità della questione trattata, che presenta, avuto riguardo alle emergenze della letteratura scientifica che si sono esaminate, profili di novità, vengono dichiarate compensate fra le parti Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nella qualità di genitore di , nei Parte_1 Persona_1 confronti , in persona del avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_5 1516/2022 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 27.10.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'appellata sentenza.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti